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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.366/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.12.2023, e vertente tra l , in persona del Direttore Parte_1
Regionale pro tempore (appellante), e (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la Parte_2
sentenza n°74/2023 emessa dal Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, in data
30.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, l' ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, CP_1 con la quale è stato dichiarato che , al quale l' aveva già riconosciuto un danno Parte_2 CP_1
biologico complessivo del 12% (a seguito di malattie professionali a carico del rachide lombare), era affetto da “tendinopatia SVSP e CLB bilaterale” (contratto nell'esercizio dell'attività di operaio in lavanderie industriali, svolta per circa trenta anni), con danno biologico nella misura complessiva del
19%, con condanna dell' a corrispondere l'indennizzo/rendita corrispondente per differenza con CP_1 quanto già percepito. A fondamento del gravame l' ha lamentato l'insufficienza e l'erroneità della CP_1
1 motivazione della sentenza gravata, che ha recepito acriticamente una errata consulenza tecnica d'ufficio, che non avrebbe tenuto conto della natura degenerativa dei postumi, che aveva preso a riferimento un errato gradiente di invalidità e che non aveva tenuto conto della circostanza che l'esposizione a rischio era cessata nell'anno 2015, cinque anni prima della comparsa dei primi sintomi. Ha quindi ha censurato, nel merito, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado e recepita dal Tribunale. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse respinta la domanda di , previo rinnovo della consulenza tecnica Parte_2
d'ufficio. In subordine, ha chiesto correggersi la sentenza impugnata secondo la minore misura di inabilità riscontrata dal CTU.
La parte appellata ha resistito al gravame.
L'appello non è fondato.
Va premesso che nell'elaborato peritale, sulla cui base il Tribunale ha fondato la propria decisione
(cfr. relazione peritale Dr ), l'ausiliario ha accertato, all'esito degli accertamenti Persona_1
effettuati, che è affetto da “tendinopatia SVSP e CLB bilaterale” e che, secondo quanto è Parte_2
stato riferito dai testimoni escussi (cfr. deposizioni testimoniali testi e ), Tes_1 Testimone_2
a tale patologia può essere riconosciuta origine professionale, tenuto conto delle “specifiche caratteristiche delle lavorazioni che hanno visto a lungo impegnato il signor in attività che Pt_2 richiedevano un sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori” e di quanto emerge dalla documentazione sanitaria relativa al riconoscimento di assegno triennale rinnovabile di invalidità INPS.
Tale patologia, secondo il CTU, determina un danno biologico unificato del 19%, tenuto conto del preesistente gradiente del 12% per patologie an carico del rachide lombare (già riconosciuto dall' , CP_1
con decorrenza a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tali valutazioni sono state pienamente confermate dal CTU nominato in questo giudizio di gravame – cfr. elaborato Dr -, il quale ha accertato che è affetto da “Tendinopatia Persona_2 Parte_2 cronica dei tendini sovraspinosi e dei tendini dei capi lunghi dei bicipiti” di origine professionale, in considerazione del fatto che le mansioni svolte nel periodo 1998-2016 quale addetto alla stireria in lavaderie industriali hanno comportato per l'appellante l'esposizione al rischio da movimentazioni manuale di carichi con arti superiori. Con riguardo alla circostanza, dedotta dall' che l'appellante ha CP_1 cessato l'attività lavorativa suddetta nel 2016, mentre i primi sintomi sono comparsi solo nel 2011, il
CTU ha accertato che dal 2016 l'appellante ha svolto attività di collaboratore scolastico e che
“l'interruzione delle mansioni svolte dal 1998 al 2016, ove il rischio era certo e di moderata-elevata entità, non comportavano di fatto una abolizione del rischio, ma semplicemente il passaggio ad un ruolo in cui il rischio lavorativo per mmc era meno significativo. Tale riduzione del rischio era tuttavia, a
2 parere dello scrivente, del tutto compatibile con una progressione, seppur rallentata, dei processi lesivi cronici già in atto. Si ricorda infatti che nel febbraio 2021, il mese dopo la presentazione della domanda, il soggetto era sottoposto proprio ad una limitazione delle mansioni lavorative con indicazione a non eseguire mmc > 15 kg. Come tale era evidenziabile che il rischio per movimentazione manuale di carichi era quindi presente all'epoca della domanda”.
Sula scorta degli esiti della prova testimoniale e delle conclusioni delle due C.T.U., emergono quindi nella fattispecie dati medico-legali certi che possano identificare con sufficiente attendibilità una genesi tecnopatica nell'insorgenza della patologia denunciata. Le allegazioni dell' , secondo cui non CP_1 sussisterebbe il necessario nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata, risultano del resto fondate su un mero ragionamento presuntivo e non sono assistite da una idonea dimostrazione, sul piano storico-fattuale, della asserita insussistenza dell'esposizione a rischio dell'assicurato.
L'ausiliario ha altresì ritenuto condivisibile “il grado menomativo per le patologie di specie calcolato dal precedente CTU, Dott. , pari all'8% in relazione alla sussistenza bilaterale della patologia. Per_1
Preso atto del precedente grado menomativo del 12% attinente malattia professionale al rachide lombare, si procede ad una valutazione complessiva del complesso patologico per le patologie in oggetto. Si valuta quindi il grado di riduzione dell'integrità psicofisica complessiva pari al 19%
(diciannove punti percentuali) con decorrenza alla domanda amministrativa 01.02.2021”.
Il CTU, sulla scorta della documentazione in atti, nonchè di diretti e specifici accertamenti, è quindi pervenuto alla conclusione che le patologie di origine professionale da cui è affetto l'appellante, determinano un danno alla persona quantificabile nella misura globale del 19% (12% per le patologie preesistenti e 8% per la tendinopatia), con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia di M.P.
(01.02.2021).
Ritiene la Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per le stesse ragioni, le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano a carico dell' e si liquidano con CP_1
separato decreto.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
3 è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
CP_1
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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