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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Moretto e Monica Benedetti ed elettivamente domiciliato a , piazza Brà n. 1; Pt_1 parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliati a Venezia, Palazzo Reale, piazza San Marco n. 63; parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 25128/2023, pubblicata il 23 agosto
2023
Conclusioni
Per il Parte_1
pagina 1 di 19 1) Condannarsi il Controparte_3
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a pagare al la somma di lire 313.000.000= (pari Parte_1
a 161.651,01= euro), quale corrispettivo del contratto di compravendita n. 6687 rep. in data 29.11.1979, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della stipula;
2) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.;
3) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a risarcire al i danni conseguenti al ritardato Parte_1 pagamento, in misura pari agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal
29.11.1979 al saldo, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
4) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a pagare al la somma di 90.121,59= euro - Parte_1 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - per
l'occupazione “sine titulo” dell'area adiacente a quella venduta, per complessivi
24.800 mq., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme annualmente dovute dalla scadenza di ogni anno al saldo, oppure oltre ai tassi
d'interesse sui titoli del debito pubblico;
5) con vittoria di compensi e spese processuali, oltre al rimborso forfettario 15%, per tutte le quattro fasi processuali.
Per il e l Controparte_1 CP_2
[...]
Si conclude quindi chiedendo che le Amministrazioni statali in epigrafe siano autorizzate a proporre querela di falso a norma dell'art.222 cpc. al fine di ottenere, in conseguenza del suo accoglimento, la conseguente declaratoria di
pagina 2 di 19 inutilizzabilità dei docc.37-38 depositati dal comune in prime cure e dei docc.
2-3 depositati dal comune in appello e per la conferma della sentenza di primo grado
e comunque per il rigetto del gravame avversario perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile ed infondato nel merito.
In subordine, nel caso venisse ritenuto che non sussiste la necessità della proposizione della querela di falso e/o che la stessa non sia proponibile, si chiede la declaratoria di inutilizzabilità dei docc.37-38 depositati dal comune in prime cure e dei docc.
2-3 depositati dal comune in appello e per la conferma della sentenza di primo grado e comunque per il rigetto del gravame avversario perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile ed infondato nel merito.
In subordine, nel caso che si ritenga maturato il diritto al pagamento del prezzo contrattuale di compravendita, si chiede di dichiarare che, non essendo utilizzabili
i documenti sopraindicati, non sono mai maturate le condizioni contrattuali di cui all' art.3, e che quindi non sia dovuto alcun tipo di interesse, di anatocismo e di rivalutazione, anche in conformità di quanto stabilito dall' art.4 del contratto.
Sempre in subordine si chiede di dichiarare che l'occupazione dei terreni di cui all' art.7 del contratto è avvenuta dal 1990, essendo pacificamente cessata il 09-12-
1992; conseguentemente limitare gli interessi a tale periodo, analogamente
l'anatocismo, senza la rivalutazione per mancanza di prova del preteso danno. In ulteriore subordine con decorrenza 1985, nel caso che risulti provata la data e la consistenza dell'occupazione contro la volontà espressa del comune, doc.27 appellante.
In ogni caso che la domanda di interessi corrispettivi è domanda nuova.
Si chiede inoltre di tener conto del fatto che le Amministrazioni statali hanno già da tempo versato (docc.01-02-03 prodotti con la presente costituzione in giudizio) gli importi non dovuti quantificati dalla Corte d' Appello, cui il comune sapeva benissimo di non aver alcun diritto, somme già versate che andranno decurtate da quanto in declinata ipotesi le Amministrazioni statali fossero condannate a versare.
Fatti di causa
pagina 3 di 19 Con contratto di compravendita stipulato in data 29 novembre 1979 il Parte_1
cedeva al un complesso immobiliare di sua proprietà
[...] Controparte_4 da adibire a Centro Operativo Provinciale della Motorizzazione Civile.
L'art. 3 del contratto prevedeva che il prezzo della compravendita, pattuito in lire
313.000.000, venisse corrisposto in un'unica soluzione dopo l'approvazione, la registrazione e la trascrizione del contratto e dopo che il venditore avesse dimostrato, con suppletiva documentazione, sulla cui efficacia probatoria avrebbe dovuto pronunciarsi l'Avvocatura dello Stato, la libera e legittima proprietà del bene fino alla data di trascrizione dell'atto.
L'Amministrazione dello Stato provvedeva alla trascrizione del contratto in data 3 ottobre 1994 e, in seguito a ciò, chiedeva al Comune di di fornire tutta la Pt_1 documentazione suppletiva di cui all'art. 3 del contratto (doc. 4 Parte_1
).
[...]
In data 27 ottobre 1998 il trasmetteva al Ministero Parte_1 dell'economia e delle finanze i certificati della conservatoria dei registri immobiliari e il certificato storico catastale auspicando un sollecito pagamento del prezzo (doc. 16 ). Parte_1
Con nota del 3 novembre 1998 il Ministero delle finanze inviava all'Avvocatura dello Stato il certificato storico catastale del bene compravenduto e la certificazione delle trascrizioni e iscrizioni del ventennio precedente alla trascrizione del contratto invitando l'Avvocatura ad emettere il parere che, tuttavia, non veniva reso (doc. 17 ). Parte_1
In seguito alla stipula del contratto il Controparte_1 iniziava ad occupare sine titulo un terreno di proprietà del Parte_1 sicché quest'ultimo, con nota del 25 settembre 1990, chiedeva al CP_1 di regolarizzare l'occupazione mediante il pagamento di un canone
[...] annuo di lire 17.360.000 (doc. 22 ). Parte_1
Il , con nota del 17 marzo 1993, prendeva atto dell'occupazione dell'area CP_1 facendo presente che essa era cessata il 9 dicembre 1992 e, nonostante l'Ufficio
Tecnico Erariale di avesse ritenuto congruo il canone annuo richiesto del Pt_1
Comune , non provvedeva al pagamento (doc. 23 ). CP_5 Parte_1
pagina 4 di 19 Il conveniva, quindi, avanti il Tribunale di Venezia il Parte_1 [...]
e il per sentirli condannare in solido tra loro al CP_1 Controparte_6 pagamento della somma di euro 161.651,01 quale corrispettivo della compravendita, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria, interessi anatocistici e al risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento. Oltre
a ciò, il chiedeva la condanna solidale dei due al pagamento Pt_1 Parte_2 della somma di euro 90.121,59 per l'occupazione abusiva dell'area di sua proprietà.
Si costituivano in giudizio il e il CP_1 CP_6 CP_1 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva del primo e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il provvedeva alla chiamata in giudizio dell' Pt_1 Parte_1 CP_2
la quale si costituiva eccependo l'inammissibilità della chiamata e
[...] resistendo alle pretese attoree.
Con sentenza n. 1229/2009 il Tribunale di Venezia dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e rigettava le domande del Controparte_6
rilevando come quest'ultimo non avesse diritto al pagamento Parte_1 del prezzo della compravendita non avendo prodotto tutta la documentazione idonea a provare che il complesso immobiliare fosse libero da oneri e vincoli.
Quanto alla domanda relativa all'occupazione sine titulo, il Tribunale rilevava che il non aveva fornito prova del danno emergente e che, essendosi Pt_1 vincolato a non sfruttare il valore economico delle aree adiacenti a quella oggetto di compravendita, non poteva avanzare alcuna richiesta a titolo di lucro cessante.
Il impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte di appello di Parte_1
Venezia la quale riformava integralmente il provvedimento impugnato condannando il e l' a pagare in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro il corrispettivo della compravendita, pari ad euro 161.651,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 31 dicembre
1998 al saldo effettivo, nonché la somma di euro 90.121,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 9 dicembre 1992 per l'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del Pt_1
pagina 5 di 19 Quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo della compravendita, la
Corte di appello rilevava come il avesse adempiuto all'onere imposto Pt_1 dall'art. 3 del contratto in quanto lo stesso , con nota del 3 Controparte_6 novembre 1998, aveva dato atto della presenza e della completezza della documentazione richiesta, sollecitando il parere dell'Avvocatura dello Stato la quale era rimesta inerte, non rendendo il parere, né comunicando l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione trasmessa.
Tale accertamento aveva quindi reso irrilevante la questione sollevata dalle
Amministrazioni statali circa l'ammissibilità in appello della documentazione prodotta dal in considerazione del fatto che la prova che tale Pt_1 documentazione fosse stata raccolta e prodotta perveniva direttamente dai documenti prodotti in primo grado.
Quanto alla domanda relativa all'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del di , la Corte rilevava come vi fosse prova dell'occupazione e del Pt_1 Pt_1 fondamento della pretesa economica, non essendo stato pattuito alcun uso gratuito, né potendosi escludere la pretesa in base alla clausola di non sfruttamento del bene in quanto limitata alle attività che potenzialmente avrebbero potuto essere in contrasto con gli interessi pubblici.
Contro la predetta sentenza n. 440/2017 ricorrevano per cassazione il
[...]
e l' affidandosi a undici motivi. CP_1 Controparte_2
Con i primi cinque motivi gli odierni appellanti contestavano, sotto vari profili, la produzione documentale effettuata dal , in primo e in secondo Parte_1 grado, la cui errata valutazione avrebbe indotto il giudice distrettuale a ritenere adempiuto l'obbligo gravante sulla parte venditrice.
Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata laddove riconosceva in favore del gli interessi e la Parte_1 rivalutazione monetaria.
In particolare, i predetti lamentavano il difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove fissava nel 31 dicembre 1998 il dies a quo per la rivalutazione monetaria e gli interessi e, in ogni caso, insistevano per la non debenza di tali somme sia per il fatto che l'incompletezza della documentazione consegnata dal pagina 6 di 19 nel 1998 aveva impedito all'Avvocatura dello Stato di rendere il parere, Pt_1 sia perché l'art. 4 del contratto escludeva la debenza di qualsivoglia tipologia di interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e il momento del pagamento del prezzo. Infine, le Amministratori statali censuravano la sentenza impugnata laddove riconosceva al la rivalutazione Parte_1 monetaria in quanto la somma attribuita al a titolo di prezzo della Pt_1 compravendita era un debito di valuta soggetto al principio nominalistico.
Con i motivi da nove a undici le Amministrazioni statali contestavano la sentenza impugnata laddove la Corte lagunare aveva riconosciuto al con Pt_1 motivazione apparente, una somma di denaro per l'occupazione abusiva dell'area di proprietà di quest'ultimo, omettendo di accertare se il avesse Pt_1 debitamente provato l'abusività dell'occupazione e il danno subito.
Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione si costituiva il Parte_1 proponendo ricorso incidentale basato su sei motivi.
Con i primi tre motivi veniva prospettata la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte relative al riconoscimento degli interessi compensativi sul prezzo ex art. 1499 c.c., al risarcimento del danno per ritardato pagamento del prezzo della compravendita -quantomeno per il periodo anteriore al 31 dicembre 1998- e al riconoscimento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati sul prezzo della vendita.
Con il quarto motivo veniva censurata la sentenza laddove la Corte aveva individuato il dies a quo per la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma riconosciuta per l'occupazione sine titulo nel 9 dicembre
1992, data di cessazione dell'occupazione abusiva, quando invece la rivalutazione monetaria avrebbe dovuto essere riconosciuta sulle somme annualmente dovute dall'Amministrazione occupante sin dall'inizio dell'occupazione abusiva.
Con il quinto motivo il contestava la liquidazione delle spese processuali Pt_1 operata dalla Corte lagunare in quanto gli importi riconosciuti erano notevolmente inferiori ai minimi liquidabili a titolo di compensi dell'avvocato.
pagina 7 di 19 Con il sesto motivo, formulato in via condizionata all'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso principale, il censurava il provvedimento Parte_1 impugnato in quanto la Corte veneziana aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda volta a ottenere il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria derivante dal ritardato pagamento del corrispettivo della compravendita.
Con la sentenza n. 25128/2023 la Corte di cassazione, quanto al ricorso in via principale, ha dichiarato:
- l'inammissibilità del primo, secondo, terzo e quinto motivo in quanto la Corte di appello aveva affermato che il aveva consegnato Parte_1 all'Amministrazione statale la documentazione di cui all'art. 3 del contratto molto prima dell'introduzione della controversia e sia il Controparte_1 sia il , rispettivamente con note del 2 aprile e del 3 Controparte_6 novembre 1998, ne avevano riconosciuto la completezza. Tale statuizione, che non era stata specificamente contestata dalle Amministrazione statali, rendeva irrilevanti le questioni sollevate dai ricorrenti in relazione alla completezza dei certificati ipotecari acquisiti al processo, alla loro riferibilità agli immobili oggetto di compravendita e all'ammissibilità della produzione, da parte del
, di nuovi documenti in appello. Ciò in considerazione del Controparte_7 fatto che la Corte veneziana aveva ritenuto che la prova dell'adempimento dell'obbligo posto a carico del venditore fosse stata fornita in altro modo;
- l'inammissibilità del quarto motivo per difetto di interesse ad impugnare in quanto la documentazione di cui veniva contestata la producibilità in appello non era stata minimamente tenuta in considerazione dalla Corte di appello;
- l'accoglimento del sesto e del settimo motivo limitatamente alla parte in cui si contestava l'assenza, nella sentenza impugnata, di qualsivoglia criterio o indicazione in merito all'individuazione nel 31 dicembre 1998 del dies a quo per la decorrenza degli interessi sul prezzo della vendita;
- la fondatezza dell'ottavo motivo in considerazione del fatto che l'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita è un debito di valuta soggetto al pagina 8 di 19 principio nominalistico, sicché la Corte di appello non avrebbe dovuto riconoscere al la rivalutazione monetaria;
Parte_1
- l'inammissibilità del nono motivo prospettante una questione non trattata dalla sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano dedotto di aver sottoposto all'esame della Corte di appello;
- la fondatezza del decimo e undicesimo motivo in quanto la sentenza impugnata risultava carente di motivazione laddove aveva riconosciuto al la somma di euro 90.121,59 per l'abusiva occupazione Parte_1 dell'area in quanto la Corte non aveva spiegato perché la mera occupazione sine titulo potesse ritenersi sufficiente per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio o indennitario, né aveva fornito alcun elemento sulle eventuali allegazioni e prove offerte dal a sostegno della sua pretesa. In Pt_1 particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi enunciati delle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 33645/2022.
Esaminato il ricorso principale la Corte di cassazione è passata all'esame del ricorso proposto dal rilevando come tutti i motivi fossero stati Parte_1 assorbiti dall'accoglimento di alcuni motivi del ricorso principale.
Con atto di citazione il ha riassunto il giudizio avanti a questa Parte_1
Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe e deducendo quanto segue:
- gli interessi legali sul prezzo sono dovuti quali interessi compensativi ex art. 1499 c.c. sicché essi decorrono dal 29 novembre 1979, data in cui l'Amministrazione statale ha avuto la disponibilità degli immobili. Qualora la
Corte non dovesse ritenere che tali interessi abbiano natura compensativa, essi saranno dovuti dalla fine del 1998, momento in cui il ha Pt_1 adempiuto ai propri obblighi contrattuali trasmettendo all'Amministrazione la documentazione richiesta dall'art. 3 del contratto;
- l'Amministrazione Statale ha trascritto il contratto solo il 3 ottobre 1994 e l'Avvocatura dello Stato ha omesso di esaminare la documentazione trasmessa dal Comune sicché si è verificata una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. che legittima il ad ottenere, “a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per ritardato pagamento, a far data dalla stipula, la rivalutazione per i
pagina 9 di 19 periodi in cui sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nell'ipotesi inversa sono dovuti solo questi ultimi”.
- il ha diritto al riconoscimento degli interessi ex art. 1283 c.c. con Pt_1 decorrenza dalla domanda giudiziale proposta nel 2004 in quanto essi, al momento della domanda, erano già dovuti per oltre sei mesi;
- il danno da occupazione sine titulo consegue alla mera perdita di disponibilità del bene, ovvero costituisce un danno in re ipsa dipendente dalla natura fruttifera del bene sicché l'occupante potrà evitare il risarcimento del danno solo mediante l'allegazione e la prova che il proprietario si è disinteressato del bene, cosa che nel caso di specie non si è affatto verificata in quanto ci sono stati svariati contratti tra il Comune e l'Amministrazione statale al fine di regolarizzare la situazione.
Nel giudizio di riassunzione si sono costituiti il e l' Controparte_1 [...]
deducendo quanto segue: CP_2
- i documenti prodotti dal in primo grado (doc. 37 e 38), che Parte_1 la Corte di cassazione ha indicato come unico legittimo riferimento per valutare la fondatezza delle domande del dimostrano che la certificazione Pt_1 completa per le iscrizioni è stata prodotta tardivamente solo nel giudizio di appello e che non vi è prova che la certificazione completa per le trascrizioni sia mai venuta ad esistenza, sicché il termine per il pagamento del prezzo e per la decorrenza degli interessi, dell'anatocismo e della rivalutazione sul prezzo della vendita, non ha mai iniziato a decorrere;
- l'art. 4 del contratto stabilisce che nessun interesse potrà essere preteso dal in relazione al periodo intercorrente tra la stipula del contratto e il Pt_1 pagamento del prezzo, sicché nessuna somma è dovuta a titolo di interessi e, in ogni caso, la consegna del bene è avvenuta solo il 15 gennaio 1982;
- il non ha provato che l'area sia stata occupata sine titulo prima del Pt_1
1990, mentre è pacifico che l'uso sia cessato il 9 dicembre 1992, pertanto gli interessi e l'anatocismo andranno limitati a tale periodo e nessuna somma sarà dovuta a titolo di rivalutazione per la mancanza di prova del preteso danno.
pagina 10 di 19 Con atto depositato il 5 ottobre 2024 il e l' Controparte_1 CP_2 [...] hanno proposto querela di falso avverso i documenti n. 37 e 38, CP_2 depositati dal nel giudizio di primo grado, nonché contro i Parte_1 documenti n. 2 e 3 depositati nel giudizio di appello, a causa delle incongruenze dei certificati e delle correzioni che sarebbero state apportate agli stessi.
Come da provvedimento del 16 aprile 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 4 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, devono affrontarsi le seguenti problematiche, come indicato nella sentenza di rinvio:
- la decorrenza degli interessi sul prezzo della compravendita;
- il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria eventualmente spettante al venditore ex art. 1224, II comma, c.c., essendo stato escluso nella sentenza di rinvio che il pagamento del corrispettivo del trasferimento immobiliare costituisca un credito di valore;
- l'attribuibilità degli interessi anatocistici richiesti dal , previa Parte_1 verifica della sussistenza del requisito della durata ultrasemestrale degli interessi principali scaduti;
- la ristorabilità del danno da occupazione sine titulo dell'area adiacente al complesso immobiliare oggetto di compravendita e, ove necessario, la decorrenza della rivalutazione monetaria sull'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla querela di falso proposta dal e dell' : ritiene il Collegio Controparte_1 Controparte_2 di non poter autorizzare la presentazione della querela in considerazione del fatto che i documenti n. 2, 3, 37 e 38 non sono rilevanti ai fini della decisione della controversia.
pagina 11 di 19 La querela di falso si innesta nella più ampia questione dell'adempimento, da parte del dell'obbligo di cui all'art. 3 del contratto di Parte_1 compravendita in forza del quale il avrebbe avuto diritto al pagamento Pt_1 del prezzo solo dopo che avesse dimostrato, con suppletiva documentazione sulla cui efficacia probatoria di sarebbe dovuta pronunciare l'Avvocatura dello Stato, la libera e legittima proprietà del bene fino alla data di trascrizione del contratto.
Sul punto l'opinione del e dell' è Controparte_1 Controparte_2 chiaramente nel senso dell'inadempimento di tale obbligo in quanto, ad avviso di questi ultimi, la documentazione completa delle iscrizioni è stata prodotta solo tardivamente in grado d'appello, mentre non vi è alcuna prova che la certificazione completa delle trascrizioni sia mai venuta ad esistenza.
Sulla base di tali premesse, nonché sulla presenza di incongruenze e irregolarità nei documenti e nell'impossibilità di ottenere dalla Conservatoria copie degli stessi, le Amministrazioni dello Stato hanno proposto querela non avvedendosi, però, che la Corte di cassazione ha affermato che la Corte di appello aveva risolto la questione relativa all'adempimento, da parte del Parte_1 dell'obbligo imposto dall'art. 3 del contratto, senza fare alcun riferimento alla predetta documentazione.
A differenza di quanto affermato dal e dall' la CP_1 Controparte_2
Suprema Corte non ha affatto indicato i documenti n. 37 e 38 quale unico legittimo riferimento per valutare la fondatezza delle domande giudiziali del bensì ha dichiarato l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso formulati Pt_1 dalle Amministrazioni statali in relazione alla suddetta documentazione in quanto
“la prova dell'adempimento dell'obbligo contrattualmente posto a carico dell'ente venditore è stata ritenuta raggiunta in altro modo dalla sentenza impugnata”.
Da ciò consegue che, in primo luogo, la valutazione delle asserite incongruenze e irregolarità dei documenti è irrilevante ai fini del presente giudizio e, in secondo luogo, che l'accertamento effettuato dalla Corte di appello, relativo all'avvenuto adempimento da parte del degli obblighi imposti dall'art. 3 del Parte_1 contratto di compravendita è divenuto definitivo.
pagina 12 di 19 In particolare, la Corte di appello di Venezia ha accertato l'adempimento del non sulla base dell'esame dei suddetti documenti, ma sulla Parte_1 base dell'esame del documento n. 17 contenente una nota del 3 novembre 1998 con cui il Ministero delle finanze trasmetteva all'Avvocatura dello Stato, “a completa integrazione della documentazione già inviata precedentemente”, il certificato storico catastale e la certificazione delle trascrizioni e iscrizioni relative al bene compravenduto.
Tale documento dimostra chiaramente che il Ministero delle finanze aveva ricevuto dal tutta la documentazione indicata nel contratto, Parte_1 che tale documentazione era completa e che essa è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato, la quale non ha reso alcun parere.
Appurato che il ha adempiuto agli obblighi contrattuali e Parte_1 accertato che l'Avvocatura è rimasta inerte, e che tale inerzia non può andare a scapito del soggetto che ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, è di palmare evidenza che il abbia diritto non solo al pagamento Controparte_7 del prezzo della compravendita (senza rivalutazione monetaria come statuito dalla
Corte di cassazione), pari a euro 161.651,01, ma anche agli interessi di mora conseguenti al ritardo del Ministero dei trasporti e dell' del Demanio nel CP_2 pagare il prezzo della compravendita.
Il prezzo della compravendita e gli interessi moratori costituiscono un credito vantato dal nei confronti delle Amministrazioni statali sicché Parte_1 essi sono soggetti all'ambito applicativo dell'art. 270 del r.d. 827/1924 in forza del quale il credito pecuniario vantato nei confronti della Pubblica
Amministrazione non può ritenersi liquido ed esigibile fino a quando l'amministrazione non emette il titolo di spesa.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che tale principio sia applicabile solo agli interessi corrispettivi e non anche agli interessi moratori i quali, trovando la loro ratio nel colpevole ritardo del debitore, non sono soggetti a tale regola, sicché la Pubblica Amministrazione è tenuta a corrisponderli a prescindere dall'emissione o meno del mandato di pagamento (Cass. n.
118/2023). Invero, se così non fosse, si giungerebbe ad una soluzione pagina 13 di 19 paradossale tale per cui la Pubblica Amministrazione, in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione, non sarebbe tenuta al pagamento degli interessi di mora.
Come noto, nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora ex art. 1224 c.c. e, posto che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di mora ex re, tali interessi sono dovuti a partire dal 28 settembre
1999, data in cui il ha costituito in mora le Amministrazioni Parte_1 statali inviando al e al una richiesta Controparte_1 Controparte_6 scritta di pagamento del prezzo, oltre a rivalutazione e interessi legali (doc. 18
). Parte_1
Passando ora all'esame della domanda relativa al pagamento del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, II comma c.c., ritiene il
Collegio che essa debba trovare accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che l'Amministrazione statale ha tenuto una condotta contraria a buona fede provvedendo alla trascrizione del contratto di compravendita solo quindici anni dopo la stipula dello stesso. Tale condotta, unita all'inerzia dell'Avvocatura dello
Stato nel rendere il parere prescritto dal contratto, ha fatto sì che il Parte_1
abbia ottenuto il pagamento del prezzo della compravendita solo nel 2018
[...] in seguito alla pronuncia della Corte di appello.
Questo ritardo ha determinato un evidente pregiudizio per il , il Controparte_7 quale ha debitamente provato come, nel periodo tra la stipula del contratto e il pagamento delle somme, il fenomeno inflattivo abbia influito significativamente sul potere di acquisto della moneta, incidendo negativamente sul potere di spesa del Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il maggior danno consiste nella sola svalutazione monetaria il relativo importo non può che consistere nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali e il tasso di svalutazione monetaria fissato dall'ISTAT, cosicché dovrà essere riconosciuta la sola rivalutazione monetaria nel caso e per i periodi in cui la relativa percentuale pagina 14 di 19 sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nell'ipotesi inversa saranno dovuti solo questi ultimi (Cass. n. 13359/2007).
Nel caso in esame il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria sarà dovuto soltanto per gli anni 2010, 2011, 2017 e 2018, ovvero per quei periodi che, a far data dal momento in cui il aveva diritto al pagamento Pt_1 del prezzo della compravendita (quantomeno dal 3 novembre 1998 quando il
Ministero aveva dato atto della presenza e della completezza della documentazione richiesta), la rivalutazione era superiore al tasso degli interessi legali.
Il ha inoltre diritto al riconoscimento degli interessi anatocistici Parte_1 in considerazione del fatto che gli interessi scaduti maturati sul prezzo della compravendita erano dovuti a partire dal 28 settembre 1999 sicché essi, al momento della domanda giudiziale proposta nel 2004, erano già dovuti per un lasso di tempo superiore ai sei mesi ex art. 1283 c.c.
Da ciò consegue che il ha diritto al pagamento degli interessi Parte_1 anatocistici a far data dalla domanda giudiziale, ovvero dall'8 settembre 2004, data in cui l'atto di citazione è stato notificato al e al Controparte_1 Pt_3
Passando ora all'esame della questione relativa all'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del ritiene il Collegio che il Parte_1 Pt_1 abbia diritto a conseguire il risarcimento del danno emergente conseguente al mancato godimento del bene.
In primo luogo, in ottemperanza a quanto richiesto a questa Corte dalla sentenza di rinvio, si osserva che fin dall'atto di citazione di primo grado il aveva Pt_1 allegato di avere subito, e mai autorizzato, l'occupazione dei terreni adiacenti all'area oggetto del contratto di compravendita (pag. da 7 a 9) e lamentato la sottrazione dell'area alla sua disponibilità.
Medesime allegazioni venivano ribadite nei successivi atti: nella memoria autorizzata (pag. 4), a seguito della costituzione delle controparti, il Pt_1 ribadiva di non aver mai acconsentito a che il occupasse Controparte_1
l'area in questione, evidenziando, che un eventuale contratto, trattandosi di
Pubbliche amministrazioni, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, e contestava pagina 15 di 19 l'affermazione dei convenuti, secondo cui le somme dovute avrebbero dovuto essere assorbite dal pagamento dell'indennità di occupazione e dell'indennità di esproprio, dato che la sua richiesta era limitata al 9 dicembre 1992, quando si era verificata l'occupazione di urgenza nell'ambito della procedura espropriativa (pag.
4); nella memoria istruttoria (pag. 3 e 4) il Comune evidenziava che la circostanza dell'occupazione e l'ammontare del canone non erano stati oggetto di contestazione e risultavano per tabulas;
negli atti conclusivi il illustrava Pt_1 la fondatezza delle sue domande in relazione anche all'occupazione senza titolo, prendendo posizione anche sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti.
Con la sentenza n. 33645/2022 le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in ambito di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento del danno emergente, il cui fatto costitutivo è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto del bene.
Il proprietario del bene oggetto di occupazione ha, inoltre, diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno qualora esso dimostri che avrebbe concesso il bene in godimento verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato,
o che lo avrebbe venduto ad un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato.
Nel caso in esame il ha occupato l'area di proprietà del Controparte_1
a partire dal 1979 e fino al 1992, sicché in tale lasso di tempo Parte_1 il non ha potuto godere di tale area, né direttamente né indirettamente. Pt_1
Non persuade l'argomentazione del e dell' Controparte_1 CP_2 secondo cui, ai sensi dell'art. 7 del contratto, da un lato il
[...] Pt_1 [...]
era obbligato a non vendere o concedere in uso ad altri le aree in Pt_1 questione, sicché non avrebbe subito alcun danno dall'occupazione e, dall'altro lato, si era riservato la facoltà di costruire sedi per uffici e servizi preposti a compiti inerenti ai trasporti, manifestando così la volontà di operare in sinergia con le Amministrazioni statali.
A tal proposito si osserva come, in primo luogo, il era Parte_1 obbligato a non vendere o concedere in uso le aree solo a soggetti che avrebbero pagina 16 di 19 potuto compiere attività concorrenziali con quelle svolte dal Ministero sicché, come correttamente affermato dal quest'ultimo avrebbe ben potuto Pt_1 vendere o cedere il godimento di tali beni a soggetti diversi.
In secondo luogo, la manifestazione da parte del della volontà di Pt_1 realizzare delle opere finalizzate all'esercizio di attività complementari a quelle svolte dal non fa che confermare che il abbia Controparte_1 Pt_1 perso una concreta possibilità di godimento del bene stante la sua manifestazione, già in sede contrattuale, della volontà di godere di tale bene realizzandovi delle infrastrutture (art. 7 contratto).
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19849/2024) il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene.
Nella fattispecie nulla è stato provato dai convenuti in riassunzione.
Non coglie nel segno l'affermazione delle Amministrazioni statali secondo cui non risulterebbe provato che l'area sia stata occupata prima del 1990 in quanto è lo stesso che, con comunicazione del 17 marzo 1993, afferma Controparte_1
“preso atto che codesto ufficio, come comunicato con ministeriale n. 10921 del
13.11.92, ha occupato nel 1979, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, un'area demaniale di circa mq. 9870 in località “La Genovesa” insidiandosi contemporaneamente anche in aree limitrofe, per circa mq. 24.800, di appartenenza del dando luogo così ad una occupazione di Parte_1 suolo senza titolo” (doc. 23 ). Parte_1
Da ciò consegue che il ha diritto al risarcimento del danno Parte_1 emergente (il danno da lucro cessante non è mai stato domandato) consistente nella perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento diretto o indiretto del bene per tutta la durata dell'occupazione abusiva e, quindi, dalla pagina 17 di 19 stipula del contratto di compravendita avvenuta il 29 novembre 1979 fino al 9 dicembre 1992, data in cui l'occupazione è cessata.
In applicazione dei principi enunciati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite deve ritenersi che, qualora il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame il canone locatizio da utilizzare come parametro sia quello individuato dal per l'anno 1990 e Parte_1 dichiarato congruo dall'Ufficio Tecnico Erariale, pari ad euro 8.965,65 (doc. 24
). Pt_1 Parte_1
Da ciò consegue che il ha diritto al risarcimento del danno Parte_1 emergente per l'occupazione sine titulo dell'area di sua proprietà, dal 29 novembre 1979 fino al 9 dicembre 1992, per un totale complessivo di euro
90.121,59, come calcolato dal fin dal primo atto di citazione e non Pt_1 oggetto di contestazione, con rivalutazione monetaria sulle somme annualmente dovute dalla scadenza di ogni anno al saldo, trattandosi di debito di valore.
Oltre a ciò, saranno dovuti gli interessi legali calcolati con le seguenti modalità:
- sulla somma annualmente dovuta, devalutata e rivalutata anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat, dall'inizio dell'occupazione abusiva e fino al suo termine;
- sull'importo complessivo determinato all'attualità, dalla presente pronuncia fino al saldo.
Alla luce della parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la soccombenza del e dell' con Controparte_1 Controparte_2 conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 520.001,00 a euro
1.000.000,00), secondo valori medi (minimi per la fase istruttoria di primo grado)
e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- non autorizza la presentazione della querela di falso;
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento in favore del della
[...] Parte_1 somma di euro 161.651,01, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte, oltre interessi legali a partire dal 28 settembre 1999, oltre al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria per gli anni 2010,
2011, 2017, 2018 ex art. 1224, II comma c.c., oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data dell'8 settembre 2004;
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare al la somma di euro
[...] Parte_1
90.121,59, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte, oltre rivalutazione e interessi legali come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva del terreno di proprietà del;
Pt_1 Parte_1
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare in favore del le spese
[...] Parte_1 di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 930,00 per anticipazioni e in euro 22.426,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 1.100,00 per anticipazioni e in euro 18.510,70 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 1.518,00 per anticipazioni e in euro 14.005,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 1.214,00 per anticipazioni e in euro 18.510,70 per compensi, il tutto oltre spese generali
(15%) e accessori di legge se dovuti.
Venezia, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Moretto e Monica Benedetti ed elettivamente domiciliato a , piazza Brà n. 1; Pt_1 parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliati a Venezia, Palazzo Reale, piazza San Marco n. 63; parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 25128/2023, pubblicata il 23 agosto
2023
Conclusioni
Per il Parte_1
pagina 1 di 19 1) Condannarsi il Controparte_3
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a pagare al la somma di lire 313.000.000= (pari Parte_1
a 161.651,01= euro), quale corrispettivo del contratto di compravendita n. 6687 rep. in data 29.11.1979, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della stipula;
2) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.;
3) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a risarcire al i danni conseguenti al ritardato Parte_1 pagamento, in misura pari agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal
29.11.1979 al saldo, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
4) condannarsi il e l' Controparte_1 CP_2
in persona in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in via tra
[...] loro solidale, a pagare al la somma di 90.121,59= euro - Parte_1 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - per
l'occupazione “sine titulo” dell'area adiacente a quella venduta, per complessivi
24.800 mq., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme annualmente dovute dalla scadenza di ogni anno al saldo, oppure oltre ai tassi
d'interesse sui titoli del debito pubblico;
5) con vittoria di compensi e spese processuali, oltre al rimborso forfettario 15%, per tutte le quattro fasi processuali.
Per il e l Controparte_1 CP_2
[...]
Si conclude quindi chiedendo che le Amministrazioni statali in epigrafe siano autorizzate a proporre querela di falso a norma dell'art.222 cpc. al fine di ottenere, in conseguenza del suo accoglimento, la conseguente declaratoria di
pagina 2 di 19 inutilizzabilità dei docc.37-38 depositati dal comune in prime cure e dei docc.
2-3 depositati dal comune in appello e per la conferma della sentenza di primo grado
e comunque per il rigetto del gravame avversario perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile ed infondato nel merito.
In subordine, nel caso venisse ritenuto che non sussiste la necessità della proposizione della querela di falso e/o che la stessa non sia proponibile, si chiede la declaratoria di inutilizzabilità dei docc.37-38 depositati dal comune in prime cure e dei docc.
2-3 depositati dal comune in appello e per la conferma della sentenza di primo grado e comunque per il rigetto del gravame avversario perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile ed infondato nel merito.
In subordine, nel caso che si ritenga maturato il diritto al pagamento del prezzo contrattuale di compravendita, si chiede di dichiarare che, non essendo utilizzabili
i documenti sopraindicati, non sono mai maturate le condizioni contrattuali di cui all' art.3, e che quindi non sia dovuto alcun tipo di interesse, di anatocismo e di rivalutazione, anche in conformità di quanto stabilito dall' art.4 del contratto.
Sempre in subordine si chiede di dichiarare che l'occupazione dei terreni di cui all' art.7 del contratto è avvenuta dal 1990, essendo pacificamente cessata il 09-12-
1992; conseguentemente limitare gli interessi a tale periodo, analogamente
l'anatocismo, senza la rivalutazione per mancanza di prova del preteso danno. In ulteriore subordine con decorrenza 1985, nel caso che risulti provata la data e la consistenza dell'occupazione contro la volontà espressa del comune, doc.27 appellante.
In ogni caso che la domanda di interessi corrispettivi è domanda nuova.
Si chiede inoltre di tener conto del fatto che le Amministrazioni statali hanno già da tempo versato (docc.01-02-03 prodotti con la presente costituzione in giudizio) gli importi non dovuti quantificati dalla Corte d' Appello, cui il comune sapeva benissimo di non aver alcun diritto, somme già versate che andranno decurtate da quanto in declinata ipotesi le Amministrazioni statali fossero condannate a versare.
Fatti di causa
pagina 3 di 19 Con contratto di compravendita stipulato in data 29 novembre 1979 il Parte_1
cedeva al un complesso immobiliare di sua proprietà
[...] Controparte_4 da adibire a Centro Operativo Provinciale della Motorizzazione Civile.
L'art. 3 del contratto prevedeva che il prezzo della compravendita, pattuito in lire
313.000.000, venisse corrisposto in un'unica soluzione dopo l'approvazione, la registrazione e la trascrizione del contratto e dopo che il venditore avesse dimostrato, con suppletiva documentazione, sulla cui efficacia probatoria avrebbe dovuto pronunciarsi l'Avvocatura dello Stato, la libera e legittima proprietà del bene fino alla data di trascrizione dell'atto.
L'Amministrazione dello Stato provvedeva alla trascrizione del contratto in data 3 ottobre 1994 e, in seguito a ciò, chiedeva al Comune di di fornire tutta la Pt_1 documentazione suppletiva di cui all'art. 3 del contratto (doc. 4 Parte_1
).
[...]
In data 27 ottobre 1998 il trasmetteva al Ministero Parte_1 dell'economia e delle finanze i certificati della conservatoria dei registri immobiliari e il certificato storico catastale auspicando un sollecito pagamento del prezzo (doc. 16 ). Parte_1
Con nota del 3 novembre 1998 il Ministero delle finanze inviava all'Avvocatura dello Stato il certificato storico catastale del bene compravenduto e la certificazione delle trascrizioni e iscrizioni del ventennio precedente alla trascrizione del contratto invitando l'Avvocatura ad emettere il parere che, tuttavia, non veniva reso (doc. 17 ). Parte_1
In seguito alla stipula del contratto il Controparte_1 iniziava ad occupare sine titulo un terreno di proprietà del Parte_1 sicché quest'ultimo, con nota del 25 settembre 1990, chiedeva al CP_1 di regolarizzare l'occupazione mediante il pagamento di un canone
[...] annuo di lire 17.360.000 (doc. 22 ). Parte_1
Il , con nota del 17 marzo 1993, prendeva atto dell'occupazione dell'area CP_1 facendo presente che essa era cessata il 9 dicembre 1992 e, nonostante l'Ufficio
Tecnico Erariale di avesse ritenuto congruo il canone annuo richiesto del Pt_1
Comune , non provvedeva al pagamento (doc. 23 ). CP_5 Parte_1
pagina 4 di 19 Il conveniva, quindi, avanti il Tribunale di Venezia il Parte_1 [...]
e il per sentirli condannare in solido tra loro al CP_1 Controparte_6 pagamento della somma di euro 161.651,01 quale corrispettivo della compravendita, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria, interessi anatocistici e al risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento. Oltre
a ciò, il chiedeva la condanna solidale dei due al pagamento Pt_1 Parte_2 della somma di euro 90.121,59 per l'occupazione abusiva dell'area di sua proprietà.
Si costituivano in giudizio il e il CP_1 CP_6 CP_1 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva del primo e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il provvedeva alla chiamata in giudizio dell' Pt_1 Parte_1 CP_2
la quale si costituiva eccependo l'inammissibilità della chiamata e
[...] resistendo alle pretese attoree.
Con sentenza n. 1229/2009 il Tribunale di Venezia dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e rigettava le domande del Controparte_6
rilevando come quest'ultimo non avesse diritto al pagamento Parte_1 del prezzo della compravendita non avendo prodotto tutta la documentazione idonea a provare che il complesso immobiliare fosse libero da oneri e vincoli.
Quanto alla domanda relativa all'occupazione sine titulo, il Tribunale rilevava che il non aveva fornito prova del danno emergente e che, essendosi Pt_1 vincolato a non sfruttare il valore economico delle aree adiacenti a quella oggetto di compravendita, non poteva avanzare alcuna richiesta a titolo di lucro cessante.
Il impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte di appello di Parte_1
Venezia la quale riformava integralmente il provvedimento impugnato condannando il e l' a pagare in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro il corrispettivo della compravendita, pari ad euro 161.651,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 31 dicembre
1998 al saldo effettivo, nonché la somma di euro 90.121,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal 9 dicembre 1992 per l'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del Pt_1
pagina 5 di 19 Quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo della compravendita, la
Corte di appello rilevava come il avesse adempiuto all'onere imposto Pt_1 dall'art. 3 del contratto in quanto lo stesso , con nota del 3 Controparte_6 novembre 1998, aveva dato atto della presenza e della completezza della documentazione richiesta, sollecitando il parere dell'Avvocatura dello Stato la quale era rimesta inerte, non rendendo il parere, né comunicando l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione trasmessa.
Tale accertamento aveva quindi reso irrilevante la questione sollevata dalle
Amministrazioni statali circa l'ammissibilità in appello della documentazione prodotta dal in considerazione del fatto che la prova che tale Pt_1 documentazione fosse stata raccolta e prodotta perveniva direttamente dai documenti prodotti in primo grado.
Quanto alla domanda relativa all'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del di , la Corte rilevava come vi fosse prova dell'occupazione e del Pt_1 Pt_1 fondamento della pretesa economica, non essendo stato pattuito alcun uso gratuito, né potendosi escludere la pretesa in base alla clausola di non sfruttamento del bene in quanto limitata alle attività che potenzialmente avrebbero potuto essere in contrasto con gli interessi pubblici.
Contro la predetta sentenza n. 440/2017 ricorrevano per cassazione il
[...]
e l' affidandosi a undici motivi. CP_1 Controparte_2
Con i primi cinque motivi gli odierni appellanti contestavano, sotto vari profili, la produzione documentale effettuata dal , in primo e in secondo Parte_1 grado, la cui errata valutazione avrebbe indotto il giudice distrettuale a ritenere adempiuto l'obbligo gravante sulla parte venditrice.
Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata laddove riconosceva in favore del gli interessi e la Parte_1 rivalutazione monetaria.
In particolare, i predetti lamentavano il difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove fissava nel 31 dicembre 1998 il dies a quo per la rivalutazione monetaria e gli interessi e, in ogni caso, insistevano per la non debenza di tali somme sia per il fatto che l'incompletezza della documentazione consegnata dal pagina 6 di 19 nel 1998 aveva impedito all'Avvocatura dello Stato di rendere il parere, Pt_1 sia perché l'art. 4 del contratto escludeva la debenza di qualsivoglia tipologia di interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e il momento del pagamento del prezzo. Infine, le Amministratori statali censuravano la sentenza impugnata laddove riconosceva al la rivalutazione Parte_1 monetaria in quanto la somma attribuita al a titolo di prezzo della Pt_1 compravendita era un debito di valuta soggetto al principio nominalistico.
Con i motivi da nove a undici le Amministrazioni statali contestavano la sentenza impugnata laddove la Corte lagunare aveva riconosciuto al con Pt_1 motivazione apparente, una somma di denaro per l'occupazione abusiva dell'area di proprietà di quest'ultimo, omettendo di accertare se il avesse Pt_1 debitamente provato l'abusività dell'occupazione e il danno subito.
Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione si costituiva il Parte_1 proponendo ricorso incidentale basato su sei motivi.
Con i primi tre motivi veniva prospettata la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte relative al riconoscimento degli interessi compensativi sul prezzo ex art. 1499 c.c., al risarcimento del danno per ritardato pagamento del prezzo della compravendita -quantomeno per il periodo anteriore al 31 dicembre 1998- e al riconoscimento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati sul prezzo della vendita.
Con il quarto motivo veniva censurata la sentenza laddove la Corte aveva individuato il dies a quo per la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma riconosciuta per l'occupazione sine titulo nel 9 dicembre
1992, data di cessazione dell'occupazione abusiva, quando invece la rivalutazione monetaria avrebbe dovuto essere riconosciuta sulle somme annualmente dovute dall'Amministrazione occupante sin dall'inizio dell'occupazione abusiva.
Con il quinto motivo il contestava la liquidazione delle spese processuali Pt_1 operata dalla Corte lagunare in quanto gli importi riconosciuti erano notevolmente inferiori ai minimi liquidabili a titolo di compensi dell'avvocato.
pagina 7 di 19 Con il sesto motivo, formulato in via condizionata all'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso principale, il censurava il provvedimento Parte_1 impugnato in quanto la Corte veneziana aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda volta a ottenere il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria derivante dal ritardato pagamento del corrispettivo della compravendita.
Con la sentenza n. 25128/2023 la Corte di cassazione, quanto al ricorso in via principale, ha dichiarato:
- l'inammissibilità del primo, secondo, terzo e quinto motivo in quanto la Corte di appello aveva affermato che il aveva consegnato Parte_1 all'Amministrazione statale la documentazione di cui all'art. 3 del contratto molto prima dell'introduzione della controversia e sia il Controparte_1 sia il , rispettivamente con note del 2 aprile e del 3 Controparte_6 novembre 1998, ne avevano riconosciuto la completezza. Tale statuizione, che non era stata specificamente contestata dalle Amministrazione statali, rendeva irrilevanti le questioni sollevate dai ricorrenti in relazione alla completezza dei certificati ipotecari acquisiti al processo, alla loro riferibilità agli immobili oggetto di compravendita e all'ammissibilità della produzione, da parte del
, di nuovi documenti in appello. Ciò in considerazione del Controparte_7 fatto che la Corte veneziana aveva ritenuto che la prova dell'adempimento dell'obbligo posto a carico del venditore fosse stata fornita in altro modo;
- l'inammissibilità del quarto motivo per difetto di interesse ad impugnare in quanto la documentazione di cui veniva contestata la producibilità in appello non era stata minimamente tenuta in considerazione dalla Corte di appello;
- l'accoglimento del sesto e del settimo motivo limitatamente alla parte in cui si contestava l'assenza, nella sentenza impugnata, di qualsivoglia criterio o indicazione in merito all'individuazione nel 31 dicembre 1998 del dies a quo per la decorrenza degli interessi sul prezzo della vendita;
- la fondatezza dell'ottavo motivo in considerazione del fatto che l'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita è un debito di valuta soggetto al pagina 8 di 19 principio nominalistico, sicché la Corte di appello non avrebbe dovuto riconoscere al la rivalutazione monetaria;
Parte_1
- l'inammissibilità del nono motivo prospettante una questione non trattata dalla sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano dedotto di aver sottoposto all'esame della Corte di appello;
- la fondatezza del decimo e undicesimo motivo in quanto la sentenza impugnata risultava carente di motivazione laddove aveva riconosciuto al la somma di euro 90.121,59 per l'abusiva occupazione Parte_1 dell'area in quanto la Corte non aveva spiegato perché la mera occupazione sine titulo potesse ritenersi sufficiente per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio o indennitario, né aveva fornito alcun elemento sulle eventuali allegazioni e prove offerte dal a sostegno della sua pretesa. In Pt_1 particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi enunciati delle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 33645/2022.
Esaminato il ricorso principale la Corte di cassazione è passata all'esame del ricorso proposto dal rilevando come tutti i motivi fossero stati Parte_1 assorbiti dall'accoglimento di alcuni motivi del ricorso principale.
Con atto di citazione il ha riassunto il giudizio avanti a questa Parte_1
Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe e deducendo quanto segue:
- gli interessi legali sul prezzo sono dovuti quali interessi compensativi ex art. 1499 c.c. sicché essi decorrono dal 29 novembre 1979, data in cui l'Amministrazione statale ha avuto la disponibilità degli immobili. Qualora la
Corte non dovesse ritenere che tali interessi abbiano natura compensativa, essi saranno dovuti dalla fine del 1998, momento in cui il ha Pt_1 adempiuto ai propri obblighi contrattuali trasmettendo all'Amministrazione la documentazione richiesta dall'art. 3 del contratto;
- l'Amministrazione Statale ha trascritto il contratto solo il 3 ottobre 1994 e l'Avvocatura dello Stato ha omesso di esaminare la documentazione trasmessa dal Comune sicché si è verificata una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. che legittima il ad ottenere, “a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per ritardato pagamento, a far data dalla stipula, la rivalutazione per i
pagina 9 di 19 periodi in cui sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nell'ipotesi inversa sono dovuti solo questi ultimi”.
- il ha diritto al riconoscimento degli interessi ex art. 1283 c.c. con Pt_1 decorrenza dalla domanda giudiziale proposta nel 2004 in quanto essi, al momento della domanda, erano già dovuti per oltre sei mesi;
- il danno da occupazione sine titulo consegue alla mera perdita di disponibilità del bene, ovvero costituisce un danno in re ipsa dipendente dalla natura fruttifera del bene sicché l'occupante potrà evitare il risarcimento del danno solo mediante l'allegazione e la prova che il proprietario si è disinteressato del bene, cosa che nel caso di specie non si è affatto verificata in quanto ci sono stati svariati contratti tra il Comune e l'Amministrazione statale al fine di regolarizzare la situazione.
Nel giudizio di riassunzione si sono costituiti il e l' Controparte_1 [...]
deducendo quanto segue: CP_2
- i documenti prodotti dal in primo grado (doc. 37 e 38), che Parte_1 la Corte di cassazione ha indicato come unico legittimo riferimento per valutare la fondatezza delle domande del dimostrano che la certificazione Pt_1 completa per le iscrizioni è stata prodotta tardivamente solo nel giudizio di appello e che non vi è prova che la certificazione completa per le trascrizioni sia mai venuta ad esistenza, sicché il termine per il pagamento del prezzo e per la decorrenza degli interessi, dell'anatocismo e della rivalutazione sul prezzo della vendita, non ha mai iniziato a decorrere;
- l'art. 4 del contratto stabilisce che nessun interesse potrà essere preteso dal in relazione al periodo intercorrente tra la stipula del contratto e il Pt_1 pagamento del prezzo, sicché nessuna somma è dovuta a titolo di interessi e, in ogni caso, la consegna del bene è avvenuta solo il 15 gennaio 1982;
- il non ha provato che l'area sia stata occupata sine titulo prima del Pt_1
1990, mentre è pacifico che l'uso sia cessato il 9 dicembre 1992, pertanto gli interessi e l'anatocismo andranno limitati a tale periodo e nessuna somma sarà dovuta a titolo di rivalutazione per la mancanza di prova del preteso danno.
pagina 10 di 19 Con atto depositato il 5 ottobre 2024 il e l' Controparte_1 CP_2 [...] hanno proposto querela di falso avverso i documenti n. 37 e 38, CP_2 depositati dal nel giudizio di primo grado, nonché contro i Parte_1 documenti n. 2 e 3 depositati nel giudizio di appello, a causa delle incongruenze dei certificati e delle correzioni che sarebbero state apportate agli stessi.
Come da provvedimento del 16 aprile 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 4 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, devono affrontarsi le seguenti problematiche, come indicato nella sentenza di rinvio:
- la decorrenza degli interessi sul prezzo della compravendita;
- il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria eventualmente spettante al venditore ex art. 1224, II comma, c.c., essendo stato escluso nella sentenza di rinvio che il pagamento del corrispettivo del trasferimento immobiliare costituisca un credito di valore;
- l'attribuibilità degli interessi anatocistici richiesti dal , previa Parte_1 verifica della sussistenza del requisito della durata ultrasemestrale degli interessi principali scaduti;
- la ristorabilità del danno da occupazione sine titulo dell'area adiacente al complesso immobiliare oggetto di compravendita e, ove necessario, la decorrenza della rivalutazione monetaria sull'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa alla querela di falso proposta dal e dell' : ritiene il Collegio Controparte_1 Controparte_2 di non poter autorizzare la presentazione della querela in considerazione del fatto che i documenti n. 2, 3, 37 e 38 non sono rilevanti ai fini della decisione della controversia.
pagina 11 di 19 La querela di falso si innesta nella più ampia questione dell'adempimento, da parte del dell'obbligo di cui all'art. 3 del contratto di Parte_1 compravendita in forza del quale il avrebbe avuto diritto al pagamento Pt_1 del prezzo solo dopo che avesse dimostrato, con suppletiva documentazione sulla cui efficacia probatoria di sarebbe dovuta pronunciare l'Avvocatura dello Stato, la libera e legittima proprietà del bene fino alla data di trascrizione del contratto.
Sul punto l'opinione del e dell' è Controparte_1 Controparte_2 chiaramente nel senso dell'inadempimento di tale obbligo in quanto, ad avviso di questi ultimi, la documentazione completa delle iscrizioni è stata prodotta solo tardivamente in grado d'appello, mentre non vi è alcuna prova che la certificazione completa delle trascrizioni sia mai venuta ad esistenza.
Sulla base di tali premesse, nonché sulla presenza di incongruenze e irregolarità nei documenti e nell'impossibilità di ottenere dalla Conservatoria copie degli stessi, le Amministrazioni dello Stato hanno proposto querela non avvedendosi, però, che la Corte di cassazione ha affermato che la Corte di appello aveva risolto la questione relativa all'adempimento, da parte del Parte_1 dell'obbligo imposto dall'art. 3 del contratto, senza fare alcun riferimento alla predetta documentazione.
A differenza di quanto affermato dal e dall' la CP_1 Controparte_2
Suprema Corte non ha affatto indicato i documenti n. 37 e 38 quale unico legittimo riferimento per valutare la fondatezza delle domande giudiziali del bensì ha dichiarato l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso formulati Pt_1 dalle Amministrazioni statali in relazione alla suddetta documentazione in quanto
“la prova dell'adempimento dell'obbligo contrattualmente posto a carico dell'ente venditore è stata ritenuta raggiunta in altro modo dalla sentenza impugnata”.
Da ciò consegue che, in primo luogo, la valutazione delle asserite incongruenze e irregolarità dei documenti è irrilevante ai fini del presente giudizio e, in secondo luogo, che l'accertamento effettuato dalla Corte di appello, relativo all'avvenuto adempimento da parte del degli obblighi imposti dall'art. 3 del Parte_1 contratto di compravendita è divenuto definitivo.
pagina 12 di 19 In particolare, la Corte di appello di Venezia ha accertato l'adempimento del non sulla base dell'esame dei suddetti documenti, ma sulla Parte_1 base dell'esame del documento n. 17 contenente una nota del 3 novembre 1998 con cui il Ministero delle finanze trasmetteva all'Avvocatura dello Stato, “a completa integrazione della documentazione già inviata precedentemente”, il certificato storico catastale e la certificazione delle trascrizioni e iscrizioni relative al bene compravenduto.
Tale documento dimostra chiaramente che il Ministero delle finanze aveva ricevuto dal tutta la documentazione indicata nel contratto, Parte_1 che tale documentazione era completa e che essa è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato, la quale non ha reso alcun parere.
Appurato che il ha adempiuto agli obblighi contrattuali e Parte_1 accertato che l'Avvocatura è rimasta inerte, e che tale inerzia non può andare a scapito del soggetto che ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, è di palmare evidenza che il abbia diritto non solo al pagamento Controparte_7 del prezzo della compravendita (senza rivalutazione monetaria come statuito dalla
Corte di cassazione), pari a euro 161.651,01, ma anche agli interessi di mora conseguenti al ritardo del Ministero dei trasporti e dell' del Demanio nel CP_2 pagare il prezzo della compravendita.
Il prezzo della compravendita e gli interessi moratori costituiscono un credito vantato dal nei confronti delle Amministrazioni statali sicché Parte_1 essi sono soggetti all'ambito applicativo dell'art. 270 del r.d. 827/1924 in forza del quale il credito pecuniario vantato nei confronti della Pubblica
Amministrazione non può ritenersi liquido ed esigibile fino a quando l'amministrazione non emette il titolo di spesa.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che tale principio sia applicabile solo agli interessi corrispettivi e non anche agli interessi moratori i quali, trovando la loro ratio nel colpevole ritardo del debitore, non sono soggetti a tale regola, sicché la Pubblica Amministrazione è tenuta a corrisponderli a prescindere dall'emissione o meno del mandato di pagamento (Cass. n.
118/2023). Invero, se così non fosse, si giungerebbe ad una soluzione pagina 13 di 19 paradossale tale per cui la Pubblica Amministrazione, in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione, non sarebbe tenuta al pagamento degli interessi di mora.
Come noto, nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora ex art. 1224 c.c. e, posto che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di mora ex re, tali interessi sono dovuti a partire dal 28 settembre
1999, data in cui il ha costituito in mora le Amministrazioni Parte_1 statali inviando al e al una richiesta Controparte_1 Controparte_6 scritta di pagamento del prezzo, oltre a rivalutazione e interessi legali (doc. 18
). Parte_1
Passando ora all'esame della domanda relativa al pagamento del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, II comma c.c., ritiene il
Collegio che essa debba trovare accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che l'Amministrazione statale ha tenuto una condotta contraria a buona fede provvedendo alla trascrizione del contratto di compravendita solo quindici anni dopo la stipula dello stesso. Tale condotta, unita all'inerzia dell'Avvocatura dello
Stato nel rendere il parere prescritto dal contratto, ha fatto sì che il Parte_1
abbia ottenuto il pagamento del prezzo della compravendita solo nel 2018
[...] in seguito alla pronuncia della Corte di appello.
Questo ritardo ha determinato un evidente pregiudizio per il , il Controparte_7 quale ha debitamente provato come, nel periodo tra la stipula del contratto e il pagamento delle somme, il fenomeno inflattivo abbia influito significativamente sul potere di acquisto della moneta, incidendo negativamente sul potere di spesa del Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il maggior danno consiste nella sola svalutazione monetaria il relativo importo non può che consistere nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali e il tasso di svalutazione monetaria fissato dall'ISTAT, cosicché dovrà essere riconosciuta la sola rivalutazione monetaria nel caso e per i periodi in cui la relativa percentuale pagina 14 di 19 sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nell'ipotesi inversa saranno dovuti solo questi ultimi (Cass. n. 13359/2007).
Nel caso in esame il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria sarà dovuto soltanto per gli anni 2010, 2011, 2017 e 2018, ovvero per quei periodi che, a far data dal momento in cui il aveva diritto al pagamento Pt_1 del prezzo della compravendita (quantomeno dal 3 novembre 1998 quando il
Ministero aveva dato atto della presenza e della completezza della documentazione richiesta), la rivalutazione era superiore al tasso degli interessi legali.
Il ha inoltre diritto al riconoscimento degli interessi anatocistici Parte_1 in considerazione del fatto che gli interessi scaduti maturati sul prezzo della compravendita erano dovuti a partire dal 28 settembre 1999 sicché essi, al momento della domanda giudiziale proposta nel 2004, erano già dovuti per un lasso di tempo superiore ai sei mesi ex art. 1283 c.c.
Da ciò consegue che il ha diritto al pagamento degli interessi Parte_1 anatocistici a far data dalla domanda giudiziale, ovvero dall'8 settembre 2004, data in cui l'atto di citazione è stato notificato al e al Controparte_1 Pt_3
Passando ora all'esame della questione relativa all'occupazione sine titulo dell'area di proprietà del ritiene il Collegio che il Parte_1 Pt_1 abbia diritto a conseguire il risarcimento del danno emergente conseguente al mancato godimento del bene.
In primo luogo, in ottemperanza a quanto richiesto a questa Corte dalla sentenza di rinvio, si osserva che fin dall'atto di citazione di primo grado il aveva Pt_1 allegato di avere subito, e mai autorizzato, l'occupazione dei terreni adiacenti all'area oggetto del contratto di compravendita (pag. da 7 a 9) e lamentato la sottrazione dell'area alla sua disponibilità.
Medesime allegazioni venivano ribadite nei successivi atti: nella memoria autorizzata (pag. 4), a seguito della costituzione delle controparti, il Pt_1 ribadiva di non aver mai acconsentito a che il occupasse Controparte_1
l'area in questione, evidenziando, che un eventuale contratto, trattandosi di
Pubbliche amministrazioni, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, e contestava pagina 15 di 19 l'affermazione dei convenuti, secondo cui le somme dovute avrebbero dovuto essere assorbite dal pagamento dell'indennità di occupazione e dell'indennità di esproprio, dato che la sua richiesta era limitata al 9 dicembre 1992, quando si era verificata l'occupazione di urgenza nell'ambito della procedura espropriativa (pag.
4); nella memoria istruttoria (pag. 3 e 4) il Comune evidenziava che la circostanza dell'occupazione e l'ammontare del canone non erano stati oggetto di contestazione e risultavano per tabulas;
negli atti conclusivi il illustrava Pt_1 la fondatezza delle sue domande in relazione anche all'occupazione senza titolo, prendendo posizione anche sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti.
Con la sentenza n. 33645/2022 le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in ambito di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento del danno emergente, il cui fatto costitutivo è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto del bene.
Il proprietario del bene oggetto di occupazione ha, inoltre, diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno qualora esso dimostri che avrebbe concesso il bene in godimento verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato,
o che lo avrebbe venduto ad un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato.
Nel caso in esame il ha occupato l'area di proprietà del Controparte_1
a partire dal 1979 e fino al 1992, sicché in tale lasso di tempo Parte_1 il non ha potuto godere di tale area, né direttamente né indirettamente. Pt_1
Non persuade l'argomentazione del e dell' Controparte_1 CP_2 secondo cui, ai sensi dell'art. 7 del contratto, da un lato il
[...] Pt_1 [...]
era obbligato a non vendere o concedere in uso ad altri le aree in Pt_1 questione, sicché non avrebbe subito alcun danno dall'occupazione e, dall'altro lato, si era riservato la facoltà di costruire sedi per uffici e servizi preposti a compiti inerenti ai trasporti, manifestando così la volontà di operare in sinergia con le Amministrazioni statali.
A tal proposito si osserva come, in primo luogo, il era Parte_1 obbligato a non vendere o concedere in uso le aree solo a soggetti che avrebbero pagina 16 di 19 potuto compiere attività concorrenziali con quelle svolte dal Ministero sicché, come correttamente affermato dal quest'ultimo avrebbe ben potuto Pt_1 vendere o cedere il godimento di tali beni a soggetti diversi.
In secondo luogo, la manifestazione da parte del della volontà di Pt_1 realizzare delle opere finalizzate all'esercizio di attività complementari a quelle svolte dal non fa che confermare che il abbia Controparte_1 Pt_1 perso una concreta possibilità di godimento del bene stante la sua manifestazione, già in sede contrattuale, della volontà di godere di tale bene realizzandovi delle infrastrutture (art. 7 contratto).
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19849/2024) il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene.
Nella fattispecie nulla è stato provato dai convenuti in riassunzione.
Non coglie nel segno l'affermazione delle Amministrazioni statali secondo cui non risulterebbe provato che l'area sia stata occupata prima del 1990 in quanto è lo stesso che, con comunicazione del 17 marzo 1993, afferma Controparte_1
“preso atto che codesto ufficio, come comunicato con ministeriale n. 10921 del
13.11.92, ha occupato nel 1979, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, un'area demaniale di circa mq. 9870 in località “La Genovesa” insidiandosi contemporaneamente anche in aree limitrofe, per circa mq. 24.800, di appartenenza del dando luogo così ad una occupazione di Parte_1 suolo senza titolo” (doc. 23 ). Parte_1
Da ciò consegue che il ha diritto al risarcimento del danno Parte_1 emergente (il danno da lucro cessante non è mai stato domandato) consistente nella perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento diretto o indiretto del bene per tutta la durata dell'occupazione abusiva e, quindi, dalla pagina 17 di 19 stipula del contratto di compravendita avvenuta il 29 novembre 1979 fino al 9 dicembre 1992, data in cui l'occupazione è cessata.
In applicazione dei principi enunciati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite deve ritenersi che, qualora il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame il canone locatizio da utilizzare come parametro sia quello individuato dal per l'anno 1990 e Parte_1 dichiarato congruo dall'Ufficio Tecnico Erariale, pari ad euro 8.965,65 (doc. 24
). Pt_1 Parte_1
Da ciò consegue che il ha diritto al risarcimento del danno Parte_1 emergente per l'occupazione sine titulo dell'area di sua proprietà, dal 29 novembre 1979 fino al 9 dicembre 1992, per un totale complessivo di euro
90.121,59, come calcolato dal fin dal primo atto di citazione e non Pt_1 oggetto di contestazione, con rivalutazione monetaria sulle somme annualmente dovute dalla scadenza di ogni anno al saldo, trattandosi di debito di valore.
Oltre a ciò, saranno dovuti gli interessi legali calcolati con le seguenti modalità:
- sulla somma annualmente dovuta, devalutata e rivalutata anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat, dall'inizio dell'occupazione abusiva e fino al suo termine;
- sull'importo complessivo determinato all'attualità, dalla presente pronuncia fino al saldo.
Alla luce della parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello si deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la soccombenza del e dell' con Controparte_1 Controparte_2 conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 520.001,00 a euro
1.000.000,00), secondo valori medi (minimi per la fase istruttoria di primo grado)
e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- non autorizza la presentazione della querela di falso;
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento in favore del della
[...] Parte_1 somma di euro 161.651,01, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte, oltre interessi legali a partire dal 28 settembre 1999, oltre al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria per gli anni 2010,
2011, 2017, 2018 ex art. 1224, II comma c.c., oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data dell'8 settembre 2004;
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare al la somma di euro
[...] Parte_1
90.121,59, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte, oltre rivalutazione e interessi legali come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva del terreno di proprietà del;
Pt_1 Parte_1
- condanna il e l' Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare in favore del le spese
[...] Parte_1 di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 930,00 per anticipazioni e in euro 22.426,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 1.100,00 per anticipazioni e in euro 18.510,70 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 1.518,00 per anticipazioni e in euro 14.005,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 1.214,00 per anticipazioni e in euro 18.510,70 per compensi, il tutto oltre spese generali
(15%) e accessori di legge se dovuti.
Venezia, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 19 di 19