Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3892/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3892/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
Parte_1
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA F. CRISPI 9 FIRENZE presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. MANETTI MAURIZIO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._1
difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA CESARE Controparte_1 P.IVA_2
BOLDRINI N. 5/2 40121 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. GIULIANO GUGLIELMO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della C.F._2
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per aver fornito camici e tute privi di Certificazione UE valida e conforme alle specifiche tecniche indicate nella disciplina di gara indetta da e per l'effetto CP_2
condannare detta Società:
patrimoniali subiti ed ammontanti ad € 421.058,20 o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia ovvero determinata in tutto o in parte anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti per le causali meglio illustrate in precedenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo, ovvero agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, cc;
- al pagamento e/o al rimborso di tutti gli oneri e spese che il dovrà Parte_1
sostenere in caso di mancata archiviazione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Genova avviato su segnalazione della Stazione Appaltante a seguito della produzione di CP_2
certificazioni di conformità invalide, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo ovvero agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, cc..
In via istruttoria: si richiama tutta la documentazione prodotta e si insiste nell'ammissione delle prove per testi formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nell'ammissione delle prove per testi a controprova formulate nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande della parte attrice perché infondate in fatto e diritto.
Con la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
2.
limitata ha promosso azione Parte_1
risarcitoria nei confronti della società per inadempimento Controparte_3
della convenuta, consistito nell'averle fornito camici e tute privi di Certificazione UE valida e conforme alle specifiche tecniche indicate nella disciplina di gara indetta da Parte_3
con bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. il 7.9.2020 e modificato il 23.9.2020 con cui
[...]
era stata indetta una “Gara a procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica
SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, avente
- 2 - ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8
c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle Parte_4 CP_4 Controparte_5
(III edizione), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, c. 4 lett. b), D.
[...]
Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso)” (doc. 1 parte attrice).
In particolare, il ha dedotto che: Parte_1
a seguito di contatti avuti con la società - facente capo al Sig. Controparte_3 Parte_5
- produttrice di dispositivi di protezione individuale di prima e di terza categoria nonché di
[...]
dispositivi medici di prima categoria soggetti ai test UNI e ISO, e avevano iniziato Pt_1 CP_1
a collaborare partecipando alle procedure di gara esperite dalle diverse articolazioni della Pubblica
Amministrazione, in relazione all'acquisto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, di materiale di vestizione e protezione ed altri dispositivi per emergenza COVID-19; per partecipare alle suddette procedure di evidenza pubblica, aveva unito il proprio know- Pt_1
how in tema di organizzazione e consulenza nei pubblici appalti alla capacità della convenuta di produrre DPI adeguati alle richieste delle Pubbliche Amministrazioni, sia in termini quantitativi che qualitativi (intendendosi con quest'ultima espressione compreso anche il possesso delle certificazioni necessarie conformi per il loro commercio ed utilizzo nelle strutture mediche ed ospedaliere); tra le varie procedure cui aveva partecipato, vi era stata anche la gara indetta Pt_1 dall' per l'affidamento in via d'urgenza di dispositivi di Parte_6 protezione individuale ed altri dispositivi urgenti per l'emergenza COVID-19 occorrenti alle
, offrendo i prodotti ritenuti conformi alle Parte_4 CP_4 Controparte_5 Controparte_5
specifiche tecniche stabilite nel capitolato speciale di gara e muniti delle certificazioni di conformità
CE che gli erano state trasmesse dalla società convenuta;
tuttavia, era stata esclusa da detta gara poiché in fase di verifica delle offerte tecniche, i Pt_1
DPI prodotti da e dalla stessa forniti erano risultati privi di Controparte_3 certificazione CE valida in quanto l'Organismo notificato che l'aveva rilasciata non era stato reperito dalla Commissione Giudicatrice nel data base europeo “Nando”; ciò aveva procurato a – quale conseguenza immediata e diretta – ingenti danni sia in Pt_1
termini di danno emergente per complessivi € 10.258,24 ( tenuto conto: delle spese sostenute da per partecipare alla gara indetta da;
delle spese sostenute per difendersi nel Pt_1 CP_2
- 3 - procedimento sanzionatorio avviato da a seguito della sua esclusione dalla gara;
delle spese CP_6
relative all'eventuale procedimento penale a carico del a seguito dei fatti di causa), che Parte_1
di lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno che il avrebbe realizzato in Parte_1 ragione dell'aggiudicazione della gara indetta da per la fornitura dei camici e delle tute di CP_2
cui ai lotti n. 15 e n. 16., quantificato in complessivi € 410.800,00.
Pertanto, il attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore a Parte_1
titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di 421.058,20 , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo, ovvero agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Inoltre, ha chiesto la condanna della convenuta anche al pagamento e/o al rimborso di tutti gli oneri e spese che il dovrà sostenere in caso di mancata archiviazione Parte_1
del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Genova, avviato su segnalazione della
Stazione Appaltante a seguito della produzione di certificazioni di conformità invalide, CP_2
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo ovvero agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
3.
La parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate.
In particolare, la convenuta ha contestato specificamente l'esistenza di una collaborazione tra le parti nelle gare d'appalto e del raggiungimento di un accordo tra le due società in relazione alla gara indetta dall' , evidenziando come il Sig. , amministratore Parte_3 Pt_5
unico e legale rappresentante, unico soggetto legittimato a concludere contratti per la società, non
PE avesse mai avuto alcun contatto con la società attrice e come i signori e non fossero Pt_7
né collaboratori, né dipendenti di Controparte_3
Ancora, la convenuta ha contestato la sussistenza dell'asserita responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per l'esclusione di cotraf dalla gara indetta dall'azienda ligure
, evidenziando di non aver mai assunto il ruolo di fornitore o produttore di fiducia Parte_3
della avendo effettuato nei suoi confronti un'unica consegna di n. 10.000 tute cat. 3 con Pt_1
certificazione Centrocot del 29.6.2020 n° CE 1268200432 -00 – 00, consegnate con DDT del
7.11.2020 (doc. 4 convenuta), certificazione perfettamente regolare e differente rispetto a quella richiamata da parte attrice.
- 4 - In ogni caso, poi, ha rilevato come la parte attrice, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto verificare se le certificazioni dei prodotti di cui lamenta l'illegittimità, erano o meno provenienti da un ente inserito nella banca dati “nando”, trattandosi di operazione agevole, esperibile da chiunque,
e a fortiori da chi vanta di essere un operatore professionale nel settore degli appalti, come ha riferito la stessa difesa di Pt_1
Inoltre, ha riferito che i beni prodotti da erano tutti perfettamente idonei per la funzione che CP_1
gli stessi erano tenuti a svolgere, circostanza, questa, evidenziata nella stessa delibera dell' CP_6
che aveva archiviato il procedimento nei confronti dell'attrice, prodotta da quest'ultima come doc.
23.
4.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
***
5.
Il principio della ragione più liquida permette di accogliere l'eccezione della società convenuta con cui, affermando di non aver mai concluso con alcun contratto di collaborazione e di Pt_1 fornitura relativo alla partecipazione all'appalto della indicato dal Consorzio attore Controparte_5
e di non aver mai dato alcuna autorizzazione a di avvalersi in detta gara di prodotti e Pt_1
certificazioni della società convenuta, ha dedotto sostanzialmente l'inesistenza del titolo azionato dall'attrice e posto a fondamento della domanda risarcitoria, così assorbendosi ogni ulteriore questione.
5.1.
La società attrice ha svolto azione risarcitoria nei confronti della convenuta allegando l'inadempimento contrattuale della controparte, consistito nell'avergli consegnato camici e tute privi di Certificazione UE valida e conforme alle specifiche tecniche indicate nella disciplina di gara indetta da con bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. il Parte_3
7.9.2020 e modificato il 23.9.2020.
5.2.
È pacifico in giurisprudenza che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
- 5 - dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass n. 15659/2011; Cass n. 2554
/2023).
5.3.
Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte attrice dimostrare innanzitutto l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita nel corso del processo.
In particolare, non si ritengono utili al fine di dimostrare la conclusione del rapporto contrattuale di collaborazione e di fornitura relativo alla partecipazione all'appalto della , la Controparte_5
produzione da parte della società dei report delle chat intercorse tra il proprio Direttore ed il proprio addetto commerciale sig. con gli asseriti collaboratori della convenuta, Parte_8
PE sig.ri e tale (docc. 5 e 6 attrice), in quanto provenienti da soggetti estranei Testimone_1
alla compagine sociale ed amministrativa della convenuta e privi di ogni potere decisionale e rappresentativo della società.
Secondo la prospettazione della stessa parte attrice, infatti, gli ordini dei suddetti DPI sarebbero
PE stati commissionati dalla società attrice alla convenuta per il tramite dei sig.ri e Pt_7
ovvero di soggetti che, oltre a non risultare collaboratori o dipendenti della convenuta, erano privi della legittimazione rappresentativa della società, con conseguente inefficacia dei contratti nei confronti della società rappresentata. Tale circostanza, infatti, non ha trovato adeguato riscontro nel corso del processo, da cui non è emerso che all'epoca degli asseriti ordini tali soggetti, uno dei quali PE (tale peraltro neanche precisamente indentificato, fossero muniti dello specifico potere di rappresentare la società convenuta.
In ogni caso, poi, si rileva come dalle suddette comunicazioni non emerga affatto l'asserito raggiungimento dell'accordo sulla fornitura da parte di dei dispositivi di protezione indicati CP_1
nel capitolato speciale di gara richiamato da parte attrice;
né risulta l'invio da parte della convenuta delle certificazioni indicate dall'attore e da questo allegate alla domanda di partecipazione al bando.
Alcun rilievo, poi, al fine di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, può essere attribuito alla proposta contrattuale, inviata dall'attrice con pec il 28.10.2021 (doc. 7 parte attrice), in quanto oltre ad essere priva della sottoscrizione della convenuta, non risulta essere stata accettata dalla convenuta. Peraltro, si osserva come trattasi di proposta successiva alla domanda di partecipazione alla gara presentata dalla parte attrice, in data 29.9.2020 (doc. 8 di parte attrice), i cui termini erano già scaduti all'epoca della trasmissione della pec.
- 6 - Ancora, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza, non contestata tra le parti, relativa all'intervenuta consegna nel novembre 2020 da parte della convenuta in favore dell'attrice della merce di cui alla fattura 110/B del 10.11.2020 (doc. 26 attrice e doc. 4 convenuta), posto che non risulta che si trattasse di merce richiesta nell'ambito dell'appalto ligure, né che fosse priva di valida certificazione o non idonea alla funzione pattuita.
5.4.
Né le rilevate carenze probatorie possono essere superate dalle prove orali richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non ammesse e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto inammissibili poiché volte a dimostrare il perfezionamento tra le parti di un contratto di collaborazione e di fornitura di dispositivi di protezione individuale da destinare alle per far fronte all' emergenza COVID- Parte_4 CP_4 Controparte_5
19 (come previsto espressamente nel bando di gara dell' doc. 1 attore), Parte_3
tramite dichiarazioni testimoniali, stante l'inammissibilità della prova per testi dei contratti ex art. 2721 c.c.
Invero, il legislatore ha recepito il tradizionale senso di diffidenza che la prova testimoniale ha sempre suscitato in materia contrattuale, introducendo per questo una serie di limiti elencati negli artt. 2721-2726 c.c.. La minore sicurezza che la prova testimoniale offre rispetto a quella documentale è, infatti, particolarmente avvertibile in materia di contratti, ove la persona è chiamata a riferire non su semplici fatti storici, ma addirittura sull'incontro delle volontà dei contraenti e sul contenuto delle singole clausole negoziali. Inoltre, sebbene per molti contratti non sia richiesta la forma scritta a pena di nullità, le parti di solito provvedono a documentare per iscritto quelli di maggiore valore economico, essendo risaputo che la genuinità degli eventuali testimoni potrebbe essere compromessa dall'entità degli interessi economici in conflitto. Queste sono le ragioni fondamentali per cui la prova per testimoni non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede
2,58 euro (art. 2721 c.c.).
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti, che sono due società di capitali, vi fosse una relazione familiare o di amicizia che possa spiegare o giustificare la mancata precostituzione di un documento scritto.
Rilievo ai fini dell'esclusione della prova testimoniale, poi, va attribuito anche al valore economico del contratto e all'entità degli interessi in gioco.
Si reputa, infatti, inverosimile che a fronte di un asserito contratto avente ad oggetto la fornitura da parte della convenuta dei camici e delle tute di cui ai lotti n. 15 e n. 16, aventi rispettivamente ad
- 7 - oggetto la fornitura bimestrale di 600.000 “camici monouso non sterili di protezione agenti chimici e biologici” al prezzo di € 1,70 l'uno e la fornitura bimestrale di 320.000 “tute monouso” al prezzo di € 3,50 l'una , le parti non abbiano provveduto a formalizzare per iscritto l'accordo, specificando le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale e la loro destinazione alle Parte_4
e per far fronte all' emergenza COVID-19 (come CP_4 Controparte_5 Controparte_5
previsto espressamente nel bando di gara dell' ), il dettaglio dei prezzi che Parte_3
si intendevano applicare, i tempi e le modalità di consegna e pagamento della merce.
Si tratta, infatti, di somme al di fuori della disponibilità comune delle persone di reddito medio, qual era il limite di valore indicato all'art. 2721 c.c. all'epoca di promulgazione del codice, in cui un contratto di tale valore assumeva, quindi, una rilevante importanza economica, che consigliava la redazione per iscritto. Anche volendo adeguare all'attualità l'importo di € 2,58, mai rivalutato dal legislatore e risultante oggi irrisorio, si ritiene, infatti, che tale operazione non condurrebbe di certo all'individuazione di un importo inferiore a quello dedotto in giudizio.
5.5.
La mancata dimostrazione dell'esistenza del titolo e dell'impegno assunto dalla convenuta a fornire al attore i dispositivi di protezione individuale specificamente previsti nel bando di gara Parte_1
dell' , posti alla base della domanda di condanna proposta dall'attrice ne Parte_3
determina il rigetto, reputandosi del tutto infondata la pretesa di parte attrice basata sul mancato adempimento da parte della convenuta di specifiche clausole di un contratto dalla stessa mai sottoscritto e mai accettato.
6.
Infine, quanto alla domanda di pagamento delle spese relative al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Genova, si osserva che nulla è stato allegato e dimostrato da parte attrice circa l'introduzione, l'andamento del procedimento e circa le spese sostenute dal e che ad oggi Parte_1
non si conosce né lo sviluppo, né l'esito di tale procedimento.
7.
Assorbita ogni altra questione.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda
- 8 - disattesa:
- rigetta le domande formulate da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
- condanna , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 22.457,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 11 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 9 -