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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 251/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Michele FUNGHINI (c.f. ) e dell'Avv. C.F._2
Paola BERTELLO (c.f. ), che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
C.F._3
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Daria BORIOSI (c.f. ), che la C.F._5 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
AVV. (c.f. ) nella qualità di CURATORE SPECIALE delle Controparte_1 C.F._6 minori (c.f. , nata a [...] il [...], e Persona_1 C.F._7 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate Pt_3 C.F._6 presso lo studio legale dell'Avv. Controparte_1
CURATORE SPECIALE INTERVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 1° febbraio 2024 e personalmente sottoscritto, i IGg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 19/04/2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 07/11/2009 e Persona_1 Parte_3
a Cuneo (CN) il 03/01/2012;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis. 51 co 2 c.p.c.
Disposta la sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti con lo scambio di note scritte, al termine assegnato per il deposito delle stesse, le parti non hanno confermato le condizioni del ricorso e hanno richiesto congiuntamente un rinvio rappresentando l'insorgenza nelle more di nuovi fatti nonché la pendenza di ulteriori procedimenti connessi.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, rilevata la contemporanea pendenza del presente giudizio di separazione consensuale, ha trasmesso gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 2012/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. Pt_1
Alla luce della documentazione pervenuta dal Tribunale per i Minorenni, con decreto del 28 gennaio
2025, è stata, pertanto, disposta la comparizione delle parti e contestualmente nominata l'Avv. CP_1 quale Curatore Speciale delle figlie minori e , ed è stato altresì richiesto al
[...] Per_1 Pt_3
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo di fornire informazioni in ordine all'esistenza di procedimenti, definiti o pendenti, relativi alle allegate violenze commesse dal IG. nei confronti Pt_1 della IG.ra . Pt_2
Pertanto, in data 30 gennaio 2025, il P.M. ha confermato di aver esercitato l'azione penale nei confronti di allegando la richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2 Parte_1
c.p.-.
In data 5 febbraio 2025 i ricorrenti hanno, quindi, depositato telematicamente una “Nota di deposito di condizioni integrate”, personalmente sottoscritta dagli stessi¸ al fine di definire ogni pendenza ancora
2 sussistente tra di essi nell'interesse principale delle figlie minori, concordando le condizioni che di seguito sono riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente.
La casa coniugale sita in Cuneo, Via Toselli n.3, di proprietà della IG.ra viene Parte_2 assegnata a quest'ultima che la occuperà con le figlie minori e , presso di lei Per_1 Pt_3 collocate.
Il IG. dà atto di essersi da mesi trasferito presso l'abitazione dei propri genitori in Parte_1
Dronero (CN), intendendo rilocalizzarsi in altra abitazione e si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dal deposito delle presenti note.
2) Le figlie , oggi di anni 14, e , oggi di anni 11, vengono affidate ad entrambi i genitori Per_1 Pt_3 secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza delle stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
4) Salvo diversi accordi tra le parti, il papà terrà con sé le figlie:
- a weekend alternati: dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica sera ore 19:00 (cena compresa). Il pernottamento dipenderà dalla volontà delle figlie;
- infrasettimanalmente: una sera con la previsione della cena;
- durante le vacanze natalizie e pasquali verrà rispettata la calendarizza-zione sopra indicata, con
l'alternanza, di anno in anno, delle maggiori festività quali il Natale, il Capodanno, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
- durante l'estate, il padre terrà con sé le figlie due settimane anche non consecutive nel rispetto della volontà delle ragazze, così come la madre potrà assentarsi con le stesse per due settimane, anche non consecutive.
Entrambe le parti si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
Si produce il piano genitoriale relativo alle figlie minori (doc. n.4).
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 Parte_2 giorno 20 (venti) di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
, la somma di € 500,00 per ciascuna figlia, così per complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), Pt_3
3 rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
6) I genitori sosterranno nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese extra-assegno in favore delle figlie, secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F.
29/11/2017 che si produce (doc. n.5). Le parti concordano sin d'ora che tra queste siano fatte rientrare le lezioni private che si renderanno necessarie per entrambe le figlie nelle materie scolastiche per le quali necessiteranno di un sostegno.
7) I genitori concordano che le figlie e proseguiranno l'attività agonistica del tennis ed Per_1 Pt_3
i relativi costi verranno sostenuti da ognuno nella percentuale del 50%, anche per gli esborsi per la partecipazione ai tornei, sempre previo accordo tra le parti.
8) I genitori concordano altresì che l'assegno unico per le figlie minori a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_2
9) Date le questioni sorte tra le parti nelle more della presente procedura I ricorrenti si impegnano a comunicare l'un l'altro mediante e-mail con esclusivo riguardo ai temi che riguardano le figlie ed ai programmi eventualmente assunti direttamente con loro al fine di evitare fraintendimenti sugli stessi.
Sulla regolamentazione degli accordi economico-patrimoniali tra le parti.
10) Il IG. corrisponderà, alla IG.ra , mediante assegno circolare non Parte_1 Parte_2 trasferibile a lei intestato, all' udienza preliminare che si terrà , nel procedimento a carico di
[...]
. 605/24 RG GIP n. 1043 RG NDR - il 6 febbraio 2025 alle ore 12,45 avanti alla Giudice CP_2 dott.ssa Nocente , la somma di € 9.083,72 quale rimborso anticipato dell'importo residuo riferito al finanziamento Younited di € 10.000,00 a suo tempo acceso a nome della moglie e dall' Pt_1 interamente trasferito su di un proprio conto corrente.
11) Il IG. si impegna a versare, nella stessa occasione del punto precedente alla IG.ra Parte_1 la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), mediante assegno circolare non Parte_2 trasferibile a lei intestato, a titolo di restituzione degli importi riscattati relativi a polizze assicurative nominative della moglie.
12) Il IG. si impegna a versare alla IG. nella stessa occasione di cui ai Parte_1 Parte_2 due punti precedenti, l'importo di € 1951,00 (euro millenovecento/51) quale rimborso pro-quota delle spese straordinarie anticipate dalla moglie per le figlie sino alla data del presente accordo.
13) All'udienza preliminare del 6 febbraio 2025 che si terrà nel procedi-mento penale n. 605/24 RG GIP
– n. 1053/24 RG NdR a carico di , imputato, verserà, mediante assegno circolare non Parte_1 trasferibile alla IG.ra , la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale somma riparatoria Parte_2 dei danni dalla stessa sofferti in qualità di parte offesa;
4 14) La IG.ra alla stessa udienza provvederà a rimettere la querela data nei confronti del Parte_2 IG. e dalla quale è derivato il procedimento penale a carico di quest'ultimo. Nella stessa Parte_1 udienza la IG.ra consegnerà al IG. l'orologio marca Baume & Mercier, Parte_2 Parte_1 nonché la scatola verde del rolex (vuota) di proprietà di quest'ultimo.
15) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento.
16) Le parti si impegnano a procedere con il ricorso congiunto per la cessa-zione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al presente accordo, ad esclusione di quelle di cui ai punti 9-
10 e 11 del presente accordo alle quali verrà data esecuzione il 6 febbraio 2025.;
17) La IG.ra all'avvenuto deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di Pt_2 comparizione personale nella procedura divorzile, consegnerà al IG. , come da richiesta Parte_1 di quest'ultimo, l'orologio marca Rolex da lui ricevuto in dono durante il matrimonio e relativa scatola, a definizione di ogni rapporto tra i coniugi ancora in essere.
12) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro ad esclusione di quel che attiene al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie.
13) I genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi nonché delle figlie minori e . Per_1 Pt_3
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 12 febbraio 2025, l'Avv. CP_1 si è costituita quale Curatore Speciale delle minori rilevando che le nuove integrazioni alle
[...] condizioni congiunte per la separazione contenessero minime variazioni rispetto alle condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento delle figlie. Il Curatore Speciale ha, infatti, ritenuto le parti capaci di anteporre l'interesse e il benessere delle figlie alle loro questioni personali e, conseguentemente, di esercitare una genitorialità condivisa dichiarando, perciò, di aderire alle condizioni congiunte rassegnate, anche in ragione della serenità e della tranquillità riscontrate durante l'incontro avvenuto in presenza delle minori.
All'udienza del 13 febbraio 2024 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle condizioni congiunte depositate nella
“Nota di deposito di condizioni integrate”. Il Curatore Speciale ha ribadito di non opporsi all'omologa delle condizioni congiunte e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 13 febbraio 2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
5 In pari data il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 28, l. 206/2021, la propria incompetenza a provvedere sul ricorso ex artt.
