Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
dr. Carla Ciofani Consigliere
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 479/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 1460/2021 del Tribunale di Pescara del 17
novembre 2021 resa ex articolo 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza in pari data, pronunciata nella causa iscritta al n. 2362/2020 R.G.A.C., promossa
DA
(già Parte 1 ) (d'ora in poi e Parte 1
pere brevità Pt 1), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore
'e per essa, quale mandataria, dott.ssa Parte_2
[...]
(d'ora in poi e per brevità, Parte 3 ") con 66
Parte_3
sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Parte_2
[...] difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona,
v.lo S. Bernardino 5A, ha eletto domicilio.
APPELLANTE
CONTRO
Tatoni elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara al
C.so Vittorio Emanuele II n. 346.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.
1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso, Parte_1
[...], nella spiegata qualità di cessionaria di credito pro soluto
(secondo la filiera indicata e documentata in ricorso e, segnatamente, da Parte_4 a CP 2 ora Creditech e da quest'ultima all'odierna opposta, appartenente al Gruppo Banca Ifis), otteneva dal
Tr ibunale Parte_5 in data 9/06/2020 decreto ingiuntivo n°953/2020, in forza del quale veniva ingiunto a NT 1
,
quale debitrice principale, il pagamento del la somma di € 5.372,44 oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio, di cui a
1 contratto di finanziamento rectius, richiesta di finanziamento di prestito personale) n. 1102690814 ripassato tra l'opponente e la cedente Parte_4
2) Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione NT_1 eccependo l'intervenuta prescrizione
,
del credito ingiunto per decorso del termine decennale, deducendo che la comunicazione inviata tramite raccomandata in data
7/06/2016, prodotta dall'opposta (contenente il sollecito di pagamento, unitamente all'avvenuta cessione del credito) non era stata mai ricevuta dalla stessa, sicché non poteva ritenersi idonea all'interruzione del decorso di tale termine prescrizionale, spirato a far data dal 31/01/2017. Chiedeva, quindi la revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese del giudizio.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva la Parte_1
[...], in preliminare, invocando ai sensi dell'a rt.648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo in via principale, il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, rappresentando che il provvedimento monitorio non era stato richiesto in relazione al contratto di finanziamento (il quale non era stato fatto oggetto di cessione), bensì in ordine alla linea di credito c.d. "revolving" concessa all'opponente, mediante utilizzo della carta di credito, concesso in sede di rapporto di finanziamento alla CP 1 alle condizioni economiche riportate nelle allegate condizioni, deducendo che dai movimenti riportati e dai rimborsi mensili era dato ricavarsi un utilizzo della carta sino al 31.08.2020, sicché il relativo credito non poteva ritenersi prescritto. Chiedeva in subordine di accertare e dichiarare che l'opponente è debitrice dell'importo di € 5.372,44, con conseguente condanna al relativo pagamento, in ogni caso con vittoria di spese di lite.
4) All'udienza di prima comparizione e trattazione del 4/12/2020 veniva rigettata l'istanza l'istanza ex art.648 c.p.c. invocata da parte opposta e venivano mandate le parti in mediazione obbligatoria, considerata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, preso atto del verbale negativo di mediazione, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. e, all'esito, con ordinanza resa all'udienza del 9/07/2021, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale discussione orale, ai sensi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali ed in replica". I.2. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. In particolare, la sentenza di primo grado ha accertato che la domanda sottostante il ricorso per decreto ingiuntivo fosse tesa al recupero del credito di un finanziamento personale erogato all'opponente/appellata e che solo in sede di opposizione con la memoria di costituzione, il ricorrente, attore in senso sostanziale avesse mutato la domanda riferendo il credito al contratto di apertura di credito revolving con contestuale concessione di una carta di credito. Pur ritenendo legittima la mutata causa petendi il Tribunale ha considerato prescritta la pretesa in quanto gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in giudizio dalla Pt 1 non si riferivano al credito revolving ma al credito derivante dal finanziamento e, quindi, come tali, non erano idonei ad interrompere la prescrizione. L'effetto era che l'opposizione veniva accolta e l'opposta condannata al pagamento delle spese di lite. I.3. Propone appello la Pt_1, tramite Parte 3 che rassegna le seguenti conclusioni:
"In via principale:
1. Riformare la sentenza 1460/2021 del Tribunale di Pescara (RG
2362/2020) non notificata per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il DI opposto;
2. in ogni caso, accertare che Parte 1 è creditrice nei confronti di NT_1 della somma € 5.372,44 alla data del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%." I.4. L'appellata CP 1 si costituisce chiedendo: "Per quanto fin qui detto, la sig.ra NT 1 ut supra rappresentata e ノ
difesa, conclude per il rigetto dell'appello proposto e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., maggiorate d'ufficio di una somma equitativamente determinata ex art. 96 u.c., attesa la temerarietà della lite, ed ogni altra conseguenza di legge."
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Motivi di impugnazione.
L'appellante propone tre motivi di impugnazione tra di essi II.2.
convergenti che possono essere trattati congiuntamente. Gli asserti del primo giudice contestati da Pt 1 riguardano il reale credito oggetto di causa;
l'importo del credito;
la prescrizione.
II.3. L'appellante Pt 1 infatti afferma di aver fatto valere un solo credito ossia quello derivante dall'utilizzo della carta di credito revolving da parte della CP 1 imperniata su di una linea di credito concessa all'appellata contestualmente al finanziamento e disciplinata dalle condizioni generali poste a tergo del contratto di finanziamento sottoscritto. La stessa CP 1 avrebbe poi utilizzato la carta di credito come dimostrato dall'estratto conto depositato in atti in primo grado dall'opposta appellante (doc. 7 produzione di parte ricorrente in sede monitoria). II.4. Il giudice ha pure obbiettato che il credito menzionato negli atti interruttivi della prescrizione fosse di importo pari ad euro
6.172,37, diverso da quello azionato da Pt 1 con il procedimento monitorio, pari a euro 5.372,44. In proposito la difesa di Pt 1 argomenta di aver azionato solo la sorte capitale del credito risultante dall'estratto conto, tralasciando gli interessi.
II.
5. Quanto alla prescrizione, la difesa di Pt 1 osserva che la prescrizione del credito revolving decorre dall'interruzione del rapporto (Cass. 29411/2020, Cass. 12707/2012, Cass. 802/1999, Cass.
1110/1994) perciò dal 31/12/2010 oppure. dall'ultimo utilizzo effettuato (Sez. Un. 24418/2010), avvenuto in data 31/7/2010 (pag. 27 del doc. 8 monitorio). II.6. Orbene, poiché il primo atto interruttivo è stato prodotto da
Pt 1 quale docc.
3-4 allegato alla comparsa, ed è stato ricevuto dalla debitrice in data 17 giugno 2020 e poiché lo stesso decreto ingiuntivo
è stato notificato il 27 giugno 2020, comunque il credito non si è prescritto.
II.7. L'appellata CP_1 osserva in contrario che la Pt 1 avrebbe agito per il credito derivante dal finanziamento personale il cui rimborso definitivo era previsto per il 31 gennaio 2007 con l'effetto di produrre la prescrizione del credito al 31 gennaio 2017. La comunicazione della banca che avvertiva circa la cessione del corrispondente credito di euro 6.172,37 è intervenuta il 7 giugno 2016 senza che la CP_1 l'avesse ricevuta. D'altro canto, proprio la differenza di importo del credito azionato rispetto a quello oggetto della notifica della cessione, che si pretende interruttiva del credito, vale ad escludere l'effetto interruttivo della comunicazione del 7
giugno 2016. II.8. La parte appellata contesta l'identificazione del credito oggetto di causa e la prescrizione del medesimo suggerendo che si tratta del credito derivante da un contratto di finanziamento stipulato nel 2004 e scaduto il 31 gennaio 2007. In questo senso deporrebbe anche l'intimazione di pagamento del 7 giugno 2016.
II.
9. L'appellante nega che questo credito sia stato oggetto di cessione in favore dell'Pt 1 la quale avrebbe acquistato il credito derivante dall'utilizzo della carta revolving il cui ultimo utilizzo risale al 31 luglio 2010.
II. 10. Ora, oggetto della cessione di credito, stando all'articolo 2.2. del relativo contratto prodotto dalla stessa parte appellante/opposta in primo grado, sono diversi finanziamenti, indipendentemente dalla loro forma tecnica e quindi sia i prestiti personali sia le aperture di credito e le carte di credito.
II. 11. Quindi, il credito oggetto del ricorso introduttivo in monitorio
è identificabile nel credito revolving legato alla carta di credito che la
CP 1 ha richiesto, ottenuto ed effettivamente utilizzato (circostanze non contestate dall'appellata). A supporto milita il fatto decisivo dell'allegazione dell'estratto conto dell'apertura di credito legata alla carta il cui saldo, dopo l'ultimo utilizzo, è pari all'importo del credito domandato ossia euro 5.372,44.
II. 12. La circostanza che le intimazioni di pagamento richiamino genericamente il contratto di finanziamento e rechino un diverso importo consente di concludere, assieme alla parte appellata, che esse siano inidonee a interrompere la prescrizione del credito in quanto sono ambigue e non consentono di comprendere a quale credito si riferisca l'atto. E ciò a prescindere dal fatto se la CP 1 abbia effettivamente ricevuto la missiva del 7 giugno 2016.
II. 13. Questo non può dirsi per il decreto ingiuntivo. Difatti il decreto ingiuntivo accoglie la prospettazione del ricorrente il quale si riferisce al credito risultante dall'estratto conto riferito alla carta di credito revolving. La circostanza che l'apertura di credito revolving sia stata sottoscritta contestualmente nel senso letterale di medesimo testo - al finanziamento, non toglie che si tratti di rapporti diversi.
II.14. Poiché il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27 giugno 2020
e poiché il credito poteva prescriversi in dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento effettuato dalla CP 1 il 31 luglio 2010, comunque il credito non si è prescritto. II. 15. In breve, è con il ricorso per decreto ingiuntivo e il doc. 2 allegato al ricorso che il credito viene identificato. E con la notifica del medesimo decreto ingiuntivo che viene interrotta la prescrizione.
II. 16. Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la domanda della Pt 1 fosse fondata sul prestito personale erogato alla CP_3 Del resto Pt 1 non ha allegato alcun documento da cui emerga che per tale prestito residui un credito e che il prestito non sia stato integralmente rimborsato. La Pt 1 ha prodotto invece l'estratto conto della carta di credito revolving. La produzione di ulteriore documentazione che si riferisce ad un credito di importo diverso non è sufficiente a smentire le risultanze dell'estratto conto e della sottoscrizione dell'apertura di credito ad essa connessa, specie se il debitore non contesta il rapporto che ne è alla base. II.17. NT_1 dev'essere quindi condannata al pagamento di euro 5.372,44 in favore della società appellante oltre interessi ex articolo 1284, comma 1, c.c.. Quanto agli interessi, infatti, poiché
l'appellante ha rinviato agli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo e poiché il decreto ingiuntivo menziona genericamente gli interessi al "tasso legale", deve concludersi con Cassazione Civile,
Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449: "Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
III. Regime delle spese.
III.
1. Per effetto dell'accoglimento dell'appello di Pt_1, a mezzo di Parte 3 in persona della procuratrice e legale rappresentante pro
,
tempore, NT_1 è tenuta al pagamento delle spese di giudizio di primo e di secondo grado in favore di Pt 1, a mezzo della mandataria [...]
Parte 3, liquidate - in applicazione dei minimi dovuti per la semplicità della causa in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il- primo grado ed euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il secondo grado (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
479/2022 in secondo grado sull'appello proposto da [...] Parte 1 con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa
'e per essa, quale mandataria, Parte 3 Parte 2
[...] in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa NT_1 avverso la sentenza n. Parte 2 contro
1460/2021 del Tribunale di Pescara del 17 novembre 2021 resa ex articolo
281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza in pari data, pronunciata nella causa iscritta al n. 2362/2020 R.G.A.C, così provvede:
A. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore di [...] NT_1
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in Parte 1
persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa
,e per essa, quale mandataria, Parte 3 Parte 2
[...] in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore
,della somma di euro 5.372,44 alla data del dott.ssa Parte 2
decreto ingiuntivo emesso oltre ai successivi interessi al tasso legale ex articolo 1284, comma 1, c.c.. B. Condanna NT 1 al pagamento delle spese di giudizio di primo e di secondo grado in favore di Parte 1 con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Parte 2
,
e per essa, quale mandataria, in persona della Parte_3
sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore liquidate rispettivamente in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado ed euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi