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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/09/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2627/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 10/9/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2627/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e dall'avv. STOPPANI
GUIDO ricorrente contro
Cod. Fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MARAZZA MARCO e dall'avv. DE FEO DOMENICO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di essere dipendente di dal 15.4.2005 con Controparte_1
Pag. 1 di 6 contratto a tempo pieno e indeterminato e attualmente inquadrato al VI livello del
CCNL applicato. Ha dedotto di percepire, sin dal 2010, un “sovraminimo individuale”, che la datrice di lavoro “negli anni, non ha mai considerato assorbibile con gli aumenti della contrattazione collettiva e con gli eventuali aumenti di livello”, con ciò dando origine a un vero e proprio uso aziendale;
ha poi allegato che, di contro, con decorrenza dal febbraio 2018, la convenuta ha invece imposto a tutto il personale il parziale assorbimento del superminimo, a compensazione degli aumenti retributivi conseguenti all'accordo raggiunto dalle parti sociali nel novembre 2017 (ove è stato pattuito l'aumento della retribuzione base e il riconoscimento di un “Elemento Retributivo Separato” denominato
E.R.S.). Ha evidenziato che l'assorbimento del superminimo in misura esattamente parti all'ERS ha comportato una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore, poiché, mentre il superminimo ha incidenza sul TFR, di contro l'ERS è escluso dal calcolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del superminimo e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in € 4.847,58.
Si è ritualmente costituita in giudizio o Controparte_1 CP_1
che, nel contestare in toto il contenuto del ricorso avversario, ha dedotto che il superminimo attribuito al ricorrente con lettere del 2010 e del 2017 è stato espressamente definito “assorbibile” e che successivamente non è mai intervenuto alcun accordo individuale novativo, tale da modificarne la natura;
ha negato la sussistenza di un uso aziendale che abbia determinato la non assorbibilità del superminimo e che, anche volendo ritenere il contrario, esso sarebbe senz'altro disdettabile unilateralmente stante il divieto di perpetuità dei vincoli obbligatori.
Ha evidenziato che, effettivamente, con decorrenza dal luglio 2018, il superminimo erogato al ricorrente è stato, ma solo parzialmente, assorbito a fronte degli aumenti retributivi (e segnatamente del riconoscimento dell'EDR) previsti dal rinnovo contrattuale del novembre 2017; ha precisato che, di conseguenza, il lavoratore non ha subito alcun decremento della retribuzione complessiva lorda, sicché la non incidenza dell'EDR sul TFR (previsione comunque legittima ex art.
Pag. 2 di 6 2120 c.c.) è del tutto ininfluente. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2.1.- È noto che il superminimo consiste in un compenso, pattuito nel contratto individuale o nell'ambito della contrattazione aziendale, il cui importo si aggiunge al minimo contrattuale spettante al lavoratore. Secondo la giurisprudenza, il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, ossia può essere assorbito in occasione di eventuali aumenti dei minimi tabellari (anche a seguito di passaggio di categoria) in misura corrispondente agli aumenti stessi e anche in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica;
l'assorbimento è escluso solo se il datore di lavoro e il lavoratore stabiliscono (con una clausola espressa) che il superminimo non è assorbibile, se il contratto collettivo lo vieta oppure se le parti hanno attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione è tenuto lo stesso lavoratore
(Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 19750 del 17.7.2008).
L'onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo grava pacificamente sul lavoratore (tra le molte: Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 26017 del
17.10.2018); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale, occorre valutare il comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del patto, potendo comportamenti reiterati del datore di lavoro essere ritenuti una prova dell'esclusione dell'assorbimento (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 10779 del 5.6.2020 secondo cui il reiterato comportamento aziendale, consistente nel mancato assorbimento del compenso in occasione della progressione professionale dei lavoratori, può manifestare la volontà di escludere l'assorbimento del
Pag. 3 di 6 superminimo), con la precisazione che l'accertamento di tale volontà è indagine riservata al giudice del merito.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico, in quanto documentato dalle due lettere del
10.12.2010 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente) e del 25.9.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), che al superminimo riconosciuto al ricorrente (dapprima per € 130,00 mensili e in seguito per ulteriori € 1.300,00 annui) è stata espressamente attribuita, all'origine, natura assorbibile (cfr. lettera: “tale importo le sarà corrisposto a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello” e poi “tale importo sarà assorbibile in tutti i casi di incremento del suo trattamento retributivo”.
Occorre quindi verificare se il comportamento successivo delle parti, posteriore alle citate lettere del 2010 e del 2017, abbia modificato la natura del superminimo.
Escluso che, tra le parti, vi sia stata una successiva pattuizione espressa, circostanza non documentata e comunque nemmeno allegata dal ricorrente, è altresì da respingere l'ipotesi che il comportamento tenuto dalla società resistente abbia dato origine a un uso aziendale idoneo a mutare la natura del superminimo.
In primo luogo, parte ricorrente ha affermato (piuttosto genericamente) che la convenuta, nel corso degli anni, non ha mai assorbito il superminimo nonostante gli incrementi retributivi maturati dal ricorrente dall'assunzione sino al luglio 2018 allorchè, inopinatamente, avrebbe (per la prima volta) assorbito (parzialmente) il Parte superminimo compensandolo con l' riconosciuto a seguito dell'accordo sindacale del novembre 2017. La circostanza, tuttavia, è totalmente sfornita di prova e ancor prima di idonea allegazione, poiché non vi è alcuna chiara indicazione o quantificazione in ordine agli aumenti retributivi, maturati dal ricorrente dal 2010 al luglio 2018, a fronte dei quali non vi sarebbe stato il citato assorbimento;
il ricorrente, poi, si è limitato a produrre le buste paga dal 2018 in avanti, rendendo quindi impossibile effettuare una verifica documentale in ordine all'avvenuto, o meno, assorbimento degli aumenti stipendiali e quindi in ordine all'effettivo consolidamento di una prassi aziendale indicativa della volontà di ritenere non assorbibile il superminimo.
Pag. 4 di 6 Fermo quanto sopra, che sarebbe già di per sé dirimente, e anche volendo ritenere provato che, in effetti, a fronte degli aumenti stipendiali, la datrice di lavoro ha sistematicamente mantenuto inalterato l'importo del superminimo senza assorbirlo nella maggiore retribuzione erogata al dipendente, si ritiene che tale condotta non sia indicativa di un uso aziendale, né di una nuova e diversa volontà di attribuire al superminimo la natura di compenso speciale, collegato a particolari meriti del dipendente (cfr Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 19750 del 17.7.2008 già citata), quindi non assorbibile.
Difatti, il carattere di “assorbibilità” del superminimo implica la facoltà (e non certo l'obbligo) del datore di lavoro di assorbirlo;
il mancato esercizio di una facoltà, di per sé, non comporta la perdita del diritto, né può costituire la manifestazione implicita di una volontà abdicativa del diritto stesso, in mancanza di una norma espressa che ne sancisca la decadenza per effetto del decorso del tempo. In altri termini, la scelta del datore di lavoro di non esercitare, in concreto, la facoltà di assorbire il superminimo, in assenza di elementi di segno contrario
(nel caso di specie non emersi) è un comportamento del tutto neutro (“incolore” come efficacemente definito da Trib. Bergamo sent. n. 662/2019 – rel. Cassia, ripresa da Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 161/2020, le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) che è “espressivo di nulla di più di quanto reso manifesto dal comportamento stesso” ossia “quella di realizzare (e mantenere) un equilibrio di domanda e offerta di lavoro in una particolare condizione temporale, spaziale ed economica: la società per lungo tempo ha reputato di non dovere ricorrere alla facoltà di assorbire il superminimo, mantenendo così la situazione di maggior favore riconosciuta al lavoratore rispetto ai minimi collettivi, e di ricorrere invece a tale facoltà – che, in quanto tale e in mancanza di ulteriori elementi di interpretazione, non viene meno per il suo solo mancato esercizio – solo a seguito dell'aumento del 2017” (cfr Trib. Bergamo sent. 662/2019 citata).
In definitiva, “la società, in occasione di ogni aumento contrattuale, indifferentemente poteva o no decidere di ridurre il superminimo, senza che la
Pag. 5 di 6 decisione di non ridurlo potesse assumere, per il solo fatto del trascorrere del tempo, un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto e, ancor meno, la volontà di mutare l'iniziale aumento retributivo concesso in compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa” (cfr. sent. C. App. Brescia n. 161/2020). Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, diverso è il caso in cui debba essere ricostruita la volontà delle parti qualora l'inerzia dell'azienda si inserisca in una situazione in cui il superminimo, all'origine, non era stato espressamente definito né “assorbibile” né “non assorbibile”: in altri termini nel primo caso “l'inerzia tenuta dal datore di lavoro serviva a qualificare il superminimo, la cui natura non risultava indicata dalle parti;
nel caso di specie l'inerzia serve a mutare la natura del superminimo, ragione per cui è logico che occorrano maggiori elementi che non il semplice mancato assorbimento nei termini di cui alla fattispecie di causa”
(cfr. sent. C. App. Brescia n. 161/2020 citata).
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite alla luce della particolarità della vicenda e della giurisprudenza non univoca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/9/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 10/9/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2627/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e dall'avv. STOPPANI
GUIDO ricorrente contro
Cod. Fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MARAZZA MARCO e dall'avv. DE FEO DOMENICO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di essere dipendente di dal 15.4.2005 con Controparte_1
Pag. 1 di 6 contratto a tempo pieno e indeterminato e attualmente inquadrato al VI livello del
CCNL applicato. Ha dedotto di percepire, sin dal 2010, un “sovraminimo individuale”, che la datrice di lavoro “negli anni, non ha mai considerato assorbibile con gli aumenti della contrattazione collettiva e con gli eventuali aumenti di livello”, con ciò dando origine a un vero e proprio uso aziendale;
ha poi allegato che, di contro, con decorrenza dal febbraio 2018, la convenuta ha invece imposto a tutto il personale il parziale assorbimento del superminimo, a compensazione degli aumenti retributivi conseguenti all'accordo raggiunto dalle parti sociali nel novembre 2017 (ove è stato pattuito l'aumento della retribuzione base e il riconoscimento di un “Elemento Retributivo Separato” denominato
E.R.S.). Ha evidenziato che l'assorbimento del superminimo in misura esattamente parti all'ERS ha comportato una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore, poiché, mentre il superminimo ha incidenza sul TFR, di contro l'ERS è escluso dal calcolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del superminimo e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in € 4.847,58.
Si è ritualmente costituita in giudizio o Controparte_1 CP_1
che, nel contestare in toto il contenuto del ricorso avversario, ha dedotto che il superminimo attribuito al ricorrente con lettere del 2010 e del 2017 è stato espressamente definito “assorbibile” e che successivamente non è mai intervenuto alcun accordo individuale novativo, tale da modificarne la natura;
ha negato la sussistenza di un uso aziendale che abbia determinato la non assorbibilità del superminimo e che, anche volendo ritenere il contrario, esso sarebbe senz'altro disdettabile unilateralmente stante il divieto di perpetuità dei vincoli obbligatori.
Ha evidenziato che, effettivamente, con decorrenza dal luglio 2018, il superminimo erogato al ricorrente è stato, ma solo parzialmente, assorbito a fronte degli aumenti retributivi (e segnatamente del riconoscimento dell'EDR) previsti dal rinnovo contrattuale del novembre 2017; ha precisato che, di conseguenza, il lavoratore non ha subito alcun decremento della retribuzione complessiva lorda, sicché la non incidenza dell'EDR sul TFR (previsione comunque legittima ex art.
Pag. 2 di 6 2120 c.c.) è del tutto ininfluente. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2.1.- È noto che il superminimo consiste in un compenso, pattuito nel contratto individuale o nell'ambito della contrattazione aziendale, il cui importo si aggiunge al minimo contrattuale spettante al lavoratore. Secondo la giurisprudenza, il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, ossia può essere assorbito in occasione di eventuali aumenti dei minimi tabellari (anche a seguito di passaggio di categoria) in misura corrispondente agli aumenti stessi e anche in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica;
l'assorbimento è escluso solo se il datore di lavoro e il lavoratore stabiliscono (con una clausola espressa) che il superminimo non è assorbibile, se il contratto collettivo lo vieta oppure se le parti hanno attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione è tenuto lo stesso lavoratore
(Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 19750 del 17.7.2008).
L'onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo grava pacificamente sul lavoratore (tra le molte: Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 26017 del
17.10.2018); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale, occorre valutare il comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del patto, potendo comportamenti reiterati del datore di lavoro essere ritenuti una prova dell'esclusione dell'assorbimento (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 10779 del 5.6.2020 secondo cui il reiterato comportamento aziendale, consistente nel mancato assorbimento del compenso in occasione della progressione professionale dei lavoratori, può manifestare la volontà di escludere l'assorbimento del
Pag. 3 di 6 superminimo), con la precisazione che l'accertamento di tale volontà è indagine riservata al giudice del merito.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico, in quanto documentato dalle due lettere del
10.12.2010 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente) e del 25.9.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), che al superminimo riconosciuto al ricorrente (dapprima per € 130,00 mensili e in seguito per ulteriori € 1.300,00 annui) è stata espressamente attribuita, all'origine, natura assorbibile (cfr. lettera: “tale importo le sarà corrisposto a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello” e poi “tale importo sarà assorbibile in tutti i casi di incremento del suo trattamento retributivo”.
Occorre quindi verificare se il comportamento successivo delle parti, posteriore alle citate lettere del 2010 e del 2017, abbia modificato la natura del superminimo.
Escluso che, tra le parti, vi sia stata una successiva pattuizione espressa, circostanza non documentata e comunque nemmeno allegata dal ricorrente, è altresì da respingere l'ipotesi che il comportamento tenuto dalla società resistente abbia dato origine a un uso aziendale idoneo a mutare la natura del superminimo.
In primo luogo, parte ricorrente ha affermato (piuttosto genericamente) che la convenuta, nel corso degli anni, non ha mai assorbito il superminimo nonostante gli incrementi retributivi maturati dal ricorrente dall'assunzione sino al luglio 2018 allorchè, inopinatamente, avrebbe (per la prima volta) assorbito (parzialmente) il Parte superminimo compensandolo con l' riconosciuto a seguito dell'accordo sindacale del novembre 2017. La circostanza, tuttavia, è totalmente sfornita di prova e ancor prima di idonea allegazione, poiché non vi è alcuna chiara indicazione o quantificazione in ordine agli aumenti retributivi, maturati dal ricorrente dal 2010 al luglio 2018, a fronte dei quali non vi sarebbe stato il citato assorbimento;
il ricorrente, poi, si è limitato a produrre le buste paga dal 2018 in avanti, rendendo quindi impossibile effettuare una verifica documentale in ordine all'avvenuto, o meno, assorbimento degli aumenti stipendiali e quindi in ordine all'effettivo consolidamento di una prassi aziendale indicativa della volontà di ritenere non assorbibile il superminimo.
Pag. 4 di 6 Fermo quanto sopra, che sarebbe già di per sé dirimente, e anche volendo ritenere provato che, in effetti, a fronte degli aumenti stipendiali, la datrice di lavoro ha sistematicamente mantenuto inalterato l'importo del superminimo senza assorbirlo nella maggiore retribuzione erogata al dipendente, si ritiene che tale condotta non sia indicativa di un uso aziendale, né di una nuova e diversa volontà di attribuire al superminimo la natura di compenso speciale, collegato a particolari meriti del dipendente (cfr Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 19750 del 17.7.2008 già citata), quindi non assorbibile.
Difatti, il carattere di “assorbibilità” del superminimo implica la facoltà (e non certo l'obbligo) del datore di lavoro di assorbirlo;
il mancato esercizio di una facoltà, di per sé, non comporta la perdita del diritto, né può costituire la manifestazione implicita di una volontà abdicativa del diritto stesso, in mancanza di una norma espressa che ne sancisca la decadenza per effetto del decorso del tempo. In altri termini, la scelta del datore di lavoro di non esercitare, in concreto, la facoltà di assorbire il superminimo, in assenza di elementi di segno contrario
(nel caso di specie non emersi) è un comportamento del tutto neutro (“incolore” come efficacemente definito da Trib. Bergamo sent. n. 662/2019 – rel. Cassia, ripresa da Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 161/2020, le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) che è “espressivo di nulla di più di quanto reso manifesto dal comportamento stesso” ossia “quella di realizzare (e mantenere) un equilibrio di domanda e offerta di lavoro in una particolare condizione temporale, spaziale ed economica: la società per lungo tempo ha reputato di non dovere ricorrere alla facoltà di assorbire il superminimo, mantenendo così la situazione di maggior favore riconosciuta al lavoratore rispetto ai minimi collettivi, e di ricorrere invece a tale facoltà – che, in quanto tale e in mancanza di ulteriori elementi di interpretazione, non viene meno per il suo solo mancato esercizio – solo a seguito dell'aumento del 2017” (cfr Trib. Bergamo sent. 662/2019 citata).
In definitiva, “la società, in occasione di ogni aumento contrattuale, indifferentemente poteva o no decidere di ridurre il superminimo, senza che la
Pag. 5 di 6 decisione di non ridurlo potesse assumere, per il solo fatto del trascorrere del tempo, un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto e, ancor meno, la volontà di mutare l'iniziale aumento retributivo concesso in compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa” (cfr. sent. C. App. Brescia n. 161/2020). Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, diverso è il caso in cui debba essere ricostruita la volontà delle parti qualora l'inerzia dell'azienda si inserisca in una situazione in cui il superminimo, all'origine, non era stato espressamente definito né “assorbibile” né “non assorbibile”: in altri termini nel primo caso “l'inerzia tenuta dal datore di lavoro serviva a qualificare il superminimo, la cui natura non risultava indicata dalle parti;
nel caso di specie l'inerzia serve a mutare la natura del superminimo, ragione per cui è logico che occorrano maggiori elementi che non il semplice mancato assorbimento nei termini di cui alla fattispecie di causa”
(cfr. sent. C. App. Brescia n. 161/2020 citata).
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite alla luce della particolarità della vicenda e della giurisprudenza non univoca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/9/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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