330 e 333 c.c. e 473 bis.40 c.p.c. in merito alla dichiarazione della decadenza del IG. dalla Pt_1 responsabilità genitoriale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e , nate dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1 Pt_3
l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che si è omesso l'ascolto delle figlie minori ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto e tenuto conto, altresì, di quanto rappresentato dal Curatore Speciale, il quale nella propria comparsa di costituzione, ha rilevato che, dopo aver provveduto alla loro audizione, le stesse “apparivano sufficientemente tranquille, consapevoli della separazione dei genitori e del divieto imposto al padre di avvicinamento alla madre, ma al contempo apparivano adeguatamente protette dai genitori sia dal punto di vista emotivo, sia rispetto alla valenza di entrambe le figure genitoriali” specificando, altresì, che “anche l'assistente sociale, Dott.ssa , Persona_2 che ha fatto un primo colloquio con le minori in ottemperanza alla presa in carico da parte del Tribunale per i Minorenni ha evidenziato allo scrivente curatore speciale un apparente buon equilibrio di Per_1
e ; motivo per il quale nell'immediato non ha ritenuto di attivare alcun tipo di intervento” (cfr. Pt_3 comparsa di costituzione Avv. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Avuto riguardo alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. – promossa Pt_1 dal Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e trasmessa per competenza all'intestato Tribunale – il Collegio nulla dispone in quanto, nel procedimento in oggetto, né le parti, né il Curatore Speciale e tantomeno il P.M. hanno insistito per ottenere una pronuncia in tal senso.
Occorre rilevare, infatti, che le parti hanno concordato, nelle proprie conclusioni congiunte, che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le figlie minori vengano affidate ai
6 medesimi secondo un regime di affidamento condiviso e, in relazione a tali conclusioni, vi è stata adesione sia del Curatore Speciale sia del Pubblico Ministero.
Infine, le spese di lite vanno regolamentate nei termini che seguono.
Nel rapporto processuale tra le parti, nulla va disposto attesa la natura del giudizio e tenuto conto delle conclusioni congiunte dalle stesse formulate.
Avuto riguardo al rapporto processuale con il Curatore Speciale delle minori e Per_1 Parte_3 tenuto conto che la nomina dello stesso si è resa necessaria nell'interesse di queste ultime, le spese di lite devono essere poste a carico delle parti ricorrenti in ragione del 50% ciascuna e sono liquidate come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M.
55/2014 – così come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda per le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/02/1977, e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 19/04/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate con la “Nota di deposito di condizioni integrate” depositata telematicamente in data 5 febbraio 2025;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite tra le parti;
5) Pone a carico delle parti, e , in ragione del 50% ciascuna le Parte_1 Parte_2 spese di lite del Curatore dei Minori, Avv. che si liquidano in euro 1.453,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale ed IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento a carico delle parti al 50%.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 251/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Michele FUNGHINI (c.f. ) e dell'Avv. C.F._2
Paola BERTELLO (c.f. ), che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
C.F._3
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Daria BORIOSI (c.f. ), che la C.F._5 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
AVV. (c.f. ) nella qualità di CURATORE SPECIALE delle Controparte_1 C.F._6 minori (c.f. , nata a [...] il [...], e Persona_1 C.F._7 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate Pt_3 C.F._6 presso lo studio legale dell'Avv. Controparte_1
CURATORE SPECIALE INTERVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 1° febbraio 2024 e personalmente sottoscritto, i IGg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 19/04/2008, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 07/11/2009 e Persona_1 Parte_3
a Cuneo (CN) il 03/01/2012;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis. 51 co 2 c.p.c.
Disposta la sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti con lo scambio di note scritte, al termine assegnato per il deposito delle stesse, le parti non hanno confermato le condizioni del ricorso e hanno richiesto congiuntamente un rinvio rappresentando l'insorgenza nelle more di nuovi fatti nonché la pendenza di ulteriori procedimenti connessi.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, rilevata la contemporanea pendenza del presente giudizio di separazione consensuale, ha trasmesso gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 2012/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. Pt_1
Alla luce della documentazione pervenuta dal Tribunale per i Minorenni, con decreto del 28 gennaio
2025, è stata, pertanto, disposta la comparizione delle parti e contestualmente nominata l'Avv. CP_1 quale Curatore Speciale delle figlie minori e , ed è stato altresì richiesto al
[...] Per_1 Pt_3
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo di fornire informazioni in ordine all'esistenza di procedimenti, definiti o pendenti, relativi alle allegate violenze commesse dal IG. nei confronti Pt_1 della IG.ra . Pt_2
Pertanto, in data 30 gennaio 2025, il P.M. ha confermato di aver esercitato l'azione penale nei confronti di allegando la richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2 Parte_1
c.p.-.
In data 5 febbraio 2025 i ricorrenti hanno, quindi, depositato telematicamente una “Nota di deposito di condizioni integrate”, personalmente sottoscritta dagli stessi¸ al fine di definire ogni pendenza ancora
2 sussistente tra di essi nell'interesse principale delle figlie minori, concordando le condizioni che di seguito sono riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente.
