Articolo 44 del Codice di giustizia contabile
Articolo 43Articolo 45
Versione
7 ottobre 2016

Art. 44

(Rilevanza della nullita')


1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.


2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.


3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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