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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 18.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1710/2020 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Rossoli Tiziano, del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba AD (TE), Viale della Vittoria n. 138;
-ricorrente-
e
in persona del suo Amministratore Unico SI. , con sede legale in CP_1 CP_2
Sant'Egidio alla Vibrata alla Via Roma, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Di
Lorenzo del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli
Piceno, V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 43/A;
-resistente-
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente:
“1) Accertato e dichiarato che tra la ditta in persona dell'amministratore unico e CP_1 legale rapp. p.t., SI. , e la SI.ra , è intercorso corrente l'anno CP_2 Parte_1 2004 un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato avente ad oggetto l'uso del locale/magazzino di proprietà della stessa ditta e ciò per consentire alla SI.ra CP_1
di riporre in detto locale/magazzino tutti gli arredi utilizzati per arredare Parte_1
l'immobile sito in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alla Piazza Umberto I, n. 27;
2) Accertato e dichiarato che la ditta in persona dell'amministratore p.t. SI. CP_1 CP_2
non ha mai richiesto alla SI.ra la restituzione dell'immobile
[...] Parte_1 concessole in comodato d'uso gratuito e che la ditta Alca RL si è disfatta, di tutti gli arredi ricoverati dalla SI.ra presso detto locale/magazzino all'insaputa Parte_1 dell'odierna ricorrente;
3) Per l'effetto condannare la ditta in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
rapp. p.t. SI. , al risarcimento dal danno arrecato alla SI.ra , CP_2 Parte_1
e quindi al pagamento in favore della stessa della somma di € 7.000,00, pari al valore della mobilia riposta all'interno del locale/magazzino e non rinvenuta, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento danni per la perdita della stessa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale: dichiarare la domanda improcedibile per le motivazioni di cui al punto 1 che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria che si intendono qui integralmente riportati e trascritti;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, in ogni caso, rideterminare la pretesa avanzata dalla SInora in quanto eccessiva e, comunque, sfornita di prova. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: Comodato di immobile – risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ritualmente notificato, la SI.ra ha chiamato in Pt_1
giudizio la società deducendo, a sostegno delle proprie pretese che, dopo aver CP_1
occupato, quale conduttrice, un immobile di proprietà della , sito in Sant'Egidio alla CP_1
Vibrata, da lei stessa ammobiliato, si trasferiva presso altro immobile già arredato, sito in Alba
AD, con conseguente necessità di immagazzinare il proprio mobilio in uso presso l'appartamento della odierna resistente e che, in virtù di accordo verbale con il legale rappresentante, le veniva messo a disposizione un locale seminterrato, sito presso il medesimo stabile, con contestuale consegna di chiavi, per il tramite del SC dei Carabinieri
[...]
, il quale le avrebbe confermato la volontà della di metterle a disposizione Tes_1 CP_1
il magazzino affinché la stessa potesse usufruirne in attesa di reperire una soluzione per il deposito dei beni. Ha dedotto, altresì, che dopo aver trovato altro locale idoneo allo scopo, si sarebbe recata presso il seminterrato riuscendo ad accedervi solo con l'intervento di un dipendente della a causa della sostituzione della serratura e in ogni caso trovandolo CP_1
spoglio e privo del proprio mobilio.
La ricorrente, dunque, ha lamentato l'indebita rimozione dei beni dal locale in assenza di previa richiesta di restituzione dell'immobile, e, per l'effetto, ha chiesto il risarcimento dei danni, da quantificare in euro 7.000,00.
A fronte delle argomentazioni così rappresentate, la società si è costituita con propria CP_1
memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. chiedendo, previa domanda di declaratoria di improcedibilità per difetto di esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sull'assunto dell'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti in data successiva alla cessazione del rapporto locatizio, sottolineando di non aver mai messo a disposizione l'immobile per ivi lasciare i beni di proprietà di . Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale ed esame testimoniale, avendo il Tribunale solo parzialmente revocato l'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove testimoniali con provvedimento pubblicato in data 08.4.2024; essa è stata discussa all'udienza del 18.2.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente va osservato che il presente giudizio si svolge attorno all'esistenza o meno di un rapporto, qualificato dalla ricorrente come contratto gratuito di comodato “senza determinazione di durata” riconducibile alla fattispecie disciplinata ex art. 1810 c.c., a cui più spesso ci si riferisce in termini di comodato “precario”; dalla rimozione dei beni in violazione di tale contratto ed, in particolare, dalla mancata richiesta di restituzione dell'immobile da parte della proprietaria (si veda il ricorso, p. 6), la ricorrente fa discendere la responsabilità di CP_1
controparte, per danni quantificati come da conclusioni.
Si premette altresì che il difetto di svolgimento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, rilevato dalla convenuta nei termini di legge, è stato sanato, sicché la procedura risulta correttamente instaurata. Orbene, la domanda di parte ricorrente è infondata e va respinta.
Per quanto attiene alla qualificazione del rapporto, non risulta provato che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di comodato e che vi sia stato perfezionamento della relativa fattispecie.
Come noto, il comodato si perfeziona se il consenso si accompagni alla consegna della cosa oggetto del contratto (trattandosi di contratto reale) e di regola non richiede forma scritta, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che la stipulazione avvenga per comportamenti concludenti in presenza di circostanze sintomatiche del perfezionamento. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la consegna può avvenire “tanto con il trapasso materiale della cosa quanto nelle forme della "traditio brevi o longa manu" la forma della "traditio brevi manu" si verifica quando la cosa è già in potere del comodatario ad altro titolo, sicché è sufficiente il semplice mutamento del titolo” (inter alia, Cass. civ. sez. III,
06.05.2003, n. 6881), senza quindi che sia necessario che la consegna sia eseguita in una forma solenne ovvero nella sua materialità (Cass. civ. sez. III, 15.12.2015, n. 25222).
Nel caso di specie, l'assenza di documentazione con funzione probatoria, anche presuntiva, relativamente all'effettiva stipulazione del richiamato contratto ha richiesto l'ammissione di prova orale tramite testi, la cui escussione ha avuto la primaria funzione di accertare proprio l'esistenza del rapporto.
L'esame dei dichiaranti è risultato inconcludente ai fini suddetti.
In particolare, in relazione all'espressione della volontà di accedere ad un tale patto, la ricorrente ha dedotto che “la ditta in persona del legale rapp. p.t., si accordava CP_1
verbalmente con la SI.ra mettendole a disposizione un locale/magazzino Parte_1 seminterrato sito sempre in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in detto Comune alla Piazza Umberto
I, n. 27, di proprietà della stessa resistente”. Controparte ha contestato la circostanza, la quale non è emersa nel corso della prova orale, non essendo stata confermata neppure dai testi chiamati dalla ricorrente (si veda sia l'esame del all'udienza del 09.04.2024, che Tes_1 quello della all'udienza del 22.10.2024). Tes_2
Quanto alla consegna del bene immobile parte attrice ha dedotto che “Le chiavi di detto locale/magazzino venivano consegnate alla odierna esponente dal SC Tes_1
, […], che riferiva avere avuto copia delle stesse dal SI. , legale rapp.
[...] CP_2
p.t. della ditta e anche in tale occasione il SI. confermava al maresciallo CP_1 CP_2 [...]
che poi lo riferiva alla SI.a , che ella stessa poteva usufruire del locale per tutto Tes_1 Pt_1 il tempo alla stessa necessario a trovare altro luogo ove depositare i propri arredi.” (ricorso,
p. 2). Ebbene, neppure l'allegazione circa l'avvenuta traditio ha trovato sufficiente riscontro negli esami testimoniali. In particolare, il non ha affatto confermato di aver svolto Tes_1
quella funzione di tramite nella consegna delle chiavi che la ricorrente gli attribuisce (udienza del 09.04.2024), posto che solo di tale funzione avrebbe potuto parlarsi in assenza di conferimento di poteri rappresentativi.
Al contrario, non può in alcun modo ritenersi rilevante la dichiarazione della la Parte_2
quale ha confermato che la SI.ra aveva ricevuto le chiavi dal SC Pt_1 Tes_1
(udienza del 12.10.2024, risposta sul cap. 12), potendo ragionevolmente evincersi, dalle sue dichiarazioni, che la stessa abbia avuto contezza di tale assunto indirettamente, in virtù di quanto riferitole dalla ricorrente.
Tale dichiarazione, pertanto, si palesa come de relato actoris, e dunque priva di concreto rilievo probatorio (ex multis, Cass. sent. n. 1244/2017).
Unica circostanza che non è possibile escludere, ma neppure appurare con ragionevole probabilità, consiste nell'effettivo deposito del mobilio, da parte della , presso il locale Pt_1 seminterrato e ciò in quanto la stessa ES ha dichiarato: “io l'ho aiutata a depositare cose sotto, non ricordo quando e chi abbia dato le chiavi so però che le aveva”. Tuttavia, l'eventuale prova di tale assunto non conferma in alcun modo che tra le parti fosse intercorso un contratto di comodato, anche perché la stessa parte resistente ha dichiarato (e tale circostanza non è stata adeguatamente contestata da controparte) che la porta dell'immobile era fornita di chiavi inserite, in via stabile, nella serratura, trattandosi di un locale completamente vuoto posto al seminterrato del plesso.
Peraltro, le affermazioni della appaiono non circostanziate e di dubbia attendibilità, Tes_2
dal momento che risulta poco probabile che il legale rappresentante della società avesse acconsentito al rilascio indisturbato dei beni mobili di proprietà della ricorrente, con consegna di chiavi per tramite di soggetto terzo e spogliandosi in toto della disponibilità del bene senza disciplinare in alcun modo i termini del contratto, ma pure si palesa inconferente in quanto non depone affatto nel senso dell'accertamento dell'accordo per vie brevi alla presenza della
(come peraltro da capitolo 10, ricorso p. 10), né nel senso dell'avvenuta consegna delle Tes_2
chiavi da parte del SC (il quale, si ripete, non ha confermato detta Tes_1
circostanza).
Va poi evidenziato che a sostegno della tesi di parte resistente assume rilievo anche quanto dichiarato dal ES , che, a partire dal 2010, si è occupato dei rapporti di Testimone_3
locazione degli immobili della società e che ha espressamente dichiarato: “posso dire che da
CP_ quando lavoro per non è mai stato dato in comodato d'uso, ossia dal 2010, sono a conoscenza della circostanza in quanto mi occupo degli affitti per la società resistente” (verbale di udienza del 7.5.2024).
Sulla scorta di quanto sopra dedotto la domanda va rigettata.
Premesso tutto quanto sopra, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento in ragione della ridotta complessità della lite e dell'assenza di questioni giurisprudenziali di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SI.ra nei Parte_1
confronti della società ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così CP_1
dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro Parte_1
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 18.2.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 18.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1710/2020 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Rossoli Tiziano, del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba AD (TE), Viale della Vittoria n. 138;
-ricorrente-
e
in persona del suo Amministratore Unico SI. , con sede legale in CP_1 CP_2
Sant'Egidio alla Vibrata alla Via Roma, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Di
Lorenzo del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli
Piceno, V.le Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 43/A;
-resistente-
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente:
“1) Accertato e dichiarato che tra la ditta in persona dell'amministratore unico e CP_1 legale rapp. p.t., SI. , e la SI.ra , è intercorso corrente l'anno CP_2 Parte_1 2004 un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato avente ad oggetto l'uso del locale/magazzino di proprietà della stessa ditta e ciò per consentire alla SI.ra CP_1
di riporre in detto locale/magazzino tutti gli arredi utilizzati per arredare Parte_1
l'immobile sito in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alla Piazza Umberto I, n. 27;
2) Accertato e dichiarato che la ditta in persona dell'amministratore p.t. SI. CP_1 CP_2
non ha mai richiesto alla SI.ra la restituzione dell'immobile
[...] Parte_1 concessole in comodato d'uso gratuito e che la ditta Alca RL si è disfatta, di tutti gli arredi ricoverati dalla SI.ra presso detto locale/magazzino all'insaputa Parte_1 dell'odierna ricorrente;
3) Per l'effetto condannare la ditta in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
rapp. p.t. SI. , al risarcimento dal danno arrecato alla SI.ra , CP_2 Parte_1
e quindi al pagamento in favore della stessa della somma di € 7.000,00, pari al valore della mobilia riposta all'interno del locale/magazzino e non rinvenuta, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento danni per la perdita della stessa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale: dichiarare la domanda improcedibile per le motivazioni di cui al punto 1 che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria che si intendono qui integralmente riportati e trascritti;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, in ogni caso, rideterminare la pretesa avanzata dalla SInora in quanto eccessiva e, comunque, sfornita di prova. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.”
OGGETTO: Comodato di immobile – risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ritualmente notificato, la SI.ra ha chiamato in Pt_1
giudizio la società deducendo, a sostegno delle proprie pretese che, dopo aver CP_1
occupato, quale conduttrice, un immobile di proprietà della , sito in Sant'Egidio alla CP_1
Vibrata, da lei stessa ammobiliato, si trasferiva presso altro immobile già arredato, sito in Alba
AD, con conseguente necessità di immagazzinare il proprio mobilio in uso presso l'appartamento della odierna resistente e che, in virtù di accordo verbale con il legale rappresentante, le veniva messo a disposizione un locale seminterrato, sito presso il medesimo stabile, con contestuale consegna di chiavi, per il tramite del SC dei Carabinieri
[...]
, il quale le avrebbe confermato la volontà della di metterle a disposizione Tes_1 CP_1
il magazzino affinché la stessa potesse usufruirne in attesa di reperire una soluzione per il deposito dei beni. Ha dedotto, altresì, che dopo aver trovato altro locale idoneo allo scopo, si sarebbe recata presso il seminterrato riuscendo ad accedervi solo con l'intervento di un dipendente della a causa della sostituzione della serratura e in ogni caso trovandolo CP_1
spoglio e privo del proprio mobilio.
La ricorrente, dunque, ha lamentato l'indebita rimozione dei beni dal locale in assenza di previa richiesta di restituzione dell'immobile, e, per l'effetto, ha chiesto il risarcimento dei danni, da quantificare in euro 7.000,00.
A fronte delle argomentazioni così rappresentate, la società si è costituita con propria CP_1
memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. chiedendo, previa domanda di declaratoria di improcedibilità per difetto di esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sull'assunto dell'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti in data successiva alla cessazione del rapporto locatizio, sottolineando di non aver mai messo a disposizione l'immobile per ivi lasciare i beni di proprietà di . Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale ed esame testimoniale, avendo il Tribunale solo parzialmente revocato l'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove testimoniali con provvedimento pubblicato in data 08.4.2024; essa è stata discussa all'udienza del 18.2.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente va osservato che il presente giudizio si svolge attorno all'esistenza o meno di un rapporto, qualificato dalla ricorrente come contratto gratuito di comodato “senza determinazione di durata” riconducibile alla fattispecie disciplinata ex art. 1810 c.c., a cui più spesso ci si riferisce in termini di comodato “precario”; dalla rimozione dei beni in violazione di tale contratto ed, in particolare, dalla mancata richiesta di restituzione dell'immobile da parte della proprietaria (si veda il ricorso, p. 6), la ricorrente fa discendere la responsabilità di CP_1
controparte, per danni quantificati come da conclusioni.
Si premette altresì che il difetto di svolgimento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, rilevato dalla convenuta nei termini di legge, è stato sanato, sicché la procedura risulta correttamente instaurata. Orbene, la domanda di parte ricorrente è infondata e va respinta.
Per quanto attiene alla qualificazione del rapporto, non risulta provato che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di comodato e che vi sia stato perfezionamento della relativa fattispecie.
Come noto, il comodato si perfeziona se il consenso si accompagni alla consegna della cosa oggetto del contratto (trattandosi di contratto reale) e di regola non richiede forma scritta, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che la stipulazione avvenga per comportamenti concludenti in presenza di circostanze sintomatiche del perfezionamento. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la consegna può avvenire “tanto con il trapasso materiale della cosa quanto nelle forme della "traditio brevi o longa manu" la forma della "traditio brevi manu" si verifica quando la cosa è già in potere del comodatario ad altro titolo, sicché è sufficiente il semplice mutamento del titolo” (inter alia, Cass. civ. sez. III,
06.05.2003, n. 6881), senza quindi che sia necessario che la consegna sia eseguita in una forma solenne ovvero nella sua materialità (Cass. civ. sez. III, 15.12.2015, n. 25222).
Nel caso di specie, l'assenza di documentazione con funzione probatoria, anche presuntiva, relativamente all'effettiva stipulazione del richiamato contratto ha richiesto l'ammissione di prova orale tramite testi, la cui escussione ha avuto la primaria funzione di accertare proprio l'esistenza del rapporto.
L'esame dei dichiaranti è risultato inconcludente ai fini suddetti.
