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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12303/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. VIOLA ANTONINA per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese di cui in atti e alle risultanze della CTU, peraltro, confermate dal consulente anche in sede di osservazioni critiche effettuate dall' , rilevando CP_1 che parte avversa non ha neppure depositato note conclusive. Chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione.
E' pure presente l'avv. CAMARDA MARCELLA la quale contesta le risultanze della CTU e chiede la rinnovazione della consulenza sulla base dele controdeduzioni della dott.ssa in atti . Per_1
L'avv. VIOLA si oppone rilevando che non ne sussistono i presupposti.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 12303/2023 R.G.L. promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. VIOLA ANTONINA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Libertà n. 78, giusta procura in atti.
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_2
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento indennizzo (malattia professionale)
All'udienza di discussione del 26 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunziato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara che a causa della malattia professionale correlata Parte_1
all'attività lavorativa svolta, ha riportato un danno biologico nella misura dell'8%.
❖ Conseguentemente, condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1
indennizzo in capitale, con decorrenza dal mese di settembre 2020, oltre accessori come per legge.
2 ❖ Condanna l' a rifondere a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1
complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio l' chiedendo il riconoscimento sia della natura professionale CP_1
delle proprie patologie sia della sussistenza di postumi invalidanti indennizzabili in forma di capitale o di rendita (se superiori al 16%) e, conseguentemente, rassegnava le seguenti domande: “Ritenere e dichiarare che il signor è stato esposto all'asbesto ed Parte_1
altre sostanze tossiche ed oncogene per un periodo sufficientemente idoneo a causare la malattia professionale e che, quindi, sussiste un rapporto causale tra le lavorazioni svolte e la malattia denunciata. Accertare e dichiarare che le patologie asbesto correlate (placche pleuriche ed ispessimenti pleurici, nodulazioni parenchimali e asbestosi in soggetto con sindrome disventilatoria mista di severa entità) contratte dal signor devono Parte_1 ritenersi causate dall'esposizione alle fibre di asbesto cui il ricorrente è stato esposto all'interno dello stabilimento dei cantieri navali di Palermo, come da certificazioni rilasciate dall relazione Contarp Inail del 1996 e da successivo atto di indirizzo del CP_1
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 aprile 2000 agli atti. Accertare e dichiarare che le patologie asbesto correlate (placche pleuriche ed ispessimenti pleurici, nodulazioni parenchimali e asbestosi in soggetto con sindrome disventilatoria mista di severa entità) contratte dal ricorrente sono da ritenersi malattia asbesto correlata tabellata con criterio di elevata probabilità alla lista I delle tabelle previste dalla legge ed allegate al
D.P.R. 1124/1965. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della malattia professionale da parte dell' della corresponsione di un indennizzo in CP_1
capitale ex art.13 del D.lgs. n. 38/2000 ovvero di una rendita commisurata al danno biologico del 16% e/o quella percentuale maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza come per legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
3 dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Conseguentemente, condannare
l al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo in capitale ex art.13 del CP_1
D.lgs. n. 38/2000 ovvero di una rendita commisurata al danno biologico da accertare in corso di causa, essendo la patologia denunciata una malattia professionale asbesto correlata con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , costituitosi con memoria difensiva CP_1
del 9.1.2024, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto evidenziando che “[..] il ricorrente non è affetto da malattie di natura ed origine professionale, per insussistenza del presupposto clinico, anatomo-funzionale ed obiettivo, non essendo emerse a suo carico caratteristiche specifiche di patologie asbesto correlate. [..] Il caso veniva, pertanto, definito negativo dall' per assenza della malattia denunciata;
infatti, sulla base della CP_1
documentazione prodotta da controparte e del parere del predetto specialista pneumologo veniva esclusa la presenza di elementi radiologico-funzionali che deponessero per asbestosi. [..] In subordine, senza alcun recesso dalle superiori eccezioni e considerazioni, si contesta che controparte presenti un danno biologico in percentuale indennizzabile a causa della denunciata malattia professionale”.
La causa veniva istruita con l'espletamento sia della prova testimoniale sia della consulenza tecnica affidata al dott. e, all'odierna udienza, sulle Persona_3
conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie il ricorso appare fondato e va accolto.
In particolare, il ctu, dott. , nel proprio elaborato peritale Persona_3
sottolineava che “[..] Nel caso oggetto della presente consulenza la coesistenza di una severa broncopneumopatia cronica ostruttiva, insorta nel 1982 e già riconosciuta Malattia
Professionale sin dal 1991, con i segni di una pleuropatia benigna asbesto correlata, e iniziali segni di fibrosi interstiziale, e tenuto conto del possibile nesso causale tra esposizione ad amianto ed affetto additivo di quest'ultimo nel determinismo di una BPCO, si conclude che l'esposizione documentata all'amianto abbia determinato: 1) Una pleuropatia benigna (TC documentata). 2) Una iniziale fibrosi interstiziale del parenchima
4 polmonare. 3) Un aggravamento del danno funzionale respiratorio (BPCO con enfisema) già noto e riconosciuto dipendente da malattia professionale. Da quanto sopra si ritiene di dovere valutare una componente aggiuntiva al danno funzionale respiratorio, già riconosciuto in capo al ricorrente, in associazione ad un danno anatomico prevalentemente, ma non esclusivamente, pleurico. Il grave decremento del valore di DLCO (38% del v.n.), è sicuramente in gran parte attribuibile al grave enfisema e, verosimilmente, in parte attribuibile all'iniziale interessamento dell'interstizio polmonare”.
Pertanto, il consulente concludeva il proprio elaborato ritenendo che “accertato il nesso causale tra esposizione ad amianto e pleuropatia benigna nonché iniziale compromissione del parenchima polmonare (asbestosi), in soggetto con broncopneumopatia cronica ostruttiva, già riconosciuta dipendente da causa professionale, aggravata dalla coesistenza di alterazioni respiratorie amianto-correlate. La data
d'insorgenza delle patologie di cui è affetto il ricorrente può essere determinata per la broncopatia cronica ostruttiva, come già riconosciuto da , nell'anno 1982. Non è CP_1
possibile stabilire un data certa dell'insorgenza delle alterazioni pleuro-parenchimali da amianto disponendo di esami clinici a partire dell'anno 2020, motivo per il quale si può indicare l'anno 2020 (settembre) come data di inizio delle patologie asbesto-correlate. La menomazione psicofisica che si rileva è valutabile nella misura dell'8 (otto)%. [..].”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. . confermate anche a seguito delle osservazioni formulare dalla dott.ssa - vanno condivise perché immuni da vizi Per_1
logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere (non ravvisandosene i presupposti) al richiamo del CTU (e tanto meno alla rinnovazione della consulenza), come richiesto dall'istituto resistente all'odierna udienza.
Conseguentemente, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati (8%) e va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 del D.L.vo
38/2000 (e dal D.M. 12 luglio 2000) e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo stesso con decorrenza dal mese di settembre 2020, in quanto già da tale momento, come precisato dal consulente, è stata evidenziata la sindrome correlata alla
5 patologia professionale de qua (“già nella TC torace di allora erano presenti i segni della pleuropatia benigna”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la dichiarazione ex art 93 cpc
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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