Sentenza 27 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/2002, n. 14025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14025 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2002 |
Testo completo
t 1 4025/02CORTE SUPT.MA oggetto sezione civile correzione e revocazio composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sentenza di Cassazione: dr. Mario Adamo Presidente modalità del ricorso. dr. Walter Celentano Consigliere R.G. N. 6428/0 dr. Fabrizio Porte Consigliere rel. Cron. 32346 dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep.37410 dr. Maria Rosaria Cultrera Consigliere ha pronunciato la seguente: Can.Cons. 22.05.200 SE NT E NZA sul ricorso iscritto al n. 6428 del Ruolo GeneraleOATE SUPREMA DI CASSAZO UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 2001, proposto: Richiesta copia studi: IL SOLE 24 ORDA dal Sig. VECCHIO MONDO ESTABLISHMENT, in persona del rappresenper diritu. il tante p.t. Earl Gordon Graunstadt, elettivamente domi-2 71. SUK 2007 ciliato in Roma, V. Ghino Valenti n. 9, presso l'avv. Sergio Tupini, che la rappresenta e difende, per pro- cura nel procedimento per cassazione R.G. n. 13565/97. RICORRENTE
CONTRO
SODI SCIENTIFICA s.p.a., con sede in Firenze, in per- sona del legale rappresentante, elettivamente domici- liato in Roma, V.F. Chelini n. 5, presso l'avv. Fran- cesco Nucci, che la rappresenta e difende, per procura *CANCELLERI 1201 соог 2 in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la revocazione della sentenza di questa Corte n. - 20 luglio 2000.9536 del 25 febbraio Udito, nella camera di consiglio del 22 maggio 2002, l'avv. Tupini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto per la rettifica di errore materiale, e non per revocazione della sentenza indicata. Lette le conclusioni scritte del 24 luglio 2001 del Sostituto Procuratore Generale dr. Guido Raimondi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e u- dito nella camera di consiglio il P.G. dr. UR Go- lia che si è riportato alle predette conclusioni. Svolgimento del processo Con"ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c." . la Vecchio Mondo Establishment, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Tupini, per "delega in atti del proce- dimento per cassazione r.g. 13565/97", ha impugnato la sentenza di questa Corte n. 9536/00 del 25 febbraio - 20 luglio 2000, perchè affetta da errore materiale e/o di fatto, ai sensi della citata norma. Premesso che la sentenza "impugnata" si riferisce a un "arbitrato rituale di equità... impugnabile, come noto per violazione di norme di ordine pubblico al cui ri- spetto gli arbitri... sono tenuti", viene dedotto un solo motivo d'impugnazione, cioè un errore materiale e/o di fatto che inficia la sentenza impugnata. L'errore emberebbe dalla frase che conclude la moti- vazione della sentenza "impugnata", che in riferimento all'impugnazione del lodo oggetto di causa, afferma in contrasto con la verità: "Non sono state dedotte, per- ciò, nè le violazioni di norme processuali (ultrapeti- zione e mancanza di motivazione) nà violazione alle norme sulla correttezza e buona fede e, pur configuran- do gli artt. 1175 e 1375 c.c. un principio di ordine pubblico, non costituiscono norme imperative a la as- serita violazione non è ragione di nullità del lodo d'equità". Secondo il ricorrente, dall'impugnazione del lodo ol- tre che dalle conclusionali del giudizio dinanzi alla Corte di appello come dal ricorso per cassazione, qua- lificati"atti interni ai giudizi di merito e di legit- timità", risulta l'errore materiale e di fatto d'avere negato la deduzione delle violazioni di cui sopra. La frase sopra riportata dovrebbe correggersi con l'e- liminazione del "Non"prima delle parole "sono state de- gotte..." ed "è ragione di nullità del lodo d'equiṭà", con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, erroneamente non ordinato dalla de- cisione da rettificare, che ha rigettato il ricorso per cassazione della odierna ricorrente. Secondo la società controricorrente il ricorso é impu- gnazione per revocazione della sentenza n. 9536/00 di questa Corte, anche se sulla base di errori che meglio devono qualificarsi di diritto e non di fatto. Motivi della decisione 1. Deve anzitutto qualificarsi il ricorso, che si fon- da sulla deduzione di un preteso "errore materiale e/o di fatto" della sentenza della Cassazione n. 9536/00, della quale chiede di modificare il dispositivo e una statuizione, in quanto giudizi inficiati dall'errore di cui sopra. Il petitum attiene, alla luce anche della lettera del ricorso, alla modifica del giudizio contenuto nella sentenza sul punto della pretesa nullità del lodo di equità, negata da questa corte (e da quella di merito non cassata), per violazioni di norme sulla correttez- za e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti, e affermata con l'originario ricorso e con quello oggetto di questo giudizio. La disciplina unitaria, nell'art. 391 bis c.p.c. del- la procedura per correzione d'"errore. ai sensi dell' - 5 - art. 287" cioè materiale>>, e di quella per revoca- zione per "errore di fatto ai sensi dell'art. 295, nu- mero 4" (art. 391 bis c.p.c.), é sicuramente compati- bile con la chiara diversità strutturale e funzionale dei due giudizi. Nel caso non é denunciato un errore o un'omissione ma- teriale rilevabile dalla stessa motivazione della sen- tenza di Cassazione oggetto di ricorso, con richiesta di mera rettifica di formulazione della decisione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. (Cass. 3 maggio 1996 n. 4096) ma una falsa rappresentazione della realtà processuale in una sentenza della Corte Suprema, che avrebbe dato luogo a un giudizio ingiusto. Il ricorso deduce un vizio nel giudizio provocato da un errore di fatto che non è una disattenzione ▸ 0- missione involontaria, come quelle dell'art. 287 c.p. c. che non incidono sulla sostanza della sentenza da Correggere. L'art. 391 bis c.p.c. prevede che se la sentenza pro- nunciata dalla Corte di Cassazione é affetta...da er- rore di fatto ai sensi dell'art.395, numero 4, la par- te interessata può chiederne...la revocazione con ri- corso ai sensi degli articoli 365 e seguenti", e in S tali sensi risulta proposto il ricorso, che tende sia S 6 - a un effetto rescindente che ad uno rescissorio, ed è proposto quindi per la revocazione della sentenza già citata di questa Corte, per il modo in cui é prospet- tato, indipendentemente da alcune espressioni non u- nivoche dell'atto e della memoria che lo illustra ė dalle deduzioni orali del difensore della ricorrente in camera di consiglio.
2. Anche se l'art. 391 bis, 2° comma, c.p.c. prevede che "sul ricorso la corte pronuncia in camera di con- siglio a norma dell'art. 375" c. p. c., la lettera delle norme non impedisce di adottare la forma della senten- za, quando oggetto del giudizio é una revocazione, che in astratto può incidere sugli effetti della "sentenza impugnata", modificandola quindi solo con un provvedi- mento d'identica natura (S.U. 12 novembre 1997 n. 11148 e 2 aprile 1998 n. 3421). L'art. 391 bis sancisce che il ricorso per revocazione si propone "ai sensi dell'art. 365 e seguenti" e per- tanto, "a pena di inammissibilità", che sia "sottoscrit- to.. da un avvocato iscritto nell'apposito albo, muni- to di procura speciale" (365 c.p.c.) e contenga "l'e- sposizione sommaria dei fatti di causa" (art. 366, 1° comma, n. 3 c. p. c. ). Secondo le conclusioni del P.M. mancano nel caso la - 7 - procura speciale e la esposizione dei fatti e dei mo- tivi dell'originario ricorso per cassazione, e quindi 1'impugnazione per revocazione é inammissibile, 3. La qualificazione del ricorso come impugnazione per revocazione, comporta l'inammissibilità del ricorso in quanto non sottoscritto da difensore munito di procura speciale, cioè di data successiva alla sentenza impu- gnata e anteriore o coeva a quella del ricorso e spe- cificamente conferita per questo giudizio, Il richiamo, nella memoria della ricorrente, a procure notificate in copia alla controricorrente di carattere speciale, non é confermato dalla documentazione in at- ti e dallo stesso elenco dei documenti contenuti nel fascicolo di parte e deve quindi escludersi che sia provata nel caso l'esistenza della procura speciale. Può condividersi la giurisprudenza che non ritiene ne- cessaria la procura speciale nel procedimento di cor- rezione di errore materiale perchè questo si inserisce nel medesimo giudizio per cassazione chiuso con la de- cisione di cui si chiede la rettifica (ord. Cass. 20 gennaio 1995 n. 30). La lettera dell'art. 391 bis impone invece la procura speciale per il ricorso per revocazione, che nella fa- se rescindente, incide sulla sentenza di cassazione e - 8 - può raggiungere lo stesso effetto cui tende ogni ri- COISO in sede di legittimità, cioè quello di cassare un sentenza di merito (cioè quella già valutata dalla decisione impugnata, che ha rigettato il ricorso). L'identità di fine e di autorità giudiziaria cui si presenta l'impugnazione, impone 1'applicazione dell' art. 365 c.p.c., con la conseguenza che la procura speciale é requisito d'ammissibilità. Altrettanto deve dirsi per la sommaria esposizione dei fatti chiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 c.p.c. nel ricorso per cassazione e secondo parte del- la dottrina non necessaria per la revocazione. Il richiamo nel ricorso solo al fatto che la sentenza impugnata é relativa a arbitrato rituale di equità in- valido quando il lodo violi norme di ordine pubblico, non integra una pur sommaria esposizione dei fatti e da esso non emergono i motivi dell'originario ricorso per cassazione deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione, pur se tende ad ottenere lo stesso ef- fetto della precedente impugnazione nell'eventuale fa- se rescissoria. Deve quindi aderirsi alla giurisprudenza della Cassa- zione che alle indicate omissioni collega l'inammissi- bilità del ricorso (Cass. 25 giugno 1999 n. 6573 e 14 aprile 1999 n. 3682). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese delle quali €.
2.500 per ono- rari e c. 77, uf per spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2002. Il presidente Maris Mamo Il consigliere espensore CORTE SUPREM AZIONE Prise ☐ IL CANCELLIER_ Andreb BianchiBianchi veria 27 SET 2002 F ELLIERE 12911 [TOT. 160,101 AGENIA OMA 2 0. 6FM. 2003 * 72601