In particolare, in relazione all'espressione della volontà di accedere ad un tale patto, la ricorrente ha dedotto che “la ditta in persona del legale rapp. p.t., si accordava CP_1
verbalmente con la SI.ra mettendole a disposizione un locale/magazzino Parte_1 seminterrato sito sempre in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in detto Comune alla Piazza Umberto
I, n. 27, di proprietà della stessa resistente”. Controparte ha contestato la circostanza, la quale non è emersa nel corso della prova orale, non essendo stata confermata neppure dai testi chiamati dalla ricorrente (si veda sia l'esame del all'udienza del 09.04.2024, che Tes_1 quello della all'udienza del 22.10.2024). Tes_2
Quanto alla consegna del bene immobile parte attrice ha dedotto che “Le chiavi di detto locale/magazzino venivano consegnate alla odierna esponente dal SC Tes_1
, […], che riferiva avere avuto copia delle stesse dal SI. , legale rapp.
[...] CP_2
p.t. della ditta e anche in tale occasione il SI. confermava al maresciallo CP_1 CP_2 [...]
che poi lo riferiva alla SI.a , che ella stessa poteva usufruire del locale per tutto Tes_1 Pt_1 il tempo alla stessa necessario a trovare altro luogo ove depositare i propri arredi.” (ricorso,
p. 2). Ebbene, neppure l'allegazione circa l'avvenuta traditio ha trovato sufficiente riscontro negli esami testimoniali. In particolare, il non ha affatto confermato di aver svolto Tes_1
quella funzione di tramite nella consegna delle chiavi che la ricorrente gli attribuisce (udienza del 09.04.2024), posto che solo di tale funzione avrebbe potuto parlarsi in assenza di conferimento di poteri rappresentativi.
Al contrario, non può in alcun modo ritenersi rilevante la dichiarazione della la Parte_2
quale ha confermato che la SI.ra aveva ricevuto le chiavi dal SC Pt_1 Tes_1
(udienza del 12.10.2024, risposta sul cap. 12), potendo ragionevolmente evincersi, dalle sue dichiarazioni, che la stessa abbia avuto contezza di tale assunto indirettamente, in virtù di quanto riferitole dalla ricorrente.
Tale dichiarazione, pertanto, si palesa come de relato actoris, e dunque priva di concreto rilievo probatorio (ex multis, Cass. sent. n. 1244/2017).
Unica circostanza che non è possibile escludere, ma neppure appurare con ragionevole probabilità, consiste nell'effettivo deposito del mobilio, da parte della , presso il locale Pt_1 seminterrato e ciò in quanto la stessa ES ha dichiarato: “io l'ho aiutata a depositare cose sotto, non ricordo quando e chi abbia dato le chiavi so però che le aveva”. Tuttavia, l'eventuale prova di tale assunto non conferma in alcun modo che tra le parti fosse intercorso un contratto di comodato, anche perché la stessa parte resistente ha dichiarato (e tale circostanza non è stata adeguatamente contestata da controparte) che la porta dell'immobile era fornita di chiavi inserite, in via stabile, nella serratura, trattandosi di un locale completamente vuoto posto al seminterrato del plesso.
Peraltro, le affermazioni della appaiono non circostanziate e di dubbia attendibilità, Tes_2
dal momento che risulta poco probabile che il legale rappresentante della società avesse acconsentito al rilascio indisturbato dei beni mobili di proprietà della ricorrente, con consegna di chiavi per tramite di soggetto terzo e spogliandosi in toto della disponibilità del bene senza disciplinare in alcun modo i termini del contratto, ma pure si palesa inconferente in quanto non depone affatto nel senso dell'accertamento dell'accordo per vie brevi alla presenza della
(come peraltro da capitolo 10, ricorso p. 10), né nel senso dell'avvenuta consegna delle Tes_2
chiavi da parte del SC (il quale, si ripete, non ha confermato detta Tes_1
circostanza).
Va poi evidenziato che a sostegno della tesi di parte resistente assume rilievo anche quanto dichiarato dal ES , che, a partire dal 2010, si è occupato dei rapporti di Testimone_3
locazione degli immobili della società e che ha espressamente dichiarato: “posso dire che da
CP_ quando lavoro per non è mai stato dato in comodato d'uso, ossia dal 2010, sono a conoscenza della circostanza in quanto mi occupo degli affitti per la società resistente” (verbale di udienza del 7.5.2024).
Sulla scorta di quanto sopra dedotto la domanda va rigettata.
Premesso tutto quanto sopra, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento in ragione della ridotta complessità della lite e dell'assenza di questioni giurisprudenziali di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SI.ra nei Parte_1
confronti della società ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così CP_1
dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro Parte_1
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 18.2.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo