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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17517/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 17517/2021
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Arino
(C.F. C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Gigi (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
E
(C.F. , P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti agli atti, dall'avv. Salvatore Sica (C.F.
C.F._4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta rese per l'udienza dell'11.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la assumeva che, Parte_1
in data 27 luglio 2015, all'interno del locale commerciale di cui era proprietaria - sito al piano terra del fabbricato condominiale di Via Pica n. 48 in Napoli e adibito alla vendita all'ingrosso di abbigliamento, oltre che al deposito merci - si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà di , che avevano causato Controparte_1
danni sia alle strutture murarie (soffitte e pareti) che alla merce ivi presente (scarpe e tessuti).
Su tali premesse, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato AL , Controparte_1
affinché, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, quest'ultimo fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il quale, in via preliminare, in ragione del rapporto assicurativo Controparte_1
corrente all'epoca del sinistro con la chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_2
propria compagnia di assicurazione, alla cui chiamata in causa otteneva l'autorizzazione dal
AL.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva, in rito, la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione e, nel merito, la carenza di legittimazione in capo alla società attrice per non aver dato prova di essere proprietaria dell'immobile danneggiato.
Negava, in ogni caso, la responsabilità del proprio assicurato nella produzione dell'evento di danno, non essendo stata allegata, né provata, la causa del fenomeno infiltrativo lamentato, da imputarsi, comunque, al caso fortuito anche in considerazione del concorso di colpa del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata.
Con specifico riferimento alla domanda di garanzia proposta dal convenuto, eccepiva la prescrizione del diritto e, su questo presupposto, concludeva per il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, con ordinanza del 13 febbraio
2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 15 febbraio.
Si osservi in diritto.
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c.
Ed invero, l'attrice ha indicato tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, ampie ed Controparte_2
articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
1.1. Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda dal momento che l'stante ha invitato le controparti a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, co. I, del decreto-legge 132/2014, nel rispetto del termine all'uopo concesso all'udienza del 26 aprile 2022 (cfr. comunicazioni pec del 28.04.2022 prodotte dall'attore).
2. Passando al merito della controversia, deve preliminarmente osservarsi che il tema della responsabilità del convenuto è stato introdotto dalla in modo Controparte_1 Parte_1
generico, lasciando al giudice di individuare, come esclusiva causa petendi della domanda, il solo profilo della violazione dell'art. 2043 c.c., oppure il diverso e alternativo profilo del danno cagionato da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto, tenuto conto del potere riconosciuto al giudice di qualificare giuridicamente i fatti costitutivi della pretesa, e considerato, altresì, che nella specie l'istante ha espressamente riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, questo AL ritiene che la fattispecie vada correttamente inquadrata nel paradigma della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi tale tipo di responsabilità, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene ed il danno arrecato, laddove essa è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato.
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente.
Ciò posto, risulta dagli atti la legittimazione attiva dell'attrice quale conduttrice dell'immobile sito in Napoli alla Via Pica n. 24/26 all'epoca dell'evento di danno dedotto in causa (cfr contratto di locazione commerciale con decorrenza dal primo novembre 2006, allegato all'atto di citazione).
Ed invero, l'azione risarcitoria per cui è causa non è riservata al solo titolare del diritto di proprietà sull'immobile. La Suprema Corte ha chiarito sul punto: “…si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione il conduttore ex art. 1585, c.c., comma due, gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno…”(Cass. Civ., Sez. III, n. 8466 del 5 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. III, n. 25219 del 15 dicembre 2015; Cass. Civ., Sez. III, n. 17881 del 31 agosto 2011). In particolare, con sentenza n. 24805 del 24 novembre 2005, la Suprema
Corte ha precisato: “L'art. 1585, secondo comma, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo”.
La circostanza, poi, che il rapporto di locazione non fosse in corso nel luglio del 2015, non risulta provata, non essendo dirimenti in tal senso le deduzioni della compagnia assicuratrice, i cui accertamenti peritali devono ritenersi successivi al maggio del 2018 (cfr invito a perizia del
16.05.2018 agli atti): dunque, è del tutto plausibile che il rapporto locativo, in essere nel 2015, sia stato successivamente interrotto e dunque non più esistente nel momento in cui è stata eseguita la perizia.
Non è contestata, invece, la legittimazione passiva del quale soggetto proprietario (e, CP_1
quindi, custode) della res dalla quale sono scaturite le lamentate infiltrazioni.
Neppure è controverso, infine, l'effettivo verificarsi del fatto storico, ossia che l'immobile condotto in locazione dall'attrice sia stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante.
D'altro canto, il convenuto non ha allegato elementi di prova idonei ad escludere Controparte_1
la propria responsabilità o ritenere sussistente una responsabilità quanto meno concorrente dell'attrice, avendo unicamente dedotto, allegato e provato il rapporto assicurativo corrente con la , al fine di essere dalla stessa manlevato delle somme eventualmente dovute Controparte_2
all'attrice a titolo di risarcimento.
Va dunque affermata la responsabilità di nella produzione dei fatti di causa. Controparte_1
3. Cionondimeno, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.
Appare assorbente la considerazione per cui l'attrice non ha sufficientemente allegato, prima ancora che provato, i danni che assume di aver patito per effetto della condotta illecita del convenuto.
Già sotto il profilo allegativo la prospettazione di parte appare assai carente, avendo l'istante genericamente affermato che “la copiosa infiltrazione d'acqua … finì con il danneggiare sia le strutture murarie (soffitte e pareti) che la merce ivi presente (scarpe e tessuti)” per poi apoditticamente individuare le voci di danno nel modo che testualmente si riporta: “i danni arrecati alle strutture murarie ammontano ad €. 3.200,00 come da preventivo lavori depositato, mentre i danni alle merci ammontano ad €. 19.389, 00 come da elenco merce danneggiata depositato”.
Detti pregiudizi, poi, non sono stati in alcun modo provati, nè in via documentale nè a mezzo di prova orale.
Quanto alla prova orale articolata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, essa, come già ritenuto dal AL con ordinanza del 17 maggio 2024, è inammissibile perché, stante la assoluta genericità della sua formulazione, si appalesa del tutto inidonea a dare prova dei pregiudizi che si assumono patiti.
La parte, infatti, ha chiesto provarsi a mezzo testimoni che “in data 25.7.2015 a seguito di una improvvisa perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante i locali commerciali condotti in locazione dalla e siti in Napoli al Piano terra del fabbricato Controparte_3
condominiale di Via Pica n. 48, con ingresso dai civici n.42/44, si riversò nei predetti locali una copiosa massa d'acqua che finì col danneggiare sia le strutture murarie ( soffitte e pareti) che la merce ivi presente (scarpe e tessuti)”.
Passando, invece, all'esame della prova documentale offerta dalla parte, vengono in rilievo, in primo luogo, i rilievi fotografici che, asseritamente riproducenti lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento dannoso, nelle intenzioni dell'istante dovrebbero essere idonei a dimostrare i danni cagionati all'immobile attoreo e alla merce depositata al suo interno.
E però, essi non sono sufficienti a dare prova positiva dei fatti costitutivi della domanda.
Invero, la scarsa ampiezza della visuale offerta dai rilievi fotografici, unitamente alla scadente qualità dei medesimi (trattasi di copie fotostatiche di fotografie, in bianco nero e completamente sfocate), peraltro privi di data, non consente di stabilire quale fosse l'esatto stato dei luoghi del locale attoreo, con la conseguenza che è precluso a questo giudice ogni accertamento in ordine all'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate (e la loro riconducibilità alla specifica causa indicata dall'attrice e, cioè, a una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante) nonchè, ciò che qui maggiormente interessa, dei danni cagionati al locale (e ai beni ivi depositati) di proprietà della e, in ogni caso, dell'entità dei medesimi. Parte_1
Va esaminata, allora, l'ulteriore documentazione prodotta. Con specifico riferimento ai presunti danni all'immobile, occorre premettere che, secondo quanto affermato da e non contestato dalla controparte, prima dell'introduzione del Controparte_2
giudizio sarebbero stati eseguiti i lavori di rifacimento del locale, con conseguente ripristino dello status quo ante.
E tuttavia, a riprova dei pregiudizi cagionati al bene, la parte ha depositato esclusivamente un preventivo per le opere di rifacimento del soffitto rilasciato dalla ditta “S&B Impianti e
Costruzioni”, peraltro privo di data.
Ora, deve osservarsi, in termini generali, che la fattura rilasciata da coloro che hanno proceduto all'esecuzione dei lavori di ripristino, ai fini della liquidazione del danno riportato da un immobile, costituisce elemento meramente indiziario, idoneo alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno solo in concorso con altri elementi, eventualmente anche desunti da nozioni di comune esperienza.
Nella specie, come anticipato, l'istante non ha nemmeno prodotto una fattura ma, addirittura, a dimostrazione del danno subito, ha esibito un semplice preventivo della ditta da cui avrebbe fatto valutare il costo delle opere di rifacimento.
Pertanto, detto preventivo è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio, tanto più in quanto proveniente dalla parte che intende utilizzarla: esso, allora, può essere valutato ex art. 2729 c.c. solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro. In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato;
pertanto, esclusivamente da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
E però, nella fattispecie, nessun ulteriore elemento di prova è stato offerto dalla danneggiata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai danni che la società assume siano stati cagionati alla merce che si trovava nel locale interessato dall'allagamento.
Escluso che possa essere riconosciuta alcuna valenza al documento allegato alla produzione attorea, denominato “elenco merce danneggiato”, trattandosi di mero atto di parte, a parere di chi scrive, del tutto inidonei ai fini probatori appaiono anche le fatture di acquisto e l'estratto del relativo registro: tali documenti, infatti, possono dimostrare, al più, l'acquisto della merce ivi indicata – peraltro risalente ai mesi di aprile e maggio 2015 – ma non anche che questa fosse ancora giacente nel deposito alla data del 25 luglio 2015, né, evidentemente, che la stessa sia stata danneggiata in conseguenza dell'evento per cui è causa. A tal proposito, non appare fuori luogo rilevare che l'attrice ha prodotto in giudizio la fattura n.286 del 5.11.2015, emessa per la vendita a stralcio della merce danneggiata.
È lecito dedurre, allora, che la abbia recuperato parte del valore della merce Parte_1
danneggiata. Circostanza, questa, che rende ancor più incerto il quantum richiesto a titolo di risarcimento e, a monte, i criteri adoperati dalla parte per la sua determinazione.
In tale deserto assertivo, neppure può farsi ricorso all'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.: esso, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa e, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda va rigettata perchè non sufficientemente provata nei suoi elementi costitutivi.
4. Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della domanda di garanzia e di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione dell'esigua attività svolta e della parvità della materia.
P.Q.M.
Il AL di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 17517/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto e della terza chiamata, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.570,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna di dette parti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione, per il convenuto, all'avv. Ugo Gigi, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 17517/2021
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Arino
(C.F. C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Gigi (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
E
(C.F. , P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti agli atti, dall'avv. Salvatore Sica (C.F.
C.F._4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta rese per l'udienza dell'11.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la assumeva che, Parte_1
in data 27 luglio 2015, all'interno del locale commerciale di cui era proprietaria - sito al piano terra del fabbricato condominiale di Via Pica n. 48 in Napoli e adibito alla vendita all'ingrosso di abbigliamento, oltre che al deposito merci - si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà di , che avevano causato Controparte_1
danni sia alle strutture murarie (soffitte e pareti) che alla merce ivi presente (scarpe e tessuti).
Su tali premesse, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato AL , Controparte_1
affinché, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, quest'ultimo fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il quale, in via preliminare, in ragione del rapporto assicurativo Controparte_1
corrente all'epoca del sinistro con la chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_2
propria compagnia di assicurazione, alla cui chiamata in causa otteneva l'autorizzazione dal
AL.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva, in rito, la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione e, nel merito, la carenza di legittimazione in capo alla società attrice per non aver dato prova di essere proprietaria dell'immobile danneggiato.
Negava, in ogni caso, la responsabilità del proprio assicurato nella produzione dell'evento di danno, non essendo stata allegata, né provata, la causa del fenomeno infiltrativo lamentato, da imputarsi, comunque, al caso fortuito anche in considerazione del concorso di colpa del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata.
Con specifico riferimento alla domanda di garanzia proposta dal convenuto, eccepiva la prescrizione del diritto e, su questo presupposto, concludeva per il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, con ordinanza del 13 febbraio
2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 15 febbraio.
Si osservi in diritto.
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c.
Ed invero, l'attrice ha indicato tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, ampie ed Controparte_2
articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
1.1. Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda dal momento che l'stante ha invitato le controparti a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, co. I, del decreto-legge 132/2014, nel rispetto del termine all'uopo concesso all'udienza del 26 aprile 2022 (cfr. comunicazioni pec del 28.04.2022 prodotte dall'attore).
