Sentenza 5 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2025, proposto da
LV OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furnari, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla
ordinanza n. cronol. 37/2023, repert. n. 103 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.;
ordinanza n. cronol. 38/2023, repert. n. 104 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.;
ordinanza n. cronol. 273/2024 del 7.03.2024 emessa da Corte d’Appello, sezione lavoro, di Messina;
ordinanza n. cronol. 2270/2023, repert. n. 1908 del 14.12.2023, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, seconda sezione civile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. TA AN IO UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanze n. cronol. 37/2023, repert. n. 103 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., n. cronol. 38/2023, repert. n. 104 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., n. cronol. 273/2024 del 7.03.2024 emessa da Corte d’Appello, sezione lavoro, di Messina e n. cronol. 2270/2023, repert. n. 1908 del 14.12.2023, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, seconda sezione civile, il Comune di Furnari è stato condannato al pagamento di somme in favore dell’Avv. LV OL per compensi relativi all’attività professionale dallo stesso prestata in favore del predetto ente.
Nonostante la notifica delle quattro ordinanze esecutive sopra indicate, il Comune di Furnari non ha ancora saldato il debito che risultava da quelle.
Essendo vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Avv. LV OL ha agito con un ricorso notificato in data 26 settembre 2025 per ottenere la ottemperanza alle sopra indicate ordinanze..
Il Comune intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 04/12/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Il Collegio, in rito, osserva come appaia esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta qui, con riguardo ai quattro titolo esecutivi indicati in principio, rispettivamente in data 06/02/2023, 06/02/2023, 07/03/2024 e 18/12/2023) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 26 settembre 2025, dopo al minimo ca. 18 mesi dall’avvenuta notifica del più recente fra i titoli esecutivi per l’ottemperanza ai quali è controversia. Per quanto poi attiene alla prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionale dei quale si richiede l’ottemperanza, come da maggioritaria e condivisa giurisprudenza indefettibile ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905), essa è stata fornita dal ricorrente con attestazioni di segreteria rispettivamente del 20/02/2025, del 20/02/2025, del 20/02/2025 e del 27/02/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dalla ricorrente trova fondamento nei titoli esecutivi indicati in principio. Il collegio ritiene pertanto di poter accogliere la domanda proposta, e per gli effetti ordina al Sindaco del Comune di Furnari di attribuire all’Avv. LV OL la somma complessiva di € 46.342,82 – come comprensiva di interessi già calcolati sino alla data del 01/10/2025 e di accessori a carico per l’iscrizione a ruolo nei procedimenti conclusi dalle ordinanze esecutive sopra indicate e per la registrazione di queste ultima -, oltre agli accessori di legge sui compensi ed agli ulteriori interessi legali ed interessi moratori dal 1.10.2025 sino all’effettivo soddisfo. Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il Segretario Comunale del Comune di Furnari alle ordinanze esecutive indicate in precedenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Per quella parte della domanda che attiene alla richiesta di misure ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue. Poiché, da un lato, la operata nomina di un commissario ad acta garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica della presente sentenza di condanna, mentre dall’altro le previsioni delle ordinanze esecutive ottemperande – nella parte in cui dispongono la implementazione delle somme a debito nella misura degli interessi legali (o a decorrere da date puntualmente indicate, o “ dalla domanda ” o “ dal maturato ”) “ fino al soddisfo”” – assicurano la conservazione del valore economico reale del credito del ricorrente, il giudice adito ritiene manifestamente iniqua una condanna del l’intimato Comune di Furnari (anche) a norma della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Sindaco del Comune di Furnari di attribuire all’Avv. LV OL la somma complessiva di € 46.342,82 – come comprensiva di interessi già calcolati sino alla data del 01/10/2025 e di accessori a carico per l’iscrizione a ruolo nei procedimenti conclusi dalle ordinanze esecutive sopra indicate e per la registrazione di queste ultima -, oltre agli accessori di legge sui compensi ed agli ulteriori interessi legali ed interessi moratori dal 1.10.2025 sino all’effettivo soddisfo.
Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il Segretario Comunale del Comune di Furnari alle ordinanze esecutive indicate in precedenza entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro – più accessori così come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
TA AN IO UM, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AN IO UM | LE EL |
IL SEGRETARIO