Versione
8 gennaio 1975
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24 luglio 1977
24 luglio 1977
Art. 7.
Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.
Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.
Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 giugno 1977, n. 373 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 , e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538 ".
Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.
Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.
Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 giugno 1977, n. 373 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 , e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538 ".
Commentario • 1
- 1. Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 23 gennaio 2019https://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2019 · 0.8956794
«Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Qualificazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), iv) e v) - Principî della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Applicabilità - Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza - Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria». Nella causa C-387/17, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 10 aprile 2017, pervenuta in …
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Giurisprudenza • 4
- 1. CGUE, n. C-387/17, Sentenza della Corte, Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, 23/01/2019Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 gennaio 2019 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera b), iv) e v) – Principî ELla certezza EL diritto e ELla tutela EL legittimo affidamento – Applicabilità – Sovvenzioni concesse prima ELla liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente ELla società beneficiaria» Nella causa C-387/17, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi ELl'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), …Leggi di più...
- art. 1, lett. b), v), regolamento n. 659/1999·
- principio certezza del diritto·
- aiuti di Stato·
- liberalizzazione mercato·
- prescrizione aiuti di Stato·
- obbligo previa notifica aiuti·
- principio tutela legittimo affidamento·
- responsabilità Stato-legislatore·
- risarcimento danni·
- art. 1, lett. b), iv), regolamento n. 659/1999·
- aiuti nuovi·
- aiuti esistenti