Art. 1.
Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.
Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.