Art. 3.
Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione.
Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione.