CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2068/2023, promossa
DA residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cavaliere C.F._1 [...]
), presso il cui studio in Prato, Viale Montegrappa n.35, elettivamente domi- C.F._2 cilia, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in persona del l.r. Controparte_1
p.t., cod. fisc./p.iva n. , quale mandataria con rappresentanza in forza di pro- P.IVA_1
cura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del Persona_1
17.10.2016 (rep. n. 293287 - racc. n. 28262, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T) di (già – doc. 4) Controparte_2 Controparte_3
con unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. iscrizione al Registro
1 Imprese di Treviso e c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria con rap- P.IVA_2
presentanza di on socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio CP_4
Alfieri n. 1, in persona del l.r. p.t., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trevi- so-Belluno e cod. fisc./p.iva n. , giusta procura per atto a rogito Notaio P.IVA_3 [...]
di Pordenone del 17.10.2016 (rep. n. 293285 - racc. n. 28260, registrato a Persona_2
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Cicconetti (pec - c.f. Email_1 C.F._3
) con studio in Roma, Via Flaminia n. 441, ed elettivamente domiciliata ai fini del
[...]
presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Francesco Pugi, sito in Arezzo, Via Crispo
n. 9, cap. 52100, giusta procura rilasciata in calce ed allegata alla busta telematica relativa al ricorso per decreto ingiuntivo n. 9838/2020 Rg. del Tribunale di Firenze.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 2798/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 02/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata senten- za, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
accertare e di- chiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito del corretto calcolo del saldo del rapporto di conto cor- rente ingiunto per i motivi indicati in premessa, revocando conseguentemente il decreto in- giuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si in- siste per l'ammissione della CTU richiesta in memoria ex art. 183 VI cpc n. 2 volta a verifi- care il corretto saldo del conto corrente in dipendenza delle illegittimità lamentate”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i moti- vi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: - rigettare il gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2798/2023, con atto notificato in data 23.10.2024, Parte_2
2 perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, per le ragioni esposte in narrativa;
con ogni conseguente provvedimento al riguardo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.2798/23 del 2-10-2023, ha respinto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 3747/2020, emesso su Parte_1
ricorso di , quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
(già ), a propria volta mandataria con rappresentanza di Controparte_3 [...]
CP_4
Con tale decreto era stato ingiunto alla il pagamento della somma di euro Parte_1
33.296,49, oltre interessi e spese, a fronte del saldo negativo, alla data di chiusura del rap- porto del 17.9.2014, del conto corrente n.507 (aperto in data 20.8.2009 con l'allora
[...]
- poi fusasi per incorporazione in ), assisti- Controparte_5 CP_6
to da contratto di apertura di credito n.71253, concluso in data 12.3.2013.
Il tribunale di Firenze ha respinto le eccezioni dell'opponente – relative: (i) al difet- to di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito;
(ii) all'ana- CP_4
tocismo, in difetto di reciprocità sostanziale;
(iii) all'usurarietà dei tassi di interesse applica- ti, in ragione dei complessivi oneri del rapporto – condannandola al pagamento delle spese del giudizio d'opposizione.
La sentenza è stata appellata dalla che ha articolato due motivi Parte_1
d'impugnazione.
Con il primo motivo denuncia l'errata applicazione degli artt. 81, 110, 111 cpc, nel- la parte in cui la decisione di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazio- ne/titolarità attiva del rapporto controverso.
Secondo l'appellante la documentazione valorizzata dal tribunale a tale fine è insuf- ficiente allo scopo perché (i) il contratto di cessione dei crediti prodotto in giudizio reca la firma della sola cessionaria, sicché é tamquam non esset; (ii) il contratto de quo manca dei criteri univoci di individuazione del credito ceduto, con conseguente irrilevanza dell'elenco dei debitori ceduti;
(iii) il numero identificativo del rapporto, valorizzato dal giudice di primo grado (il c.d. NDG), non risulta dai contratti ma solo da una lettera del 2015, succes-
3 siva alla chiusura del rapporto;
(iv) tale lettera, proveniente dalla cedente, è prima di rile- vanza probatoria.
Con il secondo motivo d'appello argomenta che il tribunale ha fatto errata applica- zione degli artt.1283 e 1815 c.c. per non aver ritenuto sussistente l'illegittima pratica anato- cistica e l'usura nel rapporto di conto corrente.
In ordine all'anatocismo, evidenzia che il tasso creditore è pressoché pari a zero e il
TAE è uguale al TAN, il che evidenzia l'assenza di anatocismo a favore del cliente, richia- mando a sostegno il precedente specifico di Cass. civ. 4321/22.
Quanto all'usura oggettiva al momento della conclusione del contratto, deduce che il tasso debitore è inferiore dello 0,09% rispetto al tasso soglia ed essa aveva evidenziato in primo grado come per effetto dell'applicazione dell'indennità di sconfinamento (euro 40,00 trimestrali per sconfinamenti sino a 5.000,00) il tasso soglia era superato in termini di im- mediata percezione matematica.
Insiste infine per l'ammissione della CTU contabile richiesta in primo grado e non ammessa dal tribunale.
2. L'appellata si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e contestando, in subordine, nel merito, la fondatezza dei motivi, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 18/8/2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta, i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, permettendo di individuare i capi della decisione impu- gnati, le censure proposte alla ricostruzione in fatto e le violazioni di legge denunciate.
5. Il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio,
4 vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1, prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico CArio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la CA d'IA emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
CA d'IA (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale, le istruzioni prevedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
5 Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la CA d'IA ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la CA d'IA possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4, precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice ci- vile. Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (v., art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della CA d'IA, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre-
6 ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
A questi principi si è attenuto il giudice di primo grado e le censure dell'appellante non colgono nel segno. In particolare:
(i) la prova dell'esistenza del contratto di cessione, per le ragioni sopra dette, è of- ferta dalla stessa pubblicazione in G.U. dell'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti:
l'opposta, oltre alla produzione del predetto avviso, ha depositato la proposta contrattuale pervenuta dalla cedente, sottoscritta per accettazione;
il testo della proposta è corrisponden- te all'estratto pubblicato in G.U.;
(ii) non è vero che il contratto de quo e la pubblicazione per estratto in G.U. man- chino dei criteri di individuazione dei crediti ceduti. Il contratto fissa dei criteri per indivi- duare il portafoglio A e il portafoglio B, oggetto di cessione, e rimanda agli elenchi dei cre- ditori ceduti allegati allo stesso contratto. L'avviso in G.U. riporta tali criteri. Ad esempio, per il portafoglio A, qui rilevante, sono riportati i seguenti criteri:
7 Così in G.U.: “ (l'"Acquirente") comunica che, in data 17 giugno Controparte_4
2015, ha concluso con (con sede in Verona (VR), Controparte_7
Piazza Nogara 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e partita
I.V.A. iscritta al n. 5668 dell'Albo delle banche di cui all'articolo 13 del Te- P.IVA_4
sto Unico CArio (come di seguito definito), capitale sociale pari ad Euro
6.092.996.076,83 alla data del 10 febbraio 2015 ("Cedente")) un contratto di cessione (il
"Contratto di Cessione") di crediti non performing classificati a "sofferenze", individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 e dell'articolo 58 del Testo Unico CArio, originati da contratti di mutuo, con- tratti di anticipazione e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica concessi, in virtu' del qua- le l'Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione come definita nel prosieguo) (i "Crediti") che al 28 febbraio 2015 (la "Data di Valutazione") co- stituiva un portafoglio suddiviso in due sottoinsiemi che soddisfacevano i seguenti criteri:
Portafoglio A: (i) natura di credito chirografo;
(ii) derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma concessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, anticipa- zioni creditizie, aperture di credito di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto;
(iii) di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto, a tale data, com- preso tra Euro 1.000 e Euro 35.000, gestiti in via esclusiva dalla Funzione Recupero credi- ti retail e comunicato a ciascun debitore;
(iv) che il Cedente abbia classificato come "cre- diti a sofferenza" nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della CA d'IA, co- me comunicato a ciascun debitore;
(v) che non siano stati oggetto di operazioni di cartola- rizzazione;
(vi) che non siano oggetto, alla Data di Valutazione, di azioni giudiziali pro- mosse contro il Cedente ovvero di reclami, esposti, procedure di conciliazione e/o media- zione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del de- bitore;
(vii) che siano indicati nella lista di cui all'allegato 2 (Crediti) del Contratto di Ces- sione. A seguito di richiesta presentata dai singoli debitori presso: la sede legale di CP_7
(attualmente sita in Verona, Piazza Nogara 2), ovvero (ii) Controparte_7
la sede legale di (attualmente sita in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1), ov- Controparte_4
8 vero (iii) la filiale ove e' in gestione il relativo rapporto di finanziamento, verra' data con- ferma dell'inclusione o esclusione nella lista (ovvero verra' resa disponibile copia della li- sta)”.
(iii) non è vero che il numero identificativo del rapporto, valorizzato dal giudice di primo grado, non risulta dai contratti ma solo da una lettera del 2015, successiva alla chiu- sura del rapporto;
vero è invece che il numero identificativo del debitore (NDG 291920) è posto nell'intestazione della prima pagina del contratto di apertura di credito, come risulta dal seguente screenshot, e che il numero identificativo della pratica (di recupero credito)
n.28758 è già menzionato nell'atto di cessione dei crediti (elenco crediti ceduti, portafoglio
A) in associazione al NDG sopra indicato.
Segue lo screenshot della prima pagina dell'apertura di credito.
Segue lo screenshot dell'elenco dei crediti ceduti – portafoglio A, allegato all'atto di cessione.
(iv) non è corretto infine dire che la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito proveniente dalla cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria, sia priva di ri- levanza probatoria. Tale dichiarazione stragiudiziale, sottoscritta dalla cedente, da cui risul-
9 ta che è nel perimetro della cessione il rapporto per cui è causa, ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione a del CP_4
credito rinveniente titolo nei rapporti intrattenuti con l'appellante. Nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato. Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza dell'eccezione in esame.
6. Anche il secondo motivo d'appello, articolato in due distinte censure relative ai capi della decisione che riguardano l'eccezione di mancanza di reciprocità nell'anatocismo e l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto, è infondato.
6.1. In merito all'anatocismo, l'appellante ha evidenziato che il tasso creditore era pressoché pari a zero e il TAE era uguale al TAN, il che dimostrerebbe l'assenza di anato- cismo a favore del cliente, richiamando a sostegno il precedente specifico di Cass. civ.
4321/22.
Il motivo è privo di pregio.
L'art.9 del contratto di conto corrente de quo prevede la c.d. condizione di recipro- cità. Si riporta, mediante screenschot, la clausola in esame.
Nelle condizioni economiche è precisato che la periodicità di chiusura è trimestrale.
Non è vero, quindi, che non sia prevista la condizione di reciprocità nella produzio- ne degli interessi sugli interessi.
Vero è invece che nella parte relativa alle condizioni economiche è riportato il tasso creditore (0,02% per giacenze oltre i 3.000,00) senza che sia riportato il TAE, inclusivo
10 dell'effetto della capitalizzazione degli interessi. Ma è altrettanto vero che la mancata indi- cazione tra le condizioni economiche del TAE non influiva sull'applicazione della condi- zione di reciprocità contenuta nella clausola n.9.
Sotto altro profilo va considerato che la simmetria, in un rapporto di conto corrente bancario, non può essere sostanziale perché il conto corrente non è una forma di investi- mento ma è un servizio (di cassa) reso al cliente dalla banca;
è il cliente che stabilisce gli importi da versare sul conto in funzione dei pagamenti che deve effettuare e la banca eroga i servizi di incasso e pagamento rendendo una prestazione che va remunerata attraverso il pagamento delle spese e delle commissioni. Mentre in caso di scoperto di conto il cliente paga gli interessi sul finanziamento ricevuto dalla banca con l'affidamento temporaneo.
In questo senso (e superando Cass. 4321/22, invocata dall'appellante) è stato deciso che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitaliz- zazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minore rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Cfr., Cass.
11014/24; nel caso deciso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pat- tuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli cre- ditori).
6.2. Quanto all'usura oggettiva al momento della conclusione del contratto,
l'appellante sostiene che il tasso debitore (12,3871%) era appena inferiore dello 0,09 rispet- to al tasso soglia e, in primo grado, aveva evidenziato come per effetto dell'applicazione dell'indennità di sconfinamento (euro 40,00 trimestrali per sconfinamenti sino a 5.000,00) il tasso soglia fosse superato in termini di immediata percezione matematica.
