Articolo 7 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 gennaio 1975
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Versione
24 luglio 1977
Art. 7.

Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.
Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.
Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 giugno 1977, n. 373 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 , e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538 ".
Entrata in vigore il 24 luglio 1977
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