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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3059/2020 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.3.2020, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue in punto di fatto: “l'odierno istante è titolare di pensione cat. VOCOM n.
36202132 con decorrenza 01.01.2005 come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
che in data 13.02.2020
l riliquidava sin dall'origine la prestazione pensionistica de qua per variazione dei dati di calcolo dalla decorrenza CP_2 originaria (cfr. mod. TE08 del 13.02.2020 che si allega agli atti di causa) ed a seguito delle operazioni di ricalcolo quantificava un indebito previdenziale per il periodo 01.03.2015/31.03.2020 nella misura complessiva di € 538,78; che l resistente CP_1 peraltro comunicava il recupero rateale dell'indebito mediante trattenuta di € 30,00 mensile sulla pensione de qua (cfr. mod. RC5 del 28.02.2020 che si allega agli atti di causa); che il modus operandi dell è evidentemente contrario alle Controparte_3 regole procedimentali sancite dalla legislazione nazionale, oltre che contrastare apertamente con la disciplina speciale dettata in tema di indebiti pensionistici”. Richiamata, quindi, la normativa di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare illegittimo il mod. del 13.02.2020 e, per CP_4
l'effetto, disapplicarlo al caso di specie;
nel merito, dichiarare irripetibile l'indebito previdenziale quantificato all'odierno ricorrente dall' col mod. TE08 del 13.02.2020 in € 538,78 per i motivi e le ragioni innanzi esposte e per l'effetto, condannare CP_2
l al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle somme già recuperate mediante trattenuta mensile, oltre agli interessi CP_2 pagina 1 di 5 legali dovuti dalla singola trattenuta e sino al soddisfo;
infine, si chiede condannare l al pagamento di spese e competenze CP_2 di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' , contestava in fatto e in diritto le Controparte_1 argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, in particolare, che l'indebito era stato determinato dall'aggiornamento dei dati contributivi appurati in occasione della seconda liquidazione della pensione, determinanti la variazione del numero di settimane in quota “A” e “B” e delle relative retribuzioni medie settimanali.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Devono in primo luogo essere evidenziate le norme applicabili, cioè la disposizione speciale di cui all'art. 13 l. 412/91, interpretativa dell'art. 52, 2° co., l. 88/89 e la configurabilità dell'eventuale dolo dell'accipiens.
Sotto il profilo cronologico, deve considerarsi la successione nel tempo delle seguenti disposizioni, applicabili alle pensioni e ai trattamenti assimilati:
— l'art. 52 l. n. 88 del 1989 – abrogativo per incompatibilità dell'art. 80 r.d.l. 1422/24 – che ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, potendosi far luogo alla ripetizione soltanto in caso di mala fede dell'assistito;
— l'art. 13 l. 412/91, che ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti a mò di correttivi: 1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato; 3)
l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
— l'art. 1, commi da 260 a 265, l. 662/96, che, riferendosi soltanto ai “periodi anteriori al 1° gennaio 1996”, ha introdotto una sorta di sanatoria ovvero una regolamentazione derogatoria e retroattiva ma valida pro tempore, cioè ha aperto una finestra della quale l'esaurimento dei casi in essa ricompresi comporterà l'automatica chiusura (Cass., sez. un., 17.3.1997, n. 2333); in particolare, ha ritenuto il legislatore che fosse insufficiente la selezione delle fattispecie di indebito previdenziale esclusivamente in base al dolo dell'accipiens e vi ha aggiunto il nuovo requisito consistente nel di lui “reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni”; ne deriva che restano del tutto sollevati dall'obbligazione restitutoria soltanto i pensionati in buona fede e, allo stesso tempo, aventi un reddito inferiore a tale soglia, mentre l'indebito va reso per intero nei casi di mala fede del beneficiario e per tre quarti nei casi in cui questi, pur essendo immune da una condotta speculativa addebitabile, sia titolare di un reddito superiore al suddetto ammontare;
— l'art. 38, commi da 7 a 10, l. n. 448 del 2001, che ha poi nuovamente applicato la stessa tecnica legislativa, soltanto spostando il termine di copertura alla data del 10 gennaio 2001 e il limite di reddito, personale pagina 2 di 5 imponibile IRPEF per l'anno 2000, all'importo “pari o inferiore a euro 8.263,31” (così sostituendo per intero la regolamentazione precedente;
cfr. Cass. 24.5.2006, n. 12236).
La domanda del pensionato, avendo quale oggetto un indebito maturato quando si era chiusa da tempo la finestra in cui si è iscritto il diverso regime ex lege l. 662/96 e successiva proroga ex lege 448/01 – deve essere valutata alla stregua dell'art. 13 (norme di interpretazione autentica) l. 30.12.1991, n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), che recita:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica CP_2 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla CP_2 tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'Ente, oppure occorre CP_2 che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all CP_2
Ed invero, con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto da ultimo, cfr. Cass. 2.08.2021, n. 22081, un atteggiamento più rigoroso, affermando che < consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del
1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1). Ebbene, la qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice e compito del giudice è l'accertamento del dolo, agli effetti della pagina 3 di 5 disciplina applicabile dell'indebito previdenziale e, dunque, all'indagine, nei termini dianzi esposti, sul dolo del percettore di trattamenti previdenziali indebiti non può sopperirsi con elementi di giudizio e valutazione esterni alla persona del percettore>>.
Va aggiunto che integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una prestazione non dovuta CP_2 anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass.
12097/13).
La nozione di “dolo omissivo”, “comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente”, è stata ribadita in base all'art. 19 l. 843/78 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. 1919/18).
2.2 Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non possa in alcun modo censurarsi la condotta della parte ricorrente.
Come correttamente sostenuto dalla difesa di l ha emesso con cadenza annuale, i modd. ObisM Pt_1 CP_2
- fino al 2019 in formato cartaceo, poi in quello digitale dal 2020 in linea con il processo di digitalizzazione – e tali documenti hanno individuato gli importi delle prestazioni pensionistiche corrisposte dall'Istituto in favore del ricorrente, rappresentando una documentazione formale che ne ha attestato il trattamento economico erogato, mediante l'emissione delle cc.dd. certificazioni uniche.
L'indebito è stato quindi determinato da un errore iniziale dell nella valutazione della posizione CP_2 contributiva del pensionato, tanto più che questi non poteva avvedersi della provvisorietà dei dati, nemmeno segnalata nell'estratto contributivo in atti.
In ragione e conseguenza di ciò non può, pertanto, essere mosso alcun addebito al ricorrente, il quale si è limitato a fare legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato dell' . Controparte_5
Nel caso di specie, dunque, ricorrono i presupposti per l'applicazione della c.d. sanatoria legale di cui all'art. 52 della legge 88/1989, con divieto di ripetibilità degli indebiti pensionistici.
2.3 Va ulteriormente osservato che le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Evidentemente, tale principio può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav.
05.1.2011, n. 198).
pagina 4 di 5 Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento di recupero dell risulta giustificato in questi termini: CP_2
“quote di pensioni non spettanti”. Tale motivazione è del tutto generica e inidonea a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'operato dell' posto a fondamento dell'azione di recupero per la CP_2 complessiva somma di € 538,78.
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda va quindi accolta, dovendosi dichiarare non dovute le somme oggetto di ripetizione complessivamente ammontanti ad euro 538,78 con Mod. TE08 del 13.2.2020, cui segue la condanna dell alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre accessori di legge. CP_2
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” € 1.100 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono CP_ la soccombenza dell
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3059/2020, proposto da nei confronti Parte_1 dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_2
1) dichiara irripetibili le somme di cui al mod. TE08 del 13.2.2020 per l'importo di € 538,78 e condanna l' CP_2 alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme già recuperate mediante trattenuta mensile di € 30,00, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 341,00 oltre CP_2 rimborso spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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