2. Passando al merito della controversia, deve preliminarmente osservarsi che il tema della responsabilità del convenuto è stato introdotto dalla in modo Controparte_1 Parte_1
generico, lasciando al giudice di individuare, come esclusiva causa petendi della domanda, il solo profilo della violazione dell'art. 2043 c.c., oppure il diverso e alternativo profilo del danno cagionato da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sul punto, tenuto conto del potere riconosciuto al giudice di qualificare giuridicamente i fatti costitutivi della pretesa, e considerato, altresì, che nella specie l'istante ha espressamente riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, questo AL ritiene che la fattispecie vada correttamente inquadrata nel paradigma della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi tale tipo di responsabilità, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene ed il danno arrecato, laddove essa è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato.
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente.
Ciò posto, risulta dagli atti la legittimazione attiva dell'attrice quale conduttrice dell'immobile sito in Napoli alla Via Pica n. 24/26 all'epoca dell'evento di danno dedotto in causa (cfr contratto di locazione commerciale con decorrenza dal primo novembre 2006, allegato all'atto di citazione).
Ed invero, l'azione risarcitoria per cui è causa non è riservata al solo titolare del diritto di proprietà sull'immobile. La Suprema Corte ha chiarito sul punto: “…si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione il conduttore ex art. 1585, c.c., comma due, gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno…”(Cass. Civ., Sez. III, n. 8466 del 5 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. III, n. 25219 del 15 dicembre 2015; Cass. Civ., Sez. III, n. 17881 del 31 agosto 2011). In particolare, con sentenza n. 24805 del 24 novembre 2005, la Suprema
Corte ha precisato: “L'art. 1585, secondo comma, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo”.
La circostanza, poi, che il rapporto di locazione non fosse in corso nel luglio del 2015, non risulta provata, non essendo dirimenti in tal senso le deduzioni della compagnia assicuratrice, i cui accertamenti peritali devono ritenersi successivi al maggio del 2018 (cfr invito a perizia del
16.05.2018 agli atti): dunque, è del tutto plausibile che il rapporto locativo, in essere nel 2015, sia stato successivamente interrotto e dunque non più esistente nel momento in cui è stata eseguita la perizia.
Non è contestata, invece, la legittimazione passiva del quale soggetto proprietario (e, CP_1
quindi, custode) della res dalla quale sono scaturite le lamentate infiltrazioni.
Neppure è controverso, infine, l'effettivo verificarsi del fatto storico, ossia che l'immobile condotto in locazione dall'attrice sia stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante.
D'altro canto, il convenuto non ha allegato elementi di prova idonei ad escludere Controparte_1
la propria responsabilità o ritenere sussistente una responsabilità quanto meno concorrente dell'attrice, avendo unicamente dedotto, allegato e provato il rapporto assicurativo corrente con la , al fine di essere dalla stessa manlevato delle somme eventualmente dovute Controparte_2
all'attrice a titolo di risarcimento.
Va dunque affermata la responsabilità di nella produzione dei fatti di causa. Controparte_1
3. Cionondimeno, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.
Appare assorbente la considerazione per cui l'attrice non ha sufficientemente allegato, prima ancora che provato, i danni che assume di aver patito per effetto della condotta illecita del convenuto.
Già sotto il profilo allegativo la prospettazione di parte appare assai carente, avendo l'istante genericamente affermato che “la copiosa infiltrazione d'acqua … finì con il danneggiare sia le strutture murarie (soffitte e pareti) che la merce ivi presente (scarpe e tessuti)” per poi apoditticamente individuare le voci di danno nel modo che testualmente si riporta: “i danni arrecati alle strutture murarie ammontano ad €. 3.200,00 come da preventivo lavori depositato, mentre i danni alle merci ammontano ad €. 19.389, 00 come da elenco merce danneggiata depositato”.
Detti pregiudizi, poi, non sono stati in alcun modo provati, nè in via documentale nè a mezzo di prova orale.
Quanto alla prova orale articolata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, essa, come già ritenuto dal AL con ordinanza del 17 maggio 2024, è inammissibile perché, stante la assoluta genericità della sua formulazione, si appalesa del tutto inidonea a dare prova dei pregiudizi che si assumono patiti.
La parte, infatti, ha chiesto provarsi a mezzo testimoni che “in data 25.7.2015 a seguito di una improvvisa perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante i locali commerciali condotti in locazione dalla e siti in Napoli al Piano terra del fabbricato Controparte_3
condominiale di Via Pica n. 48, con ingresso dai civici n.42/44, si riversò nei predetti locali una copiosa massa d'acqua che finì col danneggiare sia le strutture murarie ( soffitte e pareti) che la merce ivi presente (scarpe e tessuti)”.
