Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10812 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2025, proposto da
IA LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in Favore del Ssn, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER L’ACCERTAMENTO
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto
dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di
quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di
riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di infermiere, in possesso
dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Moldavia, presso il “Centrul de Excelenta in
Medicina Farmacie – Raisa Pacalo” in Moldavia, denominato “Diploma de Studi Superioare
Scurte en Medicina Generale - Felcer”, presentata al fine di esercitare la professione di infermiere ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle
qualifiche professionali.
NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 E 31 C.P.A.
del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor
tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex
art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito;
E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA
che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica
amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista la memoria del 24.4.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO