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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 22276-2023 R.G.
* * *
Oggi 18/03/2025 h. 14.34 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. MIGLIETTA GIUSEPPINA per parte convenuta: avv. LITRICO PAOLO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note conclusive) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note conclusive)
Le parti discutono la causa: parte attrice contesta quanto dedotto da controparte soprattutto in punto termine di convocazione indicata nel Regolamento di Condominio che non distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria e parla solo di urgenza, rilevata tardivamente da controparte e comunque insussistente;
parte convenuta contesta e ribadisce che la norma finale richiama le disposizioni del codice civile e questa è un'assemblea straordinaria convocata nei cinque giorni e con urgenza di deliberare attesa la situazione debitoria importante e l'emissione di nota di addebito.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22276/2023 di R.G.,
promossa da:
avv. LIBERO ARMILLOTTA elettivamente domiciliato presso lo studio legale Cappa in
Torino alla via Bricherasio n. 7 presso lo studio degli avv.ti Alberto Berardengo e
Giuseppina Miglietta lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in Controparte_1
persona dell'Amministratore pro tempore, geometra Controparte_2
elettivamente domiciliato in Torino alla via Caboto n. 36 presso lo studio dell'avv. Paolo
Litrico che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “I) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità dell'assemblea condominiale 25 Gennaio 2023 ai sensi dell'art. 66 disp.att.
c.c.; accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità dell'assemblea condominiale 26 Gennaio 2023 e in particolare annullare la delibera sul punto n. 3 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c. II) in via subordinata accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per “eccesso di potere” della delibera sul punto n. 3 dell'ordine del giorno adottata nell'assemblea condominiale 26 Gennaio 2023.
III) in ogni caso con il favore delle spese di lite”.
* * *
per parte convenuta: “nel merito, respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni consequenziale provvedimento;
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 1° e 3°, in misura pari alle spese processuali di lite che verranno liquidate e poste a carico della medesima parte soccombente. In ogni caso con il favore delle spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Avviso di convocazione dell'assemblea.
Come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…”.
L'art. 16 del Regolamento condominiale prevede che “gli avvisi di convocazione devono essere inviati con lettera raccomandata, anche a mano, spedita quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni…”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla CP_1
riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale
- limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo"
(coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. civ.,
Sez. VI-II, 30 giugno 2021, n. 18635) e ciò in quanto “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att.
c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione”
(Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24041).
Nella fattispecie, la difesa di parte attrice allega di aver ricevuto la convocazione in data 21 gennaio 2023, ma non prova tale circostanza poiché la copia depositata quale doc. 2 è priva della busta contenente la data di consegna dell'atto.
La difesa del convenuto sostiene invece che la data di ricezione dell'avviso sia CP_1
il 20 gennaio 2023 e deposita copia della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita tramite “La Nuova Posta – Uffici di posta privata” sottoscritta dall'addetto alla consegna e dal “ricevente” nella quale viene indicata appunto la data del 20 gennaio 2023 (doc. 5).
Nella prima difesa successiva alla produzione, la difesa dell'attore “disconosce la sottoscrizione in calce alla fotocopia della attestazione di ricevimento della raccomandata
(doc. 5 avv.)” e la controparte non ne chiede la verificazione ex art. 216 c.p.c. poiché sostiene essere onere della controparte “presentare, come indicato dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, querela di falso”.
Quest'ultimo assunto non pare condivisibile poiché la Corte di Cassazione ha spiegato che
“l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento,
l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione” (Cass. civ., Sez. VI-I, 30 gennaio 2014, n. 2035).
Da ciò consegue che, atteso il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ed in assenza di verificazione della medesima, il convenuto non ha assolto all'onere della prova al medesimo spettante di aver CP_1
comunicato all'attore l'avviso di convocazione dell'assemblea nel rispetto del termine previsto dall'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.
Non solo.
Anche a voler ritenere che le deliberazioni da adottare all'adunanza del 25 gennaio 2023 avessero carattere di urgenza, il Regolamento di Condominio prescrive comunque la consegna almeno sette giorni prima della riunione, e anche questo termine non è stato rispettato (neppure secondo la tesi non provata del convenuto), con conseguente ulteriore profilo di annullabilità della risoluzione.
Sul punto, non si condivide la tesi del secondo cui le previsioni di cui all'art. CP_1
16 del Regolamento siano relative alla sola convocazione dell'assemblea ordinaria poiché in tale articolo sono disciplinate entrambe le tipologie di riunioni (es. comma quarto: “i condomini presenti alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie”) ed il riferimento alla
“approvazione di bilanci preventivi e consuntivi” deve pertanto essere letto come necessità del rispetto del maggior termine di quindici giorni per la comunicazione dell'avviso della riunione avente tale oggetto, senza possibilità di riduzione in caso di urgenza.
Per i suesposti motivi, la deliberazione assunta in data 26 gennaio 2023 viene annullata per omesso rispetto del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. e dall'art. 16 del Regolamento di Condominio.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta (c.t.u.), del rito adottato e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i.
(valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di breve note conclusive). Attesa la soccombenza di parte convenuta, si rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla la deliberazione n. 3) dell'O.d.G. adottata dal convenuto in data 26 gennaio 2023; CP_1
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
1.453,00 per fase decisionale) ed € 593,80 per esposti (di cui € 48,80 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 18 marzo 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
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VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 22276-2023 R.G.
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Oggi 18/03/2025 h. 14.34 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. MIGLIETTA GIUSEPPINA per parte convenuta: avv. LITRICO PAOLO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note conclusive) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note conclusive)
Le parti discutono la causa: parte attrice contesta quanto dedotto da controparte soprattutto in punto termine di convocazione indicata nel Regolamento di Condominio che non distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria e parla solo di urgenza, rilevata tardivamente da controparte e comunque insussistente;
parte convenuta contesta e ribadisce che la norma finale richiama le disposizioni del codice civile e questa è un'assemblea straordinaria convocata nei cinque giorni e con urgenza di deliberare attesa la situazione debitoria importante e l'emissione di nota di addebito.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22276/2023 di R.G.,
promossa da:
avv. LIBERO ARMILLOTTA elettivamente domiciliato presso lo studio legale Cappa in
Torino alla via Bricherasio n. 7 presso lo studio degli avv.ti Alberto Berardengo e
Giuseppina Miglietta lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in Controparte_1
persona dell'Amministratore pro tempore, geometra Controparte_2
elettivamente domiciliato in Torino alla via Caboto n. 36 presso lo studio dell'avv. Paolo
Litrico che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “I) in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità dell'assemblea condominiale 25 Gennaio 2023 ai sensi dell'art. 66 disp.att.
c.c.; accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità dell'assemblea condominiale 26 Gennaio 2023 e in particolare annullare la delibera sul punto n. 3 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c. II) in via subordinata accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per “eccesso di potere” della delibera sul punto n. 3 dell'ordine del giorno adottata nell'assemblea condominiale 26 Gennaio 2023.
III) in ogni caso con il favore delle spese di lite”.
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per parte convenuta: “nel merito, respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni consequenziale provvedimento;
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 1° e 3°, in misura pari alle spese processuali di lite che verranno liquidate e poste a carico della medesima parte soccombente. In ogni caso con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Avviso di convocazione dell'assemblea.
Come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…”.
L'art. 16 del Regolamento condominiale prevede che “gli avvisi di convocazione devono essere inviati con lettera raccomandata, anche a mano, spedita quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni…”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla CP_1
riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale
- limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo"
(coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” (Cass. civ.,
Sez. VI-II, 30 giugno 2021, n. 18635) e ciò in quanto “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att.
c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione”
(Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24041).
Nella fattispecie, la difesa di parte attrice allega di aver ricevuto la convocazione in data 21 gennaio 2023, ma non prova tale circostanza poiché la copia depositata quale doc. 2 è priva della busta contenente la data di consegna dell'atto.
La difesa del convenuto sostiene invece che la data di ricezione dell'avviso sia CP_1
il 20 gennaio 2023 e deposita copia della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita tramite “La Nuova Posta – Uffici di posta privata” sottoscritta dall'addetto alla consegna e dal “ricevente” nella quale viene indicata appunto la data del 20 gennaio 2023 (doc. 5).
Nella prima difesa successiva alla produzione, la difesa dell'attore “disconosce la sottoscrizione in calce alla fotocopia della attestazione di ricevimento della raccomandata
(doc. 5 avv.)” e la controparte non ne chiede la verificazione ex art. 216 c.p.c. poiché sostiene essere onere della controparte “presentare, come indicato dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, querela di falso”.
Quest'ultimo assunto non pare condivisibile poiché la Corte di Cassazione ha spiegato che
“l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento,
l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione” (Cass. civ., Sez. VI-I, 30 gennaio 2014, n. 2035).
Da ciò consegue che, atteso il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ed in assenza di verificazione della medesima, il convenuto non ha assolto all'onere della prova al medesimo spettante di aver CP_1
comunicato all'attore l'avviso di convocazione dell'assemblea nel rispetto del termine previsto dall'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.
Non solo.
Anche a voler ritenere che le deliberazioni da adottare all'adunanza del 25 gennaio 2023 avessero carattere di urgenza, il Regolamento di Condominio prescrive comunque la consegna almeno sette giorni prima della riunione, e anche questo termine non è stato rispettato (neppure secondo la tesi non provata del convenuto), con conseguente ulteriore profilo di annullabilità della risoluzione.
Sul punto, non si condivide la tesi del secondo cui le previsioni di cui all'art. CP_1
16 del Regolamento siano relative alla sola convocazione dell'assemblea ordinaria poiché in tale articolo sono disciplinate entrambe le tipologie di riunioni (es. comma quarto: “i condomini presenti alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie”) ed il riferimento alla
“approvazione di bilanci preventivi e consuntivi” deve pertanto essere letto come necessità del rispetto del maggior termine di quindici giorni per la comunicazione dell'avviso della riunione avente tale oggetto, senza possibilità di riduzione in caso di urgenza.
Per i suesposti motivi, la deliberazione assunta in data 26 gennaio 2023 viene annullata per omesso rispetto del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. e dall'art. 16 del Regolamento di Condominio.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta (c.t.u.), del rito adottato e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i.
(valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di breve note conclusive). Attesa la soccombenza di parte convenuta, si rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla la deliberazione n. 3) dell'O.d.G. adottata dal convenuto in data 26 gennaio 2023; CP_1
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed €
1.453,00 per fase decisionale) ed € 593,80 per esposti (di cui € 48,80 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 18 marzo 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila