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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 69/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione DEaffidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...], nata da genitori non uniti in matrimonio.
[...]
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione DEaffido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) In relazione all'affidamento della prole, lo stesso sarà condiviso, con collocamento presso la madre;
entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a pagina 2 di 5 curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il benessere della figlia, seguendone le naturali inclinazioni.
2) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà̀ di tenere con sé la figlia:
a) due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola (15.30 - 16.00) alle ore 20,30 durante il periodo scolastico e dalle 14,30 alle 20,30 nella restante parte DEanno.
Durante il periodo scolastico il padre provvederà a ritirare la bambina all'uscita da scuola e a riconsegnarla alla madre dopo aver provveduto alla cena. Nei fine settimana in cui non è previsto il pernottamento presso il padre, il sig. CP_1
potrà tenere con sé la bambina un altro pomeriggio da concordare con la madre dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00.
Durante la turnazione lavorativa pomeridiana, il lunedì, martedì, mercoledì e il giovedì, il padre si occuperà DEingresso della figlia a scuola con prelievo alle ore
07,30.
Il sig. si impegna a comunicare con esattezza le date con un week end CP_1
di preavviso;
b) due fine settimana con pernottamento al mese, dalle ore 15,30 del venerdì alle ore
21.00 del sabato oppure dalle ore 15,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica in base ai turni di lavoro settimanali del padre. Sono autorizzate;
c) durante le festività natalizie, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Natale o di SA ST (prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). Il giorno 31 dicembre - in base ai turni di lavoro del padre
- dalle ore 14,00 o dalle ore 20,00 alle ore 10 del giorno 01 gennaio. La fine DEanno si alternerà di anno in anno con il giorno del Capodanno (prelievo alle ore
10,00; riconsegna alle ore 21,00).
pagina 3 di 5 Il giorno della AN sarà trascorsi con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con la figlia, il giorno della Santa Pasqua o quello del NE DENG
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio DEalternanza di anno in anno;
d) Nei giorni in cui la piccola è presso la madre questa autorizza il padre ad Per_1
eseguire un collegamento in videochiamata al giorno con la figlia. Viceversa, nei giorni in cui la bambina è presso il padre questi autorizza la madre a collegarsi in videochiamata con la figlia una volta al giorno. L'orario del collegamento sarà concordato da entrambi i genitori;
e) nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con la figlia due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località̀ di vacanza dove porteranno la figlia e favoriranno una eventuale visita DEaltro genitore a metà periodo;
f) i compleanni della bambina saranno rispettivamente alternati tra madre e padre;
il giorno del compleanno della madre la piccola starà con questa così come il giorno del compleanno del padre la piccola starà con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia della minore ed ivi ricondurla alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati.
pagina 4 di 5 3) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 in Controparte_1
favore della figlia minore quale contributo al mantenimento della stessa, da Per_1
corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto intestato alla sig.ra con IBAN già in suo possesso;
detto importo Parte_1
sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico sarà assegnato nella misura intera del 50% per ciascun genitore;
anche le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la figlia saranno richieste al 50% da ciascun genitore.
4) Con riferimento alle spese straordinarie per il mantenimento della piccola le Per_1
parti fanno proprio quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di
Pescara e le stesse sono sostenute il 50% a carico del padre ed il 50% a carico della madre.
5) I genitori si impegnano a far conservare al minore rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) I genitori si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o recapito telefono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione DEaffidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...], nata da genitori non uniti in matrimonio.
[...]
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione DEaffido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) In relazione all'affidamento della prole, lo stesso sarà condiviso, con collocamento presso la madre;
entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a pagina 2 di 5 curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il benessere della figlia, seguendone le naturali inclinazioni.
2) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà̀ di tenere con sé la figlia:
a) due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola (15.30 - 16.00) alle ore 20,30 durante il periodo scolastico e dalle 14,30 alle 20,30 nella restante parte DEanno.
Durante il periodo scolastico il padre provvederà a ritirare la bambina all'uscita da scuola e a riconsegnarla alla madre dopo aver provveduto alla cena. Nei fine settimana in cui non è previsto il pernottamento presso il padre, il sig. CP_1
potrà tenere con sé la bambina un altro pomeriggio da concordare con la madre dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00.
Durante la turnazione lavorativa pomeridiana, il lunedì, martedì, mercoledì e il giovedì, il padre si occuperà DEingresso della figlia a scuola con prelievo alle ore
07,30.
Il sig. si impegna a comunicare con esattezza le date con un week end CP_1
di preavviso;
b) due fine settimana con pernottamento al mese, dalle ore 15,30 del venerdì alle ore
21.00 del sabato oppure dalle ore 15,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica in base ai turni di lavoro settimanali del padre. Sono autorizzate;
c) durante le festività natalizie, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Natale o di SA ST (prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). Il giorno 31 dicembre - in base ai turni di lavoro del padre
- dalle ore 14,00 o dalle ore 20,00 alle ore 10 del giorno 01 gennaio. La fine DEanno si alternerà di anno in anno con il giorno del Capodanno (prelievo alle ore
10,00; riconsegna alle ore 21,00).
pagina 3 di 5 Il giorno della AN sarà trascorsi con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con la figlia, il giorno della Santa Pasqua o quello del NE DENG
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio DEalternanza di anno in anno;
d) Nei giorni in cui la piccola è presso la madre questa autorizza il padre ad Per_1
eseguire un collegamento in videochiamata al giorno con la figlia. Viceversa, nei giorni in cui la bambina è presso il padre questi autorizza la madre a collegarsi in videochiamata con la figlia una volta al giorno. L'orario del collegamento sarà concordato da entrambi i genitori;
e) nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con la figlia due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località̀ di vacanza dove porteranno la figlia e favoriranno una eventuale visita DEaltro genitore a metà periodo;
f) i compleanni della bambina saranno rispettivamente alternati tra madre e padre;
il giorno del compleanno della madre la piccola starà con questa così come il giorno del compleanno del padre la piccola starà con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia della minore ed ivi ricondurla alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati.
pagina 4 di 5 3) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 in Controparte_1
favore della figlia minore quale contributo al mantenimento della stessa, da Per_1
corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico sul conto intestato alla sig.ra con IBAN già in suo possesso;
detto importo Parte_1
sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico sarà assegnato nella misura intera del 50% per ciascun genitore;
anche le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la figlia saranno richieste al 50% da ciascun genitore.
4) Con riferimento alle spese straordinarie per il mantenimento della piccola le Per_1
parti fanno proprio quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di
Pescara e le stesse sono sostenute il 50% a carico del padre ed il 50% a carico della madre.
5) I genitori si impegnano a far conservare al minore rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) I genitori si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o recapito telefono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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