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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6263/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 26/05/2025 da 1) Parte_1
Nata il 25/09/1980 a ROVERETO (TN) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 19, MILANO con l'Avv. GAROLLA RAFFAELLA elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 52, MONZA, presso e nel suo studio e 2) Parte_2
Nato il 07/01/1976 a ROMA (RM) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 1D, ROMA con l'Avv. SIMIOLI MARIA TERESA elettivamente domiciliato in VIA MAURIZIO GONZAGA, N.5, MILANO, presso e nel suo studio
Per_ con i seguenti figli: , nata il [...]
Data comunicazione al PM il data 26.5.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 23/05/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1 Parte_2 decreto ex art. 316 ss c.c. n. 13138/2020 reso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 20.7.2020, dando atto del trasferimento del signor da Milano a Roma. Pt_2
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
2. FREQUENTAZIONE TRA Parte_3
Pagina 1 Per_ a. In ragione della distanza tra le città di Milano (dove vive con la madre) e di Roma (dove vive il padre), e anche per favorire la frequentazione della minore con il ramo genitoriale paterno (in particolare
Per_ con i cugini e con la nonna paterna), si recherà a Roma, presso la casa paterna, un fine settimana al mese, dal Giovedi pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo impegni scolastici
Per_ inderogabili ovvero per richieste di espressamente manifestate al padre e/o richieste della scuola;
in tal caso starà con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera trascorrendo così due/tre pernottamenti insieme al papà.
Per_ Ove, a partire dall'anno scolastico 2026-2027, dovesse frequentare una scuola che prevede
Per_ l'obbligo di frequenza anche il sabato, invece che il Giovedi pomeriggio, partirà il Venerdi pomeriggio, subito dopo le lezioni, in modo da evitare di perdere due giorni di lezioni una volta al mese,
Per_ salvo impegni scolastici inderogabili ovvero per richieste di espressamente manifestate al padre e/o richieste della scuola. A tal fine il sig. prenoterà per tempo il treno (andata e ritorno) con servizio di Pt_2
Per_ accompagnamento fino al compimento da parte di di anni 14, quando la minore potrà viaggiare da sola. Il viaggio sarà programmato di mese in mese secondo un preciso calendario che verrà comunicato all'inizio di ogni anno, e che potrà essere modificato in relazione alle richieste e agli impegni
Per_ scolastici ed extra scolastici di e/o di quelli dei genitori.
Per_ Ove nei giorni programmati avesse impegni scolastici quali interrogazioni, compiti in classe, esercitazioni, od impegni propri o dei genitori come specificato nel comma precedente, il fine settimana già programmato slitterà al week-end successivo. Al riguardo il sig. si impegna a Pt_2 verificare il registro scolastico per il controllo di ciò prima dell'acquisto dei biglietti, e la signora si impegna a collaborare per darne comunque tempestiva comunicazione in caso di impegni Pt_1
Per_ scolastici ed extra scolastici di al sig. , affinchè egli possa disdire per tempo la Pt_2 prenotazione del treno ed effettuare la prenotazione per il week end immediatamente successivo. b. Le spese di viaggio verranno sostenute dal signor . Pt_2
Per_ c. Il sign. , al fine di intensificare la frequentazione con , previo accordo con la sig.ra Pt_2
Per_ Per_ e comunicazione a , si recherà a Milano una volta al mese, in un giorno in cui non Pt_1 svolgerà attività extrascolastica (attualmente il e il , prelevandola da scuola al Per_2 Per_3 temine delle lezioni, portandola a pranzo e trascorrendo insieme a lei l'intero pomeriggio, quindi riaccompagnandola alla casa materna entro le ore 18,00. Tale modalità scatterà dal mese successivo a quello in cui il signor avrà locato un immobile di sua proprietà, ricavato dalla divisione di Pt_2 altro immobile di cui era comproprietario. d. Le vacanze natalizie saranno trascorse una settimana (dal 23.12.al 30.12) con un genitore, l'altra settimana (dal 30.12. al 6.1) con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza. Pertanto, se un
Per_ anno trascorrerà la prima settimana (quella del Natale) con il papà, l'anno successivo la trascorrerà con la mamma e viceversa.
