Articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 177
Articolo 2
Versione
6 aprile 1968
Art. 1.
Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.
Entrata in vigore il 6 aprile 1968