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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3418/2022 discussa all'udienza collegiale del 15/7/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Capponi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Incletolli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1447 del 29/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta al riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità dall'1/4/2018, “convertita” in assegno sociale dall'1/7/2018, oltre interessi dalle singole scadenze.
La interponeva appello, cui resisteva l' . Pt_1 CP_1
Udita la discussione, la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame - che sfugge alle censure di inammissibilità ex adverso avanzate ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. - l'appellante reitera la tesi secondo cui avrebbe diritto alla prestazione assistenziale de qua, evidenziando, altresì, che, nel giudizio per ATP, conclusosi con decreto di omologazione del 10/2/2020, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario, e che, per quanto concerne il requisito reddituale, dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava la titolarità, per gli anni 2018 e 2019, di un reddito personale ai fini Irpef al di sotto dei limiti previsti per l'erogazione della pensione di invalida civile totale.
Tale tesi non merita condivisione. CP_ Invero, le suddette deduzioni non riescono a superare l'assunto dell - fatto proprio dal giudice di prime cure - secondo cui, alla data della domanda amministrativa presentata il 7/3/2018, era entrato in vigore il relativo innalzamento del requisito anagrafico, sicchè la , nata il [...], già a far data dal Pt_1
30/7/2017, avrebbe avuto accesso all'assegno sociale, ma non possedeva il requisito anagrafico per il riconoscimento della pensione di inabilità, avendo già compiuto 65 anni e 6 mesi alla data dell'1/1/2018.
In altri termini, per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dall'1/1/2018, la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, spettano, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al 18° anno e fino al compimento del
66° anno e 7 mesi d'età, tuttavia - lo si ripete - la norma non si applica a coloro i quali, come la , Pt_1 hanno compiuto 65 anni e 6 mesi alla data dell'1/1/2018.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va rigettato.
Alla luce della dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'appello ex art. 152 disp. att. c.p.c., anche le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili (analoga statuizione era stata disposta dal primo giudice).
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER TE)