La casa coniugale sita in Cuneo, Via Toselli n.3, di proprietà della IG.ra viene Parte_2 assegnata a quest'ultima che la occuperà con le figlie minori e , presso di lei Per_1 Pt_3 collocate.
Il IG. dà atto di essersi da mesi trasferito presso l'abitazione dei propri genitori in Parte_1
Dronero (CN), intendendo rilocalizzarsi in altra abitazione e si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dal deposito delle presenti note.
2) Le figlie , oggi di anni 14, e , oggi di anni 11, vengono affidate ad entrambi i genitori Per_1 Pt_3 secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza delle stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
4) Salvo diversi accordi tra le parti, il papà terrà con sé le figlie:
- a weekend alternati: dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica sera ore 19:00 (cena compresa). Il pernottamento dipenderà dalla volontà delle figlie;
- infrasettimanalmente: una sera con la previsione della cena;
- durante le vacanze natalizie e pasquali verrà rispettata la calendarizza-zione sopra indicata, con
l'alternanza, di anno in anno, delle maggiori festività quali il Natale, il Capodanno, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
- durante l'estate, il padre terrà con sé le figlie due settimane anche non consecutive nel rispetto della volontà delle ragazze, così come la madre potrà assentarsi con le stesse per due settimane, anche non consecutive.
Entrambe le parti si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
Si produce il piano genitoriale relativo alle figlie minori (doc. n.4).
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 Parte_2 giorno 20 (venti) di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
, la somma di € 500,00 per ciascuna figlia, così per complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), Pt_3
3 rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
6) I genitori sosterranno nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese extra-assegno in favore delle figlie, secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F.
29/11/2017 che si produce (doc. n.5). Le parti concordano sin d'ora che tra queste siano fatte rientrare le lezioni private che si renderanno necessarie per entrambe le figlie nelle materie scolastiche per le quali necessiteranno di un sostegno.
7) I genitori concordano che le figlie e proseguiranno l'attività agonistica del tennis ed Per_1 Pt_3
i relativi costi verranno sostenuti da ognuno nella percentuale del 50%, anche per gli esborsi per la partecipazione ai tornei, sempre previo accordo tra le parti.
8) I genitori concordano altresì che l'assegno unico per le figlie minori a carico verrà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_2
9) Date le questioni sorte tra le parti nelle more della presente procedura I ricorrenti si impegnano a comunicare l'un l'altro mediante e-mail con esclusivo riguardo ai temi che riguardano le figlie ed ai programmi eventualmente assunti direttamente con loro al fine di evitare fraintendimenti sugli stessi.
Sulla regolamentazione degli accordi economico-patrimoniali tra le parti.
10) Il IG. corrisponderà, alla IG.ra , mediante assegno circolare non Parte_1 Parte_2 trasferibile a lei intestato, all' udienza preliminare che si terrà , nel procedimento a carico di
[...]
. 605/24 RG GIP n. 1043 RG NDR - il 6 febbraio 2025 alle ore 12,45 avanti alla Giudice CP_2 dott.ssa Nocente , la somma di € 9.083,72 quale rimborso anticipato dell'importo residuo riferito al finanziamento Younited di € 10.000,00 a suo tempo acceso a nome della moglie e dall' Pt_1 interamente trasferito su di un proprio conto corrente.
11) Il IG. si impegna a versare, nella stessa occasione del punto precedente alla IG.ra Parte_1 la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), mediante assegno circolare non Parte_2 trasferibile a lei intestato, a titolo di restituzione degli importi riscattati relativi a polizze assicurative nominative della moglie.
12) Il IG. si impegna a versare alla IG. nella stessa occasione di cui ai Parte_1 Parte_2 due punti precedenti, l'importo di € 1951,00 (euro millenovecento/51) quale rimborso pro-quota delle spese straordinarie anticipate dalla moglie per le figlie sino alla data del presente accordo.
13) All'udienza preliminare del 6 febbraio 2025 che si terrà nel procedi-mento penale n. 605/24 RG GIP
– n. 1053/24 RG NdR a carico di , imputato, verserà, mediante assegno circolare non Parte_1 trasferibile alla IG.ra , la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale somma riparatoria Parte_2 dei danni dalla stessa sofferti in qualità di parte offesa;
4 14) La IG.ra alla stessa udienza provvederà a rimettere la querela data nei confronti del Parte_2 IG. e dalla quale è derivato il procedimento penale a carico di quest'ultimo. Nella stessa Parte_1 udienza la IG.ra consegnerà al IG. l'orologio marca Baume & Mercier, Parte_2 Parte_1 nonché la scatola verde del rolex (vuota) di proprietà di quest'ultimo.
15) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento.
16) Le parti si impegnano a procedere con il ricorso congiunto per la cessa-zione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al presente accordo, ad esclusione di quelle di cui ai punti 9-
10 e 11 del presente accordo alle quali verrà data esecuzione il 6 febbraio 2025.;
17) La IG.ra all'avvenuto deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di Pt_2 comparizione personale nella procedura divorzile, consegnerà al IG. , come da richiesta Parte_1 di quest'ultimo, l'orologio marca Rolex da lui ricevuto in dono durante il matrimonio e relativa scatola, a definizione di ogni rapporto tra i coniugi ancora in essere.
12) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra di loro ad esclusione di quel che attiene al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie.
13) I genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi nonché delle figlie minori e . Per_1 Pt_3
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 12 febbraio 2025, l'Avv. CP_1 si è costituita quale Curatore Speciale delle minori rilevando che le nuove integrazioni alle
[...] condizioni congiunte per la separazione contenessero minime variazioni rispetto alle condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento delle figlie. Il Curatore Speciale ha, infatti, ritenuto le parti capaci di anteporre l'interesse e il benessere delle figlie alle loro questioni personali e, conseguentemente, di esercitare una genitorialità condivisa dichiarando, perciò, di aderire alle condizioni congiunte rassegnate, anche in ragione della serenità e della tranquillità riscontrate durante l'incontro avvenuto in presenza delle minori.
All'udienza del 13 febbraio 2024 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle condizioni congiunte depositate nella
“Nota di deposito di condizioni integrate”. Il Curatore Speciale ha ribadito di non opporsi all'omologa delle condizioni congiunte e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 13 febbraio 2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
5 In pari data il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 28, l. 206/2021, la propria incompetenza a provvedere sul ricorso ex artt.
330 e 333 c.c. e 473 bis.40 c.p.c. in merito alla dichiarazione della decadenza del IG. dalla Pt_1 responsabilità genitoriale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e , nate dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1 Pt_3
l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che si è omesso l'ascolto delle figlie minori ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto e tenuto conto, altresì, di quanto rappresentato dal Curatore Speciale, il quale nella propria comparsa di costituzione, ha rilevato che, dopo aver provveduto alla loro audizione, le stesse “apparivano sufficientemente tranquille, consapevoli della separazione dei genitori e del divieto imposto al padre di avvicinamento alla madre, ma al contempo apparivano adeguatamente protette dai genitori sia dal punto di vista emotivo, sia rispetto alla valenza di entrambe le figure genitoriali” specificando, altresì, che “anche l'assistente sociale, Dott.ssa , Persona_2 che ha fatto un primo colloquio con le minori in ottemperanza alla presa in carico da parte del Tribunale per i Minorenni ha evidenziato allo scrivente curatore speciale un apparente buon equilibrio di Per_1
e ; motivo per il quale nell'immediato non ha ritenuto di attivare alcun tipo di intervento” (cfr. Pt_3 comparsa di costituzione Avv. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Avuto riguardo alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. – promossa Pt_1 dal Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e trasmessa per competenza all'intestato Tribunale – il Collegio nulla dispone in quanto, nel procedimento in oggetto, né le parti, né il Curatore Speciale e tantomeno il P.M. hanno insistito per ottenere una pronuncia in tal senso.
Occorre rilevare, infatti, che le parti hanno concordato, nelle proprie conclusioni congiunte, che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le figlie minori vengano affidate ai
6 medesimi secondo un regime di affidamento condiviso e, in relazione a tali conclusioni, vi è stata adesione sia del Curatore Speciale sia del Pubblico Ministero.
Infine, le spese di lite vanno regolamentate nei termini che seguono.
Nel rapporto processuale tra le parti, nulla va disposto attesa la natura del giudizio e tenuto conto delle conclusioni congiunte dalle stesse formulate.
Avuto riguardo al rapporto processuale con il Curatore Speciale delle minori e Per_1 Parte_3 tenuto conto che la nomina dello stesso si è resa necessaria nell'interesse di queste ultime, le spese di lite devono essere poste a carico delle parti ricorrenti in ragione del 50% ciascuna e sono liquidate come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M.
55/2014 – così come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda per le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConIGlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/02/1977, e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 19/04/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate con la “Nota di deposito di condizioni integrate” depositata telematicamente in data 5 febbraio 2025;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite tra le parti;
5) Pone a carico delle parti, e , in ragione del 50% ciascuna le Parte_1 Parte_2 spese di lite del Curatore dei Minori, Avv. che si liquidano in euro 1.453,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale ed IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento a carico delle parti al 50%.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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