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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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- 1. Requisiti, validità e impugnazioneStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 22 gennaio 2026
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e riservata di disposizione delle proprie ultime volontà, disciplinata dall'articolo 602 del Codice Civile [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. A differenza del testamento pubblico, non richiede l'intervento di un notaio né la presenza di testimoni al momento della sua redazione, garantendo così segretezza e immediatezza [Tribunale Ordinario Pordenone, sez. S1, sentenza n. 141/2017][Tribunale di Frosinone, Sentenza n.122 del 31 gennaio 2024]. Tuttavia, proprio per la sua natura di scrittura privata, la legge impone requisiti di forma tassativi, la cui violazione può comportare l'invalidità dell'atto, con conseguenze significative …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6142/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Giacoma Fanizza Giudice Relatore dott. Alessio Marfè Giudice ha pronunciato la seguente
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6142/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, rimeSA in decisione all'udienza del 28.11.2024 e vertente tra
, C.F.: , nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva Parte_1 C.F._1 sul minore , C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
Fatigato Pasquale e Fatigato Barbara
-ATTORE- contro
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fiorella Trocano e RO C.F._3
Agnusdei Giuseppe
-CONVENUTO- contro
, nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva sulla minore Controparte_2
Persona_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009),
pagina 1 di 7 ai sensi dell'art. 58 co. 2 della steSA legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a seguito di ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ritualmente notificato,
- nella qualità di genitore esercente la responsabilità esclusiva sul figlio minore Parte_1 Persona_1
– evocava, dinanzi all'intestato Tribunale, - madre del de cuius - e
[...] RO ER
, quale genitore esercente la responsabilità esclusiva sulla figlia minore , Controparte_2 Persona_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− confermare il disposto sequestro giudiziario;
− accertare che il testamento olografo, assunto di , pubblicato su richiesta della sig.ra ER [...]
il 10.09.2018 dal Notaio al Repertorio n. 46558 e Raccolta n. 20358 non CP_1 Persona_4 Pers proviene dal de cuius non è stato da lui scritto/redatto né sottoscritto e non è autentico;
− in conseguenza dichiarare l'inesistenza giuridica ed in via alternativa la nullità assoluta, accertando la devoluzione integrale della eredità di in favore dei soli eredi legittimi ER Persona_1
e ; Persona_2
− dichiarare quindi unici eredi di i figli e;
ER Persona_1 Persona_2
− nella assurda e non creduta ipotesi di accertamento positivo della provenienza del testamento disporre la reintegrazione della quota di legittima di e di mediante la Persona_1 Persona_2
proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuiu
[...]
poteva disporre, nei limiti della quota medesima;
Per_3
− procedere alla divisione dei beni costituendi la eredita relitta da , salva eventuale richiesta di ER
attribuzione;
− ordinare alla sig.ra di dare rendiconto della abusiva gestione dei beni costituenti l'eredità RO
a far data dal decesso di e sino alla immissione nella gestione del custode designato;
ER
− condannare la sig.ra a reintegrare di tutti i loro diritti i due minori RO Persona_1
e e per essi gli esercenti la potestà sui medesimi;
Persona_2
− condannare la sig.ra al risarcimento dei danni provocati ai due minori RO Persona_1
e durante la abusiva gestione dei beni ereditari in proprietà degli stessi;
[...] Persona_2
− condannare la sig.ra al pagamento di spese e competenze per la fase di ricorso per RO sequestro, per la fase del reclamo, oltre che per tutte le spese tecniche necessitate e neceSArie per ogni fare
giudiziale;
− condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. RO
Sulla premeSA di aver intrapreso una relazione more uxorio con il dalla cui unione era nato il ER CO , esponeva che: Persona_1
pagina 2 di 7 − a seguito della tragica e prematura scomparsa del compagno, con provvedimento n. cron. 4483/2018 reso nel procedimento n. 3144/2012 V.G., veniva autorizzata dal Giudice Tutelare ad accettare con beneficio di inventario - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore - l'eredità relitta ab intestato del;
ER
− in seguito all'accettazione con beneficio di inventario, con provvedimento n. cron. 5150/2018 - n. 4011/2018
V.G., veniva autorizzata la redazione dell'inventario e nominata custode la (madre del de RO cuius), che accettava l'incarico;
− “…prima dell'inventario e senza aver proferito parola in sede di erezione dello stesso, la aveva già CP_1 fatto pubblicare un assunto testamento olografo asseritamente redatto dal datato 01.12.2016, ER nel quale la steSA sarebbe stata nominata erede universale…”.
Sostenuta - all'esito di C.T.P.-grafologica - la falsità della scheda testamentaria e, in ogni caso, la lesione della quota di legittima riservata a favore dei due figli del de cuius ( e nata da una Persona_1 Persona_2 precedente relazione) - previa autorizzazione del Giudice Tutelare - parte attrice incardinava il procedimento
R.G. n. 3125/2019, ottenendo il sequestro giudiziario dei beni relitti del de cuius e, successivamente il presente giudizio.
Costituitasi ritualmente in giudizio, , rassegnava le seguenti conclusioni: RO
− si rigetti ogni domanda rivolta nei confronti della sig.ra , per inammissibilità, RO improponibilità, improcedibilità, infondatezza in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati di rimborso forfettario spese e generali, cap e iva come per legge.
In particolare, esponeva che “…dopo della dipartita del compianto figlio , nelle attività di ER risistemazione all'interno della struttura ove lei operava insieme al figlio, ha rinvenuto uno scritto datato
1.12.2016, avente le caratteristiche proprie di un testamento olografo…", rimettendosi ad ogni opportuno accertamento circa l'autenticità e sostenendo - in ogni caso - la corretta gestione del patrimonio ereditario.
Assegnati i termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo di C.T.U.-grafologica e di
C.T.U.- ricostruttiva dei beni oggetto della domanda di divisione ed all'esito veniva riservato in decisone, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Ritenuto neceSArio richiamare le parti a chiarimenti, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, alla udienza del 28.11.2024, veniva riservata in decisione senza termini.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la regolarità e Controparte_2 tempestività della notifica non si è costituita in giudizio.
Va - altresì - rilevato che parte attrice ha cumulato una serie di domande tra loro connesse da vincolo di conseguenzialità. Ha infatti domandato che fosse dichiarata la falsità o comunque la nullità o inefficacia del testamento olografo attribuito al e, conseguentemente, che fosse dichiarata aperta la successione ER
pagina 3 di 7 ab intestato, con le ulteriori domande di rendiconto nei confronti della e di divisione dell'asse RO ereditario.
Ciò premesso, la domanda di nullità del testamento olografo attribuito al è fondata e merita, ER pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
Com'è noto, per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
pertanto, la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'efficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato testamento, provarne l'autenticità. È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requisito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo (Cass. sent. n.18616/2017).
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (Cass. sent. n. 20703/2013). La legge prescrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, poSA subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inapplicabile il principio utile per inutile non vitiatur che contrasterebbe con la duplice funzione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'autografia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che eSA sia stata scritta dal terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (Cass. sent. n. 12458/2004).
Dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di eSA l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass., Sez. Un., sent. n. 12307/2015) non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto.
La necessità di una siffatta azione per quaestio nullitatis, ad avviso delle Sezioni Unite consente di rispondere:
“…- da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (aSAi problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, non potendosi
pagina 4 di 7 esse relegare nel novero delle prove atipiche (...); - dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si profeSA erede, riversando su di lui l'intero
onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa steSA Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della steSA giurisdizione, apertamente definita risorsa non illimitata” (sic: Cass., Sez. Un., sent. n. 12307/2015 cit.).
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che gli esiti dell'istruttoria svolta, fondatasi sull'acquisizione della documentazione prodotta e sull'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico confermano la falsità del testamento.
In particolare, La Dott.SA , sulla base degli elementi riscontrati nel corso d'indagine, Persona_5 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, esprimeva le seguenti considerazioni conclusive:
“…l'indagine grafologica ha permesso di accertare la presenza di un'unica mano scrivente dell'intero scritto testamentario (testo, data e firma), con l'individuazione di specifiche caratteristiche grafiche, le quali, poste a confronto con le peculiarità grafodinamiche emerse dall'esame della copiosa autografia del de cuius
[...]
, hanno fatto emergere apparenti similarità legate al mero aspetto morfologico del simbolismo letterale, Per_3 ma non confermate da un collimante tenore scrittorio e, soprattutto, smentite da una non collimante dinamica esecutiva.
Infatti, l'effettuata comparazione ha permesso di riscontrare importanti e sostanziali differenze scrittorie inerenti la dinamica strutturale del simbolismo grafico derivante dal fatto che, il de cuius era ER mancino, evidenziando, in tutti i copiosi scritti autografi agli atti, quella singolare gestualità compositiva che contraddistingue, appunto, il mancinismo, a differenza della stesura dell'intero olografo contestato realizzato, invece da un soggetto destrimane.
Tali importanti discordanze gestuali vengono, peraltro, confermate ed avvalorate dalla presenza, all'interno del testamento in verifica, di indizi di dubbia natura, quali, diffuse riprese scrittorie perfettamente collimanti o ravvicinate (giustapposizioni), nonché, incoerenza motoria tra la capacità di eseguire percorsi morbidi e di gestire con spigliatezza la proiezione della maSA grafica nello spazio a disposizione, da una parte, e la presenza di diffuse stentatezze, titubanze ed ispessimenti del binario scrittorio dall'altra: caratteristiche grafiche del tutto assenti lungo la stesura della numerosa autografia avuta a disposizione e risultata di livello grafomotorio superiore rispetto all'olografo disconosciuto (il era laureato in Scienze Motorie). Per_3
Questa interpretazione è stata successivamente confermata dalla comparazione delle singolarità esecutive, emerse dalla disamina del redatto olografo, con le peculiarità grafodinamiche riscontrate dall'analisi
pagina 5 di 7 approfondita della copiosa autografia del , da cui sono emerse sostanziali discordanze gestuali Per_3 riguardanti il differente quantum energetico, il differente sistema coesivo, la differente impostazione spaziale
(calibratura, andamento sul rigo, inclinazione assiale), nonché, la differente morfologia ideativa ed esecutiva.
Infine, diviene importante sottolineare la peculiare modalità del de cuius di vergare la propria sottoscrizione Perso apponendo (osservata su ben 33 firme!!) prima il nome e poi il cognome a Per_6 Per_3 differenza della firma presente in calce al testamento in verifica dove, il cognome precede inconsuetamente il nome.
In conclusione, in base a quanto rilevato e dedotto, si può affermare che, il testamento in verifica è risultato un prodotto apocrifo in tutte le sue parti, testo, data e firma, e non riconducibile alla mano del de cuius
[...]
..”. Per_3
Si ritiene che il CTU abbia espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati e delle scritture di comparazione prodotte, come tali possono esser poste alla base della decisione.
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice con riguardo al testamento olografo attribuito al de cuius, datato 1.12.2016, pubblicato in data 10.09.2018 con atto per notar dott. Per_4
(repertorio n. 46558, racc. n. 20358) deve essere accolta.
[...]
All'accoglimento della domanda principale, con dichiarazione di nullità del testamento olografo, consegue che la successione mortis causa del de cuius deve essere ritenuta integralmente regolata dalla legge (cd. successione
“ab intestato”).
La domanda formulata dall'attrice di “…devoluzione integrale della eredità di in favore dei soli ER eredi legittimi e ” costituisce una conseguenza della declaratoria di Persona_1 Persona_7 apertura della successione legittima.
Né d'altra parte l'erede legittimo può chiedere la restituzione a sè dei beni ereditari facenti parte della maSA e indivisi prima dello svolgimento delle operazioni divisionali.
Il giudizio deve procedere in istruttoria per lo svolgimento delle attività divisionali.
Pertanto, la causa è rimeSA sul ruolo con separata ordinanza per completare l'istruttoria finalizzata allo svolgimento delle operazioni divisionali. Va, quindi, essenzialmente richiamato il CTU - Arch. Persona_8
- per lo svolgimento degli accertamenti utili alla valutazione della maSA, nonché alla formazione di un
[...] progetto divisionale.
Va, inoltre, chiarito che la presente sentenza è soggetta ad annotazione (l'annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art. 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice: Cass. sent. n. 532/1956).
La regolamentazione delle spese di lite, comprensive dei compensi liquidati ai C.T.U., è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva sul minore Parte_1 [...]
, nei confronti di , e di , nella sua Persona_1 RO Controparte_2 qualità di esercente la responsabilità esclusiva sulla minore , così provvede: Persona_2
− ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo attribuito al de cuius , datato 1^.12.2016, pubblicato in data 10.09.2018 con atto per notar dott. ER Per_4
(repertorio n. 46558, racc. n. 20358);
[...]
− DICHIARA aperta la successione legittima del de cuius ; ER
− DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
− Spese delle CTU e processuali al definitivo.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio '25 dai suddetti magistrati.
Il Giudice est.
Giacoma Fanizza
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Giacoma Fanizza Giudice Relatore dott. Alessio Marfè Giudice ha pronunciato la seguente
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6142/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, rimeSA in decisione all'udienza del 28.11.2024 e vertente tra
, C.F.: , nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva Parte_1 C.F._1 sul minore , C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
Fatigato Pasquale e Fatigato Barbara
-ATTORE- contro
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fiorella Trocano e RO C.F._3
Agnusdei Giuseppe
-CONVENUTO- contro
, nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva sulla minore Controparte_2
Persona_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009),
pagina 1 di 7 ai sensi dell'art. 58 co. 2 della steSA legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a seguito di ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ritualmente notificato,
- nella qualità di genitore esercente la responsabilità esclusiva sul figlio minore Parte_1 Persona_1
– evocava, dinanzi all'intestato Tribunale, - madre del de cuius - e
[...] RO ER
, quale genitore esercente la responsabilità esclusiva sulla figlia minore , Controparte_2 Persona_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− confermare il disposto sequestro giudiziario;
− accertare che il testamento olografo, assunto di , pubblicato su richiesta della sig.ra ER [...]
il 10.09.2018 dal Notaio al Repertorio n. 46558 e Raccolta n. 20358 non CP_1 Persona_4 Pers proviene dal de cuius non è stato da lui scritto/redatto né sottoscritto e non è autentico;
− in conseguenza dichiarare l'inesistenza giuridica ed in via alternativa la nullità assoluta, accertando la devoluzione integrale della eredità di in favore dei soli eredi legittimi ER Persona_1
e ; Persona_2
− dichiarare quindi unici eredi di i figli e;
ER Persona_1 Persona_2
− nella assurda e non creduta ipotesi di accertamento positivo della provenienza del testamento disporre la reintegrazione della quota di legittima di e di mediante la Persona_1 Persona_2
proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuiu
[...]
poteva disporre, nei limiti della quota medesima;
Per_3
− procedere alla divisione dei beni costituendi la eredita relitta da , salva eventuale richiesta di ER
attribuzione;
− ordinare alla sig.ra di dare rendiconto della abusiva gestione dei beni costituenti l'eredità RO
a far data dal decesso di e sino alla immissione nella gestione del custode designato;
ER
− condannare la sig.ra a reintegrare di tutti i loro diritti i due minori RO Persona_1
e e per essi gli esercenti la potestà sui medesimi;
Persona_2
− condannare la sig.ra al risarcimento dei danni provocati ai due minori RO Persona_1
e durante la abusiva gestione dei beni ereditari in proprietà degli stessi;
[...] Persona_2
− condannare la sig.ra al pagamento di spese e competenze per la fase di ricorso per RO sequestro, per la fase del reclamo, oltre che per tutte le spese tecniche necessitate e neceSArie per ogni fare
giudiziale;
− condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. RO
Sulla premeSA di aver intrapreso una relazione more uxorio con il dalla cui unione era nato il ER CO , esponeva che: Persona_1
pagina 2 di 7 − a seguito della tragica e prematura scomparsa del compagno, con provvedimento n. cron. 4483/2018 reso nel procedimento n. 3144/2012 V.G., veniva autorizzata dal Giudice Tutelare ad accettare con beneficio di inventario - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore - l'eredità relitta ab intestato del;
ER
− in seguito all'accettazione con beneficio di inventario, con provvedimento n. cron. 5150/2018 - n. 4011/2018
V.G., veniva autorizzata la redazione dell'inventario e nominata custode la (madre del de RO cuius), che accettava l'incarico;
− “…prima dell'inventario e senza aver proferito parola in sede di erezione dello stesso, la aveva già CP_1 fatto pubblicare un assunto testamento olografo asseritamente redatto dal datato 01.12.2016, ER nel quale la steSA sarebbe stata nominata erede universale…”.
Sostenuta - all'esito di C.T.P.-grafologica - la falsità della scheda testamentaria e, in ogni caso, la lesione della quota di legittima riservata a favore dei due figli del de cuius ( e nata da una Persona_1 Persona_2 precedente relazione) - previa autorizzazione del Giudice Tutelare - parte attrice incardinava il procedimento
R.G. n. 3125/2019, ottenendo il sequestro giudiziario dei beni relitti del de cuius e, successivamente il presente giudizio.
Costituitasi ritualmente in giudizio, , rassegnava le seguenti conclusioni: RO
− si rigetti ogni domanda rivolta nei confronti della sig.ra , per inammissibilità, RO improponibilità, improcedibilità, infondatezza in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati di rimborso forfettario spese e generali, cap e iva come per legge.
In particolare, esponeva che “…dopo della dipartita del compianto figlio , nelle attività di ER risistemazione all'interno della struttura ove lei operava insieme al figlio, ha rinvenuto uno scritto datato
1.12.2016, avente le caratteristiche proprie di un testamento olografo…", rimettendosi ad ogni opportuno accertamento circa l'autenticità e sostenendo - in ogni caso - la corretta gestione del patrimonio ereditario.
Assegnati i termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo di C.T.U.-grafologica e di
C.T.U.- ricostruttiva dei beni oggetto della domanda di divisione ed all'esito veniva riservato in decisone, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Ritenuto neceSArio richiamare le parti a chiarimenti, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, alla udienza del 28.11.2024, veniva riservata in decisione senza termini.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di che, nonostante la regolarità e Controparte_2 tempestività della notifica non si è costituita in giudizio.
Va - altresì - rilevato che parte attrice ha cumulato una serie di domande tra loro connesse da vincolo di conseguenzialità. Ha infatti domandato che fosse dichiarata la falsità o comunque la nullità o inefficacia del testamento olografo attribuito al e, conseguentemente, che fosse dichiarata aperta la successione ER
pagina 3 di 7 ab intestato, con le ulteriori domande di rendiconto nei confronti della e di divisione dell'asse RO ereditario.
Ciò premesso, la domanda di nullità del testamento olografo attribuito al è fondata e merita, ER pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
Com'è noto, per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
pertanto, la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'efficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato testamento, provarne l'autenticità. È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requisito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo (Cass. sent. n.18616/2017).
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (Cass. sent. n. 20703/2013). La legge prescrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, poSA subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inapplicabile il principio utile per inutile non vitiatur che contrasterebbe con la duplice funzione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'autografia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che eSA sia stata scritta dal terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (Cass. sent. n. 12458/2004).
Dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di eSA l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass., Sez. Un., sent. n. 12307/2015) non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto.
La necessità di una siffatta azione per quaestio nullitatis, ad avviso delle Sezioni Unite consente di rispondere:
“…- da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (aSAi problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, non potendosi
pagina 4 di 7 esse relegare nel novero delle prove atipiche (...); - dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si profeSA erede, riversando su di lui l'intero
onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa steSA Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della steSA giurisdizione, apertamente definita risorsa non illimitata” (sic: Cass., Sez. Un., sent. n. 12307/2015 cit.).
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che gli esiti dell'istruttoria svolta, fondatasi sull'acquisizione della documentazione prodotta e sull'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico confermano la falsità del testamento.
In particolare, La Dott.SA , sulla base degli elementi riscontrati nel corso d'indagine, Persona_5 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, esprimeva le seguenti considerazioni conclusive:
“…l'indagine grafologica ha permesso di accertare la presenza di un'unica mano scrivente dell'intero scritto testamentario (testo, data e firma), con l'individuazione di specifiche caratteristiche grafiche, le quali, poste a confronto con le peculiarità grafodinamiche emerse dall'esame della copiosa autografia del de cuius
[...]
, hanno fatto emergere apparenti similarità legate al mero aspetto morfologico del simbolismo letterale, Per_3 ma non confermate da un collimante tenore scrittorio e, soprattutto, smentite da una non collimante dinamica esecutiva.
Infatti, l'effettuata comparazione ha permesso di riscontrare importanti e sostanziali differenze scrittorie inerenti la dinamica strutturale del simbolismo grafico derivante dal fatto che, il de cuius era ER mancino, evidenziando, in tutti i copiosi scritti autografi agli atti, quella singolare gestualità compositiva che contraddistingue, appunto, il mancinismo, a differenza della stesura dell'intero olografo contestato realizzato, invece da un soggetto destrimane.
Tali importanti discordanze gestuali vengono, peraltro, confermate ed avvalorate dalla presenza, all'interno del testamento in verifica, di indizi di dubbia natura, quali, diffuse riprese scrittorie perfettamente collimanti o ravvicinate (giustapposizioni), nonché, incoerenza motoria tra la capacità di eseguire percorsi morbidi e di gestire con spigliatezza la proiezione della maSA grafica nello spazio a disposizione, da una parte, e la presenza di diffuse stentatezze, titubanze ed ispessimenti del binario scrittorio dall'altra: caratteristiche grafiche del tutto assenti lungo la stesura della numerosa autografia avuta a disposizione e risultata di livello grafomotorio superiore rispetto all'olografo disconosciuto (il era laureato in Scienze Motorie). Per_3
Questa interpretazione è stata successivamente confermata dalla comparazione delle singolarità esecutive, emerse dalla disamina del redatto olografo, con le peculiarità grafodinamiche riscontrate dall'analisi
pagina 5 di 7 approfondita della copiosa autografia del , da cui sono emerse sostanziali discordanze gestuali Per_3 riguardanti il differente quantum energetico, il differente sistema coesivo, la differente impostazione spaziale
(calibratura, andamento sul rigo, inclinazione assiale), nonché, la differente morfologia ideativa ed esecutiva.
Infine, diviene importante sottolineare la peculiare modalità del de cuius di vergare la propria sottoscrizione Perso apponendo (osservata su ben 33 firme!!) prima il nome e poi il cognome a Per_6 Per_3 differenza della firma presente in calce al testamento in verifica dove, il cognome precede inconsuetamente il nome.
In conclusione, in base a quanto rilevato e dedotto, si può affermare che, il testamento in verifica è risultato un prodotto apocrifo in tutte le sue parti, testo, data e firma, e non riconducibile alla mano del de cuius
[...]
..”. Per_3
Si ritiene che il CTU abbia espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati e delle scritture di comparazione prodotte, come tali possono esser poste alla base della decisione.
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice con riguardo al testamento olografo attribuito al de cuius, datato 1.12.2016, pubblicato in data 10.09.2018 con atto per notar dott. Per_4
(repertorio n. 46558, racc. n. 20358) deve essere accolta.
[...]
All'accoglimento della domanda principale, con dichiarazione di nullità del testamento olografo, consegue che la successione mortis causa del de cuius deve essere ritenuta integralmente regolata dalla legge (cd. successione
“ab intestato”).
La domanda formulata dall'attrice di “…devoluzione integrale della eredità di in favore dei soli ER eredi legittimi e ” costituisce una conseguenza della declaratoria di Persona_1 Persona_7 apertura della successione legittima.
Né d'altra parte l'erede legittimo può chiedere la restituzione a sè dei beni ereditari facenti parte della maSA e indivisi prima dello svolgimento delle operazioni divisionali.
Il giudizio deve procedere in istruttoria per lo svolgimento delle attività divisionali.
Pertanto, la causa è rimeSA sul ruolo con separata ordinanza per completare l'istruttoria finalizzata allo svolgimento delle operazioni divisionali. Va, quindi, essenzialmente richiamato il CTU - Arch. Persona_8
- per lo svolgimento degli accertamenti utili alla valutazione della maSA, nonché alla formazione di un
[...] progetto divisionale.
Va, inoltre, chiarito che la presente sentenza è soggetta ad annotazione (l'annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art. 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice: Cass. sent. n. 532/1956).
La regolamentazione delle spese di lite, comprensive dei compensi liquidati ai C.T.U., è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella sua qualità di esercente la responsabilità esclusiva sul minore Parte_1 [...]
, nei confronti di , e di , nella sua Persona_1 RO Controparte_2 qualità di esercente la responsabilità esclusiva sulla minore , così provvede: Persona_2
− ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo attribuito al de cuius , datato 1^.12.2016, pubblicato in data 10.09.2018 con atto per notar dott. ER Per_4
(repertorio n. 46558, racc. n. 20358);
[...]
− DICHIARA aperta la successione legittima del de cuius ; ER
− DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
− Spese delle CTU e processuali al definitivo.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio '25 dai suddetti magistrati.
Il Giudice est.
Giacoma Fanizza
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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