Articolo 71 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 70Articolo 72
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29 marzo 1961
Art. 71. (Procedimenti disciplinari gia' trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento)

I procedimenti disciplinari gia' trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 48 della presente legge.
Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue se, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961