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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 441/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
DEL MARE -I TRAV., 12 73046 MATINO presso lo studio dell'avv. STEFANELLI
MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. BIASIUCCI
LANFRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
02/02/2023 emessa dal G.U. del Tribunale di Pavia, dott. Forcina ed in accoglimento del presente atto di appello:
- preliminarmente dichiarare la NULLITA' dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, per tutte le ragioni espresse;
- in subordine, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora
, per tutte le ragioni espresse e, per l'effetto, - rigettare la domanda Parte_1
avanzata nei suoi confronti con Ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 26/10/2022.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. n° 147/2022.
Per CP_1
L'adìta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, voglia così giudicare:
-- respingere l'avverso appello siccome infondato, in fatto e diritto, oltre che privo di riscontro e prova, confermando interamente la decisione di prime cure;
-- in subordine e ove denegatamente a riformarsi l'Ordinanza di primo grado,
l'Appellato rinnova le domande assorbite nei termini e limiti che seguono affinché
l'Ill.ma Corte, previo ogni accertamento e dichiarazione, voglia condannare
l'Appellante al pagamento, in rivendicazione e restituzione ex art. 948 c.c., o comunque in ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. o per arricchimento ingiustificato ex art. 2041
c.c., nonché per risarcimento danni, in favore dell'Appellato, della somma di Euro
pagina 2 di 8 8.500,00= oltre interessi moratori di legge dalla data dell'accredito del bonifico sino al saldo effettivo;
-- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche forfettarie e contributo unificato, di lite, di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti dai quali è sorto il contenzioso fra le parti del presente giudizio sono stati così sintetizzati nell'Ordinanza di questa Corte resa su ricorso ex artt. 283/351 c.p.c.:
ha ricevuto messaggi ed e-mail, provenienti apparentemente dalla CP_1
presso la quale aveva un conto corrente, li ha aperti e successivamente ha CP_2
verificato che era stato effettuato da ignoti un ordine di bonifico per euro 19.500,00, che la sua Banca gli ha riferito essere stati accreditati sul conto di , presso Parte_1
altra filiale della stessa per tale fatto ha sporto denuncia ai CP_2 CP_1
Carabinieri.
, dal canto suo, ha appreso dalla che sul suo conto erano state Parte_1 CP_2
effettuate operazioni, da lei non autorizzate, di prelievo di contante mediante bancomat per euro 8.500,00, oltre all'accredito di euro 19.500,00 proveniente dal conto di
con il quale non era intercorso alcun rapporto;
anche ha CP_1 Parte_1
sporto denuncia ai Carabinieri, riferendo che il suo bancomat, con l'annotazione del pin sul retro, era stato prestato alcuni giorni prima al suo compagno, che aveva fatto un viaggio e non si era accorto di averlo smarrito;
ha autorizzato la Parte_1
a trasferire sul conto di la somma di euro 11.000,00, pari CP_2 CP_1
all'accredito di euro 19.500,00 che aveva ricevuto, al netto della somma di euro
8.500,00, illegittimamente prelevata con bancomat dal suo conto”.
Sulla base di tali fatti adiva il Tribunale di Pavia con ricorso ex art. 702 CP_1
bis c.p.c. per ottenere la condanna di “al pagamento, in rivendicazione Parte_1
e restituzione ex art. 948 c.c., o comunque in ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. o
pagina 3 di 8 infine per arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., in favore del Ricorrente, della somma di Euro 8. 5 00,00= oltre interessi moratori di legge dalla data dell'accredito del bonifico sino al saldo effettivo”. si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
chiedendo nel merito il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
Alla prima udienza davanti al Tribunale venivano esposte le seguenti difese (v. verbale di udienza 1.2.2023):
“l'avv. Gavinelli (per il ricorrente), contestando la comparsa avversaria, evidenzia che le operazioni bancarie che hanno coinvolto le parti sono autonome;
che i prelevamenti disconosciuti dalla resistente sono in parte eseguiti presso uno sportello bancomat utilizzato dalla parte anche con riferimento ad operazioni successive non disconosciute;
contesta i docc. nn. 2 e 5 di controparte;
in subordine insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie in relazione all'estratto conto della resistente relativo alla mensilità di agosto 2020; eccepisce il concorso colposo della resistente in relazione ai prelievi abusivi da ella subiti atteso che il pin era posto dietro il bancomat e chiede, in considerazione di tale questione, di modificare le proprie domande svolgendo in subordine anche domanda risarcitoria per l'importo di 8.500.
l'avv. Calogero (per la convenuta) si richiama alla comparsa di costituzione;
insiste nell'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della resistente;
chiede la conversione del rito ovvero un termine a difesa rispetto alla nuova domanda formulata da parte ricorrente.
L'avv. Gavinelli contesta l'eccezione di parte resistente in punto di legittimazione passiva non avendo il ricorrente alcun rapporto con la banca della resistente”.
Il Tribunale definiva il giudizio con Ordinanza in data 2.2.2023, con la quale accoglieva la domanda di ritenendo fondata l'azione di ripetizione di indebito ex art. CP_1
pagina 4 di 8 2033 c.c. per essere, in sisntesi, provati, in quanto incontestati, i presupposti del pagamento e dell'assenza di una causa giustificatrice.
L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
-nullità dell'Ordinanza per violazione del diritto di difesa “giacché il Giudice di prime cure, pur in presenza di una domanda nuova formulata al verbale di prima comparizione delle parti dall'odierno appellato, ha deciso il giudizio senza disporre il mutamento del rito o, quantomeno, concedere un termine a difesa, così come richiesti dalla signora per poter prendere posizione in merito alla predetta domanda Pt_1
nuova”
-erroneità della decisione nel merito per non aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione e aver addossato ad essa appellante le conseguenze di fatti di cui la stessa era rimasta vittima (phishing), fatti che, in diritto, dovrebbero essere ricondotti alla responsabilità dell'intermediario finanziario o imputati, nel caso concreto, alla negligenza dello stesso appellato CP_1
L'appellato si è costituito davanti alla Corte ed ha contestato l'impugnazione, CP_1
chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati.
Nessuna violazione del diritto di difesa si ravvisa nella mancata conversione del rito e nella mancata concessione di un termine a difesa sulla domanda subordinata risarcitoria pagina 5 di 8 verbalizzata dal difensore del ricorrente alla prima udienza davanti al CP_1
Tribunale.
Dalla lettura della sentenza appellata è, infatti, evidente che la suddetta domanda subordinata non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale, che ha accolto la domanda principale del ricorrente, fondata sulla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., domanda sulla quale l'odierna appellante si era difesa con la comparsa di costituzione e risposta, corredata da documenti.
La mancata conversione del rito non ha arrecato vulnus alla difesa dell'odierna appellante neppure rispetto alla domanda principale di ripetizione di indebito, sulla quale, come si è detto, l'odierna appellante ha potuto articolare le proprie difese in diritto che il Tribunale ha esaminato e motivatamente respinto.
Né si ravvisa una menomazione del diritto di difesa sotto il profilo istruttorio, avendo l'odierna appellante prodotto davanti al Tribunale i documenti sui quali ha ritenuto di fondare la propria difesa e non avendo prospettato, neppure in questo grado di giudizio, altre e diverse prove, anche costituende, che avrebbero potuto condurre ad un esito ad ella favorevole.
Risulta infondato anche il motivo con il quale si contesta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione.
La parte legittimata passiva dell'azione di ripetizione di indebito è, infatti, la parte che riceve il pagamento indebito, in quanto privo di causa, e l'odierna appellante è pacificamente il soggetto che ha ricevuto sul proprio conto corrente l'accredito di una somma proveniente dal conto corrente dell'odierno appellato, in mancanza di qualsiasi rapporto che possa giustificare lo spostamento di denaro.
La circostanza che tale operazione possa essere dipesa da un illecito posto in essere da soggetto sconosciuto, che, dopo l'accredito dell'intera somma sul conto dell'appellante,
pagina 6 di 8 si sarebbe appropriato, secondo la difesa, di parte di tale somma, non vale ad escludere l'obbligo della stessa di restituire l'intera somma ricevuta, che era pacificamente Pt_1
di pertinenza di con il quale pacificamente non aveva alcun rapporto CP_1 Pt_1
che potesse giustificare l'accredito.
Né può escludersi l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente ricevute per effetto della pretesa negligenza dell'odierno appellato: nella presente fattispecie, infatti,
l'operazione fraudolenta, che l'appellante indica come causa dello spostamento di denaro, non ha comportato lo spostamento delle somme dal conto di ad un CP_1
conto riferibile a pretesi truffatori, bensì ha determinato l'accredito di tali somme sul conto di che ha, quindi, ricevuto, un pagamento privo di causa, che è obbligata a Pt_1
restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c., indipendentemente dagli eventuali errori commessi dal soggetto dal cui conto il pagamento proveniva.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e Cpa;
pagina 7 di 8 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 3.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 441/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
DEL MARE -I TRAV., 12 73046 MATINO presso lo studio dell'avv. STEFANELLI
MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. BIASIUCCI
LANFRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
02/02/2023 emessa dal G.U. del Tribunale di Pavia, dott. Forcina ed in accoglimento del presente atto di appello:
- preliminarmente dichiarare la NULLITA' dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, per tutte le ragioni espresse;
- in subordine, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora
, per tutte le ragioni espresse e, per l'effetto, - rigettare la domanda Parte_1
avanzata nei suoi confronti con Ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 26/10/2022.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. n° 147/2022.
Per CP_1
L'adìta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, voglia così giudicare:
-- respingere l'avverso appello siccome infondato, in fatto e diritto, oltre che privo di riscontro e prova, confermando interamente la decisione di prime cure;
-- in subordine e ove denegatamente a riformarsi l'Ordinanza di primo grado,
l'Appellato rinnova le domande assorbite nei termini e limiti che seguono affinché
l'Ill.ma Corte, previo ogni accertamento e dichiarazione, voglia condannare
l'Appellante al pagamento, in rivendicazione e restituzione ex art. 948 c.c., o comunque in ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. o per arricchimento ingiustificato ex art. 2041
c.c., nonché per risarcimento danni, in favore dell'Appellato, della somma di Euro
pagina 2 di 8 8.500,00= oltre interessi moratori di legge dalla data dell'accredito del bonifico sino al saldo effettivo;
-- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche forfettarie e contributo unificato, di lite, di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti dai quali è sorto il contenzioso fra le parti del presente giudizio sono stati così sintetizzati nell'Ordinanza di questa Corte resa su ricorso ex artt. 283/351 c.p.c.:
ha ricevuto messaggi ed e-mail, provenienti apparentemente dalla CP_1
presso la quale aveva un conto corrente, li ha aperti e successivamente ha CP_2
verificato che era stato effettuato da ignoti un ordine di bonifico per euro 19.500,00, che la sua Banca gli ha riferito essere stati accreditati sul conto di , presso Parte_1
altra filiale della stessa per tale fatto ha sporto denuncia ai CP_2 CP_1
Carabinieri.
, dal canto suo, ha appreso dalla che sul suo conto erano state Parte_1 CP_2
effettuate operazioni, da lei non autorizzate, di prelievo di contante mediante bancomat per euro 8.500,00, oltre all'accredito di euro 19.500,00 proveniente dal conto di
con il quale non era intercorso alcun rapporto;
anche ha CP_1 Parte_1
sporto denuncia ai Carabinieri, riferendo che il suo bancomat, con l'annotazione del pin sul retro, era stato prestato alcuni giorni prima al suo compagno, che aveva fatto un viaggio e non si era accorto di averlo smarrito;
ha autorizzato la Parte_1
a trasferire sul conto di la somma di euro 11.000,00, pari CP_2 CP_1
all'accredito di euro 19.500,00 che aveva ricevuto, al netto della somma di euro
8.500,00, illegittimamente prelevata con bancomat dal suo conto”.
Sulla base di tali fatti adiva il Tribunale di Pavia con ricorso ex art. 702 CP_1
bis c.p.c. per ottenere la condanna di “al pagamento, in rivendicazione Parte_1
e restituzione ex art. 948 c.c., o comunque in ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. o
pagina 3 di 8 infine per arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., in favore del Ricorrente, della somma di Euro 8. 5 00,00= oltre interessi moratori di legge dalla data dell'accredito del bonifico sino al saldo effettivo”. si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
chiedendo nel merito il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
Alla prima udienza davanti al Tribunale venivano esposte le seguenti difese (v. verbale di udienza 1.2.2023):
“l'avv. Gavinelli (per il ricorrente), contestando la comparsa avversaria, evidenzia che le operazioni bancarie che hanno coinvolto le parti sono autonome;
che i prelevamenti disconosciuti dalla resistente sono in parte eseguiti presso uno sportello bancomat utilizzato dalla parte anche con riferimento ad operazioni successive non disconosciute;
contesta i docc. nn. 2 e 5 di controparte;
in subordine insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie in relazione all'estratto conto della resistente relativo alla mensilità di agosto 2020; eccepisce il concorso colposo della resistente in relazione ai prelievi abusivi da ella subiti atteso che il pin era posto dietro il bancomat e chiede, in considerazione di tale questione, di modificare le proprie domande svolgendo in subordine anche domanda risarcitoria per l'importo di 8.500.
l'avv. Calogero (per la convenuta) si richiama alla comparsa di costituzione;
insiste nell'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della resistente;
chiede la conversione del rito ovvero un termine a difesa rispetto alla nuova domanda formulata da parte ricorrente.
L'avv. Gavinelli contesta l'eccezione di parte resistente in punto di legittimazione passiva non avendo il ricorrente alcun rapporto con la banca della resistente”.
Il Tribunale definiva il giudizio con Ordinanza in data 2.2.2023, con la quale accoglieva la domanda di ritenendo fondata l'azione di ripetizione di indebito ex art. CP_1
pagina 4 di 8 2033 c.c. per essere, in sisntesi, provati, in quanto incontestati, i presupposti del pagamento e dell'assenza di una causa giustificatrice.
L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
-nullità dell'Ordinanza per violazione del diritto di difesa “giacché il Giudice di prime cure, pur in presenza di una domanda nuova formulata al verbale di prima comparizione delle parti dall'odierno appellato, ha deciso il giudizio senza disporre il mutamento del rito o, quantomeno, concedere un termine a difesa, così come richiesti dalla signora per poter prendere posizione in merito alla predetta domanda Pt_1
nuova”
-erroneità della decisione nel merito per non aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione e aver addossato ad essa appellante le conseguenze di fatti di cui la stessa era rimasta vittima (phishing), fatti che, in diritto, dovrebbero essere ricondotti alla responsabilità dell'intermediario finanziario o imputati, nel caso concreto, alla negligenza dello stesso appellato CP_1
L'appellato si è costituito davanti alla Corte ed ha contestato l'impugnazione, CP_1
chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati.
Nessuna violazione del diritto di difesa si ravvisa nella mancata conversione del rito e nella mancata concessione di un termine a difesa sulla domanda subordinata risarcitoria pagina 5 di 8 verbalizzata dal difensore del ricorrente alla prima udienza davanti al CP_1
Tribunale.
Dalla lettura della sentenza appellata è, infatti, evidente che la suddetta domanda subordinata non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale, che ha accolto la domanda principale del ricorrente, fondata sulla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., domanda sulla quale l'odierna appellante si era difesa con la comparsa di costituzione e risposta, corredata da documenti.
La mancata conversione del rito non ha arrecato vulnus alla difesa dell'odierna appellante neppure rispetto alla domanda principale di ripetizione di indebito, sulla quale, come si è detto, l'odierna appellante ha potuto articolare le proprie difese in diritto che il Tribunale ha esaminato e motivatamente respinto.
Né si ravvisa una menomazione del diritto di difesa sotto il profilo istruttorio, avendo l'odierna appellante prodotto davanti al Tribunale i documenti sui quali ha ritenuto di fondare la propria difesa e non avendo prospettato, neppure in questo grado di giudizio, altre e diverse prove, anche costituende, che avrebbero potuto condurre ad un esito ad ella favorevole.
Risulta infondato anche il motivo con il quale si contesta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione.
La parte legittimata passiva dell'azione di ripetizione di indebito è, infatti, la parte che riceve il pagamento indebito, in quanto privo di causa, e l'odierna appellante è pacificamente il soggetto che ha ricevuto sul proprio conto corrente l'accredito di una somma proveniente dal conto corrente dell'odierno appellato, in mancanza di qualsiasi rapporto che possa giustificare lo spostamento di denaro.
La circostanza che tale operazione possa essere dipesa da un illecito posto in essere da soggetto sconosciuto, che, dopo l'accredito dell'intera somma sul conto dell'appellante,
pagina 6 di 8 si sarebbe appropriato, secondo la difesa, di parte di tale somma, non vale ad escludere l'obbligo della stessa di restituire l'intera somma ricevuta, che era pacificamente Pt_1
di pertinenza di con il quale pacificamente non aveva alcun rapporto CP_1 Pt_1
che potesse giustificare l'accredito.
Né può escludersi l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente ricevute per effetto della pretesa negligenza dell'odierno appellato: nella presente fattispecie, infatti,
l'operazione fraudolenta, che l'appellante indica come causa dello spostamento di denaro, non ha comportato lo spostamento delle somme dal conto di ad un CP_1
conto riferibile a pretesi truffatori, bensì ha determinato l'accredito di tali somme sul conto di che ha, quindi, ricevuto, un pagamento privo di causa, che è obbligata a Pt_1
restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c., indipendentemente dagli eventuali errori commessi dal soggetto dal cui conto il pagamento proveniva.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e Cpa;
pagina 7 di 8 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 3.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 8 di 8