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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.672/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 1176/2024 pubblicata in data 18/09/2024 promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da:
[...]
Parte_1
[...] in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a via Pt_1
Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Roma Salita Nicola da Tolentino n.1/ b presso e nello studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Cinzia Ganzerli come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: ricostruzione carriera e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accogliendo parzialmente le domande di e CP_1 CP_2 così statuiva: “In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente e della ricorrente al riconoscimento delle progressioni CP_2 CP_1 economiche connesse all'anzianità di servizio dall' a.s. 2002/2003 per la ricorrente e dall'a.s. 2003/2004 per la ricorrente , fino CP_2 CP_1 all'immissione in ruolo;
B) dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del CP_2 servizio pre-ruolo per un totale di 6 anni, 6 mesi e 14 giorni e della ricorrente
all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 6 anni, 9 CP_1 mesi e 18 giorni;
C) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori Parte_1 eventualmente spettanti in relazione al capo B) per intero per la ricorrente CP_1
e nei limiti della prescrizione quinquennale per la ricorrente CP_2 dichiarando prescritti i crediti di cui al capo A)…”
In particolare in tale ricorso e premesso di essere CP_2 CP_1 dipendenti del a tempo indeterminato dal Parte_1
1 settembre 2012 con decorrenza economica dal 1 settembre 2013 e di aver lavorato in precedenza in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato chiedevano in via principale il riconoscimento integrale degli anni pre ruolo,
l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 e la conseguente condanna ad effettuare nuova ricostruzione di carriera con condanna al corretto inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive che quantificavano dettagliatamente ed, in subordine, il riconoscimento integrale degli anni pre ruolo e la conseguente condanna ad effettuare nuova ricostruzione di carriera con condanna al corretto inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive che quantificavano dettagliatamente.
Si costituiva il chiedendo che venissero Parte_1 dichiarate prescritte le pretese risarcitorie maturate oltre i cinque anni prima del primo atto interruttivo e il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 2. Proponeva appello il limitatamente alla Parte_1 posizione di . CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n.4 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per la controversia e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
In particolare deduceva che erroneamente il giudice di primo grado avesse fatto riferimento alla ricostruzione di carriera del 2023, mentre le differenze retributive richieste dall'appellata riguardavano il servizio pre - ruolo CP_1 effettuato con la ricostruzione di carriera del 2015 con la conseguenza che anche per la stessa era maturata la prescrizione quinquennale a ritroso dalla notifica del ricorso.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc omessa pronuncia sulla contestazione dei giorni di servizio svolti dalla stessa.
Evidenziava, infatti, di aver contestato che il servizio fosse stato di 6 anni 9 mesi e 18 giorni e di aver dedotto che fosse pari a 2147 giorni corrispondenti ad un'anzianità di servizio di 5 anni 11 mesi e 13 giorni e che il giudice aveva totalmente omesso di pronunciarsi in merito a detta contestazione sulla quantificazione del servizio prestato.
Concludeva chiedendo che, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello accertasse che aveva diritto all'integrale valutazione del CP_1 servizio pre – ruolo per un totale di anni 5 mesi 11 e giorni 13 con conseguente diritto alle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 5 maggio 2025 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc e segnatamente della specificità dei motivi.
Deduceva, poi, in merito al motivo afferente alla prescrizione quinquennale la sua inammissibilità per genericità della sua formulazione e la sua infondatezza sostenendo che la pretesa giuridica di riconoscimento della corretta anzianità fosse imprescrittibile e che la prescrizione delle differenze retributive fosse decennale avendo natura risarcitoria.
Sosteneva che il termine di decorrenza della prescrizione decorresse dal
3 momento in cui il lavoratore poteva chiedere la ricostruzione di carriera, rimanesse sospeso nel lasso di tempo tra domanda e decreto adottato al Parte_1
Contr e vistato dal iniziasse nuovamente a decorrere da tale momento.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
rimaneva contumace. CP_2
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si rileva, innanzitutto, che la sentenza è stata appellata solo in relazione alla posizione di con la conseguenza che le statuizioni relative a CP_1
sono passate in giudicato. CP_2
Sempre in via preliminare si ritiene che l'appello sia ammissibile in quanto a dispetto di quanto sostenuto dall'appellata i motivi di appello sono CP_1 specifici e rispondenti ai canoni di cui all'art. 434 cpc
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'anzianità di servizio è imprescrittibile, mentre si prescrivono le relative differenze retributive e il termine di prescrizione è quinquennale.
Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 2232/2020), infatti,
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”
Né è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la prescrizione sarebbe decennale in quanto nel caso di specie si tratta di differenze retributive scaturenti dal diverso computo dell'anzianità di servizio e non di poste risarcitorie.
Inoltre come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. SU n. 36197/2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo
4 determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.”
Tanto premesso si osserva, peraltro, che come correttamente indicato da parte appellante il decreto di ricostruzione di carriera che viene in considerazione nella presente causa è quello del 23 maggio 2015 relativo alla figura di collaboratore scolastico e non quello del 16 febbraio 2023 relativo alla figura di assistente amministrativo.
Ne consegue, quindi, che il primo motivo di appello è fondato e quindi a parziale modifica della sentenza appellata deve dichiararsi che ha diritto CP_1 alle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
In relazione al secondo motivo di appello si rileva che effettivamente il giudice di primo grado non si è pronunciato sul diverso computo proposto da parte appellante dell'anzianità di servizio ai fini economici.
Parte appellata in primo grado ha, infatti, affermato che: “ La ricorrente CP_1 rivendica il riconoscimento di 2448 giorni di servizio effettivo di preruolo prestato in qualità di collaboratrice scolastica corrispondente a una anzianità di di 6 anni 9 mesi 18 giorni;
tale calcolo si contesta atteso che come risulta dal prospetto che si produce – all.
6 - i giorni di servizio effettivo come riportati dalla stessa ricorrente , escluso l'anno 2013, ammontano a 2147 giorni corrispondenti a una anzianità di 5 anni 11 mesi e 13 giorni.” e il giudice di primo ha, invece, indicato la diversa anzianità dell'appellata dedotta nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza prendere posizione in merito alla suddetta contestazione.
Orbene su questo motivo di appello parte appellata nulla ha dedotto.
Il motivo in relazione all'anzianità di servizio ai fini economici è fondata in quanto non deve essere computato nell'anno scolastico 2012/2013 il periodo di
240 giorni del 2013 come opinato dalla stessa parte appellata nel ricorso introduttivo in cui si legge: “ A.S. 2012/13: dal 01.09.12 al 31.08.13 (360gg-
5 36/36) – per un totale di 360 giorni, di cui 120 nel 2012 (oltre 240 nel 2013, non conteggiati nell'anzianità di servizio)”
Tanto premesso e rilevato che parte appellata nulla ha detto in merito si ritiene che anche tale motivo di appello sia fondato.
Né in contrario rileva l'obiter dictum contenuto nell'ordinanza della Suprema
Corte n. 16133/2024 che non risulta condivisibile nella parte in cui ritiene che il blocco del 2013 non dovrebbe essere considerato al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento, dal momento che l'inquadramento stipendiale è evidentemente un effetto economico e non giuridico e la norma prevede che tale anno non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti e ciò anche per il personale a tempo indeterminato.
Ne consegue, quindi, che considerati i conteggi delle parti, epurati dall'errore materiale di parte appellata, l'anzianità di servizio pre ruolo ai fini economici è pari a 5 anni 11 mesi e 19 giorni.
Da quanto sopra esposto deriva che anche questo motivo di appello risulta fondato e che, in parziale accoglimento dello stesso, deve dichiararsi il diritto di all'integrale valutazione del servizio pre ruolo pari ai fini CP_1 economici a 5 anni 11 mesi e 19 giorni.
L'appello va, quindi, accolto e, a parziale modifica della sentenza, deve essere dichiarato che ha diritto all'integrale valutazione del servizio pre CP_1 ruolo pari ai fini economici a 5 anni 11 mesi e 13 giorni e il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle Parte_1 differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, considerata la giurisprudenza della Suprema Corte sulla valutazione complessiva del giudizio ai fini della regolamentazione delle spese processuali (cfr Cass. Civ n. 9064/2018 n. 19933/2022), vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del e distratte a favore dei procuratori Parte_1 antistatari.
P.Q.M.
6 La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 672/2024 RGA così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara che ha diritto CP_1 all'integrale valutazione del servizio pre ruolo pari, ai fini economici, a 5 anni
11 mesi e 13 giorni e condanna il al Parte_1 pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo
2) Condanna il in persona del pro Parte_1 CP_4 tempore a rifondere a e le spese processuali dei due CP_2 CP_1 gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di due terzi, nella restante somma di euro 1000,00 per compensi ed euro 39,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il giudizio di primo grado e nella restante somma di euro 600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge nel presente grado di appello da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.672/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 1176/2024 pubblicata in data 18/09/2024 promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da:
[...]
Parte_1
[...] in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a via Pt_1
Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Roma Salita Nicola da Tolentino n.1/ b presso e nello studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Cinzia Ganzerli come da procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: ricostruzione carriera e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accogliendo parzialmente le domande di e CP_1 CP_2 così statuiva: “In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente e della ricorrente al riconoscimento delle progressioni CP_2 CP_1 economiche connesse all'anzianità di servizio dall' a.s. 2002/2003 per la ricorrente e dall'a.s. 2003/2004 per la ricorrente , fino CP_2 CP_1 all'immissione in ruolo;
B) dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del CP_2 servizio pre-ruolo per un totale di 6 anni, 6 mesi e 14 giorni e della ricorrente
all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 6 anni, 9 CP_1 mesi e 18 giorni;
C) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori Parte_1 eventualmente spettanti in relazione al capo B) per intero per la ricorrente CP_1
e nei limiti della prescrizione quinquennale per la ricorrente CP_2 dichiarando prescritti i crediti di cui al capo A)…”
In particolare in tale ricorso e premesso di essere CP_2 CP_1 dipendenti del a tempo indeterminato dal Parte_1
1 settembre 2012 con decorrenza economica dal 1 settembre 2013 e di aver lavorato in precedenza in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato chiedevano in via principale il riconoscimento integrale degli anni pre ruolo,
l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 e la conseguente condanna ad effettuare nuova ricostruzione di carriera con condanna al corretto inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive che quantificavano dettagliatamente ed, in subordine, il riconoscimento integrale degli anni pre ruolo e la conseguente condanna ad effettuare nuova ricostruzione di carriera con condanna al corretto inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive che quantificavano dettagliatamente.
Si costituiva il chiedendo che venissero Parte_1 dichiarate prescritte le pretese risarcitorie maturate oltre i cinque anni prima del primo atto interruttivo e il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 2. Proponeva appello il limitatamente alla Parte_1 posizione di . CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n.4 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per la controversia e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
In particolare deduceva che erroneamente il giudice di primo grado avesse fatto riferimento alla ricostruzione di carriera del 2023, mentre le differenze retributive richieste dall'appellata riguardavano il servizio pre - ruolo CP_1 effettuato con la ricostruzione di carriera del 2015 con la conseguenza che anche per la stessa era maturata la prescrizione quinquennale a ritroso dalla notifica del ricorso.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc omessa pronuncia sulla contestazione dei giorni di servizio svolti dalla stessa.
Evidenziava, infatti, di aver contestato che il servizio fosse stato di 6 anni 9 mesi e 18 giorni e di aver dedotto che fosse pari a 2147 giorni corrispondenti ad un'anzianità di servizio di 5 anni 11 mesi e 13 giorni e che il giudice aveva totalmente omesso di pronunciarsi in merito a detta contestazione sulla quantificazione del servizio prestato.
Concludeva chiedendo che, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello accertasse che aveva diritto all'integrale valutazione del CP_1 servizio pre – ruolo per un totale di anni 5 mesi 11 e giorni 13 con conseguente diritto alle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 5 maggio 2025 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc e segnatamente della specificità dei motivi.
Deduceva, poi, in merito al motivo afferente alla prescrizione quinquennale la sua inammissibilità per genericità della sua formulazione e la sua infondatezza sostenendo che la pretesa giuridica di riconoscimento della corretta anzianità fosse imprescrittibile e che la prescrizione delle differenze retributive fosse decennale avendo natura risarcitoria.
Sosteneva che il termine di decorrenza della prescrizione decorresse dal
3 momento in cui il lavoratore poteva chiedere la ricostruzione di carriera, rimanesse sospeso nel lasso di tempo tra domanda e decreto adottato al Parte_1
Contr e vistato dal iniziasse nuovamente a decorrere da tale momento.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
rimaneva contumace. CP_2
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si rileva, innanzitutto, che la sentenza è stata appellata solo in relazione alla posizione di con la conseguenza che le statuizioni relative a CP_1
sono passate in giudicato. CP_2
Sempre in via preliminare si ritiene che l'appello sia ammissibile in quanto a dispetto di quanto sostenuto dall'appellata i motivi di appello sono CP_1 specifici e rispondenti ai canoni di cui all'art. 434 cpc
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'anzianità di servizio è imprescrittibile, mentre si prescrivono le relative differenze retributive e il termine di prescrizione è quinquennale.
Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 2232/2020), infatti,
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”
Né è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la prescrizione sarebbe decennale in quanto nel caso di specie si tratta di differenze retributive scaturenti dal diverso computo dell'anzianità di servizio e non di poste risarcitorie.
Inoltre come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. SU n. 36197/2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo
4 determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.”
Tanto premesso si osserva, peraltro, che come correttamente indicato da parte appellante il decreto di ricostruzione di carriera che viene in considerazione nella presente causa è quello del 23 maggio 2015 relativo alla figura di collaboratore scolastico e non quello del 16 febbraio 2023 relativo alla figura di assistente amministrativo.
Ne consegue, quindi, che il primo motivo di appello è fondato e quindi a parziale modifica della sentenza appellata deve dichiararsi che ha diritto CP_1 alle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
In relazione al secondo motivo di appello si rileva che effettivamente il giudice di primo grado non si è pronunciato sul diverso computo proposto da parte appellante dell'anzianità di servizio ai fini economici.
Parte appellata in primo grado ha, infatti, affermato che: “ La ricorrente CP_1 rivendica il riconoscimento di 2448 giorni di servizio effettivo di preruolo prestato in qualità di collaboratrice scolastica corrispondente a una anzianità di di 6 anni 9 mesi 18 giorni;
tale calcolo si contesta atteso che come risulta dal prospetto che si produce – all.
6 - i giorni di servizio effettivo come riportati dalla stessa ricorrente , escluso l'anno 2013, ammontano a 2147 giorni corrispondenti a una anzianità di 5 anni 11 mesi e 13 giorni.” e il giudice di primo ha, invece, indicato la diversa anzianità dell'appellata dedotta nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza prendere posizione in merito alla suddetta contestazione.
Orbene su questo motivo di appello parte appellata nulla ha dedotto.
Il motivo in relazione all'anzianità di servizio ai fini economici è fondata in quanto non deve essere computato nell'anno scolastico 2012/2013 il periodo di
240 giorni del 2013 come opinato dalla stessa parte appellata nel ricorso introduttivo in cui si legge: “ A.S. 2012/13: dal 01.09.12 al 31.08.13 (360gg-
5 36/36) – per un totale di 360 giorni, di cui 120 nel 2012 (oltre 240 nel 2013, non conteggiati nell'anzianità di servizio)”
Tanto premesso e rilevato che parte appellata nulla ha detto in merito si ritiene che anche tale motivo di appello sia fondato.
Né in contrario rileva l'obiter dictum contenuto nell'ordinanza della Suprema
Corte n. 16133/2024 che non risulta condivisibile nella parte in cui ritiene che il blocco del 2013 non dovrebbe essere considerato al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento, dal momento che l'inquadramento stipendiale è evidentemente un effetto economico e non giuridico e la norma prevede che tale anno non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti e ciò anche per il personale a tempo indeterminato.
Ne consegue, quindi, che considerati i conteggi delle parti, epurati dall'errore materiale di parte appellata, l'anzianità di servizio pre ruolo ai fini economici è pari a 5 anni 11 mesi e 19 giorni.
Da quanto sopra esposto deriva che anche questo motivo di appello risulta fondato e che, in parziale accoglimento dello stesso, deve dichiararsi il diritto di all'integrale valutazione del servizio pre ruolo pari ai fini CP_1 economici a 5 anni 11 mesi e 19 giorni.
L'appello va, quindi, accolto e, a parziale modifica della sentenza, deve essere dichiarato che ha diritto all'integrale valutazione del servizio pre CP_1 ruolo pari ai fini economici a 5 anni 11 mesi e 13 giorni e il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle Parte_1 differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, considerata la giurisprudenza della Suprema Corte sulla valutazione complessiva del giudizio ai fini della regolamentazione delle spese processuali (cfr Cass. Civ n. 9064/2018 n. 19933/2022), vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del e distratte a favore dei procuratori Parte_1 antistatari.
P.Q.M.
6 La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 672/2024 RGA così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara che ha diritto CP_1 all'integrale valutazione del servizio pre ruolo pari, ai fini economici, a 5 anni
11 mesi e 13 giorni e condanna il al Parte_1 pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo
2) Condanna il in persona del pro Parte_1 CP_4 tempore a rifondere a e le spese processuali dei due CP_2 CP_1 gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di due terzi, nella restante somma di euro 1000,00 per compensi ed euro 39,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il giudizio di primo grado e nella restante somma di euro 600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge nel presente grado di appello da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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