Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caso, Giuseppe Ciaglia, Alessandra Mineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Roma Capitale - Municipio Roma V, in persona del Presidente del Ministero, non costituito in giudizio;
per la condanna
ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno - subito e subendo - dalla società ricorrente, in ragione e conseguenza degli atti e provvedimenti impugnati con ricorso R.g. n. 11579/2018, ed annullati dall’intestato TAR con sentenza della Sez. II-Bis, 17 gennaio 2019, n. 632, nonché degli ulteriori provvedimenti, gravati con ricorso R.g. n. 8115/2019, deciso con sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 5 settembre 2019, n. 10751.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce per il risarcimento del danno che afferma di aver subito in conseguenza di atti e provvedimenti illegittimi dell’Amministrazione intimata in relazione ad un immobile ad uso residenziale - sito in Roma, -OMISSIS-, divenuto di sua proprietà nel 2017 - con i quali erano state disposte misure di polizia edilizia che avrebbero comportato un impedimento al pieno ed indiscusso godimento dell’immobile (danno c.d. “da disturbo”).
Più precisamente, espone l’odierna ricorrente che l’immobile di cui si discute era stato oggetto di interventi volti a ristrutturarlo al fine di adibirlo ad attività di ricezione in forma imprenditoriale, sulla base di titoli edilizi formatisi giusta DIA e SCIA meglio precisate in atti, presentate dalla proprietà precedente (sua dante causa).
Con il ricorso rg. Nr. 11579/2018, la società -OMISSIS- impugnava di fronte a questo TAR la nota Roma Capitale - Mun. Roma V - Sportello Unico Edilizia - Ispettorato Edilizio - Ufficio Commercio e Pubblicità, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui si comunicava che “i lavori in corso di esecuzione, descritti e graficamente rappresentati nella DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (nella) SCIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e (nella) SCIA prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ultima variante presentata, […] (erano) da considerare tutte prive di titolo”, perciò disponendosi di ritenere, le relative segnalazioni e dichiarazioni, annullate come titolo edilizio, ordinando quindi il “ripristino del legittimo stato dei luoghi”; con motivi aggiunti al detto ricorso R.g. n. 11579/2018 - depositati l’8.11.2018 - la Soc. ricorrente gravava, inoltre, l’ulteriore determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Mun. Roma V - Direzione Tecnica - Disc. Edilizia -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) del-OMISSIS- - notificata in data 15 ottobre 2018 - che disponeva la “immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in: -OMISSIS- (art. 14 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.). -OMISSIS-”.
Il TAR accoglieva sia il ricorso che i motivi aggiunti con sentenza della Sez. II B, 17 gennaio 2019, n. 632, rilevando che:
il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sia, in verità, oltre che difficilmente comprensibile nella sua laconicità, privo di qualsiasi motivazione, nonché in aperta contraddizione con le risultanze degli accertamenti effettuati dalla stessa Amministrazione Comunale di cui alle note del 29.03.2018 e del 21.05.2018; i motivi aggiunti debbano considerarsi ammissibili, in quanto volti alla contestazione non tanto dell’ordine di sospensione lavori - destinato a perdere efficacia alla scadenza del termine di 45 giorni dalla notifica - quanto, piuttosto, delle argomentazioni ivi sviluppate da Roma Capitale circa la pretesa irregolarità dell’attività urbanistico-edilizia posta in essere dalla ricorrente - le censure svolte dalla -OMISSIS- s.p.a. nel ricorso e nei suddetti motivi aggiunti contro la motivazione del primo provvedimento e della successiva sospensione lavori siano quindi, oltre che ammissibili, pienamente condivisibili, in quanto tutte le contestazioni mosse dall’Amministrazione Comunale circa la «carenza delle piantumazioni di essenze arboree», la mancata realizzazione dei «livelli interrati» del fabbricato, la pretesa insufficienza della superficie permeabile e dei parcheggi pertinenziali, l’asserita eccessiva altezza del nuovo fabbricato rispetto a quelli limitrofi, la affermata inidoneità della DIA a consentire la realizzazione dell’intervento de quo e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia risultano da un lato, non in grado di condurre all’invalidità dei titoli presentati per l’effettuazione delle opere de quibus e, dall’altro lato, in ogni caso, del tutto infondate; Considerato che - in particolare, dalla documentazione depositata in giudizio, le piantumazioni - in realtà non richieste in base alla ridotta superficie interessata dall’intervento - appaiono comunque previste in progetto, ma impiantabili, come osservato dalla ricorrente, solo successivamente alla conclusione dei lavori, previa dismissione del cantiere; - la parziale mancata realizzazione di opere già assentite non può implicare, per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana, Sez. III, 30.03.2015 n. 517; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 29.11.2011 n. 755) la illegittimità del titolo abilitativo dei lavori; - le NTA al PRGC, per le aree comprese nei «Tessuti di espansione novecentesca a Tipologia definita e a media densità insediativa» (T1) della Città Consolidata come quella in esame, non prescrivono alcun indice di permeabilità;- la quota dei parcheggi pertinenziali dovuta in considerazione della SUL incrementata risulta rispettata, così come i limiti di altezza dettati dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia per la realizzazione dell’edificio de quo e l’Amministrazione Comunale non ha in alcun modo specificato i profili di pretesa violazione delle normative di sostenibilità energetica ed ambientale dell’intervento in questione, per il quale è stata redatta apposita relazione tecnica attestante la rispondenza delle opere alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.Ritenuto, dunque, che il ricorso ed i motivi aggiunti debbano essere integralmente accolti, per difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza”.
Quattro mesi dopo la pubblicazione della sentenza, lo SUE del Municipio Roma V comunicava un nuovo avvio del procedimento inerente e la “pratica -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- e successive varianti” (ossia, la DIA che aveva legittimato l’intervento ai sensi del Piano Casa Regionale) ed i motivi asseritamente ostativi al “accoglimento” di detta DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti, contestando che l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento - eseguito sul preesistente edificio in -OMISSIS- - non fosse conforme alla L.R. Lazio n. 21/2009, avendo comportato, innanzitutto, “un ampliamento del 65 % circa a fronte dell’art. 4 della Legge 21/09 (c.d. Piano casa)” - che invece ammette, sugli “edifici residenziali per almeno il 50%”, ampliamenti nel limite del 35% della preesistenza - nonché difformità nelle dotazioni di parcheggi a standard e privati (asseritamente carenti ed, in parte, indebitamente monetizzati), insistendo sulle omesse piantumazioni (tra l’altro, non richieste, come pure aveva già accertato codesto Ecc.mo TAR nella ridetta sentenza). Seguiva la nota prot.n. -OMISSIS-, annullando in autotutela gli effetti della DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti, adducendo peraltro argomenti del tutto inconferenti, poiché riferiti ad altro immobile - sempre di proprietà della Soc. ricorrente, ma sito in -OMISSIS- - interessato da un diverso ed autonomo intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento (eseguito giusta distinta DIA prot.-OMISSIS-, espressamente citata a pag. 2 dell’anzidetta nota), e confermando, in pretesa controdeduzione “postuma” delle osservazioni della Soc. ricorrente - con successiva nota prot. -OMISSIS-, notificata il 5 giugno 2019 - il già disposto annullamento della DIA -OMISSIS- del -OMISSIS-. La Soc. ricorrente impugnava tempestivamente sia la nota prot. n. -OMISSIS-, sia la successiva nota prot. n. -OMISSIS- (entrambe aventi ad oggetto, come detto, l’annullamento in autotutela della DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e sue varianti), con ricorso iscritto al R.g. n. 8115/2019. In prossimità della camera di consiglio del 17 luglio 2019 - fissata per la trattazione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati - il Municipio resistente notificava alla Soc. ricorrente la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui - nel dichiarato intento di rettificare “la nota già trasmessa prot. -OMISSIS- [di rimozione in autotutela della DIA -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti|n.d.r.], in cui sono riportati per mero errore di copiatura i dati di -OMISSIS- 131-133-135-137” - disponeva, tuttavia, l’annullamento in autotutela della diversa “DIA Protocollo: -OMISSIS- e successive varianti.
Roma Capitale concludeva chiedendo di “dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per effetto dell’intervenuta nota prot. -OMISSIS-, recante un nuovo provvedimento di annullamento in autotutela del Municipio V in luogo di quello adottato con nota prot. -OMISSIS-”. La Sez. II-Bis, di codesto Ill.mo Tribunale, con sentenza 5 settembre 2019, n. 10751, definiva il ricorso R.g. n. 8115/2019 nel senso richiesto della Difesa di Roma Capitale e - pur rilevando come “il nuovo provvedimento adottato da Roma Capitale in data 11.07.2019 abbia completamente sostituito i provvedimenti impugnati dalla ricorrente” - stigmatizzava, con chiarezza, che gli atti gravati dalla ricorrente - sostituiti da quel nuovo provvedimento - risultavano “affetti da innegabili errori (ammessi dalla stessa Amministrazione procedente) dovuti al fatto che l’eccepito superamento del limite di incremento previsto dall’art. 4 della l. Reg. Lazio n. 21/2009 fosse stato parametrato alla consistenza catastale non del fabbricato di -OMISSIS-, oggetto dell’originaria DIA, ma del distinto edificio sito in -OMISSIS- nn. 131-133-135-137, interessato da diverso intervento edilizio”, dichiarando, per questo motivo, “il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
Pure la nota prot. n. -OMISSIS- - con cui l’Amministrazione comunale, in pendenza di giudizio, ha “rettificato” l’annullamento in autotutela della DIA prot. -OMISSIS- del 2017, e sue successive varianti - è affetta da evidenti errori, e continua a confondere tra i due fabbricati realizzati dalla Soc. ricorrente, ed è stata, perciò, ritualmente gravata innanzi a codesto Ill.mo TAR, con ricorso R.g. n. 12243/2019 che, nelle more del giudizio presente, è stato definito con sentenza di accoglimento nr. 14595/2019 del 19.12.2019.
Pertanto, dalla lettura delle sentenze TAR Lazio, Rm, Sez. II-Bis, 17 gennaio 2019, n. 632, e 5 settembre 2019, n. 10751 - afferma parte ricorrente che risulterebbe accertato il pregiudizio cagionato da Roma Capitale a carico della Società -OMISSIS-, in conseguenza della reiterata, ingiustificata ed illegittima adozione di molteplici atti inibitori, volti a mettere in discussione la legittimità di validi assensi edilizi già formatisi, relativi agli interventi edificatori di cui si è detto nelle premesse in fatto, ed - in fine - volti ad impedire la fruizione degli immobili che ne sono il risultato materiale.
Con il presente ricorso, pertanto, si articola domanda, ex art. 30, C.p.A., per il risarcimento del danno così cagionato da Roma Capitale, sussistendo tutte le condizioni richieste dalla legge (e dalla giurisprudenza) per il riconoscimento della correlativa responsabilità risarcitoria, in capo alla P.A., nella particolare forma della responsabilità per danno da disturbo.
A tal proposito, argomenta la parte ricorrente che, mentre il danno c.d. “da ritardo” è, di norma, individuato nella lesione di un interesse legittimo pretensivo, cagionato dal ritardo con cui la P.A. emette il provvedimento finale inteso ad ampliare la sfera giuridica del privato, il danno c.d. “da disturbo” - qui invocato - si caratterizza per la lesione di un interesse legittimo oppositivo, consistendo nel ristoro del pregiudizio patito dall’interessato a causa dell’illegittimo esercizio di poteri pubblicistici produttivi di un’indebita elisione, o compressione, di facoltà o diritti di cui l’interessato stesso era già legittimo titolare.
Argomenta ancora sulle condizioni dell’azione, sui presupposti del risarcimento del danno da disturbo, sulla antigiuridicità della condotta di Roma Capitale, sulla colpa dell’Amministrazione, sul nesso di causalità, sulla natura del danno di cui si chiede il risarcimento (ricondotto al paradigma di cui all’art. 2043 cod.civ.); quanto alle singole voci di danno ed al loro ammontare, invoca la liquidazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2056 cod. civ., allegando una perizia tecnico-estimativa, da aversi per integralmente richiamata, dalla quale emerge un complessivo danno ristorabile - arrecato dalla P.A. alla Soc. ricorrente - pari a: a) euro 92.249,67 - a titolo di danno emergente; b) euro 44.368,00 - a titolo di lucro cessante, od in subordine - ove occorra - per il medesimo importo, a titolo di perdita di chance. Chiede anche la condanna agli interessi e rivalutazione monetaria, nelle misure che matureranno sino al dì dell’effettivo soddisfo, salva ogni diversa - maggiore o minore - misura del pregiudizio ristorabile. Peraltro, in relazione ai contenuti della suindicata perizia, deduce che i pregiudizi risarcibili ivi presi in considerazione - sia a titolo di danno emergente, che di lucro cessante (anche sub specie di perdita di chance), si riferiscono a quanto maturato, a tali titoli, nel periodo temporale intercorso dalla notificazione degli atti impugnati col ricorso R.g. n. 11579/2018 ed il deposito della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 17 gennaio 2019, n. 632 - che ne ha disposto l’annullamento - e nel periodo intercorrente tra la notifica degli atti impugnati con ricorso R.g. n. 8115/2019, ed il loro ritiro - disposto dalla P.A. con nota 11 luglio 2019, prot.-OMISSIS- - di cui si da conto in TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 5 settembre 2019, n. 10751.
Chiede anche espressamente la liquidazione del danno futuro, sia in relazione alle voci indicate a titolo di danno emergente, che di lucro cessante, nella misura che ci si riserva di precisare e documentare anche sulla base dei futuri eventi.
Si è costituita Roma Capitale che deposita relazioni dell’Ufficio e documenti di causa e resistendo al ricorso del quale chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Con ordinanza nr. 11278 del 3 giugno 2024 è stato disposto il differimento della trattazione della presente causa all’udienza del 25 novembre 2024 per valutare la connessione con altro giudizio pendente tra le parti.
Con propria memoria, l’Amministrazione deduce in punto di fatto che la fattispecie trae origine da due sopralluoghi che la Polizia Locale di Roma Capitale ha condotto sul cantiere d’interesse, unitamente al personale tecnico degli uffici, rilevando (il 21.08.2018) lo stato dei luoghi (fabbricato in fase di costruzione composto da 8 solai, piano terra e così via realizzati previa demolizione di un preesistente fabbricato di 4 piani fuori terra) e, successivamente (21.08.2018), che “l’altezza del nuovo fabbricato risulta maggiore rispetto agli edifici preesistenti e circostanti, in contrasto con quanto previsto dal D. M. 2 aprile 1968, n, 1444; i livelli interrati non sono stati realizzati e la superficie permeabile è insufficiente come anche i parcheggi pertinenziali; nell’intervento edilizio sono indicati mq, 76,80 destinati a parcheggio, superficie inferiore a quanto si dovrebbe realizzare per il rispetto della normativa vigente; per gli interventi descritti di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 21/09 c.d. Piano Casa “il titolo corretto previsto dall’art. 6 è il permesso di costruire”.
Seguivano il sequestro probatorio del cantiere (27.08.2018), convalidato dal Pubblico Ministero il 29 agosto successivo;la nota prot. nota prot. -OMISSIS- del 27.08.2018 con la quale lo Sportello Unico per l’Edilizia comunicava alla -OMISSIS- spa che le opere in corso di esecuzione erano prive di titolo; la Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.08.2018 di sospensione dei lavori (atti impugnati con il ricorso nr. 11579/2018 ); nelle more, il GIP disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni già oggetto di sequestro probatorio (02.11.2018); infine, veniva pronunciata la sentenza nr. 632 del 17 gennaio 2019 di accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati.
L’Amministrazione, riscontrando il permanere di difformità esecutive rispetto alle previsioni progettuali dell’iniziativa edilizia di -OMISSIS- spa, con nota prot. -OMISSIS-5 del 27.05.2019, emanava un provvedimento di annullamento in autotutela della D.I.A. prot. -OMISSIS-5 del -OMISSIS- e successive varianti, che la ricorrente impugnava con il ricorso r.g. n. 8115/2019. Tuttavia, avendo riscontrato un errore di copiatura nella predisposizione del suddetto provvedimento di annullamento in autotutela, con nota prot. -OMISSIS- dell’11.07.2019, l’Amministrazione emanava un nuovo provvedimento in luogo di quello precedentemente adottato con nota prot. -OMISSIS-5 del -OMISSIS-.
Pertanto, con sentenza n. 10751/2019, pubblicata in data 05.09.2019, il T.A.R. del Lazio, sez. II bis, per effetto dell’intervenuta nota prot. -OMISSIS- dell’11.07.2019, dichiarava il suddetto ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con sentenza n. 145957 2019, pubblicata in data 19.12.2019, il TAR accoglieva anche l’ulteriore ricorso proposto avverso il provvedimento di autotutela -OMISSIS- del 11.07.2019.
Nel merito, l’Amministrazione eccepisce l’infondatezza della domanda di risarcimento, poichè la ricorrente non avrebbe dimostrato i requisiti della responsabilità aquiliana; l’azione sarebbe proposta come mera conseguenza della illegittimità degli atti amministrativi, ma senza alcuna verifica della lesione della situazione soggettiva, di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito; l’azione dell’Ufficio, in quanto connotata da doverosità, non potrebbe considerarsi antigiuridica; la sentenza 14595/2019 ha annullato il provvedimento di autotutela -OMISSIS-per soli vizi di forma; non sarebbero dimostrati né il dolo, né la colpa grave dell’Amministrazione; neppure sussisterebbe la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione e l’asserito danno lamentato dai ricorrenti, specie tenuto conto che l’intervento dell’Autorità Giudiziaria (sequestro probatorio prima e sequestro preventivo poi) avrebbe eliso ogni consequenzialità tra l’illegittimità degli atti amministrativi ed il fermo del cantiere.
In ordine al quantum del risarcimento, Roma Capitale argomenta circa l'infondatezza in fatto delle singole voci di danno, e comunque ne eccepisce la genericità.
Con ulteriore memoria, Roma Capitale eccepisce anche l’intervenuta decadenza dell’azione risarcitoria per il mancato rispetto del termine di cui all’ art. 30, comma 3, C.P.A., nella parte in cui l’odierna ricorrente ha promosso domanda risarcitoria “in ragione e conseguenza degli atti e provvedimenti impugnati con ricorso R.g. n. 11579/2018, ed annullati dall’intestato TAR con sentenza della Sez. II-Bis, 17 gennaio 2019, n. 632”. Infatti, il contenzioso dal quale si è originata tale domanda risarcitoria di controparte si sarebbe definitivamente concluso con la sentenza del TAR Lazio n. 11579/2018, pubblicata in data 17.01.2019; una volta definito il suddetto contenzioso, la ricorrente avrebbe dovuto intraprendere la correlata azione risarcitoria, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni, mentre ha notificato il ricorso soltanto in data 13.12.2019, allorquando il termine decadenziale risultava trascorso.
In replica, la ricorrente ha dedotto che l’annullamento delle note e determine dell'Amministrazione non è avvenuto per meri vizi di forma, avendo il TAR rilevato la illegittimità sostanziale dell’operato dell’Ente; quanto al profilo della colpa dell’Amministrazione, la difesa della ricorrente si sofferma su vicende che hanno riguardato il il funzionario responsabile dell’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio V di Roma Capitale, che ha istruito i procedimenti di interesse del presente giudizio e che veniva arrestato in nell’ambito di una indagine su reati connessi all’ufficio; tale contesto renderebbe palese la colpa dell’Amministrazione per mancato controllo dei propri uffici. Quanto all’eccezione di decadenza dell’azione per decorso del termine perentorio di 120 giorni per la sua proposizione, obietta l’-OMISSIS- Spa che il dies a quo di cui all’art. 30, co. 5, c.p.a. si determina con lo scadere degli ordinari termini per le impugnazioni, vale a dire entro il termine non libero di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 92, co. 1 c.p.a.), oppure di 6 mesi dalla sua pubblicazione (art. 92, co. 3 c.p.a.). Nella fattispecie, non essendosi proceduto alla notificazione della sentenza, il termine per la sua impugnazione ha cominciato a decorrere dalla sua pubblicazione.
Nella pubblica udienza del 25 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio rileva che, dall’esame delle fattispecie di cui all’odierno giudizio e di cui al ricorso nr.rg.8855/2023, chiamato in decisione nella stessa udienza, non sussistono quei presupposti che si erano prospettati a fondamento dell’ordinanza nr. 11278 del 3 giugno 2024, pronunciata inter partes, con la quale è stata disposta la trattazione contestuale dei due ricorsi alla medesima udienza, per una possibile riunione dei processi e che dunque va revocata.
Nel caso odierno, la fattispecie di lite - relativa al danno che la ricorrente afferma di aver subito in ordine alle attività programmate nell’edificio di -OMISSIS- in Roma- è caratterizzata dalla successione di tre sentenze delle quali la seconda e la terza sono chiare nelle loro motivazioni circa presupposti sostanziali - e non formali - di annullamento degli atti amministrativi impugnati dalla odierna ricorrente, così dovendosi respingere le argomentazioni difensive dell’Amministrazione.
Più precisamente, come risulta dalla sentenza nr. 14595/2019, il provvedimento di autotutela impugnato è stato annullato in quanto le relative argomentazioni erano riferite formalmente all’intervento di via Marinella, ma si fondavano sui dati tecnici riferiti al diverso intervento di via AC TE (della stessa odierna ricorrente) , tanto che il Collegio segnalava la questione all’organismo di valutazione. La prima sentenza (del 17.01.2019) è anch’essa chiara nell’accogliere il ricorso per vizi sostanziali (e non meramente procedimentali) dell’atto impugnato (come più ampiamente riportato nella parte narrativa della presente sentenza), rilevandone anche il contrasto con le risultanze istruttorie conseguenti ai verbali ed alle ispezioni che la stessa Amministrazione aveva posto in essere.
Da ciò derivano le seguenti conseguenze
La prima: non può prospettarsi una ipotesi di decadenza dell’azione non solo in quanto l’eccezione di Roma Capitale non ha tenuto conto dei termini di formazione del giudicato, ma anche in quanto la lesione della situazione giuridica della ricorrente deriva da una fattispecie a formazione progressiva, con la reiterazione di atti e provvedimenti che hanno comportato tre giudizi consecutivi, l’ultimo dei quali definitosi dopo la proposizione dell’odierno ricorso.
La seconda è attinente all’ulteriore argomento difensivo secondo il quale non sarebbero state dedotte le necessarie dimostrazioni degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana da parte dell’Amministrazione.
Le sentenze di accoglimento dei precedenti gravami, con particolare riguardo alla sentenza nr. 14595/2019 delineano un quadro di negligenza da parte dell’Ufficio che, come deduce la ricorrente, costituisce una chiara dimostrazione della negligenza dell’Ufficio, ciò che non necessita di particolare approfondimento argomentativo.
Invero, l’Ufficio ha errato non solo nel rilevare vizi edilizi nelle SCIA e DIA che avevano legittimato l’intervento che invece non erano riscontrati, oppure comunque non erano idonei a sospenderne e revocarne gli effetti; ma, dopo aver esercitato l’autotutela che ha disposto il ritiro dell’atto impugnato con il secondo ricorso, ha riesercitato il potere ripetendo gli stessi errori di forma che avevano già connotato l’atto ritirato; che poi la sentenza nr. n. 10751/2019 abbia concluso il giudizio con una formula in rito, non esclude la circostanza che lo stesso esercizio di autotutela da parte di Roma Capitale aveva comportato il riconoscimento della illegittimità degli atti impugnati per errori di stesura del documento che ne formava oggetto.
Ad ogni modo, depone in senso favorevole alle tesi della ricorrente la seguente decisiva considerazione.
In linea di principio, è corretto quanto afferma l’Amministrazione quando eccepisce che il risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima non può discendere come un mero automatismo dall’annullamento dell’atto impugnato (in sede giurisdizionale o revocato in sede di autotutela).
Tuttavia, la ricorrente chiede nella odierna sede di giudizio il risarcimento del danno “ da disturbo”.
Si tratta di una fattispecie nella quale l’attività illegittima della PA interferisce con il godimento di una utilità e di un interesse protetto che già sono pertinenti al patrimonio del titolare di un diritto soggettivo, per essersi formati in esito ad un titolo legittimante; nel caso specifico, tale titolo scaturiva da una DIA ed una SCIA di variante, ossia da atti di natura privata che costituiscono esercizio di una facoltà discendente dalla legge e non da un provvedimento amministrativo.
A differenza dal danno da ritardo, nel quale l’azione illegittima della PA ostacola e quindi rinvia illegittimamente il formarsi del titolo legittimante cui l’interessato aspira, e con esso la fruizione di quella determinata utilità dipendente dall’esercizio del potere amministrativo, nel danno da disturbo l’azione della PA interferisce con il godimento già acquisito delle utilità che sono connesse al bene giuridico oggetto dell’azione amministrativa.
La conseguenza che ne deriva è che, nel primo caso, ai fini del risarcimento del danno, è necessario dimostrare che il richiedente ha titolo a conseguire il provvedimento favorevole (e dunque a fruire delle conseguenti utilità); mentre, nel secondo caso, al danneggiato è sufficiente allegare la già avvenuta formazione del titolo (con il relativo effetto ampliativo) e dimostrare l’incidenza negativa degli effetti degli atti amministrativi illegittimi; spetterà, invece, al danneggiante - amministrazione, dimostrare che nonostante l’illegittimità degli atti impugnati, il danneggiato non aveva comunque titolo a conseguire e quindi a mantenere nel proprio patrimonio, le utilità dipendenti dal titolo già formatosi.
In altri termini, una volta che l’azione amministrativa è stata esercitata in maniera illegittima ed ha comportato una frattura o una dilazione nel pieno godimento del bene di proprietà del privato, quest’ultimo non dovrà che dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa aquiliana inerenti il nesso di causalità tra il provvedimento illegittimo e la lesione subita; la consistenza di quest’ultima; l’antigiuridicità della condotta; i profili psicologici della colpa o del dolo.
Tutti elementi che sono stati dimostrati nel caso di specie. Infatti, l’Amministrazione si difende, sostanzialmente, invocando l’intervenuto sequestro penale del cantiere, ma la tesi dell’Amministrazione prova troppo, perchè il sequestro è stato disposto certamente dall’AG, ma pur sempre su iniziativa e denuncia della PLRC e sulla base di dati da quest’ultima rilevati; dati però che non hanno mai trovato definitiva conferma in un provvedimento amministrativo valido ed efficace, essendo stato annullato ogni atto emanato in proposito, e per motivi non solo formali (come vorrebbe Roma Capitale).
Vero è che le ultime due sentenze sono basate sul fatto che l’ufficio aveva “scambiato” le motivazioni dei due fabbricati della ricorrente, ma tale elemento non solo non esclude, bensì aggrava la negligenza dell’Amministrazione, posto che il cantiere è stato fermo in conseguenza di atti e provvedimenti negligentemente redatti e senza che ad essi abbia mai fatto seguito la riedizione corretta del procedimento, così da poter oggi affermare che i titoli della ricorrente si fossero illegittimanente formati _(e dunque fossero privi di efficacia abilitante).
Peraltro, neppure nell’odierno giudizio l’Amministrazione ha dimostrato - nè anche semplicemente dedotto - che i lavori erano realmente illegittimi per motivi sostanziali, ancorchè non esplicitati nella debita fase procedimentale e provvedimentale (circostanza che, ove dedotta, avrebbe quantomeno comportato la necessità di affrontare l’ulteriore questione costituita dalla possibilità o meno dell’Amministrazione, in sede di giudizio di responsabilità aquiliana per danno da disturbo, allegare l’illegittimità di un’attività privata a titolo di eccezione per paralizzare l’azione di risarcimento, secondo l’onere probatorio del convenuto di dimostrare la irrilevanza ai fini della situazione giuridica dedotta dei vizi dei provvedimenti annullati).
Venendo in rilievo un danno da disturbo, non si può quindi affermare, come è sotteso alle tesi difensive dell’Amministrazione che dovrebbe essere la parte ricorrente a fornire - oggi - la prova della liceità del proprio fabbricato, smentendo il contenuto dell’accertamento della polizia locale contenuto nel verbale di sequestro, in quanto - sempre ad oggi - la liceità dell’intervento edilizio è fondata dal relativo titolo non revocato nè dichiarato inefficace e dunque si presume; peraltro, come accennato, neppure Roma Capitale nelle proprie difese eccepisce nulla in tal senso.
In altri termini, nella presente fattispecie la negligenza dell’ufficio emerge in maniera autoevidente dalle stesse motivazioni del giudicato di annullamento degli atti lesivi impugnati e non sono dedotte ragioni sostanziali di segno contrario da parte dell’Amministrazione.
Conclusivamente, la domanda di risarcimento è fondata quanto all’accertamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno da disturbo arrecato in forza di provvedimenti illegittimi all’odierna ricorrente.
Il Collegio deve adesso esaminare la domanda sotto il profilo della prova del danno occorso, ai fini della sua quantificazione.
Sul punto, si procederà analiticamente in base alle singole voci di danno.
Osserva il Collegio che la perizia contabile depositata dalla parte ricorrente è redatta tenendo conto della effettiva sospensione delle attività di intervento edilizio e, conseguentemente, del ritardo dell’attivazione dell’uso della palazzina per “case vacanze in forma imprenditoriale”.
Il danno emergente è stato quantificato – sulla base di giustificativi non contestati – in ordine alle seguenti voci di costo:
a) spese per assistenza e consulenza legale per l’opposizione ai provvedimenti dell’Amministrazione (compensi per i difensori e per i consulenti tecnici che sono stati impegnati nei giudizi di fronte al TAR); b) spese per interventi tecnici di urgenza resisi necessari per la messa in sicurezza del cantiere; c) spese per la sorveglianza del cantiere; d) risarcimento danni richiesto dalla ditta appaltatrice dei lavori nel periodo di sospensione; e) rifusione spese di lite già riconosciuta giudizialmente (da decurtarsi dall’importo sub a).
Il lucro cessante è calcolato proiettando i ricavi ottenuti da quando l’attività è entrata in esercizio (dopo la conclusione dei lavori)
A tali importi oppone Roma Capitale quanto segue.
Per quanto riguarda il danno emergente, risultano infondate le richieste risarcitorie aventi ad oggetto le “spese per assistenza e consulenza legale per l’opposizione al Primo Provvedimento e al Secondo provvedimento” e le “spese per consulenze tecniche collaterali alla difesa innanzi al TAR”. È evidente che le spese in questione rientrano nelle c.d. spese di lite, le quali, ai sensi dell’art. 26 c.p.a., sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice. Nel caso di specie, codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha già condannato Roma Capitale alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate con sentenza n. 632 del 17.01.2019 in complessivi € 2.000,00, con sentenza n. 10751 del 05.09.2019 in € 1.500,00 e con sentenza n. 14595 del 19.12.2019 in € 3.000,00, oltre accessori di legge ed oltre al contributo unificato. Riconoscere il risarcimento di tali spese significherebbe, pertanto, condannare l’Amministrazione capitolina a corrispondere nuovamente somme già valutate e liquidate dal giudice amministrativo
Per ciò che concerne le altre voci di spesa di cui alla perizia contabile depositata da controparte in data 10.01.2020, in particolare le “spese per interventi tecnici d’urgenza resisi necessari per la messa in sicurezza del cantiere” e le “spese per la sorveglianza del cantiere durante il primo periodo di sospensione (n.d.r.: dal -OMISSIS- al 17 gennaio 2019)”, occorre tener conto che, come già detto, in data 27.08.2018 l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro probatorio del cantiere edile ed il dissequestro è intervenuto soltanto in data 08.02.2019 (ed eseguito in data 13.02.2019). Dal prospetto allegato alla perizia contabile emerge che le fatture per le “spese per la sorveglianza del cantiere della Palazzina durante il primo periodo di sospensione” e per le “spese per interventi tecnici d’urgenza resisi necessari per la messa in sicurezza del cantiere della Palazzina” sono state emesse in data 30 novembre 2018, in data 8 febbraio 2019 ed in data 20 dicembre 2018, ossia nelle more del sequestro giudiziario. Il suddetto provvedimento giudiziario ha reso indisponibile di fatto e di diritto l’area in questione. Pertanto, le spese sostenute dalla ricorrente in tale lasso di tempo non sono in alcun modo addebitabili all’Amministrazione. La medesima osservazione vale in relazione al “risarcimento danni richiesto dalla ditta appaltatrice di lavori per il periodo di sospensione” per fermo gru nel cantiere per il “periodo dal 27.08.2018 al 17.01.2019”
Per quanto riguarda il profilo del lucro cessante, la ricorrente sostiene l’imputabilità all’Amministrazione del differimento dell’avvio dell’attività di “Casa vacanze in forma imprenditoriale” nella “-OMISSIS-” all’interno della Palazzina ed il conseguente mancato guadagno in relazione al primo periodo di sospensione (-OMISSIS- - 17 gennaio 2019) ed in relazione al secondo periodo di sospensione (27 maggio 2019 - 11 luglio 2019). Fermo restando quanto già detto circa l’indisponibilità dell’area per il periodo di sequestro dell’area disposto dall’Autorità giudiziaria (-OMISSIS- - 8 febbraio 2019), occorre evidenziare come la S.C.I.A. di Casa Vacanza gestita in forma imprenditoriale (denominata “-OMISSIS-”) prot. n. -OMISSIS-, presentata dalla -OMISSIS- S.p.A. in data 27.05.2019, non è mai stata oggetto di annullamento in autotutela ed è rimasta sempre pienamente efficace. Pertanto, non è mai stata preclusa all’-OMISSIS- S.p.A. la possibilità di esercitare l’attività di casa vacanza in forma imprenditoriale all’interno della Palazzina.
Tenuto conto di tali eccezioni, il Collegio osserva quanto segue.
Sulla voce di risarcimento costituita dalle spese legali, va accolta l’opposizione di Roma Capitale, in conformità a precedenti specifici sul punto che hanno escluso dall’ambito del danno risarcibile da illegittimità di provvedimenti amministrativi annullati in giudizio, le spese di lite sostenute in sede processuale, ritenendo che “Il regime delle spese processuali trova, invero, la sua esclusiva regolamentazione nella sentenza che definisce il relativo giudizio; al riguardo, infatti, non è applicabile la disciplina generale della responsabilità civile di cui agli artt. 1218 e 2043 cod. civ., bensì quella speciale contenuta negli artt. 90-97 cod. proc. civ., norme che trovano applicazione anche nel processo amministrativo (cfr, in termini analoghi, Cons. Stato, VI, 6 giugno 2008, n. 2751).” (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/11/2016, , n.11025).
Si tratta di un orientamento cui il Collegio ritiene di aderire in quanto - a differenza della spese legali stragiudiziali che sono oggetto di danno risarcibile in quanto danno emergente, cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n.15265 - il giudice ha già pronunciato sulla domanda di rimborso che è stata oggetto di giudizio; e ciò vale anche per le spese sostenute ai fini della fase istruttoria del giudizio avendo la giurisprudenza ritenuto che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell' art. 92, comma 1, c.p.c. , della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cassazione civile , sez. III , 15/10/2024 , n. 26729).
Dall’ammontare del danno risarcibile a titolo di danno emergente, andranno quindi escluse le voci di cui alle parcelle allegate alla perizia contabile fino al nr. 12 bis.
Quanto alle voci di danno inerenti gli interventi tecnici d’urgenza resisi necessari per la messa in sicurezza del cantiere e per la sorveglianza del cantiere durante il primo periodo di sospensione (che sono spese illustrate dai docc. allegati alla perizia contabile dal nr. 13 a seguire fino al nr. 16 bis incluso), Roma Capitale si limita a sostenere che detti importi non potrebbero esserle addebitati in quanto le relative fatture sono emesse in relazione a periodi nei quali era in vigore il sequestro penale del cantiere. Si è già visto come tale circostanza, essendo dipesa dall’accertamento operato dai vigili urbani, non elide la responsabilità di Roma Capitale nella causazione del danno. Di conseguenza, tenuto conto che non sono sollevate obiezioni in ordine alla congruità ed effettività degli importi e degli esborsi, la domanda è fondata e va accolta.
Gli importi di cui alle fatture allegate alla perizia contabile di cui al nr. dal 13 al 16 bis incluso sono dunque da computarsi nell’ambito del danno emergente da risarcire.
Quanto al lucro cessante, i relativi importi sono frutto di una proiezione presuntiva di voci di utile successivamente conseguito che sarebbe dimostrato dagli allegati da 17 a seguire.
Si tratta di documenti che sono privi di valore probatorio in quanto mere stampe di dati non asseverati, nè risultanti da libri contabili o altre forme di contabilità che ne rendano certo l’importo.
Cionondimeno, poiché Roma Capitale non ne ha contestato specificatamente le risultanze ed avuto riguardo alla natura prognostica del giudizio, da svolgersi quindi secondo equità, non può non rilevarsi che la mancata adibizione del complesso alla sua destinazione effettiva, dipendente dall’impedimento rappresentato dagli atti illegittimi dell’Amministrazione, abbia certamente comportato un lucro cessante; pertanto quest’ultimo può essere stimato in maniera ragionevole nell’importo del 40% di quanto calcolato dalla parte ricorrente.
Non depone in contrario l’eccezione di Roma Capitale secondo la quale la SCIA di avvio dell’attività alberghiera non sarebbe mai stata sospesa, in quanto è evidente che il mancato completamento delle opere di ristrutturazione, derivanti dal fermo del cantiere, ha implicato necessariamente l’esclusione dell’attività di ricezione fino a completamento dei necessari lavori.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra, condannando Roma Capitale al risarcimento del danno da disturbo nei confronti di -OMISSIS- spa nella misura da questa richiesta con esclusione degli importi relativi alle spese legali, alle spese tecniche di consulenza per i giudizi già svoltisi e del 60% del lucro cessante calcolato dalla perizia contabile depositata in atti, demandando a Roma Capitale la liquidazione definitiva dell’importo stesso ex art. 34 c.p.a..
L’accoglimento solo parziale della domanda, unitamente alla novità della fattispecie, comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.