Passando, invece, all'esame della prova documentale offerta dalla parte, vengono in rilievo, in primo luogo, i rilievi fotografici che, asseritamente riproducenti lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'evento dannoso, nelle intenzioni dell'istante dovrebbero essere idonei a dimostrare i danni cagionati all'immobile attoreo e alla merce depositata al suo interno.
E però, essi non sono sufficienti a dare prova positiva dei fatti costitutivi della domanda.
Invero, la scarsa ampiezza della visuale offerta dai rilievi fotografici, unitamente alla scadente qualità dei medesimi (trattasi di copie fotostatiche di fotografie, in bianco nero e completamente sfocate), peraltro privi di data, non consente di stabilire quale fosse l'esatto stato dei luoghi del locale attoreo, con la conseguenza che è precluso a questo giudice ogni accertamento in ordine all'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate (e la loro riconducibilità alla specifica causa indicata dall'attrice e, cioè, a una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante) nonchè, ciò che qui maggiormente interessa, dei danni cagionati al locale (e ai beni ivi depositati) di proprietà della e, in ogni caso, dell'entità dei medesimi. Parte_1
Va esaminata, allora, l'ulteriore documentazione prodotta. Con specifico riferimento ai presunti danni all'immobile, occorre premettere che, secondo quanto affermato da e non contestato dalla controparte, prima dell'introduzione del Controparte_2
giudizio sarebbero stati eseguiti i lavori di rifacimento del locale, con conseguente ripristino dello status quo ante.
E tuttavia, a riprova dei pregiudizi cagionati al bene, la parte ha depositato esclusivamente un preventivo per le opere di rifacimento del soffitto rilasciato dalla ditta “S&B Impianti e
Costruzioni”, peraltro privo di data.
Ora, deve osservarsi, in termini generali, che la fattura rilasciata da coloro che hanno proceduto all'esecuzione dei lavori di ripristino, ai fini della liquidazione del danno riportato da un immobile, costituisce elemento meramente indiziario, idoneo alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno solo in concorso con altri elementi, eventualmente anche desunti da nozioni di comune esperienza.
Nella specie, come anticipato, l'istante non ha nemmeno prodotto una fattura ma, addirittura, a dimostrazione del danno subito, ha esibito un semplice preventivo della ditta da cui avrebbe fatto valutare il costo delle opere di rifacimento.
Pertanto, detto preventivo è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio, tanto più in quanto proveniente dalla parte che intende utilizzarla: esso, allora, può essere valutato ex art. 2729 c.c. solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro. In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato;
pertanto, esclusivamente da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
E però, nella fattispecie, nessun ulteriore elemento di prova è stato offerto dalla danneggiata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai danni che la società assume siano stati cagionati alla merce che si trovava nel locale interessato dall'allagamento.
Escluso che possa essere riconosciuta alcuna valenza al documento allegato alla produzione attorea, denominato “elenco merce danneggiato”, trattandosi di mero atto di parte, a parere di chi scrive, del tutto inidonei ai fini probatori appaiono anche le fatture di acquisto e l'estratto del relativo registro: tali documenti, infatti, possono dimostrare, al più, l'acquisto della merce ivi indicata – peraltro risalente ai mesi di aprile e maggio 2015 – ma non anche che questa fosse ancora giacente nel deposito alla data del 25 luglio 2015, né, evidentemente, che la stessa sia stata danneggiata in conseguenza dell'evento per cui è causa. A tal proposito, non appare fuori luogo rilevare che l'attrice ha prodotto in giudizio la fattura n.286 del 5.11.2015, emessa per la vendita a stralcio della merce danneggiata.
È lecito dedurre, allora, che la abbia recuperato parte del valore della merce Parte_1
danneggiata. Circostanza, questa, che rende ancor più incerto il quantum richiesto a titolo di risarcimento e, a monte, i criteri adoperati dalla parte per la sua determinazione.
In tale deserto assertivo, neppure può farsi ricorso all'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.: esso, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa e, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda va rigettata perchè non sufficientemente provata nei suoi elementi costitutivi.
4. Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento della domanda di garanzia e di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione dell'esigua attività svolta e della parvità della materia.
P.Q.M.
Il AL di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 17517/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto e della terza chiamata, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.570,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna di dette parti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione, per il convenuto, all'avv. Ugo Gigi, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi