CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 988/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
avv. (C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Pt_1 Pt_2 C.F._1
e difeso da sé stesso;
APPELLANTE
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania viale Controparte_1 P.IVA_1
Ionio, 65 presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 6.12.2024, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.53/2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.1.2023, il
Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal medesimo tribunale il 15.1.2019, con cui era stato ingiunto a il Parte_3 pagamento dell'importo di €.5.848,72 oltre interessi e spese, su domanda della a Controparte_1
causa della infondatezza dei motivi proposti, con la e condanna a pagare le spese di giudizio in favore dell'opposta. Con atto di citazione notificato il 11.7.2023, proponevano appello avverso la Parte_3
predetta decisione che censurava per i motivi indicati chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del doppio grado.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e fondatezza del gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta dall'appellata.
A giudizio del GI il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf.
Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
2) Con il 1°motivo d'appello viene censurata la sentenza di prime cure per avere rigettato l'eccezione di nullità del rapporto di apertura della linea di credito revolving poiché stipulato per l'intermediazione di un soggetto non abilitato.
Va premesso che è incontestato fra le parti che unitamente al contratto finanziamento erogato da
Findomestic CA, sottoscritto dal rivenditore del bene di consumo acquistato dall'appellante con il predetto finanziamento, veniva anche aperta una linea di credito erogata mediante il rilascio di carta revolving c.d. Aura, così come incontestato è l'utilizzo di tale carta a partire dal 24.7.2006.
Assume l'appellante che la stipula del contratto di apertura di credito da parte di soggetto non iscritto nell'apposito albo degli intermediari finanziari sia nulla.
Il motivo è fondato.
Nella pratica commerciale spesso le società finanziarie sollecitano gli esercenti di attività commerciali contestualmente all'apertura di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un determinato bene di consumo, a concedere al consumatore anche una carta di credito revolving, indicando nel modulo solo gli elementi identificativi del finanziamento occorrente all'acquisto di uno specifico bene e con generico richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro e a proprio insindacabile giudizio, una carta di credito revolving, ossia un credito rotativo.
Anche nella controversia in esame si è verificatosi che il modulo prestampato sottoscritto da
[...]
conteneva da un canto la richiesta di finanziamento per l'acquisto di un bene presso il Parte_3
rivenditore ove veniva sottoscritto il modulo prestampato, ma anche la richiesta che “la stessa
Findomestic in base ai suoi criteri valutativi, valuti la possibilità di concedermi l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata a mio nome” precisando che “l'attivazione della carta avverrà con il primo utilizzo”
Di seguito vengono disciplinate le modalità di utilizzo e di rimborso delle somme prelevate nonché gli interessi che andranno corrisposti.
Su questione analoga si è di recente pronunciato questo stesso collegio (sentenza n. 1514/2024 est.
Cons. Bonifacio) con motivazione che di seguito si riporta non ritenendo il collegio che vi siano ragioni per doversene discostare.
“Tale operazione contrattuale è da ritenersi nulla qualora sia conclusa, come nel caso in esame, senza l'intermediazione di un soggetto finanziario abilitato, in violazione dell'art. 3, d.lgs. n.
374/1999, in quanto il titolare di un'attività commerciale non è affatto abilitato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, potendo detta prescrizione essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è però ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 610/2023, che richiama ABF GI di Bari, decisione n. 5051/2019; ABF GI di Napoli, decisione n.
9474/2015).
Diversamente dai contratti di finanziamento conclusi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari, la sottoscrizione di un finanziamento revolving realizza un'operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché “può essere accesa in occasione e in funzione dell'acquisto dei beni ma apre una linea di credito utilizzabile ulteriormente. Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è previsto che il valore del credito finanziato residuato dall'acquisto del bene può essere messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento, per non essere nullo, richiede l'intermediazione di un soggetto iscritto all'albo e non di un semplice rivenditore. Con riferimento alle carte di credito revolving, anche la CA d'LI ha specificato che è previsto l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione dei relativi contratti di finanziamento (cfr. Comunicato BIT n.
313116/2010).
Per quanto riguarda la ratio che sorregge la piena applicabilità al caso di specie della sanzione civilistica della nullità, sovviene la ricostruzione offerta dal GI di Bologna con la decisione n.
4773/2021: “La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti” (decisione resa in un caso similare a quello oggetto della presente controversia, riguardante anch'esso il collocamento di una carta revolving da parte di un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione).
A medesima conclusione è pervenuta questa Corte d'Appello (cfr. sent. 945/2023 est. la Pt_4
quale ha evidenziato che “il finanziamento rotativo (c.d. revolving) consente al beneficiario di utilizzare la provvista in più soluzioni, con facoltà di restituire e richiedere nuovamente l'utilizzo alla parte finanziatrice delle somme che siano state già rimborsate, nel rispetto di un importo massimo disponibile e del termine di scadenza finale del finanziamento. L'utilizzo delle somme può avvenire, siccome nel caso di specie, attraverso le carte di credito revolving, le quali consentono di rimborsare la spesa per l'acquisto di beni e servizi con importi rateizzati, maggiorati di una quota di interessi. In altri termini, le carte di credito revolving prevedono un meccanismo di pagamento rateale caratterizzato dal fatto che ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere rotativo del credito si sostanzia proprio nella circostanza che il titolare della carta attraverso il pagamento della rata ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che potrà essere in futuro utilizzata per altri acquisti. Tale forma di finanziamento rappresenta dunque una vera e propria forma di credito al consumo, che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido”.
Prosegue la Corte che “non può dirsi, poi, che le disposizioni del d.lgs. 374/1999 non siano applicabili ratione temporis al contratto stipulato in data 23/6/2000, per non essere ancora stato emanato il regolamento cui la norma faceva riferimento. Ed invero, a norma dell'art. 3 d.lgs.
374/1999, entrato in vigore l'11 novembre 1999 (abrogato dal D.lgs. 141/2010), “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”; il secondo comma della detta norma così recita: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Tale regolamento
è stato emanato con DM 485/2001, il cui art. 2 prevede che “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Epperò, l'entrata in vigore dell'art. 3 del citato decreto legislativo non era condizionata all'emanazione del regolamento, dovendosi considerare che già ai sensi del d.lgs. 385/1993, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma era riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro e l'esercizio del credito al consumo (salvo che fosse limitata alla dilazione nel pagamento del solo prezzo) era riservata ai soggetti autorizzati, banche ed intermediari finanziari, e ciò anche per le sole attività strumentali ed per i soggetti interposti nell'attività…Del resto, tale interpretazione è coerente con quella fornita dalla CA d'LI (che, si ripete, ha natura meramente interpretativa della norma), la quale ha escluso che la deroga prevista dal decreto ministeriale (limitata alla concessione del credito unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi) ricomprenda l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Il GI intende dare continuità a tale orientamento, rilevando che sull'argomento, si è espresso di recente anche l'ABF, GI di OR (decisione n. 3323 del 24.02.2022), che richiama le argomentazioni di una propria precedente decisione n. 25593/2021 secondo cui: “È pacifico che, non venendo in rilievo un prestito a carattere finalizzato, l'operazione non può giudicarsi conforme al D.M. 485/2001, emanato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 374/99, che esclude sì dall'ambito dell'agenzia in attività finanziaria i prestiti stipulati per l'acquisto di un bene sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari, ma a patto che detti prestiti abbiano natura di scopo, mentre nessuna deroga è istituita per l'ordinario accesso al credito (non finalizzato) con contestuale emissione della carta revolving”.
Inoltre, sempre con riferimento al caso di carte revolving collocate direttamente dai venditori convenzionati con l'intermediario, sono intervenuti altre decisioni dei Collegi territoriali ABF che hanno accertato la nullità parziale del contratto ed hanno condannato l'intermediario resistente a restituire gli interessi conseguiti in esubero rispetto al tasso legale (cfr. ABF, Coll. Napoli n.
26408/19, ABF, Coll. Roma n. 3574/12 e in particolare ABF, Coll. Bologna n. 4773/21 ove è stabilito che “la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti. Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, da cui consegue che le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite: non al tasso d'interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°,
c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito”).
Peraltro una simile corretta impostazione è conforme al granitico orientamento della Corte di
Cassazione in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, a tenore del quale viene pacificamente riconosciuta la nullità per violazione di norme da considerarsi imperative in ragione degli interessi pubblici e generali ad esse sottesi: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo” (Cass., 17 maggio 1999, n. 4800; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo 2001, n. 3753; Cass., 6 aprile 2001, n. 5114).”
2) E' invece da rigettare la censura di ulteriore nullità del contratto di concessione di carta di credito revolving per carenza della forma scritta avendo il tribunale correttamente rilevato che il contratto di finanziamento redatto per iscritto contiene al suo interno anche quello di concessione di credito rotativo essendo irrilevante che i due contratti siano stati stipulati con un unico atto al fine di affermare la violazione dell'obbligo della forma scritta.
3) Anche l'ultima parte del 2° motivo non può trovare accoglimento.
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la carenza di titolarità del diritto e la conseguente mancanza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria
. CP_1
Basti all'uopo rilevare che l'appellante in primo grado nulla ha eccepito sulla carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria riconoscendone pertanto la legittimazione attiva, a fronte dei documenti comprovanti la cessione del credito in esame che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, oltre che le notifiche al debitore.
La Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità anche di recente secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Tuttavia, l'omessa tempestiva contestazione della titolarità del credito in capo alla CP_1
ne ha comportato il riconoscimento per effetto del principio di non contestazione.
[...] Alla luce degli esposti principi deve essere dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving di cui al contratto di finanziamento stipulato da il Parte_3
10.8.2005 per le ragioni esposte.
Dalla accertata nullità, discende l'obbligo dell'appellante di restituire alla Controparte_1
cessionaria del credito- solo la sorte capitale relativamente alle somme effettivamente ricevute, detratte quelle già rimborsate, esclusi interessi convenzionali e spese, ma con gli interessi calcolati al tasso legale e tempo per tempo maturati.
L'esatto ammontare del credito della appellata va dunque rideterminato sulla base di quanto emerge dagli estratti conto prodotti rimasti incontestati, come incontestato è stato l'utilizzo della carta magnetizzata attivata il 24.7.2006 con il primo prelievo di euro 150,00.
Poiché l'esatta quantificazione del credito richiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa va rimessa sul ruolo dovendo proseguire l'attività istruttoria come da separata ordinanza.
Rimette alla sentenza definitiva ogni statuizione sul decreto ingiuntivo e la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.988/2023
R.G., in riforma della sentenza n.53/2023 del Tribunale di Siracusa pronunciata all'udienza del
11.1.2023, dichiara nullo il contratto di apertura di credito mediante carta revolving, sottoscritto da con il contratto di finanziamento del 10.8.2005; Parte_3 dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sul decreto ingiuntivo e le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 08/01/2025.
Il presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 988/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
avv. (C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Pt_1 Pt_2 C.F._1
e difeso da sé stesso;
APPELLANTE
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania viale Controparte_1 P.IVA_1
Ionio, 65 presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 6.12.2024, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.53/2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.1.2023, il
Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.114/2019, emesso dal medesimo tribunale il 15.1.2019, con cui era stato ingiunto a il Parte_3 pagamento dell'importo di €.5.848,72 oltre interessi e spese, su domanda della a Controparte_1
causa della infondatezza dei motivi proposti, con la e condanna a pagare le spese di giudizio in favore dell'opposta. Con atto di citazione notificato il 11.7.2023, proponevano appello avverso la Parte_3
predetta decisione che censurava per i motivi indicati chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del doppio grado.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e fondatezza del gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta dall'appellata.
A giudizio del GI il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf.
Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
2) Con il 1°motivo d'appello viene censurata la sentenza di prime cure per avere rigettato l'eccezione di nullità del rapporto di apertura della linea di credito revolving poiché stipulato per l'intermediazione di un soggetto non abilitato.
Va premesso che è incontestato fra le parti che unitamente al contratto finanziamento erogato da
Findomestic CA, sottoscritto dal rivenditore del bene di consumo acquistato dall'appellante con il predetto finanziamento, veniva anche aperta una linea di credito erogata mediante il rilascio di carta revolving c.d. Aura, così come incontestato è l'utilizzo di tale carta a partire dal 24.7.2006.
Assume l'appellante che la stipula del contratto di apertura di credito da parte di soggetto non iscritto nell'apposito albo degli intermediari finanziari sia nulla.
Il motivo è fondato.
Nella pratica commerciale spesso le società finanziarie sollecitano gli esercenti di attività commerciali contestualmente all'apertura di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un determinato bene di consumo, a concedere al consumatore anche una carta di credito revolving, indicando nel modulo solo gli elementi identificativi del finanziamento occorrente all'acquisto di uno specifico bene e con generico richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro e a proprio insindacabile giudizio, una carta di credito revolving, ossia un credito rotativo.
Anche nella controversia in esame si è verificatosi che il modulo prestampato sottoscritto da
[...]
conteneva da un canto la richiesta di finanziamento per l'acquisto di un bene presso il Parte_3
rivenditore ove veniva sottoscritto il modulo prestampato, ma anche la richiesta che “la stessa
Findomestic in base ai suoi criteri valutativi, valuti la possibilità di concedermi l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata a mio nome” precisando che “l'attivazione della carta avverrà con il primo utilizzo”
Di seguito vengono disciplinate le modalità di utilizzo e di rimborso delle somme prelevate nonché gli interessi che andranno corrisposti.
Su questione analoga si è di recente pronunciato questo stesso collegio (sentenza n. 1514/2024 est.
Cons. Bonifacio) con motivazione che di seguito si riporta non ritenendo il collegio che vi siano ragioni per doversene discostare.
“Tale operazione contrattuale è da ritenersi nulla qualora sia conclusa, come nel caso in esame, senza l'intermediazione di un soggetto finanziario abilitato, in violazione dell'art. 3, d.lgs. n.
374/1999, in quanto il titolare di un'attività commerciale non è affatto abilitato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, potendo detta prescrizione essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è però ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 610/2023, che richiama ABF GI di Bari, decisione n. 5051/2019; ABF GI di Napoli, decisione n.
9474/2015).
Diversamente dai contratti di finanziamento conclusi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari, la sottoscrizione di un finanziamento revolving realizza un'operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché “può essere accesa in occasione e in funzione dell'acquisto dei beni ma apre una linea di credito utilizzabile ulteriormente. Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è previsto che il valore del credito finanziato residuato dall'acquisto del bene può essere messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento, per non essere nullo, richiede l'intermediazione di un soggetto iscritto all'albo e non di un semplice rivenditore. Con riferimento alle carte di credito revolving, anche la CA d'LI ha specificato che è previsto l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione dei relativi contratti di finanziamento (cfr. Comunicato BIT n.
313116/2010).
Per quanto riguarda la ratio che sorregge la piena applicabilità al caso di specie della sanzione civilistica della nullità, sovviene la ricostruzione offerta dal GI di Bologna con la decisione n.
4773/2021: “La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti” (decisione resa in un caso similare a quello oggetto della presente controversia, riguardante anch'esso il collocamento di una carta revolving da parte di un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione).
A medesima conclusione è pervenuta questa Corte d'Appello (cfr. sent. 945/2023 est. la Pt_4
quale ha evidenziato che “il finanziamento rotativo (c.d. revolving) consente al beneficiario di utilizzare la provvista in più soluzioni, con facoltà di restituire e richiedere nuovamente l'utilizzo alla parte finanziatrice delle somme che siano state già rimborsate, nel rispetto di un importo massimo disponibile e del termine di scadenza finale del finanziamento. L'utilizzo delle somme può avvenire, siccome nel caso di specie, attraverso le carte di credito revolving, le quali consentono di rimborsare la spesa per l'acquisto di beni e servizi con importi rateizzati, maggiorati di una quota di interessi. In altri termini, le carte di credito revolving prevedono un meccanismo di pagamento rateale caratterizzato dal fatto che ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere rotativo del credito si sostanzia proprio nella circostanza che il titolare della carta attraverso il pagamento della rata ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che potrà essere in futuro utilizzata per altri acquisti. Tale forma di finanziamento rappresenta dunque una vera e propria forma di credito al consumo, che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido”.
Prosegue la Corte che “non può dirsi, poi, che le disposizioni del d.lgs. 374/1999 non siano applicabili ratione temporis al contratto stipulato in data 23/6/2000, per non essere ancora stato emanato il regolamento cui la norma faceva riferimento. Ed invero, a norma dell'art. 3 d.lgs.
374/1999, entrato in vigore l'11 novembre 1999 (abrogato dal D.lgs. 141/2010), “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”; il secondo comma della detta norma così recita: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Tale regolamento
è stato emanato con DM 485/2001, il cui art. 2 prevede che “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Epperò, l'entrata in vigore dell'art. 3 del citato decreto legislativo non era condizionata all'emanazione del regolamento, dovendosi considerare che già ai sensi del d.lgs. 385/1993, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma era riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro e l'esercizio del credito al consumo (salvo che fosse limitata alla dilazione nel pagamento del solo prezzo) era riservata ai soggetti autorizzati, banche ed intermediari finanziari, e ciò anche per le sole attività strumentali ed per i soggetti interposti nell'attività…Del resto, tale interpretazione è coerente con quella fornita dalla CA d'LI (che, si ripete, ha natura meramente interpretativa della norma), la quale ha escluso che la deroga prevista dal decreto ministeriale (limitata alla concessione del credito unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi) ricomprenda l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Il GI intende dare continuità a tale orientamento, rilevando che sull'argomento, si è espresso di recente anche l'ABF, GI di OR (decisione n. 3323 del 24.02.2022), che richiama le argomentazioni di una propria precedente decisione n. 25593/2021 secondo cui: “È pacifico che, non venendo in rilievo un prestito a carattere finalizzato, l'operazione non può giudicarsi conforme al D.M. 485/2001, emanato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 374/99, che esclude sì dall'ambito dell'agenzia in attività finanziaria i prestiti stipulati per l'acquisto di un bene sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari, ma a patto che detti prestiti abbiano natura di scopo, mentre nessuna deroga è istituita per l'ordinario accesso al credito (non finalizzato) con contestuale emissione della carta revolving”.
Inoltre, sempre con riferimento al caso di carte revolving collocate direttamente dai venditori convenzionati con l'intermediario, sono intervenuti altre decisioni dei Collegi territoriali ABF che hanno accertato la nullità parziale del contratto ed hanno condannato l'intermediario resistente a restituire gli interessi conseguiti in esubero rispetto al tasso legale (cfr. ABF, Coll. Napoli n.
26408/19, ABF, Coll. Roma n. 3574/12 e in particolare ABF, Coll. Bologna n. 4773/21 ove è stabilito che “la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti. Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, da cui consegue che le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite: non al tasso d'interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°,
c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito”).
Peraltro una simile corretta impostazione è conforme al granitico orientamento della Corte di
Cassazione in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, a tenore del quale viene pacificamente riconosciuta la nullità per violazione di norme da considerarsi imperative in ragione degli interessi pubblici e generali ad esse sottesi: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo” (Cass., 17 maggio 1999, n. 4800; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo 2001, n. 3753; Cass., 6 aprile 2001, n. 5114).”
2) E' invece da rigettare la censura di ulteriore nullità del contratto di concessione di carta di credito revolving per carenza della forma scritta avendo il tribunale correttamente rilevato che il contratto di finanziamento redatto per iscritto contiene al suo interno anche quello di concessione di credito rotativo essendo irrilevante che i due contratti siano stati stipulati con un unico atto al fine di affermare la violazione dell'obbligo della forma scritta.
3) Anche l'ultima parte del 2° motivo non può trovare accoglimento.
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la carenza di titolarità del diritto e la conseguente mancanza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria
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Basti all'uopo rilevare che l'appellante in primo grado nulla ha eccepito sulla carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria riconoscendone pertanto la legittimazione attiva, a fronte dei documenti comprovanti la cessione del credito in esame che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, oltre che le notifiche al debitore.
La Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità anche di recente secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Tuttavia, l'omessa tempestiva contestazione della titolarità del credito in capo alla CP_1
ne ha comportato il riconoscimento per effetto del principio di non contestazione.
[...] Alla luce degli esposti principi deve essere dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving di cui al contratto di finanziamento stipulato da il Parte_3
10.8.2005 per le ragioni esposte.
Dalla accertata nullità, discende l'obbligo dell'appellante di restituire alla Controparte_1
cessionaria del credito- solo la sorte capitale relativamente alle somme effettivamente ricevute, detratte quelle già rimborsate, esclusi interessi convenzionali e spese, ma con gli interessi calcolati al tasso legale e tempo per tempo maturati.
L'esatto ammontare del credito della appellata va dunque rideterminato sulla base di quanto emerge dagli estratti conto prodotti rimasti incontestati, come incontestato è stato l'utilizzo della carta magnetizzata attivata il 24.7.2006 con il primo prelievo di euro 150,00.
Poiché l'esatta quantificazione del credito richiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa va rimessa sul ruolo dovendo proseguire l'attività istruttoria come da separata ordinanza.
Rimette alla sentenza definitiva ogni statuizione sul decreto ingiuntivo e la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.988/2023
R.G., in riforma della sentenza n.53/2023 del Tribunale di Siracusa pronunciata all'udienza del
11.1.2023, dichiara nullo il contratto di apertura di credito mediante carta revolving, sottoscritto da con il contratto di finanziamento del 10.8.2005; Parte_3 dispone rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all'istruttoria, come da separata ordinanza;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sul decreto ingiuntivo e le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 08/01/2025.
Il presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.