Tale assunto non è condivisibile per queste ragioni.
Nel contratto di conto corrente, cui l'appellante fa riferimento, il tasso debitore per sconfinamento transitorio è individuato nella misura del 11,85%, il TAE (cioè il tasso effet-
11 tivo comprensivo dell'incidenza anche degli altri oneri spese, indennità sconfinamento, etc.) è indicato nella misura del 12,3871%.
I TEGM rilevati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel trimestre di riferi- mento sono l'11,59% (con conseguente tasso soglia del 17,385%) per le aperture di credito in conto corrente sino a 5000,00 euro e del 8,32% (con conseguente tasso soglia del
12,48%) per le aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00 euro.
In base alle Istruzioni della CA d'IA, ratione temporis applicabili, i conti non affidati sono equiparati alla categoria delle aperture di credito, tenendo conto, ai fini de quibus, dello scoperto di periodo, che non è un'entità fissa e può essere inferiore o superio- re ad euro 5.000,00.
Facendo applicazione di tali istruzioni, risulta evidente, allora, che i tassi d'interesse pattuiti sono inferiori al tasso soglia usura. Immediata conferma di ciò è data dalla verifica del TEG del rapporto riferita all'estratto conto di apertura (primo trimestre), effettuata in base alla formula di calcolo del TEG prevista dalle Istruzioni della CA d'IA ratione temporis applicabile
Il TEG del primo trimestre è pari a 11,87% (15x36500/46206,89 + 78,84, oneri su base annua/3286,66) ed è inferiore al tasso soglia usura del 17,385% previsto per i conti non affidati con scoperto sino a 5000 euro.
7. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti, con questi criteri: DM 55/14, e ss. mod., scaglione da euro 26.001 a euro 52.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, in presenza di sola attività di trattazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, che sono liquidate in complessivi euro € 8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA come per legge).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2068/2023, promossa
DA residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cavaliere C.F._1 [...]
), presso il cui studio in Prato, Viale Montegrappa n.35, elettivamente domi- C.F._2 cilia, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in persona del l.r. Controparte_1
p.t., cod. fisc./p.iva n. , quale mandataria con rappresentanza in forza di pro- P.IVA_1
cura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del Persona_1
17.10.2016 (rep. n. 293287 - racc. n. 28262, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T) di (già – doc. 4) Controparte_2 Controparte_3
con unico socio, con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. iscrizione al Registro
1 Imprese di Treviso e c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria con rap- P.IVA_2
presentanza di on socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio CP_4
Alfieri n. 1, in persona del l.r. p.t., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trevi- so-Belluno e cod. fisc./p.iva n. , giusta procura per atto a rogito Notaio P.IVA_3 [...]
di Pordenone del 17.10.2016 (rep. n. 293285 - racc. n. 28260, registrato a Persona_2
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca
Cicconetti (pec - c.f. Email_1 C.F._3
) con studio in Roma, Via Flaminia n. 441, ed elettivamente domiciliata ai fini del
[...]
presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Francesco Pugi, sito in Arezzo, Via Crispo
n. 9, cap. 52100, giusta procura rilasciata in calce ed allegata alla busta telematica relativa al ricorso per decreto ingiuntivo n. 9838/2020 Rg. del Tribunale di Firenze.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 2798/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 02/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata senten- za, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
accertare e di- chiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito del corretto calcolo del saldo del rapporto di conto cor- rente ingiunto per i motivi indicati in premessa, revocando conseguentemente il decreto in- giuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si in- siste per l'ammissione della CTU richiesta in memoria ex art. 183 VI cpc n. 2 volta a verifi- care il corretto saldo del conto corrente in dipendenza delle illegittimità lamentate”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i moti- vi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: - rigettare il gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2798/2023, con atto notificato in data 23.10.2024, Parte_2
2 perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, per le ragioni esposte in narrativa;
con ogni conseguente provvedimento al riguardo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.2798/23 del 2-10-2023, ha respinto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 3747/2020, emesso su Parte_1
ricorso di , quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
(già ), a propria volta mandataria con rappresentanza di Controparte_3 [...]
CP_4
Con tale decreto era stato ingiunto alla il pagamento della somma di euro Parte_1
33.296,49, oltre interessi e spese, a fronte del saldo negativo, alla data di chiusura del rap- porto del 17.9.2014, del conto corrente n.507 (aperto in data 20.8.2009 con l'allora
[...]
- poi fusasi per incorporazione in ), assisti- Controparte_5 CP_6
to da contratto di apertura di credito n.71253, concluso in data 12.3.2013.
Il tribunale di Firenze ha respinto le eccezioni dell'opponente – relative: (i) al difet- to di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito;
(ii) all'ana- CP_4
tocismo, in difetto di reciprocità sostanziale;
(iii) all'usurarietà dei tassi di interesse applica- ti, in ragione dei complessivi oneri del rapporto – condannandola al pagamento delle spese del giudizio d'opposizione.
La sentenza è stata appellata dalla che ha articolato due motivi Parte_1
d'impugnazione.
Con il primo motivo denuncia l'errata applicazione degli artt. 81, 110, 111 cpc, nel- la parte in cui la decisione di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazio- ne/titolarità attiva del rapporto controverso.
Secondo l'appellante la documentazione valorizzata dal tribunale a tale fine è insuf- ficiente allo scopo perché (i) il contratto di cessione dei crediti prodotto in giudizio reca la firma della sola cessionaria, sicché é tamquam non esset; (ii) il contratto de quo manca dei criteri univoci di individuazione del credito ceduto, con conseguente irrilevanza dell'elenco dei debitori ceduti;
(iii) il numero identificativo del rapporto, valorizzato dal giudice di primo grado (il c.d. NDG), non risulta dai contratti ma solo da una lettera del 2015, succes-
3 siva alla chiusura del rapporto;
(iv) tale lettera, proveniente dalla cedente, è prima di rile- vanza probatoria.
Con il secondo motivo d'appello argomenta che il tribunale ha fatto errata applica- zione degli artt.1283 e 1815 c.c. per non aver ritenuto sussistente l'illegittima pratica anato- cistica e l'usura nel rapporto di conto corrente.
In ordine all'anatocismo, evidenzia che il tasso creditore è pressoché pari a zero e il
TAE è uguale al TAN, il che evidenzia l'assenza di anatocismo a favore del cliente, richia- mando a sostegno il precedente specifico di Cass. civ. 4321/22.
Quanto all'usura oggettiva al momento della conclusione del contratto, deduce che il tasso debitore è inferiore dello 0,09% rispetto al tasso soglia ed essa aveva evidenziato in primo grado come per effetto dell'applicazione dell'indennità di sconfinamento (euro 40,00 trimestrali per sconfinamenti sino a 5.000,00) il tasso soglia era superato in termini di im- mediata percezione matematica.
Insiste infine per l'ammissione della CTU contabile richiesta in primo grado e non ammessa dal tribunale.
2. L'appellata si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e contestando, in subordine, nel merito, la fondatezza dei motivi, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 18/8/2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta, i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, permettendo di individuare i capi della decisione impu- gnati, le censure proposte alla ricostruzione in fatto e le violazioni di legge denunciate.
5. Il primo motivo d'appello è infondato e va respinto.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio,
4 vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1, prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico CArio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la CA d'IA emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
CA d'IA (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale, le istruzioni prevedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
5 Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la CA d'IA ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la CA d'IA possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4, precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice ci- vile. Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (v., art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della CA d'IA, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre-
6 ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
A questi principi si è attenuto il giudice di primo grado e le censure dell'appellante non colgono nel segno. In particolare:
(i) la prova dell'esistenza del contratto di cessione, per le ragioni sopra dette, è of- ferta dalla stessa pubblicazione in G.U. dell'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti:
l'opposta, oltre alla produzione del predetto avviso, ha depositato la proposta contrattuale pervenuta dalla cedente, sottoscritta per accettazione;
il testo della proposta è corrisponden- te all'estratto pubblicato in G.U.;
(ii) non è vero che il contratto de quo e la pubblicazione per estratto in G.U. man- chino dei criteri di individuazione dei crediti ceduti. Il contratto fissa dei criteri per indivi- duare il portafoglio A e il portafoglio B, oggetto di cessione, e rimanda agli elenchi dei cre- ditori ceduti allegati allo stesso contratto. L'avviso in G.U. riporta tali criteri. Ad esempio, per il portafoglio A, qui rilevante, sono riportati i seguenti criteri:
7 Così in G.U.: “ (l'"Acquirente") comunica che, in data 17 giugno Controparte_4
2015, ha concluso con (con sede in Verona (VR), Controparte_7
Piazza Nogara 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e partita
I.V.A. iscritta al n. 5668 dell'Albo delle banche di cui all'articolo 13 del Te- P.IVA_4
sto Unico CArio (come di seguito definito), capitale sociale pari ad Euro
6.092.996.076,83 alla data del 10 febbraio 2015 ("Cedente")) un contratto di cessione (il
"Contratto di Cessione") di crediti non performing classificati a "sofferenze", individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
130/1999 e dell'articolo 58 del Testo Unico CArio, originati da contratti di mutuo, con- tratti di anticipazione e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica concessi, in virtu' del qua- le l'Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione come definita nel prosieguo) (i "Crediti") che al 28 febbraio 2015 (la "Data di Valutazione") co- stituiva un portafoglio suddiviso in due sottoinsiemi che soddisfacevano i seguenti criteri:
Portafoglio A: (i) natura di credito chirografo;
(ii) derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma concessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, anticipa- zioni creditizie, aperture di credito di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto;
(iii) di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto, a tale data, com- preso tra Euro 1.000 e Euro 35.000, gestiti in via esclusiva dalla Funzione Recupero credi- ti retail e comunicato a ciascun debitore;
(iv) che il Cedente abbia classificato come "cre- diti a sofferenza" nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della CA d'IA, co- me comunicato a ciascun debitore;
(v) che non siano stati oggetto di operazioni di cartola- rizzazione;
(vi) che non siano oggetto, alla Data di Valutazione, di azioni giudiziali pro- mosse contro il Cedente ovvero di reclami, esposti, procedure di conciliazione e/o media- zione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del de- bitore;
(vii) che siano indicati nella lista di cui all'allegato 2 (Crediti) del Contratto di Ces- sione. A seguito di richiesta presentata dai singoli debitori presso: la sede legale di CP_7
(attualmente sita in Verona, Piazza Nogara 2), ovvero (ii) Controparte_7
la sede legale di (attualmente sita in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1), ov- Controparte_4
8 vero (iii) la filiale ove e' in gestione il relativo rapporto di finanziamento, verra' data con- ferma dell'inclusione o esclusione nella lista (ovvero verra' resa disponibile copia della li- sta)”.
(iii) non è vero che il numero identificativo del rapporto, valorizzato dal giudice di primo grado, non risulta dai contratti ma solo da una lettera del 2015, successiva alla chiu- sura del rapporto;
vero è invece che il numero identificativo del debitore (NDG 291920) è posto nell'intestazione della prima pagina del contratto di apertura di credito, come risulta dal seguente screenshot, e che il numero identificativo della pratica (di recupero credito)
n.28758 è già menzionato nell'atto di cessione dei crediti (elenco crediti ceduti, portafoglio
A) in associazione al NDG sopra indicato.
Segue lo screenshot della prima pagina dell'apertura di credito.
Segue lo screenshot dell'elenco dei crediti ceduti – portafoglio A, allegato all'atto di cessione.
(iv) non è corretto infine dire che la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito proveniente dalla cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria, sia priva di ri- levanza probatoria. Tale dichiarazione stragiudiziale, sottoscritta dalla cedente, da cui risul-
9 ta che è nel perimetro della cessione il rapporto per cui è causa, ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione a del CP_4
credito rinveniente titolo nei rapporti intrattenuti con l'appellante. Nei rapporti tra le parti della cessione del credito la dichiarazione prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato. Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza dell'eccezione in esame.
6. Anche il secondo motivo d'appello, articolato in due distinte censure relative ai capi della decisione che riguardano l'eccezione di mancanza di reciprocità nell'anatocismo e l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto, è infondato.
6.1. In merito all'anatocismo, l'appellante ha evidenziato che il tasso creditore era pressoché pari a zero e il TAE era uguale al TAN, il che dimostrerebbe l'assenza di anato- cismo a favore del cliente, richiamando a sostegno il precedente specifico di Cass. civ.
4321/22.
Il motivo è privo di pregio.
L'art.9 del contratto di conto corrente de quo prevede la c.d. condizione di recipro- cità. Si riporta, mediante screenschot, la clausola in esame.
Nelle condizioni economiche è precisato che la periodicità di chiusura è trimestrale.
Non è vero, quindi, che non sia prevista la condizione di reciprocità nella produzio- ne degli interessi sugli interessi.
Vero è invece che nella parte relativa alle condizioni economiche è riportato il tasso creditore (0,02% per giacenze oltre i 3.000,00) senza che sia riportato il TAE, inclusivo
10 dell'effetto della capitalizzazione degli interessi. Ma è altrettanto vero che la mancata indi- cazione tra le condizioni economiche del TAE non influiva sull'applicazione della condi- zione di reciprocità contenuta nella clausola n.9.
Sotto altro profilo va considerato che la simmetria, in un rapporto di conto corrente bancario, non può essere sostanziale perché il conto corrente non è una forma di investi- mento ma è un servizio (di cassa) reso al cliente dalla banca;
è il cliente che stabilisce gli importi da versare sul conto in funzione dei pagamenti che deve effettuare e la banca eroga i servizi di incasso e pagamento rendendo una prestazione che va remunerata attraverso il pagamento delle spese e delle commissioni. Mentre in caso di scoperto di conto il cliente paga gli interessi sul finanziamento ricevuto dalla banca con l'affidamento temporaneo.
In questo senso (e superando Cass. 4321/22, invocata dall'appellante) è stato deciso che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitaliz- zazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minore rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Cfr., Cass.
11014/24; nel caso deciso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pat- tuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli cre- ditori).
6.2. Quanto all'usura oggettiva al momento della conclusione del contratto,
l'appellante sostiene che il tasso debitore (12,3871%) era appena inferiore dello 0,09 rispet- to al tasso soglia e, in primo grado, aveva evidenziato come per effetto dell'applicazione dell'indennità di sconfinamento (euro 40,00 trimestrali per sconfinamenti sino a 5.000,00) il tasso soglia fosse superato in termini di immediata percezione matematica.
Tale assunto non è condivisibile per queste ragioni.
Nel contratto di conto corrente, cui l'appellante fa riferimento, il tasso debitore per sconfinamento transitorio è individuato nella misura del 11,85%, il TAE (cioè il tasso effet-
11 tivo comprensivo dell'incidenza anche degli altri oneri spese, indennità sconfinamento, etc.) è indicato nella misura del 12,3871%.
I TEGM rilevati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel trimestre di riferi- mento sono l'11,59% (con conseguente tasso soglia del 17,385%) per le aperture di credito in conto corrente sino a 5000,00 euro e del 8,32% (con conseguente tasso soglia del
12,48%) per le aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00 euro.
In base alle Istruzioni della CA d'IA, ratione temporis applicabili, i conti non affidati sono equiparati alla categoria delle aperture di credito, tenendo conto, ai fini de quibus, dello scoperto di periodo, che non è un'entità fissa e può essere inferiore o superio- re ad euro 5.000,00.
Facendo applicazione di tali istruzioni, risulta evidente, allora, che i tassi d'interesse pattuiti sono inferiori al tasso soglia usura. Immediata conferma di ciò è data dalla verifica del TEG del rapporto riferita all'estratto conto di apertura (primo trimestre), effettuata in base alla formula di calcolo del TEG prevista dalle Istruzioni della CA d'IA ratione temporis applicabile
Il TEG del primo trimestre è pari a 11,87% (15x36500/46206,89 + 78,84, oneri su base annua/3286,66) ed è inferiore al tasso soglia usura del 17,385% previsto per i conti non affidati con scoperto sino a 5000 euro.
7. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti, con questi criteri: DM 55/14, e ss. mod., scaglione da euro 26.001 a euro 52.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, in presenza di sola attività di trattazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, che sono liquidate in complessivi euro € 8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA come per legge).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13