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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2388/2023 del R.G. Trib. in data 21/12/2023 promossa d a
- ( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silvestri
o p p o n e n t e contro
- (C.F. , in persona del E_ P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Trieste
o p p o s t a
e con la chiamata in causa di
- (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/4/25, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte opponente, come da note scritte depositate in data 15/4/25 e pertanto:
“In via preliminare: dichiararsi la competenza della sezione agraria del Tribunale di
Trieste in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla terza chiamata trattandosi di questione legata ad un contratto agrario (come si legge dalla sentenza 715/2016 del
Tribunale di Trieste doc 6);
IN MERITO: accertato, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del titolo esecutivo dichiararsi l'inefficacia della procedura esecutiva e comunque revocarsi/annullarsi
l'avviso di liquidazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa disponendo l'annullamento dello stesso.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
- per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' E_
;
[...]
In subordine: autorizzare la chiamata in causa dell'ente creditore, – Controparte_3 filiale affinché tenga indenne l' dalle Controparte_3 Controparte_4 conseguenze della lite. In ogni caso: si rigetti il ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.”
- per parte terza chiamata, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
rigettare nel merito la domanda. In via subordinata e riconvenzionale: accertato l'illecito utilizzo dei terreni oggetto della concessione sino al 29.01.2020, condannare la parte ricorrente al pagamento di euro 49.592,62, oltre interessi di mora, o la minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. quale titolare dell'omonima azienda agricola, ha proposto, nei Parte_1 soli confronti di opposizione alla E_ cartella di pagamento n. 091 2023 00077555 04 000 per euro 70.480,70, notificatale in data
20/10/2023 (doc. 1 del ricorso). La cartella si riferisce al ruolo n.2023/000233 dell' filiale del Friuli-Venezia Giulia, reso esecutivo in data Controparte_3
1/8/23. Come risulta dall'atto impugnato, il ruolo era stato emesso dopo la “... seconda richiesta di pagamento (comma 274, articolo 1, l.n. 311/04) ...”, notificata in data
7/4/2023. L'importo richiesto (euro 70.474,82) era stato iscritto a ruolo a titolo di
“Proventi dei beni del Demanio militare”, cui erano stati aggiunti i relativi interessi di mora.
L'opponente ha contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo, deducendo che per la stessa pretesa di natura sostanziale, costituita dal pagamento di canoni per lo sfalcio dell'erba su terreni demaniali, vi erano già state due pronunce giudiziarie passate in giudicato. A seguito di una prima pronuncia che aveva condannato l'odierna opponente, era stata emessa una precedente cartella per l'importo di euro 75.094,96, anteriore rispetto a quella qui opposta, della quale aveva chiesto la rottamazione. Un Parte_1 secondo giudizio, a seguito di alterne pronunce, si era concluso con la sentenza n.715/2016 del Tribunale di Trieste, sezione agraria specializzata, che, pur dichiarando la risoluzione del contatto tra le parti, aveva rigettato le ulteriori domande risarcitorie del Ministero della
Difesa nei confronti della convenuta (doc.6). Secondo l'opponente, Parte_1 per effetto di tale pronuncia sarebbe infondata la richiesta di pagamento dell' _3 di data 29/3/23 (doc.8), trattandosi della medesima pretesa già rigettata dal
[...]
Tribunale di Trieste. In forza di quanto allegato e dedotto, l'opponente ha richiesto, previa sospensione preliminare dell'efficacia esecutiva, la dichiarazione di “nullità del titolo esecutivo” e la conseguente “inefficacia della procedura esecutiva” avviata nei propri confronti.
Dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva della cartella, il giudice primo assegnatario del procedimento ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
L'ente riscossore si è costituito, contestando integralmente l'opposizione, della quale è stata anche rilevata l'erronea introduzione con ricorso anziché con citazione.
[...]
ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di E_
3 legittimazione passiva, essendo stato contestato il diritto preteso dall' _3
e non essendo stati eccepiti vizi propri della cartella, per cui ha chiesto, in via
[...] principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore e il rigetto dell'opposizione nel merito.
Autorizzatane la chiamata, si è ritualmente costituito l'ente creditore _3
, il quale ha anch'esso preliminarmente eccepito l'inammissibilità
[...] dell'opposizione, perché, essendo quest'ultima avvenuta mediante ruolo, ai sensi dell'art. 1 comma 274 legge 311/2004, eventuali opposizioni relative non a vizi propri della cartella ma al merito della pretesa iscritta a ruolo e riportata nella cartella avrebbero dovuto esser proposte, così come avviene di regola nella analoga riscossione dei crediti tributari, contro le due successive richieste di pagamento che avevano preceduto l'iscrizione e quindi prima che l'ente creditore procedesse a tale iscrizione. Nel merito, Controparte_3 ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa, essendo stato quantificato mediante perizia
(doc.11 allegato alla comparsa), con applicazione di appropriati criteri di calcolo, il corrispettivo per l'integrale periodo di utilizzo senza titolo dei beni demaniali, dal 2010 al
29/1/2020. In subordine e in via riconvenzionale, la terza chiamata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di un indennizzo per l'illecito utilizzo dei beni demaniali nel periodo più ristretto dal 2012 al 2020, quantificato nell'importo di euro 49.592,62 oltre interessi moratori, o nella eventuale minor somma ritenuta di giustizia, anche determinata in via equitativa.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, sostituita con note scritte, Parte_1
ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Pordenone in favore della
[...] competenza del Tribunale di Trieste, sezione agraria, sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta dalla terza chiamata, chiedendo inoltre la concessione dei termini per le deduzioni di merito e per le istanze istruttorie. Quest'ultima richiesta è stata giudicata irrituale del giudice in quanto contrastante con il rito introdotto, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione che, a seguito di riassegnazione del procedimento e conseguente rinvio, si è tenuta, in forma cartolare, in data 24/4/25.
4 2. L'opposizione è inammissibile, per le condivisibili argomentazioni proposte dalla terza chiamata . Controparte_3
2.1. L'esecuzione è stata attivata ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004, che statuisce:
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento Controparte_3 delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (...)”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “... la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato ...” (in motivazione, Cass. 13403/2022). La ratio della norma “... è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica ...” (sempre Cass. 13403/2022).
Il descritto procedimento è stato legittimamente adottato nel caso in esame, essendone espressamente prevista l'applicazione anche alle ipotesi di “occupazione di fatto”.
Concretamente, risulta dai documenti acquisiti che l' ha Controparte_3 comunicato all'odierna opponente due successive richieste di pagamento dell'indennità “... per l'utilizzo, senza titolo, del bene immobile denominato: J90D00111654000 sfalcio erba
Comune di Maniago poligono Dandolo, di proprietà dello Stato ...” (doc. 8 ricorrente), specificando i criteri di quantificazione della somma pretesa, intimandone il pagamento e avvisando sia che in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto “... alla riscossione coattiva a mezzo ruoli del credito (ai sensi del comma 274 dell'articolo unico della Legge
311/04) ...”, sia che avverso la richiesta sarebbero stati ammessi strumenti di impugnazione alternativi (mediante ricorso gerarchico o azione giurisdizionale).
2.2. Nella materia tributaria, nella quale la riscossione avviene anch'essa mediante ruolo, per principio consolidato è inammissibile l'impugnazione della cartella per vizi che
5 attengono l'accertamento fiscale sottostante e non per vizi propri, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per la prima volta, solo e proprio con la notificazione della cartella (tra le altre, Cass. 4818/2015 e successive conformi).
Si tratta dunque di valutare se lo stesso requisito di ammissibilità debba valere anche per l'analoga riscossione mediante ruolo di cui si tratta in questa causa.
2.3. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità correttamente invocata da parte terza chiamata, la risposta è positiva.
La Suprema Corte ha chiarito che il debitore ha sempre il diritto di contestare la pretesa della Pubblica Amministrazione, ma deve farlo prima che si formi il titolo esecutivo con l'iscrizione a ruolo, per cui ha l'onere di opporsi alla prima o alla seconda richiesta di pagamento, proprio perché, se tale richiesta non è contestata, con l'iscrizione a ruolo dopo il decorso del termine di 90 giorni il credito diventa certo, liquido ed esigibile (in motivazione, Cass. 5956/2016, non massimata). Lo stesso principio è stato richiamato e più di recente ribadito dalla già citata Cass. 13403/2022.
2.4. Va dunque preso atto che, avendo contestato l'an della pretesa esecutiva e non il quomodo, quindi il diritto di procedere ad esecuzione e non un vizio della cartella (d'altro canto, come rilevato dalla convenuta, l'eventuale ipotetica opposizione agli atti esecutivi per vizi propri della cartella sarebbe stata anch'essa inammissibile per tardività),
l'opponente avrebbe dovuto opporsi alla prima o alla seconda richiesta di pagamento con cui la pretesa della Pubblica Amministrazione era stata portata a sua conoscenza, non potendo più essere opposta la cartella, notificata dopo l'iscrizione a ruolo e quindi dopo la formazione del titolo esecutivo, per motivi attinenti l'esistenza del credito azionato.
2.5. Resta da aggiungere che la questione d'inammissibilità è preliminare sia rispetto alla questione di competenza, proposta in relazione a domanda subordinata riconvenzionale nel merito, sia rispetto alla questione del giudicato (“Nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie, un avviso di rettifica e liquidazione in tema di imposta di registro), la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare rispetto all'estensione dell'efficacia di un giudicato esterno”; Cass. 12244/2017)
6 3. L'integrale soccombenza della parte opponente, conseguente all'inammissibilità del ricorso, ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata in causa.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa, secondo valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta, né essendosi tenuta la fase istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2388/23
R.G., così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da alla cartella di Parte_1 pagamento n. 091 2023 00077555 04 000 emessa da E_
per euro 70.480,70, notificata in data 20/10/2023;
[...]
2) per l'effetto, revoca la sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta;
3) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta Parte_1
e alla parte terza chiamata E_ [...] le spese di lite, che liquida Controparte_3 per ciascuna di esse nell'importo di euro 4.217,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Pordenone, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2388/2023 del R.G. Trib. in data 21/12/2023 promossa d a
- ( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silvestri
o p p o n e n t e contro
- (C.F. , in persona del E_ P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Trieste
o p p o s t a
e con la chiamata in causa di
- (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/4/25, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte opponente, come da note scritte depositate in data 15/4/25 e pertanto:
“In via preliminare: dichiararsi la competenza della sezione agraria del Tribunale di
Trieste in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla terza chiamata trattandosi di questione legata ad un contratto agrario (come si legge dalla sentenza 715/2016 del
Tribunale di Trieste doc 6);
IN MERITO: accertato, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del titolo esecutivo dichiararsi l'inefficacia della procedura esecutiva e comunque revocarsi/annullarsi
l'avviso di liquidazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa disponendo l'annullamento dello stesso.
Spese rifuse come da generale norma oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
- per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' E_
;
[...]
In subordine: autorizzare la chiamata in causa dell'ente creditore, – Controparte_3 filiale affinché tenga indenne l' dalle Controparte_3 Controparte_4 conseguenze della lite. In ogni caso: si rigetti il ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.”
- per parte terza chiamata, come da comparsa di costituzione e risposta e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
rigettare nel merito la domanda. In via subordinata e riconvenzionale: accertato l'illecito utilizzo dei terreni oggetto della concessione sino al 29.01.2020, condannare la parte ricorrente al pagamento di euro 49.592,62, oltre interessi di mora, o la minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. quale titolare dell'omonima azienda agricola, ha proposto, nei Parte_1 soli confronti di opposizione alla E_ cartella di pagamento n. 091 2023 00077555 04 000 per euro 70.480,70, notificatale in data
20/10/2023 (doc. 1 del ricorso). La cartella si riferisce al ruolo n.2023/000233 dell' filiale del Friuli-Venezia Giulia, reso esecutivo in data Controparte_3
1/8/23. Come risulta dall'atto impugnato, il ruolo era stato emesso dopo la “... seconda richiesta di pagamento (comma 274, articolo 1, l.n. 311/04) ...”, notificata in data
7/4/2023. L'importo richiesto (euro 70.474,82) era stato iscritto a ruolo a titolo di
“Proventi dei beni del Demanio militare”, cui erano stati aggiunti i relativi interessi di mora.
L'opponente ha contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo, deducendo che per la stessa pretesa di natura sostanziale, costituita dal pagamento di canoni per lo sfalcio dell'erba su terreni demaniali, vi erano già state due pronunce giudiziarie passate in giudicato. A seguito di una prima pronuncia che aveva condannato l'odierna opponente, era stata emessa una precedente cartella per l'importo di euro 75.094,96, anteriore rispetto a quella qui opposta, della quale aveva chiesto la rottamazione. Un Parte_1 secondo giudizio, a seguito di alterne pronunce, si era concluso con la sentenza n.715/2016 del Tribunale di Trieste, sezione agraria specializzata, che, pur dichiarando la risoluzione del contatto tra le parti, aveva rigettato le ulteriori domande risarcitorie del Ministero della
Difesa nei confronti della convenuta (doc.6). Secondo l'opponente, Parte_1 per effetto di tale pronuncia sarebbe infondata la richiesta di pagamento dell' _3 di data 29/3/23 (doc.8), trattandosi della medesima pretesa già rigettata dal
[...]
Tribunale di Trieste. In forza di quanto allegato e dedotto, l'opponente ha richiesto, previa sospensione preliminare dell'efficacia esecutiva, la dichiarazione di “nullità del titolo esecutivo” e la conseguente “inefficacia della procedura esecutiva” avviata nei propri confronti.
Dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva della cartella, il giudice primo assegnatario del procedimento ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
L'ente riscossore si è costituito, contestando integralmente l'opposizione, della quale è stata anche rilevata l'erronea introduzione con ricorso anziché con citazione.
[...]
ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di E_
3 legittimazione passiva, essendo stato contestato il diritto preteso dall' _3
e non essendo stati eccepiti vizi propri della cartella, per cui ha chiesto, in via
[...] principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore e il rigetto dell'opposizione nel merito.
Autorizzatane la chiamata, si è ritualmente costituito l'ente creditore _3
, il quale ha anch'esso preliminarmente eccepito l'inammissibilità
[...] dell'opposizione, perché, essendo quest'ultima avvenuta mediante ruolo, ai sensi dell'art. 1 comma 274 legge 311/2004, eventuali opposizioni relative non a vizi propri della cartella ma al merito della pretesa iscritta a ruolo e riportata nella cartella avrebbero dovuto esser proposte, così come avviene di regola nella analoga riscossione dei crediti tributari, contro le due successive richieste di pagamento che avevano preceduto l'iscrizione e quindi prima che l'ente creditore procedesse a tale iscrizione. Nel merito, Controparte_3 ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa, essendo stato quantificato mediante perizia
(doc.11 allegato alla comparsa), con applicazione di appropriati criteri di calcolo, il corrispettivo per l'integrale periodo di utilizzo senza titolo dei beni demaniali, dal 2010 al
29/1/2020. In subordine e in via riconvenzionale, la terza chiamata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di un indennizzo per l'illecito utilizzo dei beni demaniali nel periodo più ristretto dal 2012 al 2020, quantificato nell'importo di euro 49.592,62 oltre interessi moratori, o nella eventuale minor somma ritenuta di giustizia, anche determinata in via equitativa.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, sostituita con note scritte, Parte_1
ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Pordenone in favore della
[...] competenza del Tribunale di Trieste, sezione agraria, sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta dalla terza chiamata, chiedendo inoltre la concessione dei termini per le deduzioni di merito e per le istanze istruttorie. Quest'ultima richiesta è stata giudicata irrituale del giudice in quanto contrastante con il rito introdotto, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione che, a seguito di riassegnazione del procedimento e conseguente rinvio, si è tenuta, in forma cartolare, in data 24/4/25.
4 2. L'opposizione è inammissibile, per le condivisibili argomentazioni proposte dalla terza chiamata . Controparte_3
2.1. L'esecuzione è stata attivata ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004, che statuisce:
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento Controparte_3 delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (...)”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “... la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato ...” (in motivazione, Cass. 13403/2022). La ratio della norma “... è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica ...” (sempre Cass. 13403/2022).
Il descritto procedimento è stato legittimamente adottato nel caso in esame, essendone espressamente prevista l'applicazione anche alle ipotesi di “occupazione di fatto”.
Concretamente, risulta dai documenti acquisiti che l' ha Controparte_3 comunicato all'odierna opponente due successive richieste di pagamento dell'indennità “... per l'utilizzo, senza titolo, del bene immobile denominato: J90D00111654000 sfalcio erba
Comune di Maniago poligono Dandolo, di proprietà dello Stato ...” (doc. 8 ricorrente), specificando i criteri di quantificazione della somma pretesa, intimandone il pagamento e avvisando sia che in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto “... alla riscossione coattiva a mezzo ruoli del credito (ai sensi del comma 274 dell'articolo unico della Legge
311/04) ...”, sia che avverso la richiesta sarebbero stati ammessi strumenti di impugnazione alternativi (mediante ricorso gerarchico o azione giurisdizionale).
2.2. Nella materia tributaria, nella quale la riscossione avviene anch'essa mediante ruolo, per principio consolidato è inammissibile l'impugnazione della cartella per vizi che
5 attengono l'accertamento fiscale sottostante e non per vizi propri, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per la prima volta, solo e proprio con la notificazione della cartella (tra le altre, Cass. 4818/2015 e successive conformi).
Si tratta dunque di valutare se lo stesso requisito di ammissibilità debba valere anche per l'analoga riscossione mediante ruolo di cui si tratta in questa causa.
2.3. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità correttamente invocata da parte terza chiamata, la risposta è positiva.
La Suprema Corte ha chiarito che il debitore ha sempre il diritto di contestare la pretesa della Pubblica Amministrazione, ma deve farlo prima che si formi il titolo esecutivo con l'iscrizione a ruolo, per cui ha l'onere di opporsi alla prima o alla seconda richiesta di pagamento, proprio perché, se tale richiesta non è contestata, con l'iscrizione a ruolo dopo il decorso del termine di 90 giorni il credito diventa certo, liquido ed esigibile (in motivazione, Cass. 5956/2016, non massimata). Lo stesso principio è stato richiamato e più di recente ribadito dalla già citata Cass. 13403/2022.
2.4. Va dunque preso atto che, avendo contestato l'an della pretesa esecutiva e non il quomodo, quindi il diritto di procedere ad esecuzione e non un vizio della cartella (d'altro canto, come rilevato dalla convenuta, l'eventuale ipotetica opposizione agli atti esecutivi per vizi propri della cartella sarebbe stata anch'essa inammissibile per tardività),
l'opponente avrebbe dovuto opporsi alla prima o alla seconda richiesta di pagamento con cui la pretesa della Pubblica Amministrazione era stata portata a sua conoscenza, non potendo più essere opposta la cartella, notificata dopo l'iscrizione a ruolo e quindi dopo la formazione del titolo esecutivo, per motivi attinenti l'esistenza del credito azionato.
2.5. Resta da aggiungere che la questione d'inammissibilità è preliminare sia rispetto alla questione di competenza, proposta in relazione a domanda subordinata riconvenzionale nel merito, sia rispetto alla questione del giudicato (“Nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie, un avviso di rettifica e liquidazione in tema di imposta di registro), la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare rispetto all'estensione dell'efficacia di un giudicato esterno”; Cass. 12244/2017)
6 3. L'integrale soccombenza della parte opponente, conseguente all'inammissibilità del ricorso, ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata in causa.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa, secondo valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta, né essendosi tenuta la fase istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2388/23
R.G., così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da alla cartella di Parte_1 pagamento n. 091 2023 00077555 04 000 emessa da E_
per euro 70.480,70, notificata in data 20/10/2023;
[...]
2) per l'effetto, revoca la sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta;
3) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta Parte_1
e alla parte terza chiamata E_ [...] le spese di lite, che liquida Controparte_3 per ciascuna di esse nell'importo di euro 4.217,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Pordenone, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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