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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6134/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
Giudice dott. Federica Di Paolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 6134/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.06.2025
da
Parte_1 nata a [...] il [...] con l'avv. Marco Mion
e nato a [...] il [...] con l'avv. Federico Coltro Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: "• dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. Parte_1
[...] e sig. Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Selvazzano Dentro (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine
.
dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare il sig. Parte_2 tenuto a versare alla signora Parte_1 a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026.
3. La signora Parte_1 lascerà la casa coniugale entro 150 giorni dall'omologa della separazione, con facoltà di asportare mobili ed arredi di interesse.
4. Spese legali compensate".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 iscritto in data 13.06.2025; e Parte_2
vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 16.09.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 nata a Padova il 05.03.1964 e Pt_2
[...] nato a [...] il [...];
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Selvazzano Dentro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Selvazzano Dentro al n. 25, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1988;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e Parte_2 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
Giudice dott. Federica Di Paolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 6134/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.06.2025
da
Parte_1 nata a [...] il [...] con l'avv. Marco Mion
e nato a [...] il [...] con l'avv. Federico Coltro Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: "• dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. Parte_1
[...] e sig. Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Selvazzano Dentro (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine
.
dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare il sig. Parte_2 tenuto a versare alla signora Parte_1 a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 1.500,00 (millecinquecento/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026.
3. La signora Parte_1 lascerà la casa coniugale entro 150 giorni dall'omologa della separazione, con facoltà di asportare mobili ed arredi di interesse.
4. Spese legali compensate".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 iscritto in data 13.06.2025; e Parte_2
vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 16.09.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 nata a Padova il 05.03.1964 e Pt_2
[...] nato a [...] il [...];
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Selvazzano Dentro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Selvazzano Dentro al n. 25, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1988;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e Parte_2 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari