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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2357/2015 RG, avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Casciano con Parte_1
il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Torrette n.4 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Caccavale Controparte_2
con studio in Napoli alla via San Giacomo Dei Capri in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13.12.2024 e da note conclusive depositate dalla parte attrice
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Salerno la sig.ra in proprio e Controparte_1
nella qualità per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione intercorso tra le parti e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto alla restituzione delle somme versate.-
€€ Esponeva l'attore che la sig.ra nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della società con contratto Controparte_2 stipulato in data 10.01.2014 si impegnava a procacciare l'acquisto di un
1 appartamento in Roccarainola e riceveva contestualmente un assegno tratto su
Banca Della Campania di € 17.500,00 cui seguivano due versamenti di euro 300,00
e di euro 500,00 in contanti.-
Nel marzo 2014 la sig.ra prospettando al ricorrente la partecipazione ad CP_1 una cooperativa di alloggi in Isernia incassava dall'attore la somma di euro 5000,00 in contanti ed euro 20.000,00 mediante bonifico e a garanzia per il mancato esito positivo dell'affare rilasciava un proprio assegno di € 20.000,00 tratto su Poste
Italiane spa.-
Con il trascorrere del tempo senza che si concludesse l'affare prospettato l'attore richiedeva formalmente alla le somme versate;
la stessa pur Controparte_1
dichiarandosi disponibile alla conciliazione della lite non provvedeva alla restituzione delle somme incassate.
L'assegno di euro 20.000,00 passato all'incasso veniva rifiutato in quanto emesso con firma contraffatta o non conforme allo specimen.-
Pertanto si rendeva necessaria l'azione volta ad accertare il grave inadempimento della convenuta e a dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.-
Si costituiva in giudizio la la quale eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza della domanda.
Contesta la ricostruzione fatta dall'attore e precisa di avere ricevuto la somma di
€ 17.500,00 in data 10.01.2014 a mezzo Assegno della Banca Della Campania ed
€ 20.000,00 nel marzo del 2014 e precisa che dette somme sono state versate a titolo di prestito in quanto né la stessa né la società sono abilitati CP_2 all'esercizio dell'attività di mediatori.-
Detta somma è stata restituita con versamenti continuativi ed in contante.-
Per quanto attiene alla somma di € 20.000,00 essa è stata utilizzata per l'acquisto di trattori usati in quanto il sig. come secondo lavoro acquista Parte_1
ripara e rivende trattori usati.-
Tuttavia la stessa si rende disponibile alla consegna della somma di euro 12.000,00 previa consegna dell'assegno di € 20.000,00 ancora nelle mani del sig.
[...]
- Pt_1
2 Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di concessione dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, avendo la parte convenuta contestato la sussistenza del titolo dedotto da controparte.-
Non venivano depositate istanze istruttorie dalla parte convenuta e l'attore chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni .-
La causa è stata istruita con produzione documentale e rimessa sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024 e trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………….
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di cui appresso.-
Va evidenziato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell' art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Inoltre si rammenta come la S.C., abbia chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Nel caso che occupa la parte convenuta pur affermando di avere restituito la somma di euro 17.500,00 non è ha fornito la prova.- In ordine all'assegno di euro
20.000,00 pur fornendo una diversa ricostruzione dei fatti si è dichiarata disposta a restituire la minor somma di € 12.000,00 intendendo trattenere per sé spese di
3 intermediazione per la “ vendita di Trattori” circostanza rimasta completamente sprovvista di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra
[...]
nei confronti di in proprio nella qualità Pt_1 Controparte_1
di legale rappresentante della con atto di citazione Controparte_2
ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 10.01.2014 per grave inadempimento del convenuto e condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad € 37.500,00 oltre agli interessi legali come detto in motivazione sulla predetta somma dalla data della sua ricezione;
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4835,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Mariano Casciano per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Cosi deciso in Salerno il 30.05.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2357/2015 RG, avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Casciano con Parte_1
il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Torrette n.4 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Caccavale Controparte_2
con studio in Napoli alla via San Giacomo Dei Capri in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13.12.2024 e da note conclusive depositate dalla parte attrice
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Salerno la sig.ra in proprio e Controparte_1
nella qualità per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione intercorso tra le parti e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto alla restituzione delle somme versate.-
€€ Esponeva l'attore che la sig.ra nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della società con contratto Controparte_2 stipulato in data 10.01.2014 si impegnava a procacciare l'acquisto di un
1 appartamento in Roccarainola e riceveva contestualmente un assegno tratto su
Banca Della Campania di € 17.500,00 cui seguivano due versamenti di euro 300,00
e di euro 500,00 in contanti.-
Nel marzo 2014 la sig.ra prospettando al ricorrente la partecipazione ad CP_1 una cooperativa di alloggi in Isernia incassava dall'attore la somma di euro 5000,00 in contanti ed euro 20.000,00 mediante bonifico e a garanzia per il mancato esito positivo dell'affare rilasciava un proprio assegno di € 20.000,00 tratto su Poste
Italiane spa.-
Con il trascorrere del tempo senza che si concludesse l'affare prospettato l'attore richiedeva formalmente alla le somme versate;
la stessa pur Controparte_1
dichiarandosi disponibile alla conciliazione della lite non provvedeva alla restituzione delle somme incassate.
L'assegno di euro 20.000,00 passato all'incasso veniva rifiutato in quanto emesso con firma contraffatta o non conforme allo specimen.-
Pertanto si rendeva necessaria l'azione volta ad accertare il grave inadempimento della convenuta e a dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.-
Si costituiva in giudizio la la quale eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza della domanda.
Contesta la ricostruzione fatta dall'attore e precisa di avere ricevuto la somma di
€ 17.500,00 in data 10.01.2014 a mezzo Assegno della Banca Della Campania ed
€ 20.000,00 nel marzo del 2014 e precisa che dette somme sono state versate a titolo di prestito in quanto né la stessa né la società sono abilitati CP_2 all'esercizio dell'attività di mediatori.-
Detta somma è stata restituita con versamenti continuativi ed in contante.-
Per quanto attiene alla somma di € 20.000,00 essa è stata utilizzata per l'acquisto di trattori usati in quanto il sig. come secondo lavoro acquista Parte_1
ripara e rivende trattori usati.-
Tuttavia la stessa si rende disponibile alla consegna della somma di euro 12.000,00 previa consegna dell'assegno di € 20.000,00 ancora nelle mani del sig.
[...]
- Pt_1
2 Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di concessione dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, avendo la parte convenuta contestato la sussistenza del titolo dedotto da controparte.-
Non venivano depositate istanze istruttorie dalla parte convenuta e l'attore chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni .-
La causa è stata istruita con produzione documentale e rimessa sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024 e trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………….
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di cui appresso.-
Va evidenziato che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell' art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Inoltre si rammenta come la S.C., abbia chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01).
Nel caso che occupa la parte convenuta pur affermando di avere restituito la somma di euro 17.500,00 non è ha fornito la prova.- In ordine all'assegno di euro
20.000,00 pur fornendo una diversa ricostruzione dei fatti si è dichiarata disposta a restituire la minor somma di € 12.000,00 intendendo trattenere per sé spese di
3 intermediazione per la “ vendita di Trattori” circostanza rimasta completamente sprovvista di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra
[...]
nei confronti di in proprio nella qualità Pt_1 Controparte_1
di legale rappresentante della con atto di citazione Controparte_2
ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 10.01.2014 per grave inadempimento del convenuto e condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad € 37.500,00 oltre agli interessi legali come detto in motivazione sulla predetta somma dalla data della sua ricezione;
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4835,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Mariano Casciano per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Cosi deciso in Salerno il 30.05.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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