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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25472/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25472/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MOLINARI GIANCARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente ON C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. BRUSA CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 ON matrimonio in TORINO il 22/10/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.03.2018, il 22.11.2020 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 18.02.2023.
Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 ON
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Torino, Via Celeste Negarville n. 26, è assegnata alla IG insieme a tutti gli arredi e corredi ed il signor ON [...]
se ne allontanerà entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando Parte_1 seco i propri effetti personali fatta eccezione per alcuni effetti personali che si trovano nel box in comproprietà (bicicletta, gomme auto …) che lo stesso si impegna a ritirare, rendendo accessibile il box entro 6 mesi dall'allontanamento dalla casa familiare.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che dall'allontanamento del signore , Parte_1 le spese ordinarie della casa familiare saranno interamente a carico della IG ON
e che le spese straordinarie verranno divise tra le parti in base alle quote di
[...] proprietà dell'immobile.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a rimborsare mensilmente alla Parte_1 moglie il 50% dell'importo delle rate del mutuo fondiario (attualmente pari a complessivi € 602,50) contratto con la banca UNICREDIT S.p.a. che matureranno fino all'estinzione del medesimo.
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e domicilio abituale presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che, qualora uno dei due coniugi intenda esternare una relazione sentimentale si impegna a farlo evitando di turbare la sensibilità dei figli. Entrambi i coniugi si impegnano a presentare agli stessi eventuali compagni/e solo qualora tale rapporto divenga serio e vi sia l'intenzione di farlo durare nel tempo. In ogni caso entrambi si impegnano ad evitare convivenze con terzi soggetti onde evitare turbamenti dei minori;
DISPONE che il padre, salvi più ampi accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, possa vedere i minori e Persona_4
con le seguenti modalità: • a settimane alterne, due pomeriggi la settimana, Persona_5 a seconda che e trascorrano o meno il fine Persona_4 Persona_5 settimana con il padre dall'uscita da scuola e fino a dopo cena;
a settimane alterne i minori Per_1
pagina 2 di 3 e resteranno a dormire a casa del padre la settimana in cui Persona_4 Persona_5 non trascorrono con lui il week end;
• a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
• ad anni alterni, sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• durante le vacanze estive, 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ciascun anno (nella scelta dei predetti periodi di vacanza, le parti cercheranno di agevolarsi rispetto ai rispettivi piani di ferie aziendali, comunicando la località di soggiorno ed un numero di telefono all'altra parte); • le festività infrannuali e i ponti scolastici verranno trascorsi dai figli con il genitore con cui, secondo il calendario ivi previsto, dovrebbe trascorrere la giornata;
• i minori trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori. I bambini trascorreranno il loro compleanno alla presenza dei fratelli insieme ad entrambi i genitori ed, in caso di disaccordo, con l'uno o l'altro ad anni alterni;
DISPONE, invece, per quanto riguarda la minore , in considerazione della sua Persona_6 tenera età che le modalità di visita displinate per i fratelli e Persona_4 [...] nei week end troveranno applicazione solo al momento del compimento del terzo anno Persona_5 di età di quest'ultima; Nelle more, quindi, il padre potrà tenere la figlia più piccola nei week end, ma senza il pernotto della medesima presso la casa paterna;
DISPONE che il signor versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 405,00, ossia € 135,00 per ciascuno di essi da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, oltre il rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive e ricreative dei figli, così come da Protocollo di Torino 15/3/2016; Le parti dichiarano espressamente di aderire al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati di Torino 15/3/2016, ritenendo questo ultimo parte integrante, sia per quanto concerne l'individuazione delle spese extra, sia per quello che riguarda l'onere di concertazione e documentazione, sia per quanto concerne la necessità o meno delle singole spese extra, sia per quanto riguarda le modalità di rimborso.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé.
DISPONE che l'assegno unico universale nella misura del 100%, attualmente pari ad € 897,10, verrà percepito dalla IG . ON
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25472/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MOLINARI GIANCARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente ON C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. BRUSA CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 ON matrimonio in TORINO il 22/10/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.03.2018, il 22.11.2020 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 18.02.2023.
Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 ON
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Torino, Via Celeste Negarville n. 26, è assegnata alla IG insieme a tutti gli arredi e corredi ed il signor ON [...]
se ne allontanerà entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando Parte_1 seco i propri effetti personali fatta eccezione per alcuni effetti personali che si trovano nel box in comproprietà (bicicletta, gomme auto …) che lo stesso si impegna a ritirare, rendendo accessibile il box entro 6 mesi dall'allontanamento dalla casa familiare.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che dall'allontanamento del signore , Parte_1 le spese ordinarie della casa familiare saranno interamente a carico della IG ON
e che le spese straordinarie verranno divise tra le parti in base alle quote di
[...] proprietà dell'immobile.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a rimborsare mensilmente alla Parte_1 moglie il 50% dell'importo delle rate del mutuo fondiario (attualmente pari a complessivi € 602,50) contratto con la banca UNICREDIT S.p.a. che matureranno fino all'estinzione del medesimo.
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e domicilio abituale presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che, qualora uno dei due coniugi intenda esternare una relazione sentimentale si impegna a farlo evitando di turbare la sensibilità dei figli. Entrambi i coniugi si impegnano a presentare agli stessi eventuali compagni/e solo qualora tale rapporto divenga serio e vi sia l'intenzione di farlo durare nel tempo. In ogni caso entrambi si impegnano ad evitare convivenze con terzi soggetti onde evitare turbamenti dei minori;
DISPONE che il padre, salvi più ampi accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, possa vedere i minori e Persona_4
con le seguenti modalità: • a settimane alterne, due pomeriggi la settimana, Persona_5 a seconda che e trascorrano o meno il fine Persona_4 Persona_5 settimana con il padre dall'uscita da scuola e fino a dopo cena;
a settimane alterne i minori Per_1
pagina 2 di 3 e resteranno a dormire a casa del padre la settimana in cui Persona_4 Persona_5 non trascorrono con lui il week end;
• a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
• ad anni alterni, sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• durante le vacanze estive, 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ciascun anno (nella scelta dei predetti periodi di vacanza, le parti cercheranno di agevolarsi rispetto ai rispettivi piani di ferie aziendali, comunicando la località di soggiorno ed un numero di telefono all'altra parte); • le festività infrannuali e i ponti scolastici verranno trascorsi dai figli con il genitore con cui, secondo il calendario ivi previsto, dovrebbe trascorrere la giornata;
• i minori trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori. I bambini trascorreranno il loro compleanno alla presenza dei fratelli insieme ad entrambi i genitori ed, in caso di disaccordo, con l'uno o l'altro ad anni alterni;
DISPONE, invece, per quanto riguarda la minore , in considerazione della sua Persona_6 tenera età che le modalità di visita displinate per i fratelli e Persona_4 [...] nei week end troveranno applicazione solo al momento del compimento del terzo anno Persona_5 di età di quest'ultima; Nelle more, quindi, il padre potrà tenere la figlia più piccola nei week end, ma senza il pernotto della medesima presso la casa paterna;
DISPONE che il signor versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 405,00, ossia € 135,00 per ciascuno di essi da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, oltre il rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive e ricreative dei figli, così come da Protocollo di Torino 15/3/2016; Le parti dichiarano espressamente di aderire al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati di Torino 15/3/2016, ritenendo questo ultimo parte integrante, sia per quanto concerne l'individuazione delle spese extra, sia per quello che riguarda l'onere di concertazione e documentazione, sia per quanto concerne la necessità o meno delle singole spese extra, sia per quanto riguarda le modalità di rimborso.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé.
DISPONE che l'assegno unico universale nella misura del 100%, attualmente pari ad € 897,10, verrà percepito dalla IG . ON
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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