TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nato in [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari nel viale Bonaria n. 98, presso lo studio dell'Avv. Aldo Schiavone che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione attore
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. , elettivamente CP_2 C.F._3
domiciliati in Lanusei nella via Goldoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Burchi che li rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuti
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI:
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:
1) dichiarare il Sig. proprietario dell'immobile per cui è causa per intervenuta Parte_1
usucapione, per averlo posseduto, in modo pubblico, pacifico continuato e ininterrotto per oltre venti anni, ordinando, quindi, ai competenti uffici di provvedere alle successive annotazioni e trascrizioni del fabbricato ad uso abitativo, sito in Loceri nella Via Eleonora D'Arborea n. 1, oggi distinto in catasto Fabbricati al Foglio 5 part. 440, sub 4, Cat. A2, Classe 7, composta da n. 5 vani
e del terreno su cui lo stesso è edificato, avente i medesimi estremi catastali;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio solo in caso di resistenza.”
Nell'interesse della parte convenuta: “Tanto premesso, e , come Controparte_2 CP_1
sopra rappresentati, difesi e domiciliati, nulla hanno da vantare e/o pretendere rispetto all'immobile in oggetto, non si oppongono all'accoglimento delle domande proposte dal Sig. Pt_1
e si rimettono alla decisione dell'Ill.mo Signor Giudice, chiedendo l'esonero da ogni e
[...] qualunque spesa del Giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18.01.2022, l'attore intraprendeva il presente giudizio Parte_1
contro i convenuti in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'acquisto in proprio favore, a titolo originario, per intervenuta usucapione ventennale del fabbricato sito nel Comune di Loceri alla Via Eleonora d'Arborea n. 1 e contraddistinto al N.C.E.U. del predetto Comune al F. 5 particella 440 sub 4 e del terreno distinto agli stessi estremi catastali su cui lo stesso è edificato.
A sostegno della sua domanda, l'attore ha affermato che da oltre vent'anni, e più precisamente dal
2001, esercita il possesso uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sull'immobile come sopra descritto, godendo dello stesso, in via esclusiva, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso, né tantomeno nessuno aveva rivendicato la proprietà dell'immobile de quo e le sue pertinenze.
L'attore ha sostenuto che l'immobile oggetto di causa era nel possesso di - dapprima Persona_1
insieme al coniuge e poi in via esclusiva - fino al 2001, anno in cui la stessa cedeva il Persona_2
proprio immobile a ed in cambio di assistenza materiale e morale, Controparte_2 CP_1 trasferendo la propria dimora presso l'abitazione di questi ultimi. ed contestualmente all'acquisizione del possesso, cedevano Controparte_2 CP_1
l'immobile al proprio figlio odierno attore. Parte_1
L'attore ha, quindi, affermato di godere a tutt'oggi del suddetto bene in via esclusiva esercitandovi il possesso sia diretto che utile, soggiornandovi durante la stagione estiva, le feste pasquali e natalizie, curandone la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e talvolta cedendolo a terzi mediante brevi locazioni e dimostrandosi, pubblicamente, pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario, nonostante detto immobile risulti, dalle allegate visure storiche dell'immobile, intestato a fu coniugata madre di CP_3 Per_3 Per_2 Persona_2
L'attore ha precisato che l'Ufficio competente ha proceduto alla rettifica di intestazione in quanto l'unità immobiliare era, in modo errato, intestata a , Fu e, a seguito CP_3 Persona_4
Pag. 2 di 6 di verifiche presso il Comune di Loceri, è emerso l'errore di intestazione, successivamente riconosciuto e rettificato, come risulta dalla visura storica allegata.
Dal certificato di famiglia storico in atti risulta che è nata a [...] il [...], da fu CP_4
e fu coniugata a Loceri con , nato a [...] il [...] Per_3 Persona_5 Persona_6
e deceduto il 26.07.1960. Dall'unione è nato un solo figlio, , nato a [...] il Persona_2
09.12.1927 e ivi deceduto il 27.11.2000, coniugato senza prole con nata a [...] il Persona_1
09.11.1925 e deceduta a Bari Sardo il 16.06.2003. ha concluso dichiarando che, in considerazione dei fatti sopra esposti, è suo interesse Parte_1 vedere giudizialmente accertata tale rilevante reale situazione di possesso dell'immobile sopra descritto, onde poter essere riconosciuto proprietario in modo pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione ventennale.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 18.07.2022, depositata in pari data nel fascicolo telematico, si sono costituiti in giudizio i convenuti e dichiarando di CP_1 Controparte_2
non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea, deducendo che l'immobile per il quale è causa è stato effettivamente posseduto e utilizzato per il tempo ultraventennale secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e concludendo per l'accoglimento della sua domanda, con esonero delle spese del giudizio.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per l' immobile catastalmente identificato, anche nei passaggi intermedi, è emersa la trascrizione del 31/05/2001 - Registro Particolare 4201
Registro Generale 5301, atto per causa di morte - certificato di denunciata successione di Per_2
a favore di e la trascrizione del 05/06/2004 - Registro Particolare 4356
[...] Persona_1
Registro Generale 6043, atto per causa di morte - certificato di denunciata successione di
[...]
a favore di e , regolarmente costituiti nel giudizio. Per_1 CP_1 Controparte_2
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti di e eredi di , regolarmente costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_2 Persona_1
Acquisita ulteriore documentazione, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 15.10.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa in data 25.3.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Pag. 3 di 6 L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attore sulla casa di civile abitazione, sita nel Comune di Loceri alla via
Eleonora d'Arborea.
Gli assunti di parte attrice sono stati inequivocabilmente confermati dalla testimonianza resa all'udienza del 12.4.2024 da legato all'attore da rapporti di conoscenza e Testimone_1 amicizia con il convenuto della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare CP_1
considerata la conoscenza e la frequentazione ultraventennale dei luoghi di causa.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene immobile oggetto di causa per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Pag. 4 di 6 Infatti, è emerso che sicuramente dal 2001, l'odierno attore ha utilizzato in via esclusiva l'abitazione oggetto della domanda: il teste ha riferito di aver aiutato in Testimone_1 quell'anno - dopo che si era trasferita ad abitare a casa dei coniugi – Persona_1 CP_1 CP_2
l'attore nei lavori di manutenzione sull'immobile ed in particolare nel montaggio della cucina e nel
2008 nel rifacimento del piano terra (intonaci, pavimentazione) e del bagno.
Ancora, è risultato dalla prova testimoniale che l'attore, in quanto residente nella zona di Cagliari, utilizza l'immobile durante i fine settimana, le feste principali (Natale e Pasqua) e durante le vacanze estive.
Il teste ha dichiarato che l'immobile confina con la proprietà , con la proprietà Per_7 Pt_2 con la piazza e con la via Eleonora D'Arborea e risulta articolato su due livelli: il piano terra in cui
è presente la cucina, il bagno e una camera da letto e il piano superiore composto da un bagno, una camera da letto e un ripostiglio;
all'abitazione si accede tramite un cortile in cui si trova il barbecue e una riserva per la raccolta dell'acqua.
Il teste ha riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'appartamento in esame
(confini, superficie), che ha riconosciuto anche sulla base della planimetria esibita specificando che laddove c'era la cantina è stata realizzata la cucina, mentre l'ambiente che prima era adibito a cucina è stato destinato a camera da letto, dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attore che fin dal 2001 lo usa come casa di civile abitazione.
Infine, il teste ha affermato che, per quanto a sua conoscenza nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore e di aver visto sempre solo il medesimo utilizzarlo nell'arco temporale esaminato.
Non c'è motivo di dubitare dell'attendibilità di tale teste, non essendo emerso che esso abbia un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche dai convenuti e CP_1 Controparte_2
regolarmente costituiti in giudizio, che con comparsa di costituzione e in adesione datata 18.7.2022, depositata nel fascicolo telematico in pari data, hanno aderito alla domanda attorea, confermando l'avvenuta usucapione a favore di dell'immobile, sito in Loceri, nella via Eleonora Parte_1
d'Arborea n. 1, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella 440 sub 4, solo formalmente intestato anche ai convenuti (v. comparsa di costituzione in giudizio e verbali di causa).
Infatti, le risultanze processuali hanno messo in evidenza, complessivamente, alla luce della comparsa, come il possesso di parte attrice sia stato esercitato in modo duraturo, pacifico, ininterrotto e per oltre venti anni;
sotto tale profilo va evidenziato, in particolare (e il rilievo è
Pag. 5 di 6 assorbente) come i convenuti, nel costituirsi in giudizio, abbiano domandato l'accoglimento della domanda attorea, con ciò riconoscendo espressamente il possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore, e, contestualmente, il mancato esercizio da parte loro di qualsivoglia facoltà dominicale sul predetto immobile per analogo periodo di tempo.
La documentazione relativa ai pagamenti vari per energia elettrica, consumi idrici, tassa rifiuti vanno ad avvalorare ulteriormente le circostanze come descritte nell'atto di citazione.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda attorea risulta pienamente provata in tutti gli elementi costitutivi, può affermarsi che l'attore ha maturato, al momento della domanda, l'acquisto a titolo originario, per effetto dell'usucapione ventennale (art. 1158 c.c.), della proprietà dell'immobile oggetto di domanda.
Le spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta fin dal deposito della comparsa, devono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente peraltro dalle stesse richiesto in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara , nato in [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 proprietario dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Loceri F. 5 particella 440 subalterno 4 e del terreno su cui l'immobile è edificato identificato al catasto terreni con i medesimi estremi catastali;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Lanusei, 14 aprile 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 6 di 6