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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23337/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 6 maggio 2025 ad ore 12.53 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per AO , nessuno Pt_1
Per , nessuno Controparte_3
Per l'avv. Controparte_4
SILVIA ZUCCALA
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni;
l'avv. Zuccala precisa come da comparsa e insiste per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23337/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MASSIMO FONTANESI presso il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Galleria Cavour, 2, per delega allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. SILVIA ZUCCALA presso la quale è P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MONTANASI LOMBARDO, PIAZZA DELLA SPIGA, 7, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt.22 L.689/1981 pagina 2 di 11
CONCLUSIONI
RICORRENTI:
“Nel merito Accogliere il presente ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22, L. 689/1981, e provvedere all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2024/66000269, Pratica n.2023/597, relativa al verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023 e al verbale di sequestro n. 4/336/23 a esso collegato, emessa dal
Dirigente Parte_2
di , poiché riferibile ad articoli non classificabili come scarpe o
[...] CP_4 calzature e, in ogni caso, dotati di idonea etichettatura, ordinando, conseguentemente, la restituzione dei seguenti prodotti confiscati:
- articoli donna/bimbi, n. 30 paia marca “Ruinur”;
- articoli donna/bimbi, n. 39 paia marca “Peisile”,
- articoli donna/bimbi, n. 44 paia marca “Jialite”. In via istruttoria
- Si producono, oltre alla procura, i seguenti documenti:
1. copia verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023;
2. copia verbale di sequestro n. 4/336/23;
3. copia scritti difensivi e contestuale richiesta di dissequestro;
4. copia verbale di audizione personale del 21.03.2024;
5. copia ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2024/66000269;
6. fotografie ritraenti i prodotti confiscati;
7. copia fattura n. 117 del 27.03.2023;
8. copia fattura n. 55/ag del 11.07.2023;
9. dichiarazione del Sig. , legale rappresentante della società denominata Per_1
“Stella D'Europa”, riferibile a n. 30 paia di prodotti di marca “Ruinur”;
10. dichiarazione della Sig.ra legale rappresentante della società Per_2 denominata “Mei Hao 3 Srl”, riferibile a n. 44 paia di prodotti di marca “Jialite”;
11. dichiarazione del Sig. legale rappresentante della società Persona_3 denominata “Euro Dragone Srl”, riferibile a n. 39 paia di prodotti di marca “Peisile”.
- Si chiede, altresì, l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze, da intendersi capitolate premessa la locuzione “è vero che”, salva epurazione di eventuali espressioni non di rito e salva ricapitolazione1, sui seguenti capitoli: 1) i prodotti di marca “Ruinur”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 9), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1 pagina 3 di 11 2) i prodotti di marca “Ruinur”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 9), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, sono stati da lei venduti al Sig. come calze;
Parte_1
3) i prodotti di marca “Jialite”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 10), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1
4) i prodotti di marca “Jialite”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 10), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , sono stati da lei venduti al Sig. come calze;
CP_4 Parte_1
5) i prodotti di marca “Peisile”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 11), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1
6) i prodotti di marca “Peisile”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 11), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , sono stati da lei venduti al Sig. come calze. CP_4 Parte_1
Si indicano come testimoni:
- Sui capitoli nn. 1 e 2: Sig. , residente in [...]; Per_1
- Sui capitoli nn. 3 e 4: Sig.ra residente in [...]
Zambonini n. 24;
- Sui capitoli nn. 5 e 6: Sig. , residente in [...]
n. 36.”
RESISTENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - in via principale, ritenuti sussistenti tutti gli elementi a suffragio della sanzione contestata, rigettare l'intera opposizione richieste istruttorie e quindi promossa e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata n. 2024/66000269 (pratica n.2023/597) emessa dal Dirigente p.t. dell Parte_2 Parte_3
– Regolazione del Regolazione del Mercato della CP_5 Parte_4 [...]
, Monza Brianza e Lodi in data 22.05.2024 CP_4 CP_4
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano fondate le doglianze avversarie, esonerare la Controparte_4 dall'addebito di somme a qualsiasi titolo in quanto il suo operato è stato strettamente conforme alle prescrizioni di legge. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio.”
pagina 4 di 11 Ragioni della decisione
1. Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato ai sensi dell'art. 22 l.
689/1981, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante della società ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di Controparte_6
ingiunzione e confisca n. 2024/66000269, Pratica n.2023/597, relativa al verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023 e al verbale di sequestro n. 4/336/23 a esso collegato, emessa dal Dirigente Area Tutela del Mercato Parte_2
Agricoltura di .
[...] CP_4
Era infatti emerso, in data 30.11.2023, all'esito di un controllo effettuato dalla Polizia
Locale di , Unità Annonaria e Commerciale, presso la sede della società CP_4 CP_6
, che erano state poste in vendita calzature, nello specifico, pantofole donna/bimbi,
[...]
prive di etichetta. Da qui, i verbali di contestazione e sequestro riguardanti: n. 30 paia marca “Ruinur” poste in vendita ad € 6,99 al paio - n. 39 paia marca “Peisile” vendute ad € 7,99 ed € 6,99 al paio - n. 44 paia marca “Jialite” poste in vendita ad € 7,99 al paio, Parte e la conseguente ingiunzione di pagamento al sig. e a in solido tra loro, CP_3
della somma di € 700,00, quale sanzione amministrativa, e della somma di € 25,00 quali spese di gestione procedimento, accompagnata dalla confisca della merce già posta sotto sequestro ai sensi dell'art.13, secondo comma, della legge 689/1981.
Tali i provvedimenti sono stati emessi in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 3, secondo comma, D.lgs. 190/2017 e dell'art. 4, par. 5, CP_7
94/11/CE riguardante l'immissione sul mercato di calzature prive di etichetta, in quanto sulle pantofole per bimbi e adulti, a disposizione della clientela per l'acquisto in modalità di libero servizio, era stata apposta un'etichetta riportante solo le indicazioni per il lavaggio e i dati dell'importatore.
Ad avviso di parte ricorrente, gli articoli cui i verbali si riferiscono non sono classificabili come scarpe o calzature e sono dotati, comunque, di idonea etichettatura.
pagina 5 di 11 Da qui, la richiesta di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca e di restituzione dei prodotti confiscati. Si tratta di:
- articoli donna/bimbi, n. 30 paia marca “Ruinur”;
- articoli donna/bimbi, n. 39 paia marca “Peisile”,
- articoli donna/bimbi, n. 44 paia marca “Jialite”.
A sostegno dell'opposizione svolta, la parte ricorrente rileva che la merce confiscata non
è oggetto della normativa menzionata nel provvedimento. Infatti, sia la direttiva
94/11/CE, sia il D.M. 11/04/1996 (come modificato dal DM 30/01/2001), che l'ha recepita, si riferiscono, univocamente, a prodotti classificabili come calzature, ossia
“prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede” la cui comune caratteristica è l'idoneità a fornire una copertura e una protezione ai piedi tale da consentire di camminare in sicurezza. Non essendo la merce confiscata dotata di alcuna struttura rigida o semi-rigida ed essendo del tutto sprovvista di una componente definibile come suola, la merce in questione non apparterrebbe alla categoria delle calzature, ma alla categoria merceologica rappresentata da calze o calzini, come sarebbe evincibile dalla dicitura contenuta nei documenti fiscali d'acquisto. Ne deriva l'affermazione che l'etichettatura presente sulla merce in questione risulta del tutto conforme alla normativa dettata in materia di prodotti tessili.
2. La Camera di Commercio di si è costituita, contestando Controparte_4
gli assunti dei ricorrenti e rilevando che la definizione di “calzature” di cui all'art. 1, par.
2, della Direttiva 94/11/CE (“[…] tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato
I”) non contiene alcun riferimento alla presenza di strutture rigide o semi-rigide, così come, in base all'art. 1, lett. c) dell'All. I alla Direttiva, per “suola esterna” si intende genericamente la “superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia”, laddove la tomaia consiste nella “superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna”.
pagina 6 di 11 3. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Va rilevato infatti che l'esame del materiale fotografico allegato al rapporto ex art. 17 L.
689/81, prodotto quale doc.1 dalla resistente, del quale vengono sotto riportati gli esempi più significativi, dà evidenza della effettiva natura di calzature degli articoli posti sotto sequestro e oggetto del provvedimento di confisca:
pagina 7 di 11 Dalle immagini che precedono, emerge che il capo di cui si discute non è una semplice calza, in quanto nello stesso possono essere distinte le tre parti di cui si compone la calzatura secondo l'art. 1, par. 2, della Direttiva 94/11/CE. In particolare, l'allegato I della direttiva 94/11/CE distingue: una tomaia (superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna), il rivestimento della tomaia e suola interna
(fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura) e la suola esterna
(superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia).
Quindi agli esemplari oggetto di confisca può essere applicata la definizione di
“calzatura” di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva 94/11/CE, secondo il quale
“L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.
i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè
pagina 8 di 11 a) tomaia,
b) rivestimento della tomaia e suola interna,
c) suola esterna.
ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.
iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili. iv) Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'articolo 4”.
Come è evidente dal tenore letterale della norma, la direttiva non contiene alcuna indicazione circa la necessità che le suole abbiano una struttura rigida o semi-rigida.
Non appare pertanto condivisibile l'assunto di parte ricorrente, secondo la quale l'assenza di una struttura rigida o semi-rigida sarebbe sufficiente a escludere i caratteri propri della calzatura, nella merce confiscata.
La conseguenza è che a tale merce si sarebbero dovute applicare etichette contenenti le indicazioni prescritte dalla direttiva 94/11/CE sulla composizione delle varie parti delle calzature.
Che non sia stata rispettata l'indicazione sul contenuto delle etichette è pacifico e risulta documentalmente dalle fotografie allegate al rapporto dell'Organo accertatore:
pagina 9 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e va confermata l'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla parte ricorrente alla Camera di Commercio di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante della società a rifondere alla di Controparte_6 Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi Controparte_4
pagina 10 di 11 professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, come per legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23337/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 6 maggio 2025 ad ore 12.53 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per AO , nessuno Pt_1
Per , nessuno Controparte_3
Per l'avv. Controparte_4
SILVIA ZUCCALA
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni;
l'avv. Zuccala precisa come da comparsa e insiste per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23337/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MASSIMO FONTANESI presso il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Galleria Cavour, 2, per delega allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. SILVIA ZUCCALA presso la quale è P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MONTANASI LOMBARDO, PIAZZA DELLA SPIGA, 7, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt.22 L.689/1981 pagina 2 di 11
CONCLUSIONI
RICORRENTI:
“Nel merito Accogliere il presente ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22, L. 689/1981, e provvedere all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2024/66000269, Pratica n.2023/597, relativa al verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023 e al verbale di sequestro n. 4/336/23 a esso collegato, emessa dal
Dirigente Parte_2
di , poiché riferibile ad articoli non classificabili come scarpe o
[...] CP_4 calzature e, in ogni caso, dotati di idonea etichettatura, ordinando, conseguentemente, la restituzione dei seguenti prodotti confiscati:
- articoli donna/bimbi, n. 30 paia marca “Ruinur”;
- articoli donna/bimbi, n. 39 paia marca “Peisile”,
- articoli donna/bimbi, n. 44 paia marca “Jialite”. In via istruttoria
- Si producono, oltre alla procura, i seguenti documenti:
1. copia verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023;
2. copia verbale di sequestro n. 4/336/23;
3. copia scritti difensivi e contestuale richiesta di dissequestro;
4. copia verbale di audizione personale del 21.03.2024;
5. copia ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2024/66000269;
6. fotografie ritraenti i prodotti confiscati;
7. copia fattura n. 117 del 27.03.2023;
8. copia fattura n. 55/ag del 11.07.2023;
9. dichiarazione del Sig. , legale rappresentante della società denominata Per_1
“Stella D'Europa”, riferibile a n. 30 paia di prodotti di marca “Ruinur”;
10. dichiarazione della Sig.ra legale rappresentante della società Per_2 denominata “Mei Hao 3 Srl”, riferibile a n. 44 paia di prodotti di marca “Jialite”;
11. dichiarazione del Sig. legale rappresentante della società Persona_3 denominata “Euro Dragone Srl”, riferibile a n. 39 paia di prodotti di marca “Peisile”.
- Si chiede, altresì, l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze, da intendersi capitolate premessa la locuzione “è vero che”, salva epurazione di eventuali espressioni non di rito e salva ricapitolazione1, sui seguenti capitoli: 1) i prodotti di marca “Ruinur”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 9), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1 pagina 3 di 11 2) i prodotti di marca “Ruinur”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 9), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, sono stati da lei venduti al Sig. come calze;
Parte_1
3) i prodotti di marca “Jialite”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 10), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1
4) i prodotti di marca “Jialite”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 10), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , sono stati da lei venduti al Sig. come calze;
CP_4 Parte_1
5) i prodotti di marca “Peisile”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 11), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , da lei venduti al Sig. sono privi di suola;
CP_4 Parte_1
6) i prodotti di marca “Peisile”, come da dichiarazione che si rammostra al teste (Doc. 11), oggetto di confisca da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , sono stati da lei venduti al Sig. come calze. CP_4 Parte_1
Si indicano come testimoni:
- Sui capitoli nn. 1 e 2: Sig. , residente in [...]; Per_1
- Sui capitoli nn. 3 e 4: Sig.ra residente in [...]
Zambonini n. 24;
- Sui capitoli nn. 5 e 6: Sig. , residente in [...]
n. 36.”
RESISTENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: - in via principale, ritenuti sussistenti tutti gli elementi a suffragio della sanzione contestata, rigettare l'intera opposizione richieste istruttorie e quindi promossa e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata n. 2024/66000269 (pratica n.2023/597) emessa dal Dirigente p.t. dell Parte_2 Parte_3
– Regolazione del Regolazione del Mercato della CP_5 Parte_4 [...]
, Monza Brianza e Lodi in data 22.05.2024 CP_4 CP_4
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano fondate le doglianze avversarie, esonerare la Controparte_4 dall'addebito di somme a qualsiasi titolo in quanto il suo operato è stato strettamente conforme alle prescrizioni di legge. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio.”
pagina 4 di 11 Ragioni della decisione
1. Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato ai sensi dell'art. 22 l.
689/1981, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante della società ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di Controparte_6
ingiunzione e confisca n. 2024/66000269, Pratica n.2023/597, relativa al verbale di contestazione n. 8054062-2 del 30.11.2023 e al verbale di sequestro n. 4/336/23 a esso collegato, emessa dal Dirigente Area Tutela del Mercato Parte_2
Agricoltura di .
[...] CP_4
Era infatti emerso, in data 30.11.2023, all'esito di un controllo effettuato dalla Polizia
Locale di , Unità Annonaria e Commerciale, presso la sede della società CP_4 CP_6
, che erano state poste in vendita calzature, nello specifico, pantofole donna/bimbi,
[...]
prive di etichetta. Da qui, i verbali di contestazione e sequestro riguardanti: n. 30 paia marca “Ruinur” poste in vendita ad € 6,99 al paio - n. 39 paia marca “Peisile” vendute ad € 7,99 ed € 6,99 al paio - n. 44 paia marca “Jialite” poste in vendita ad € 7,99 al paio, Parte e la conseguente ingiunzione di pagamento al sig. e a in solido tra loro, CP_3
della somma di € 700,00, quale sanzione amministrativa, e della somma di € 25,00 quali spese di gestione procedimento, accompagnata dalla confisca della merce già posta sotto sequestro ai sensi dell'art.13, secondo comma, della legge 689/1981.
Tali i provvedimenti sono stati emessi in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 3, secondo comma, D.lgs. 190/2017 e dell'art. 4, par. 5, CP_7
94/11/CE riguardante l'immissione sul mercato di calzature prive di etichetta, in quanto sulle pantofole per bimbi e adulti, a disposizione della clientela per l'acquisto in modalità di libero servizio, era stata apposta un'etichetta riportante solo le indicazioni per il lavaggio e i dati dell'importatore.
Ad avviso di parte ricorrente, gli articoli cui i verbali si riferiscono non sono classificabili come scarpe o calzature e sono dotati, comunque, di idonea etichettatura.
pagina 5 di 11 Da qui, la richiesta di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione e confisca e di restituzione dei prodotti confiscati. Si tratta di:
- articoli donna/bimbi, n. 30 paia marca “Ruinur”;
- articoli donna/bimbi, n. 39 paia marca “Peisile”,
- articoli donna/bimbi, n. 44 paia marca “Jialite”.
A sostegno dell'opposizione svolta, la parte ricorrente rileva che la merce confiscata non
è oggetto della normativa menzionata nel provvedimento. Infatti, sia la direttiva
94/11/CE, sia il D.M. 11/04/1996 (come modificato dal DM 30/01/2001), che l'ha recepita, si riferiscono, univocamente, a prodotti classificabili come calzature, ossia
“prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede” la cui comune caratteristica è l'idoneità a fornire una copertura e una protezione ai piedi tale da consentire di camminare in sicurezza. Non essendo la merce confiscata dotata di alcuna struttura rigida o semi-rigida ed essendo del tutto sprovvista di una componente definibile come suola, la merce in questione non apparterrebbe alla categoria delle calzature, ma alla categoria merceologica rappresentata da calze o calzini, come sarebbe evincibile dalla dicitura contenuta nei documenti fiscali d'acquisto. Ne deriva l'affermazione che l'etichettatura presente sulla merce in questione risulta del tutto conforme alla normativa dettata in materia di prodotti tessili.
2. La Camera di Commercio di si è costituita, contestando Controparte_4
gli assunti dei ricorrenti e rilevando che la definizione di “calzature” di cui all'art. 1, par.
2, della Direttiva 94/11/CE (“[…] tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato
I”) non contiene alcun riferimento alla presenza di strutture rigide o semi-rigide, così come, in base all'art. 1, lett. c) dell'All. I alla Direttiva, per “suola esterna” si intende genericamente la “superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia”, laddove la tomaia consiste nella “superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna”.
pagina 6 di 11 3. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Va rilevato infatti che l'esame del materiale fotografico allegato al rapporto ex art. 17 L.
689/81, prodotto quale doc.1 dalla resistente, del quale vengono sotto riportati gli esempi più significativi, dà evidenza della effettiva natura di calzature degli articoli posti sotto sequestro e oggetto del provvedimento di confisca:
pagina 7 di 11 Dalle immagini che precedono, emerge che il capo di cui si discute non è una semplice calza, in quanto nello stesso possono essere distinte le tre parti di cui si compone la calzatura secondo l'art. 1, par. 2, della Direttiva 94/11/CE. In particolare, l'allegato I della direttiva 94/11/CE distingue: una tomaia (superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna), il rivestimento della tomaia e suola interna
(fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura) e la suola esterna
(superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia).
Quindi agli esemplari oggetto di confisca può essere applicata la definizione di
“calzatura” di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva 94/11/CE, secondo il quale
“L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.
i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè
pagina 8 di 11 a) tomaia,
b) rivestimento della tomaia e suola interna,
c) suola esterna.
ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.
iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili. iv) Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'articolo 4”.
Come è evidente dal tenore letterale della norma, la direttiva non contiene alcuna indicazione circa la necessità che le suole abbiano una struttura rigida o semi-rigida.
Non appare pertanto condivisibile l'assunto di parte ricorrente, secondo la quale l'assenza di una struttura rigida o semi-rigida sarebbe sufficiente a escludere i caratteri propri della calzatura, nella merce confiscata.
La conseguenza è che a tale merce si sarebbero dovute applicare etichette contenenti le indicazioni prescritte dalla direttiva 94/11/CE sulla composizione delle varie parti delle calzature.
Che non sia stata rispettata l'indicazione sul contenuto delle etichette è pacifico e risulta documentalmente dalle fotografie allegate al rapporto dell'Organo accertatore:
pagina 9 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e va confermata l'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla parte ricorrente alla Camera di Commercio di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante della società a rifondere alla di Controparte_6 Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi Controparte_4
pagina 10 di 11 professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, come per legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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