Per_ Le vacanze con il padre saranno di regola trascorse da con il sign. e la sua famiglia, Pt_2
Per_ intesa in senso lato (cugini, nonni, zii). Per il Natale 2025 le parti concordano che trascorrerà con la mamma il primo periodo e con il papà il secondo.
Per_ e. Le vacanze pasquali verranno trascorse da in via alternata di anno in anno con l'uno o con
Per_ l'altro genitore;
per la Pasqua 2026 trascorrerà detto periodo con il padre, l'anno successivo con la madre e così via. f. Ove, durante l'anno, si verificheranno ponti scolastici in occasione di feste nazionali (1° maggio,
Per_ 2 Giugno, 8 dicembre) sarà a discrezione di decidere con quale genitore trascorrere dette festività.
Per_ g. Le vacanze estive saranno trascorse da insieme al padre per complessivi 31 giorni non
Per_ consecutivi, e saranno di regola trascorse da con il sign. e la sua famiglia, intesa in Pt_2
Pagina 2 senso lato (cugini, nonni, zii) e così ripartiti:
-15 giorni nel mese di luglio (dal 1°luglio al 15 luglio)
-16 giorni nel mese d'agosto (dal 1°agosto al 16 agosto) Per_ h. Il sign. ogni anno si riserva di proporre di trascorrere la settimana bianca insieme a Pt_2 nel mese di febbraio in caso di sospensione scolastica. i. Per garantire la continuità del rapporto fra padre e figlia, nella specie reso più difficoltoso dalla Per_ distanza delle città di rispettiva residenza, e per evitare che avverta “assenze” del padre nelle more delle trasferte della minore, nonché per consentire il pieno esercizio della bigenitorialità, padre Per_ e figlia si sentiranno la sera, tre giorni la settimana, secondo il seguente calendario, redatto da in considerazione dei suoi impegni: lunedi ore 21,15 mercoledi ore 21,15 venerdi ore 20,15 Per_ Ove capitasse che non potesse/volesse rispondere al telefono nei giorni e orari sopra indicati, avverranno contatti attraverso una chat “di famiglia”, appositamente creata, per giustificare la ragione della mancata telefonata e per pianificare la nuova chiamata/videochiamata. Per_ La chat sarà tra , il padre e la madre, con esclusione di qualunque terzo e di qualsiasi altra chat utilizzata a tal fine. Per_ Le telefonate verranno effettuate dal sig. per espressa decisione di , la quale rimane Pt_2 comunque libera di chiamare/videochiamare il padre, anche estemporaneamente, ogni volta che lo vorrà. l. Le parti si impegnano, altresì, a favorire la frequentazione della minore con il ramo genitoriale materno. m. I signori e si obbligano a mantenere tra loro una comunicazione rispettosa, Pt_1 Pt_2 Per_ educata e funzionale all'interesse di .
3. MANTENIMENTO Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_2 Pt_1 Per_ 528,25, già rivalutata, per il mantenimento ordinario di , somma che verrà annualmente rivalutata il maggio di ogni anno con prima decorrenza maggio 2026. Circa le spese straordinarie, esse verranno ripartite per la quota del 50% ciascuno tra i genitori. Ai fini della individuazione delle Spese Extra (sia quelle da concordarsi sia quelle che non devono essere concordate) i genitori si atterranno al Protocollo del Tribunale di Milano, da considerare parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie non necessarie che dunque devono essere previamente concordate, ove un genitore non fosse d'accordo sulla spesa e l'altro intendesse comunque sostenerla, essa rimarrà per intero a carico del genitore favorevole alla spesa, salvo che gli stessi non concordino una percentuale diversa.
4. PERCORSO PSICOTERAPEUTICO DI SOFIA I genitori si impegnano a corrispondere mensilmente il 50% ciascuno il costo per il percorso Per_ psicoterapeutico della figlia , già intrapreso presso il dr. , sino a quando costei Persona_4 vorrà e/o sarà necessario.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Pagina 3 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del decreto ex art. 316 ss c.c. n. 13138/2020 reso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 20.7.2020:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 26/05/2025 da 1) Parte_1
Nata il 25/09/1980 a ROVERETO (TN) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 19, MILANO con l'Avv. GAROLLA RAFFAELLA elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 52, MONZA, presso e nel suo studio e 2) Parte_2
Nato il 07/01/1976 a ROMA (RM) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 1D, ROMA con l'Avv. SIMIOLI MARIA TERESA elettivamente domiciliato in VIA MAURIZIO GONZAGA, N.5, MILANO, presso e nel suo studio
Per_ con i seguenti figli: , nata il [...]
Data comunicazione al PM il data 26.5.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 23/05/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1 Parte_2 decreto ex art. 316 ss c.c. n. 13138/2020 reso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 20.7.2020, dando atto del trasferimento del signor da Milano a Roma. Pt_2
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
2. FREQUENTAZIONE TRA Parte_3
Pagina 1 Per_ a. In ragione della distanza tra le città di Milano (dove vive con la madre) e di Roma (dove vive il padre), e anche per favorire la frequentazione della minore con il ramo genitoriale paterno (in particolare
Per_ con i cugini e con la nonna paterna), si recherà a Roma, presso la casa paterna, un fine settimana al mese, dal Giovedi pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo impegni scolastici
Per_ inderogabili ovvero per richieste di espressamente manifestate al padre e/o richieste della scuola;
in tal caso starà con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera trascorrendo così due/tre pernottamenti insieme al papà.
Per_ Ove, a partire dall'anno scolastico 2026-2027, dovesse frequentare una scuola che prevede
Per_ l'obbligo di frequenza anche il sabato, invece che il Giovedi pomeriggio, partirà il Venerdi pomeriggio, subito dopo le lezioni, in modo da evitare di perdere due giorni di lezioni una volta al mese,
Per_ salvo impegni scolastici inderogabili ovvero per richieste di espressamente manifestate al padre e/o richieste della scuola. A tal fine il sig. prenoterà per tempo il treno (andata e ritorno) con servizio di Pt_2
Per_ accompagnamento fino al compimento da parte di di anni 14, quando la minore potrà viaggiare da sola. Il viaggio sarà programmato di mese in mese secondo un preciso calendario che verrà comunicato all'inizio di ogni anno, e che potrà essere modificato in relazione alle richieste e agli impegni
Per_ scolastici ed extra scolastici di e/o di quelli dei genitori.
Per_ Ove nei giorni programmati avesse impegni scolastici quali interrogazioni, compiti in classe, esercitazioni, od impegni propri o dei genitori come specificato nel comma precedente, il fine settimana già programmato slitterà al week-end successivo. Al riguardo il sig. si impegna a Pt_2 verificare il registro scolastico per il controllo di ciò prima dell'acquisto dei biglietti, e la signora si impegna a collaborare per darne comunque tempestiva comunicazione in caso di impegni Pt_1
Per_ scolastici ed extra scolastici di al sig. , affinchè egli possa disdire per tempo la Pt_2 prenotazione del treno ed effettuare la prenotazione per il week end immediatamente successivo. b. Le spese di viaggio verranno sostenute dal signor . Pt_2
Per_ c. Il sign. , al fine di intensificare la frequentazione con , previo accordo con la sig.ra Pt_2
Per_ Per_ e comunicazione a , si recherà a Milano una volta al mese, in un giorno in cui non Pt_1 svolgerà attività extrascolastica (attualmente il e il , prelevandola da scuola al Per_2 Per_3 temine delle lezioni, portandola a pranzo e trascorrendo insieme a lei l'intero pomeriggio, quindi riaccompagnandola alla casa materna entro le ore 18,00. Tale modalità scatterà dal mese successivo a quello in cui il signor avrà locato un immobile di sua proprietà, ricavato dalla divisione di Pt_2 altro immobile di cui era comproprietario. d. Le vacanze natalizie saranno trascorse una settimana (dal 23.12.al 30.12) con un genitore, l'altra settimana (dal 30.12. al 6.1) con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza. Pertanto, se un
Per_ anno trascorrerà la prima settimana (quella del Natale) con il papà, l'anno successivo la trascorrerà con la mamma e viceversa.
Per_ Le vacanze con il padre saranno di regola trascorse da con il sign. e la sua famiglia, Pt_2
Per_ intesa in senso lato (cugini, nonni, zii). Per il Natale 2025 le parti concordano che trascorrerà con la mamma il primo periodo e con il papà il secondo.
Per_ e. Le vacanze pasquali verranno trascorse da in via alternata di anno in anno con l'uno o con
Per_ l'altro genitore;
per la Pasqua 2026 trascorrerà detto periodo con il padre, l'anno successivo con la madre e così via. f. Ove, durante l'anno, si verificheranno ponti scolastici in occasione di feste nazionali (1° maggio,
Per_ 2 Giugno, 8 dicembre) sarà a discrezione di decidere con quale genitore trascorrere dette festività.
Per_ g. Le vacanze estive saranno trascorse da insieme al padre per complessivi 31 giorni non
Per_ consecutivi, e saranno di regola trascorse da con il sign. e la sua famiglia, intesa in Pt_2
Pagina 2 senso lato (cugini, nonni, zii) e così ripartiti:
-15 giorni nel mese di luglio (dal 1°luglio al 15 luglio)
-16 giorni nel mese d'agosto (dal 1°agosto al 16 agosto) Per_ h. Il sign. ogni anno si riserva di proporre di trascorrere la settimana bianca insieme a Pt_2 nel mese di febbraio in caso di sospensione scolastica. i. Per garantire la continuità del rapporto fra padre e figlia, nella specie reso più difficoltoso dalla Per_ distanza delle città di rispettiva residenza, e per evitare che avverta “assenze” del padre nelle more delle trasferte della minore, nonché per consentire il pieno esercizio della bigenitorialità, padre Per_ e figlia si sentiranno la sera, tre giorni la settimana, secondo il seguente calendario, redatto da in considerazione dei suoi impegni: lunedi ore 21,15 mercoledi ore 21,15 venerdi ore 20,15 Per_ Ove capitasse che non potesse/volesse rispondere al telefono nei giorni e orari sopra indicati, avverranno contatti attraverso una chat “di famiglia”, appositamente creata, per giustificare la ragione della mancata telefonata e per pianificare la nuova chiamata/videochiamata. Per_ La chat sarà tra , il padre e la madre, con esclusione di qualunque terzo e di qualsiasi altra chat utilizzata a tal fine. Per_ Le telefonate verranno effettuate dal sig. per espressa decisione di , la quale rimane Pt_2 comunque libera di chiamare/videochiamare il padre, anche estemporaneamente, ogni volta che lo vorrà. l. Le parti si impegnano, altresì, a favorire la frequentazione della minore con il ramo genitoriale materno. m. I signori e si obbligano a mantenere tra loro una comunicazione rispettosa, Pt_1 Pt_2 Per_ educata e funzionale all'interesse di .
3. MANTENIMENTO Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_2 Pt_1 Per_ 528,25, già rivalutata, per il mantenimento ordinario di , somma che verrà annualmente rivalutata il maggio di ogni anno con prima decorrenza maggio 2026. Circa le spese straordinarie, esse verranno ripartite per la quota del 50% ciascuno tra i genitori. Ai fini della individuazione delle Spese Extra (sia quelle da concordarsi sia quelle che non devono essere concordate) i genitori si atterranno al Protocollo del Tribunale di Milano, da considerare parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie non necessarie che dunque devono essere previamente concordate, ove un genitore non fosse d'accordo sulla spesa e l'altro intendesse comunque sostenerla, essa rimarrà per intero a carico del genitore favorevole alla spesa, salvo che gli stessi non concordino una percentuale diversa.
4. PERCORSO PSICOTERAPEUTICO DI SOFIA I genitori si impegnano a corrispondere mensilmente il 50% ciascuno il costo per il percorso Per_ psicoterapeutico della figlia , già intrapreso presso il dr. , sino a quando costei Persona_4 vorrà e/o sarà necessario.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Pagina 3 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni del decreto ex art. 316 ss c.c. n. 13138/2020 reso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 20.7.2020:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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