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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9696/2024 promossa da:
quale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO CP_2 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
RESISTENTE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, così disporre:
NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 267002 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente CP_2
libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Quartu Sant'Elena
(CA), come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
NEL MERITO IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 267002 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare l'utilizzatore a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente,
l'immobile in parola come sopra descritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento, dei motivi su esposti:
In via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di e di e la carenza di titolarità sostanziale in Parte_1 Controparte_1
relazione ai diritti azionati in capo a e Parte_1 Controparte_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare che non è proprietario dell'immobile oggetto di causa;
- Controparte_1 accertare l'inesistenza dell'inadempimento imputabile in capo alla signora e la CP_2
illegittimità e inefficacia della missiva di risoluzione contrattuale del 21.05.24;
- rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da controparte ed assolvere la resistente da ogni avversa pretesa;
- accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno del contratto di locazione finanziaria del 20 marzo 2009 (n. 267002) tra la sig.ra e la CP_2
pagina 2 di 13 (già ECLeasing S.p.A.), particolarmente in relazione alla mancata Controparte_3
applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo
Unico Bancario, artt. 1282, 1284 c.c., a causa della mancata indicazione e pattuizione nel contratto in oggetto degli elementi essenziali, tra cui vi è l'omessa indicazione e pattuizione del tasso corrispettivo, del tasso interno di rendimento, della tipologia del piano di ammortamento, dell'applicazione del regime finanziario composto non esplicitamente pattuito, per il calcolo degli interessi anche su una componente non debitoria costituita dal corrispettivo dell'esercizio del diritto di riscatto, nonché per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), ed artt. 1346, 1418 c.c., e 1419 c.c. e, conseguentemente: accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti (resistente e e – ferma Controparte_3
l'eccezione di carenza di titolarità di legittimazione e di titolarità sostanziale del rapporto e diritti in oggetto – di , in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli Controparte_1
interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi perché non convenuti contrattualmente e/o illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso soglia usuracon ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di leasing in oggetto (267002). In caso di applicazione dell'art. 1815 co. II c.c. con eliminazione di tutti gli interessi, commissioni e spese.
Condannare l'istituto convenuto e – ferma l'eccezione di carenza di Controparte_3
titolarità di legittimazione e di titolarità sostanziale del rapporto e diritti in oggetto – Controparte_1
[... (acclarato il diritto alla ripetizione) al pagamento a favore della resistente, ex art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte dalla stessa illegittimamente, con la rivalutazione delle somme nonché gli interessi legali sulle medesime dalla data del fatto illecito, ovvero, in subordine dalla domanda.
Data la attuale piena validità ed efficacia del contratto di leasing in oggetto predisporre un nuovo piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex lege.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedono che l'Ill.mo Giudice: voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: data l'indeterminatezza del tasso corrispettivo, del tasso interno di rendimento e del piano di ammortamento applicato, determinare l'ammontare degli interessi di preammortamento, ammortamento e di mora, e di ogni ulteriore commissione e spesa non validamente pattuita, corrisposti dalla resistente in virtù del contratto di leasing in oggetto 267002. Ricalcolare tutti pagina 3 di 13 gli interessi al tasso sostitutivo ex lege. Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi e costi non dovuti;
determinare tutti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a favore del convenuto.
Con riserva di deduzione di richiesta di interpello, per testi, ed ex art. 210 c.p.c., a seguito di esame delle avverse difese.
Per parte terza chiamata:
In via preliminare: ove processualmente ritenuto necessario ai fini della cosiddetta “domanda trasversale”, disporsi lo spostamento della prima udienza ex art.281 undecies e 271 c.p.c. per consentire la chiamata in causa di nel rispetto degli assegnandi termini;
Controparte_1
In via principale: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di (rectius: Controparte_3
mancanza di titolarità passiva del rapporto) rispetto ad ogni domanda verso di essa proposta da CP_2
e comunque respingersi la stessa.
[...]
In via subordinata nei confronti di nel non creduto caso di soccombenza di Controparte_1
verso condannarsi a manlevare e Controparte_3 CP_2 Controparte_1
tenere indenne da ogni condanna verso;
Controparte_3 CP_2
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, allegato che era subentrata nel contratto e nella proprietà Controparte_4
dell'immobile oggetto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da EC Leasing
s.p.a. (ora con la resistente, ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta Controparte_3
risoluzione di diritto del contratto a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice e della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la condanna della resistente al rilascio dell'immobile.
Si costituiva parte resistente che, eccepito il difetto di legittimazione ad agire e la mancanza di titolarità del credito (e del contratto) di eccepita altresì la non sussistenza del proprio Controparte_1
inadempimento, a fronte della nullità di molteplici clausole contrattuali, e la conseguente illegittimità della missiva di risoluzione contrattuale, chiedeva il rigetto del ricoro e, in via riconvenzionale,
pagina 4 di 13 domandava il rideterminarsi dell'esatto dare-avere tra le parti con condanna di Controparte_3 al “pagamento di tutte le somme corrisposte illegittimamente”, previa sua chiamata in causa.
A seguito di rituale autorizzazione alla citazione della terza, si costituiva in giudizio la terza chiamata che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e in ogni caso la fondatezza del ricorso, chiedeva, in via subordinata, la condanna della ricorrente alla manleva.
All'esito del deposito delle memorie ex art 281 duodecies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'origine del rapporto
Risultano pacifici e documentalmente provati la conclusione, in data 20 marzo 2009, del contratto di leasing n. 267002 tra EC Leasing s.p.a. e (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) e la CP_2 consegna dell'immobile stesso all'utilizzatrice (cfr. il verbale di consegna prodotto quale doc. 9 allegato al ricorso).
II. La titolarità del rapporto
Parte ricorrente, allegato che EC Leasing S.p.A. è stata incorporata da in Controparte_3
seguito ad atto di fusione per incorporazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 42 dell'8 aprile 2014 (doc. 7 – G.U. 08.04.2014 n. 42), allega di essere la cessionaria di per effetto di atto di scissione a rogito dott. , Notaio Controparte_3 Persona_1
in Milano del 29 giugno 2023, rep. 10937 – racc. 5602 (doc. 8 – scissione 29.06.2023) in seguito al quale sarebbe divenuta titolare dei beni e rapporti giuridici relativi anche al contratto di leasing per cui
è causa come da avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15.07.2023 (doc. 8 bis – G.U. 15.07.23 n.
83).
Parte resistente, a riguardo, eccepisce il “difetto di legittimazione ad agire e la mancanza titolarità del credito di contestando con “fermezza che il rapporto in oggetto rientri nel Controparte_1 citato atto di scissione e di cessione” nonché “l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito” e, in ogni caso, rilevando che “il rapporto in oggetto non rientra nel perimetro della contestata cessione” richiamando inoltre la giurisprudenza secondo cui nel caso in cui «sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (…) di cessione: (…), detto
pagina 5 di 13 contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, (…), di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco» (cfr.: C. Cass., 29 febbraio 2024, n.5478; si veda anche C. Cass. n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Premesso che l'attribuzione del contratto di leasing e del relativo bene immobile a parte ricorrente non
è avvenuto per effetto di un “contratto di cessione”, bensì per effetto di un'operazione di scissione che ha interessato e con la quale una parte del suo patrimonio è stato assegnato Controparte_3
alla società beneficiaria (cfr. docc. da 13 a 16 allegati alla comparsa di costituzione della terza chiamata) la doglianza è infondata.
La prova della titolarità del credito in capo a parte ricorrente è infatti stata fornita da parte terza chiamata che, nella proprio atto di costituzione, non solo ha confermato le allegazioni attoree ma ha provveduto a produrre la delibera di di approvazione del progetto di scissione Controparte_3
adottata in data 19.4.2023 con atto nn.10735/5464 Rep./Racc. Notaio (doc. 13), la Per_1 corrispondente delibera 19.04.2023 di (doc.14) l'atto di scissione 29.06.2023 Controparte_1 nn.10937/5602 Rep./Racc. Notaio (doc.15), l'atto di avveramento della condizione sospensiva Per_1
5.7.2023 nn.10967/5624 Rep./Racc. Notaio (doc.16). Per_1
Dall'allegazione della stessa terza costituitasi nonché dalla lettura della documentazione, contenente sia la numerazione del contratto di leasing sia l'identificazione dell'immobile per cui è causa, è evidente sussistenza della titolarità del credito in capo a parte ricorrente.
III. L'atipicità del contratto
L'eccezione di non meritevolezza di tutela del contratto di leasing è infondata.
In disparte dalla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, che ha riconosciuto la meritevolezza del contratto quando ancora atipico si osserva anche in forza del disposto dell'art. 1 della L. 124/2017 il contratto di locazione finanziaria di bene immobile deve ritenersi contratto tipico certamente meritevole di tutela.
IV. Mancata indicazione del TEG/TIR ed erronea indicazione del TAN
pagina 6 di 13 Parte resistente si lamenta della mancata indicazione nel contratto del TEG (acronimo per tasso effettivo globale) e del TIR (tasso interno di rendimento).
Secondo questo Giudice, l'indicazione del TEG, dell'ISC (indice sintetico di costo), del TIR o del
TAEG (tasse annuo effettivo globale) non è obbligatoria per il contratto di leasing non concluso dal consumatore.
La delibera CICR del 4 marzo 2003, che fonda il provvedimento 25 luglio 2003 della Banca d'Italia che indica per quali contratti è obbligatoria l'indicazione dell'ISC, menziona il contratto di leasing in modo autonomo rispetto alla categoria degli “altri finanziamenti”, sì da escluderlo dal novero di questi.
Per evidenti ragioni di coerenza deve pertanto ritenersi che il medesimo provvedimento della Banca
Par d'Italia, nel momento prevedendo l'indicazione dell' per gli “altri finanziamenti” non includa in questa categoria il contratto di leasing.
Poiché TEG e ISC TAEG sono indicatori del costo di un'operazione (pur con finalità diverse) non essendo obbligatoria l'indicazione del ISC deve ritenersi parimenti non obbligatoria l'indicazione del
TEG.
A riguardo è necessario evidenziare che la normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca
d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede esclusivamente l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria.
Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse” e, pertanto, in luogo del TAN (tasso annuo nominale).
Il Tasso Leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica
l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Parte resistente nel lamentare l'omessa indicazione del TIR pare lamentarsi del fatto che il tasso leasing sia stato indicato come tasso nominale piuttosto che come tasso effettivo;
in altre parole pare lamentarsi del fatto che il tasso leasing sia stato calcolato senza considerare che il pagamento degli interessi è infrannuale e non annuale.
Ciò premesso si evidenzia che non esistono precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale
(annuo o mensile), potendo pertanto i singoli contratti indicare il tasso leasing effettivo (calcolato su pagina 7 di 13 base mensile) o il tasso leasing nominale (calcolato su base annuale).
Il contratto di leasing per cui è causa indica che il tasso leasing è pari a “6,58 tasso annuo nominale calcolato su giorni effettivi su base 30 giorni mese”.
In forza di quanto sopra l'indicazione del tasso leasing quale tasso nominale è certamente legittima e la chiara indicazione del tasso e del criterio utilizzato per calcolarlo e la precisazione “tasso annuo nominale calcolato sui giorni …” risultano sufficienti a soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti dall'art.117 4° co. TUB.
Sul punto, in ogni caso, si è recentemente espressa la Suprema Corte che ha escluso che “la mera difformità tra il c.d. tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato si traduca in una violazione dell'art. 117 TUB, allorché esso sia comunque determinabile” (Cass. 18.10.2023 n.
28983).
V. Mancata pattuizione del regime di capitalizzazione e omessa indicazione del TAE
Parte resistente lamenta che, non essendo stato pattuito il regime di capitalizzazione, il tasso di interesse risulterebbe indeterminato.
Afferma inoltre che nel contratto di leasing, che prevede un piano di ammortamento alla frnacese, avrebbe dovuto essere indicato il TAE ai sensi dell'art.6 della Delibera CICR 9.2.2000, la quale prevede che “nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”
La doglianza risulta manifestamente infondata dovendosi distinguere il concetto di capitalizzazione degli interessi (che presuppone un calcolo di interessi su interessi), con il concetto di infrannualità delle rate (propria di ogni finanziamento con piano di rimborso con cadenza infrannuale), che di per sé non implica alcun anatocismo.
Nel piano di ammortamento alla francese, come quello pacificamente applicato nel caso de quo considerando la pattuizione di rate costanti, la rata mensile viene determinata senza alcuna necessaria capitalizzazione degli interessi.
Come recentemente chiarito anche dalla Cassazione “il metodo di rimborso a rate costanti (o “alla francese”), non implica di per sé alcun anatocismo, poiché, a fronte dei canoni mensili invariati, la quota interessi dovuta per ogni rata, è calcolata solo sul capitale residuo (e per il tempo mancante), senza che gli interessi maturati per ogni canone vengano cumulati al capitale residuo, in forza del quale sono poi calcolati quelli dei canoni successivi” (Cass. SS.UU. 29.05.2024 n.15130).
pagina 8 di 13 Pertanto, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né, tantomeno, l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Da ciò consegue che l'indicazione del TAE, come imposta dalla delibera del CICR, non è necessaria, mancando il presupposto che ne impone l'indicazione.
VI. Addebito di interessi sul riscatto
Parte resistente lamenta che il contratto prevederebbe il computo degli interessi anche sul prezzo di riscatto.
La doglianza risulta contraddetta dal contenuto della perizia prodotta dalla stessa resistente.
A pagina 17 della perizia si legge infatti che “Il piano finanziario prevede 215 rate mensili comprendenti quote di capitale ed interessi ad un valore di € 847,00 in relazione ad un debito capitale di € 110.160,00 [importo capitale emergente dall'attualizzazione dei canoni al tasso leasing] generato da un tasso applicato pari a 6,685% in luogo di 6,58% indicato in contratto”.
Da tale indicazione è evidente che il contratto non prevede il computo degli interessi anche sul prezzo di riscatto ma unicamente sulla quota capitale.
Quanto al diverso tema del calcolo del Tasso Leasing si osserva che la Banca d'Italia, con provvedimento del 29.07.09, avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, riproducendo le istruzioni del 2003, ha ribadito che: “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Pertanto, nel calcolo del Tasso Leasing, la concedente ha correttamente considerato anche il prezzo di opzione.
VII. Il piano di ammortamento
pagina 9 di 13 Parte resistente si lamenta della mancata consegna del piano di ammortamento.
Come noto il piano di ammortamento è un documento che dettaglia la restituzione delle rate del leasing, mostrando la ripartizione tra quota capitale e quota interessi per ogni pagamento;
nella sostanza, il piano di ammortamento costituisce lo sviluppo delle condizioni contrattuali pattuite sicché, in presenza di puntuali indicazioni contrattuali, il piano di ammortamento non fornisce alcuna indicazione ulteriore, tanto che la sua allegazione al contratto di finanziamento non è prevista da alcuna normativa di settore.
Tanto premesso si deve osservare che il contratto di leasing oggetto della presente controversia contiene l'indicazione del corrispettivo globale, delle modalità di corresponsione (numero ed importo canoni), del prezzo per l'opzione di acquisto, del tasso relativo agli interessi di mora, delle spese correlate al rapporto (per es. spese per comunicazioni periodiche) e del regime fiscale prescelto, sicché
l'utilizzatore conosce, sin dal sorgere del rapporto, tutti gli elementi che consentono di valutare l'impatto economico dell'operazione che si accinge a concludere sicché alcuna informazione aggiuntiva può fornire il piano di ammortamento.
La circostanza che le clausole puntualmente pattuite nel contratto per cui è causa permettano di sviluppare diversi piani di ammortamento non risulta in alcun modo provata.
VIII. Il tasso di mora
Parte resistente afferma che nel contratto di leasing de quo il tasso di mora sarebbe stato pattuito nella misura dell'11,82%, superiore al tasso soglia del periodo pari al 10,23%.
Il contratto pattuisce il tasso di mora nella misura di “5 punti in più sul tasso Euribor 3 Mesi div./360”
(cfr. Condizioni Particolari del contratto, pag. 1 voce “INTERESSI DI MORA”, doc. 03 allegato al ricorso).
Parte terza chiamata ha rilevato che il tasso Euribor era, alla data della stipula, pari all'1,574 (cfr. doc.26 di parte terza chiamata non specificamente contestato) sicché il tasso di mora alla stipula risulta pattuito nel 6,574%, entro la soglia indicata da parte resistente. Ciò anche senza considerare che il tasso soglia indicato pare essere quello degli interessi corrispettivi, non già quello degli interessi moratori, individuato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass. n.19597/20).
Peraltro, è doveroso evidenziare che, conformemente alla più recente giurisprudenza, l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora non comporta la sanzione della gratuità di cui all'art.1815 2° co. c.c. (cfr. C. Cass. da ultimo citata).
pagina 10 di 13 IX. L'Euribor
Parte resistente, evidenziato che nel contratto de quo “la misura del tasso degli interessi risulta quindi agganciata all'Euribor aumentato di una percentuale che, gergalmente, viene definita “spread”, eccepisce sia l'indeterminatezza del tasso sia “l'illegittimità del parametro Euribor”.
A riguardo richiama la decisione assunta il 4 dicembre 2013 con cui la Commissione Europea (doc. a) ha accertato l'illegittimità di un cartello tra alcune banche europee (YS, TS BA, SO
GÉ ed il gruppo AL BA of OT) volto, appunto, alla manipolazione del tasso Euribor, in particolare la Commissione ha accertato che “attraverso l'obiettivo comune di falsare il normale processo per la determinazione del prezzo degli EIRD, i trader partecipanti puntavano a beneficiare delle posizioni sul mercato immesse a nome delle loro banche” inoltre la Commissione “ ha ritenuto che le condotte manipolative tenute dalle banche coinvolte fossero frutto di un'intesa, come tale nulla e ha stabilito la nullità del tasso Euribor e/o Eonia per il periodo 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008, periodo in cui sono state accertate le intese illecite, precisando che l'infrazione ha interessato
l 'Italia fa parte”. Controparte_5
La doglianza è priva di alcuna rilevanza nel caso de quo, posto che il parametro Euribor non assume alcun rilievo nella determinazione dei corrispettivi di leasing che, infatti, non sono indicizzati.
Il riferimento al parametro Euribor ricorre nel contratto di leasing per cui è causa solo come parametro diretto a determinare gli “interessi di mora” ed il “tasso di attualizzazione” (a cui fa rinvio la clausola relativa alla penale in caso di risoluzione del contratto indicando i criteri con cui debbono essere attualizzati i canoni a scadere).
Parte ricorrente nel presente giudizio chiede unicamente la restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria e non domanda invece alcuna condanna al pagamento di interessi di mora o della penale, né parte resistente allega di aver effettuato alcun pagamento relativo a tali indici.
In ogni caso si evidenzia che l'accertamento della Commissione Europea sopra richiamato ha avuto ad oggetto unicamente il periodo dal settembre 2005 al maggio 2008 precedente la conclusione del contratto per cui è causa (sottoscritto in data 20.03.2009), né parte resistente, di ciò onerata, ha provato un'ulteriore intesa illecita per il periodo successivo.
X. L'inadempimento e la risoluzione
Parte ricorrente allega che, nel corso del rapporto, l'utilizzatrice si è resa inadempiente rispetto al pagina 11 di 13 pagamento dei canoni di locazione finanziaria, maturando un debito di euro 13.722,96 per canoni scaduti e insoluti, importo superiore a quattro mensilità costituenti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1 L. 124/2017.
In ragione di tale inadempimento, parte ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto ha risolto il contratto di leasing, ai sensi dell'art. 1456
c.c., mediante comunicazione PEC del 24 maggio 2024 intimante l'immediata restituzione dell'immobile concesso in leasing (doc. 11 di parte ricorrente).
A fronte dell'allegato inadempimento parte resistente, di ciò onerata, non ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
Diversamente da quanto prospettato da questa, infatti, non spetta a parte ricorrente, in quanto attrice, provare l'inadempimento ma solamente allegarlo.
È onere della resistente, infatti, provare di aver esattamente adempiuto (Cass. Sez. Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
L'avvenuto rigetto dell'eccezione di carenza di legittimità in capo a parte ricorrente, rende evidentemente idonea allora la missiva inviata in data 21.05.24 dalla stessa alla risoluzione del contratto.
XI. La condanna al rilascio
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente conformemente alla previsione contrattuale, nonché alla venir meno del titolo in forza del quale deteneva l'immobile.
Il rigetto di tutte le domande formulate da parte resistente determina l'assorbimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e della domanda subordinata di manleva. CP_3
XII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa
(indeterminata-complessità alta in considerazione delle molteplici doglianze di parte resistente), vengono liquidate, in favore di parte ricorrente, in euro 11.268,00 per compenso (compensi medi per le fasi introduttive, di studio e conclusive e minimi per la fase di trattazione svolta senza istruttoria) oltre rimborso forfettario e accessori di legge, CU e marca e, in favore della terza intervenuta, giusta nota, in euro 11.268,00 per compenso (compensi medi per le fasi introduttive, di studio e conclusive e minimi pagina 12 di 13 per la fase di trattazione) oltre rimborso forfettario e accessori di legge, CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-accerta l'intervenuta risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria nr. 267002 meglio indicato in ricorso;
-condanna , alla riconsegna, in favore di del seguente bene: CP_2 Controparte_1
“immobile in Comune di Quartu Sant'Elena, facente parte del fabbricato in angolo tra Via Pola,
Piazza Dessi e Via XX Settembre e precisamente: locale commerciale con accesso da Piazza Dessì n. 9 al piano terra, composto di un vano, w.c. e antibagno. Confinante con Via Pola, Piazza Dessi, Via XX
Settembre. Censito nel CEU con i seguenti estremi: foglio 32, mappale 616, sub. 8 in Via XX Settembre angolo Piazza Dessì n. 1, piano T, cat. C/1, classe 7, metri quadri 71, sup. cat. mq. 78, rendita euro
1.950,76”, libero e vuoto da persone e cose;
-spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9696/2024 promossa da:
quale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO CP_2 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
RESISTENTE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, così disporre:
NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 267002 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente CP_2
libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Quartu Sant'Elena
(CA), come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
NEL MERITO IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 267002 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare l'utilizzatore a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente,
l'immobile in parola come sopra descritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento, dei motivi su esposti:
In via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di e di e la carenza di titolarità sostanziale in Parte_1 Controparte_1
relazione ai diritti azionati in capo a e Parte_1 Controparte_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare che non è proprietario dell'immobile oggetto di causa;
- Controparte_1 accertare l'inesistenza dell'inadempimento imputabile in capo alla signora e la CP_2
illegittimità e inefficacia della missiva di risoluzione contrattuale del 21.05.24;
- rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da controparte ed assolvere la resistente da ogni avversa pretesa;
- accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno del contratto di locazione finanziaria del 20 marzo 2009 (n. 267002) tra la sig.ra e la CP_2
pagina 2 di 13 (già ECLeasing S.p.A.), particolarmente in relazione alla mancata Controparte_3
applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo
Unico Bancario, artt. 1282, 1284 c.c., a causa della mancata indicazione e pattuizione nel contratto in oggetto degli elementi essenziali, tra cui vi è l'omessa indicazione e pattuizione del tasso corrispettivo, del tasso interno di rendimento, della tipologia del piano di ammortamento, dell'applicazione del regime finanziario composto non esplicitamente pattuito, per il calcolo degli interessi anche su una componente non debitoria costituita dal corrispettivo dell'esercizio del diritto di riscatto, nonché per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), ed artt. 1346, 1418 c.c., e 1419 c.c. e, conseguentemente: accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti (resistente e e – ferma Controparte_3
l'eccezione di carenza di titolarità di legittimazione e di titolarità sostanziale del rapporto e diritti in oggetto – di , in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli Controparte_1
interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi perché non convenuti contrattualmente e/o illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso soglia usuracon ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di leasing in oggetto (267002). In caso di applicazione dell'art. 1815 co. II c.c. con eliminazione di tutti gli interessi, commissioni e spese.
Condannare l'istituto convenuto e – ferma l'eccezione di carenza di Controparte_3
titolarità di legittimazione e di titolarità sostanziale del rapporto e diritti in oggetto – Controparte_1
[... (acclarato il diritto alla ripetizione) al pagamento a favore della resistente, ex art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte dalla stessa illegittimamente, con la rivalutazione delle somme nonché gli interessi legali sulle medesime dalla data del fatto illecito, ovvero, in subordine dalla domanda.
Data la attuale piena validità ed efficacia del contratto di leasing in oggetto predisporre un nuovo piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex lege.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedono che l'Ill.mo Giudice: voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: data l'indeterminatezza del tasso corrispettivo, del tasso interno di rendimento e del piano di ammortamento applicato, determinare l'ammontare degli interessi di preammortamento, ammortamento e di mora, e di ogni ulteriore commissione e spesa non validamente pattuita, corrisposti dalla resistente in virtù del contratto di leasing in oggetto 267002. Ricalcolare tutti pagina 3 di 13 gli interessi al tasso sostitutivo ex lege. Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi e costi non dovuti;
determinare tutti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a favore del convenuto.
Con riserva di deduzione di richiesta di interpello, per testi, ed ex art. 210 c.p.c., a seguito di esame delle avverse difese.
Per parte terza chiamata:
In via preliminare: ove processualmente ritenuto necessario ai fini della cosiddetta “domanda trasversale”, disporsi lo spostamento della prima udienza ex art.281 undecies e 271 c.p.c. per consentire la chiamata in causa di nel rispetto degli assegnandi termini;
Controparte_1
In via principale: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di (rectius: Controparte_3
mancanza di titolarità passiva del rapporto) rispetto ad ogni domanda verso di essa proposta da CP_2
e comunque respingersi la stessa.
[...]
In via subordinata nei confronti di nel non creduto caso di soccombenza di Controparte_1
verso condannarsi a manlevare e Controparte_3 CP_2 Controparte_1
tenere indenne da ogni condanna verso;
Controparte_3 CP_2
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, allegato che era subentrata nel contratto e nella proprietà Controparte_4
dell'immobile oggetto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da EC Leasing
s.p.a. (ora con la resistente, ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta Controparte_3
risoluzione di diritto del contratto a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice e della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la condanna della resistente al rilascio dell'immobile.
Si costituiva parte resistente che, eccepito il difetto di legittimazione ad agire e la mancanza di titolarità del credito (e del contratto) di eccepita altresì la non sussistenza del proprio Controparte_1
inadempimento, a fronte della nullità di molteplici clausole contrattuali, e la conseguente illegittimità della missiva di risoluzione contrattuale, chiedeva il rigetto del ricoro e, in via riconvenzionale,
pagina 4 di 13 domandava il rideterminarsi dell'esatto dare-avere tra le parti con condanna di Controparte_3 al “pagamento di tutte le somme corrisposte illegittimamente”, previa sua chiamata in causa.
A seguito di rituale autorizzazione alla citazione della terza, si costituiva in giudizio la terza chiamata che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e in ogni caso la fondatezza del ricorso, chiedeva, in via subordinata, la condanna della ricorrente alla manleva.
All'esito del deposito delle memorie ex art 281 duodecies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'origine del rapporto
Risultano pacifici e documentalmente provati la conclusione, in data 20 marzo 2009, del contratto di leasing n. 267002 tra EC Leasing s.p.a. e (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) e la CP_2 consegna dell'immobile stesso all'utilizzatrice (cfr. il verbale di consegna prodotto quale doc. 9 allegato al ricorso).
II. La titolarità del rapporto
Parte ricorrente, allegato che EC Leasing S.p.A. è stata incorporata da in Controparte_3
seguito ad atto di fusione per incorporazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 42 dell'8 aprile 2014 (doc. 7 – G.U. 08.04.2014 n. 42), allega di essere la cessionaria di per effetto di atto di scissione a rogito dott. , Notaio Controparte_3 Persona_1
in Milano del 29 giugno 2023, rep. 10937 – racc. 5602 (doc. 8 – scissione 29.06.2023) in seguito al quale sarebbe divenuta titolare dei beni e rapporti giuridici relativi anche al contratto di leasing per cui
è causa come da avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15.07.2023 (doc. 8 bis – G.U. 15.07.23 n.
83).
Parte resistente, a riguardo, eccepisce il “difetto di legittimazione ad agire e la mancanza titolarità del credito di contestando con “fermezza che il rapporto in oggetto rientri nel Controparte_1 citato atto di scissione e di cessione” nonché “l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito” e, in ogni caso, rilevando che “il rapporto in oggetto non rientra nel perimetro della contestata cessione” richiamando inoltre la giurisprudenza secondo cui nel caso in cui «sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (…) di cessione: (…), detto
pagina 5 di 13 contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, (…), di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco» (cfr.: C. Cass., 29 febbraio 2024, n.5478; si veda anche C. Cass. n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Premesso che l'attribuzione del contratto di leasing e del relativo bene immobile a parte ricorrente non
è avvenuto per effetto di un “contratto di cessione”, bensì per effetto di un'operazione di scissione che ha interessato e con la quale una parte del suo patrimonio è stato assegnato Controparte_3
alla società beneficiaria (cfr. docc. da 13 a 16 allegati alla comparsa di costituzione della terza chiamata) la doglianza è infondata.
La prova della titolarità del credito in capo a parte ricorrente è infatti stata fornita da parte terza chiamata che, nella proprio atto di costituzione, non solo ha confermato le allegazioni attoree ma ha provveduto a produrre la delibera di di approvazione del progetto di scissione Controparte_3
adottata in data 19.4.2023 con atto nn.10735/5464 Rep./Racc. Notaio (doc. 13), la Per_1 corrispondente delibera 19.04.2023 di (doc.14) l'atto di scissione 29.06.2023 Controparte_1 nn.10937/5602 Rep./Racc. Notaio (doc.15), l'atto di avveramento della condizione sospensiva Per_1
5.7.2023 nn.10967/5624 Rep./Racc. Notaio (doc.16). Per_1
Dall'allegazione della stessa terza costituitasi nonché dalla lettura della documentazione, contenente sia la numerazione del contratto di leasing sia l'identificazione dell'immobile per cui è causa, è evidente sussistenza della titolarità del credito in capo a parte ricorrente.
III. L'atipicità del contratto
L'eccezione di non meritevolezza di tutela del contratto di leasing è infondata.
In disparte dalla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, che ha riconosciuto la meritevolezza del contratto quando ancora atipico si osserva anche in forza del disposto dell'art. 1 della L. 124/2017 il contratto di locazione finanziaria di bene immobile deve ritenersi contratto tipico certamente meritevole di tutela.
IV. Mancata indicazione del TEG/TIR ed erronea indicazione del TAN
pagina 6 di 13 Parte resistente si lamenta della mancata indicazione nel contratto del TEG (acronimo per tasso effettivo globale) e del TIR (tasso interno di rendimento).
Secondo questo Giudice, l'indicazione del TEG, dell'ISC (indice sintetico di costo), del TIR o del
TAEG (tasse annuo effettivo globale) non è obbligatoria per il contratto di leasing non concluso dal consumatore.
La delibera CICR del 4 marzo 2003, che fonda il provvedimento 25 luglio 2003 della Banca d'Italia che indica per quali contratti è obbligatoria l'indicazione dell'ISC, menziona il contratto di leasing in modo autonomo rispetto alla categoria degli “altri finanziamenti”, sì da escluderlo dal novero di questi.
Per evidenti ragioni di coerenza deve pertanto ritenersi che il medesimo provvedimento della Banca
Par d'Italia, nel momento prevedendo l'indicazione dell' per gli “altri finanziamenti” non includa in questa categoria il contratto di leasing.
Poiché TEG e ISC TAEG sono indicatori del costo di un'operazione (pur con finalità diverse) non essendo obbligatoria l'indicazione del ISC deve ritenersi parimenti non obbligatoria l'indicazione del
TEG.
A riguardo è necessario evidenziare che la normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca
d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede esclusivamente l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria.
Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse” e, pertanto, in luogo del TAN (tasso annuo nominale).
Il Tasso Leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica
l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Parte resistente nel lamentare l'omessa indicazione del TIR pare lamentarsi del fatto che il tasso leasing sia stato indicato come tasso nominale piuttosto che come tasso effettivo;
in altre parole pare lamentarsi del fatto che il tasso leasing sia stato calcolato senza considerare che il pagamento degli interessi è infrannuale e non annuale.
Ciò premesso si evidenzia che non esistono precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale
(annuo o mensile), potendo pertanto i singoli contratti indicare il tasso leasing effettivo (calcolato su pagina 7 di 13 base mensile) o il tasso leasing nominale (calcolato su base annuale).
Il contratto di leasing per cui è causa indica che il tasso leasing è pari a “6,58 tasso annuo nominale calcolato su giorni effettivi su base 30 giorni mese”.
In forza di quanto sopra l'indicazione del tasso leasing quale tasso nominale è certamente legittima e la chiara indicazione del tasso e del criterio utilizzato per calcolarlo e la precisazione “tasso annuo nominale calcolato sui giorni …” risultano sufficienti a soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti dall'art.117 4° co. TUB.
Sul punto, in ogni caso, si è recentemente espressa la Suprema Corte che ha escluso che “la mera difformità tra il c.d. tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato si traduca in una violazione dell'art. 117 TUB, allorché esso sia comunque determinabile” (Cass. 18.10.2023 n.
28983).
V. Mancata pattuizione del regime di capitalizzazione e omessa indicazione del TAE
Parte resistente lamenta che, non essendo stato pattuito il regime di capitalizzazione, il tasso di interesse risulterebbe indeterminato.
Afferma inoltre che nel contratto di leasing, che prevede un piano di ammortamento alla frnacese, avrebbe dovuto essere indicato il TAE ai sensi dell'art.6 della Delibera CICR 9.2.2000, la quale prevede che “nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”
La doglianza risulta manifestamente infondata dovendosi distinguere il concetto di capitalizzazione degli interessi (che presuppone un calcolo di interessi su interessi), con il concetto di infrannualità delle rate (propria di ogni finanziamento con piano di rimborso con cadenza infrannuale), che di per sé non implica alcun anatocismo.
Nel piano di ammortamento alla francese, come quello pacificamente applicato nel caso de quo considerando la pattuizione di rate costanti, la rata mensile viene determinata senza alcuna necessaria capitalizzazione degli interessi.
Come recentemente chiarito anche dalla Cassazione “il metodo di rimborso a rate costanti (o “alla francese”), non implica di per sé alcun anatocismo, poiché, a fronte dei canoni mensili invariati, la quota interessi dovuta per ogni rata, è calcolata solo sul capitale residuo (e per il tempo mancante), senza che gli interessi maturati per ogni canone vengano cumulati al capitale residuo, in forza del quale sono poi calcolati quelli dei canoni successivi” (Cass. SS.UU. 29.05.2024 n.15130).
pagina 8 di 13 Pertanto, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né, tantomeno, l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Da ciò consegue che l'indicazione del TAE, come imposta dalla delibera del CICR, non è necessaria, mancando il presupposto che ne impone l'indicazione.
VI. Addebito di interessi sul riscatto
Parte resistente lamenta che il contratto prevederebbe il computo degli interessi anche sul prezzo di riscatto.
La doglianza risulta contraddetta dal contenuto della perizia prodotta dalla stessa resistente.
A pagina 17 della perizia si legge infatti che “Il piano finanziario prevede 215 rate mensili comprendenti quote di capitale ed interessi ad un valore di € 847,00 in relazione ad un debito capitale di € 110.160,00 [importo capitale emergente dall'attualizzazione dei canoni al tasso leasing] generato da un tasso applicato pari a 6,685% in luogo di 6,58% indicato in contratto”.
Da tale indicazione è evidente che il contratto non prevede il computo degli interessi anche sul prezzo di riscatto ma unicamente sulla quota capitale.
Quanto al diverso tema del calcolo del Tasso Leasing si osserva che la Banca d'Italia, con provvedimento del 29.07.09, avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, riproducendo le istruzioni del 2003, ha ribadito che: “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Pertanto, nel calcolo del Tasso Leasing, la concedente ha correttamente considerato anche il prezzo di opzione.
VII. Il piano di ammortamento
pagina 9 di 13 Parte resistente si lamenta della mancata consegna del piano di ammortamento.
Come noto il piano di ammortamento è un documento che dettaglia la restituzione delle rate del leasing, mostrando la ripartizione tra quota capitale e quota interessi per ogni pagamento;
nella sostanza, il piano di ammortamento costituisce lo sviluppo delle condizioni contrattuali pattuite sicché, in presenza di puntuali indicazioni contrattuali, il piano di ammortamento non fornisce alcuna indicazione ulteriore, tanto che la sua allegazione al contratto di finanziamento non è prevista da alcuna normativa di settore.
Tanto premesso si deve osservare che il contratto di leasing oggetto della presente controversia contiene l'indicazione del corrispettivo globale, delle modalità di corresponsione (numero ed importo canoni), del prezzo per l'opzione di acquisto, del tasso relativo agli interessi di mora, delle spese correlate al rapporto (per es. spese per comunicazioni periodiche) e del regime fiscale prescelto, sicché
l'utilizzatore conosce, sin dal sorgere del rapporto, tutti gli elementi che consentono di valutare l'impatto economico dell'operazione che si accinge a concludere sicché alcuna informazione aggiuntiva può fornire il piano di ammortamento.
La circostanza che le clausole puntualmente pattuite nel contratto per cui è causa permettano di sviluppare diversi piani di ammortamento non risulta in alcun modo provata.
VIII. Il tasso di mora
Parte resistente afferma che nel contratto di leasing de quo il tasso di mora sarebbe stato pattuito nella misura dell'11,82%, superiore al tasso soglia del periodo pari al 10,23%.
Il contratto pattuisce il tasso di mora nella misura di “5 punti in più sul tasso Euribor 3 Mesi div./360”
(cfr. Condizioni Particolari del contratto, pag. 1 voce “INTERESSI DI MORA”, doc. 03 allegato al ricorso).
Parte terza chiamata ha rilevato che il tasso Euribor era, alla data della stipula, pari all'1,574 (cfr. doc.26 di parte terza chiamata non specificamente contestato) sicché il tasso di mora alla stipula risulta pattuito nel 6,574%, entro la soglia indicata da parte resistente. Ciò anche senza considerare che il tasso soglia indicato pare essere quello degli interessi corrispettivi, non già quello degli interessi moratori, individuato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass. n.19597/20).
Peraltro, è doveroso evidenziare che, conformemente alla più recente giurisprudenza, l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi di mora non comporta la sanzione della gratuità di cui all'art.1815 2° co. c.c. (cfr. C. Cass. da ultimo citata).
pagina 10 di 13 IX. L'Euribor
Parte resistente, evidenziato che nel contratto de quo “la misura del tasso degli interessi risulta quindi agganciata all'Euribor aumentato di una percentuale che, gergalmente, viene definita “spread”, eccepisce sia l'indeterminatezza del tasso sia “l'illegittimità del parametro Euribor”.
A riguardo richiama la decisione assunta il 4 dicembre 2013 con cui la Commissione Europea (doc. a) ha accertato l'illegittimità di un cartello tra alcune banche europee (YS, TS BA, SO
GÉ ed il gruppo AL BA of OT) volto, appunto, alla manipolazione del tasso Euribor, in particolare la Commissione ha accertato che “attraverso l'obiettivo comune di falsare il normale processo per la determinazione del prezzo degli EIRD, i trader partecipanti puntavano a beneficiare delle posizioni sul mercato immesse a nome delle loro banche” inoltre la Commissione “ ha ritenuto che le condotte manipolative tenute dalle banche coinvolte fossero frutto di un'intesa, come tale nulla e ha stabilito la nullità del tasso Euribor e/o Eonia per il periodo 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008, periodo in cui sono state accertate le intese illecite, precisando che l'infrazione ha interessato
l 'Italia fa parte”. Controparte_5
La doglianza è priva di alcuna rilevanza nel caso de quo, posto che il parametro Euribor non assume alcun rilievo nella determinazione dei corrispettivi di leasing che, infatti, non sono indicizzati.
Il riferimento al parametro Euribor ricorre nel contratto di leasing per cui è causa solo come parametro diretto a determinare gli “interessi di mora” ed il “tasso di attualizzazione” (a cui fa rinvio la clausola relativa alla penale in caso di risoluzione del contratto indicando i criteri con cui debbono essere attualizzati i canoni a scadere).
Parte ricorrente nel presente giudizio chiede unicamente la restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria e non domanda invece alcuna condanna al pagamento di interessi di mora o della penale, né parte resistente allega di aver effettuato alcun pagamento relativo a tali indici.
In ogni caso si evidenzia che l'accertamento della Commissione Europea sopra richiamato ha avuto ad oggetto unicamente il periodo dal settembre 2005 al maggio 2008 precedente la conclusione del contratto per cui è causa (sottoscritto in data 20.03.2009), né parte resistente, di ciò onerata, ha provato un'ulteriore intesa illecita per il periodo successivo.
X. L'inadempimento e la risoluzione
Parte ricorrente allega che, nel corso del rapporto, l'utilizzatrice si è resa inadempiente rispetto al pagina 11 di 13 pagamento dei canoni di locazione finanziaria, maturando un debito di euro 13.722,96 per canoni scaduti e insoluti, importo superiore a quattro mensilità costituenti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1 L. 124/2017.
In ragione di tale inadempimento, parte ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto ha risolto il contratto di leasing, ai sensi dell'art. 1456
c.c., mediante comunicazione PEC del 24 maggio 2024 intimante l'immediata restituzione dell'immobile concesso in leasing (doc. 11 di parte ricorrente).
A fronte dell'allegato inadempimento parte resistente, di ciò onerata, non ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
Diversamente da quanto prospettato da questa, infatti, non spetta a parte ricorrente, in quanto attrice, provare l'inadempimento ma solamente allegarlo.
È onere della resistente, infatti, provare di aver esattamente adempiuto (Cass. Sez. Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
L'avvenuto rigetto dell'eccezione di carenza di legittimità in capo a parte ricorrente, rende evidentemente idonea allora la missiva inviata in data 21.05.24 dalla stessa alla risoluzione del contratto.
XI. La condanna al rilascio
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente conformemente alla previsione contrattuale, nonché alla venir meno del titolo in forza del quale deteneva l'immobile.
Il rigetto di tutte le domande formulate da parte resistente determina l'assorbimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e della domanda subordinata di manleva. CP_3
XII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa
(indeterminata-complessità alta in considerazione delle molteplici doglianze di parte resistente), vengono liquidate, in favore di parte ricorrente, in euro 11.268,00 per compenso (compensi medi per le fasi introduttive, di studio e conclusive e minimi per la fase di trattazione svolta senza istruttoria) oltre rimborso forfettario e accessori di legge, CU e marca e, in favore della terza intervenuta, giusta nota, in euro 11.268,00 per compenso (compensi medi per le fasi introduttive, di studio e conclusive e minimi pagina 12 di 13 per la fase di trattazione) oltre rimborso forfettario e accessori di legge, CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
-accerta l'intervenuta risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria nr. 267002 meglio indicato in ricorso;
-condanna , alla riconsegna, in favore di del seguente bene: CP_2 Controparte_1
“immobile in Comune di Quartu Sant'Elena, facente parte del fabbricato in angolo tra Via Pola,
Piazza Dessi e Via XX Settembre e precisamente: locale commerciale con accesso da Piazza Dessì n. 9 al piano terra, composto di un vano, w.c. e antibagno. Confinante con Via Pola, Piazza Dessi, Via XX
Settembre. Censito nel CEU con i seguenti estremi: foglio 32, mappale 616, sub. 8 in Via XX Settembre angolo Piazza Dessì n. 1, piano T, cat. C/1, classe 7, metri quadri 71, sup. cat. mq. 78, rendita euro
1.950,76”, libero e vuoto da persone e cose;
-spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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