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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 10043/2022
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone delle Magistrata:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10043 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: ricorso per separazione personal
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
, ivi residente a[...] int. C.F._1
13, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA SEPE presso il ci studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nazionale 96 ricorrente
E
nata il [...] a [...] CP_1
residente in [...]
pagi na 1 di 13 Sannitica, n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. CARLA BALSAMO presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola alla via Pavia
N. 74; resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2022, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 20/05/2021 in CP_1
Afragola (NA), il (atto n. 36, P. I, S., anno 2021), prima del quale è nato, il 13/8/2029, e chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1
personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con con residenza privilegiata presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, mantenimento a carico del padre per euro 200,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie, vittoria di spese e onorari. Si dà atto che il ricorrente avanzava, altresì, una domanda restitutoria della somma di euro 15.000,00 derivante da un finanziamento e versata su un conto cointestato con la coniuge da dichiararsi inammissibile in questa sede in quanto non oggetto del presente giudizio.
Si costituiva la resistente chiedendo di pronunciarsi la separazione con addebito al ricorrente, affido esclusivo del figlio minore alla madre, assegnazione della casa coniugale, mantenimento a carico del ricorrente di euro 1000,00 di cui 600,00 per il mantenimento del figlio e 400,00 per il mantenimento della resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagi na 2 di 13 All'udienza del 22/3/2023 le parti comparivano dinanzi al Presidente e la causa veniva rinviata per riunione con altro procedimento iscritto nei confronti delle medesime parti, a posizioni processuali invertite, e avente il medesimo oggetto.
Con ordinanza del 25/10/2023, la Giudice delegata nel frattempo subentrata, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti così disponendo:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affido condiviso del minore, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e facoltà in capo a quest'ultima di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
3) regolamenta il diritto di visita padre/figlio alle condizioni di cui in parte motiva;
4) assegna alla resistente la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano;
5) obbliga il ricorrente a corrispondere alla resistente, l'assegno pari ad euro 350,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.) sostenute nell'interesse del figlio;
6) obbliga il ricorrente a corrispondere alla resistente, l'assegno pari ad euro 50,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di pagi na 3 di 13 ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con ordinanza del 24/4/2024, la Giudice delegata rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto inammissibili per le ragioni ivi rappresentate, che il Collegio richiama e fa proprie, ad eccezione dell'interrogatorio formale della resistente avuto luogo all'udienza del
16/9/2024.
In quella sede la ha dichiarato di percepire euro 475,00 al mese a CP_1
titolo di ADI ed euro 99,70 in ragione del 50% dell'AUU per il figlio minore.
A seguito di un ulteriore rinvio, con ordinanza del 18/2/2025, la Giudice delegata nel frattempo subentrata tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile al presente procedimento ratione temporis.
Le parti hanno concluso come in atti, il ricorrente chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali ad eccezione del mantenimento riconosciuto in favore della resistente, del quale chiede la revoca, mentre la resistente si è riportata alle proprie conclusioni articolate in comparsa di costituzione e ha chiesto, in via subordinata, la conferma dei provvedimenti presidenziali.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale pagi na 4 di 13 ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito al regime di affido e mantenimento del figlio minore delle parti,
, nato nel 2019, il Collegio ritiene, nel preminente interesse del Per_1
minore, di confermare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori che qui si richiamano.
Si osserva che l'affido condiviso rappresenta la regola nel presente ordinamento e ad esso può derogarsi sempre che si mostri concretamente deleterio per il benessere del minore. Al giudice è data la possibilità di graduare la modalità di affido anche in base alla situazione concreta in cui versino le parti, in maniera tale da prediligere, in assenza di
contro
- indicazioni, il principio della bi-genitorialità.
Ciò posto, dalla consultazione degli atti si evince che la rottura del rapporto coniugale ha comportato consistenti dissapori tra i coniugi, i quali si sono senz'altro ripercossi sulla gestione della genitorialità sinora osservata: da un canto, il ricorrente, il quale ha dedotto di lavorare in
Veneto e di aver intrapreso una relazione con un'altra donna, ha depositato agli atti una denuncia querela nella quale prospetta un atteggiamento persecutorio assunto dalla resistente nei suoi riguardi, d'altro canto, la resistente, informata dal marito per telefono della fine del rapporto nel pagi na 5 di 13 luglio 2022, quando nulla lo lasciava presagire, contesta al ricorrente scarso interesse nei confronti del figlio.
La tempistica rappresentata è significativa nel far ritenere che, allo stato, non vi siano i presupposti per derogare all'affido condiviso, atteso che, per stessa deduzione della resistente, sino a luglio 2022 la vita matrimoniale scorreva in maniera ordinaria, che, non appena si è verificata la rottura, il ricorrente ha formulato richiesta, tramite avvocato (cfr. mail in atti), per formalizzare il suo obbligo di mantenimento ed il diritto di visita, che ad ottobre 2022 lo stesso ha depositato ricorso per separazione.
Tali elementi lasciano desumere che, al netto delle immaginabili difficoltà legate ai forti rancori che ciascun coniuge nutre per l'altro, per il minore, il quale chiede del padre, come la stessa resistente ha dedotto, non sia deleterio l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
Unico correttivo da apporsi, in ragione dei dissapori presenti tra i genitori, che si auspica vengano meno anche per il tramite di percorsi di sostegno alla genitorialità che qui si suggeriscono e della distanza tra i rispettivi domicili dei coniugi, è rappresentato dalla facoltà, per la madre, di gestire in maniera disgiunta le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui il minore sta con lei.
La casa coniugale, di proprietà della famiglia della resistente, va assegnata alla stessa, unitamente ai mobili che la arredano, affinché continui a viverci con il figlio.
Quanto al regime di incontri, si ritiene che lo stesso vada modulato proprio in considerazione del fatto che il ricorrente lavora in Veneto e che il minore, il quale al momento ha 6 anni, non ha acquisito alcuna abitudine al pernottamento presso il padre, nella maniera che segue:
pagi na 6 di 13 il padre potrà vedere il figlio ogni fine settimana nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 20; durante le festività Natalizie, che vanno dal giorno 23 dicembre al 06 gennaio, il padre potrà vedere il minore nei giorni 24-25-26-30-31-1-6 dalle ore 15 alle ore 20 ed ulteriori tre giorni feriali, da concordarsi tra le parti, con identici orari;
in occasione di
Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 11 alle ore 19; durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il figlio, su accordo con la madre da raggiungersi entro il 31 maggio, dieci giorni consecutivi del mese di luglio o agosto, con possibilità di pernotto;
gli onomastici e i compleanni del minore seguiranno la regola della condivisione.
A partire da gennaio 2026, il padre potrà tenere con sé per un Per_1
fine settimana al mese con pernotto, a partire dal venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica alle ore 20, allorché lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, oltre che per 10 giorni consecutivi nel corso delle festività estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e per 3 giorni consecutivi nel corso delle festività natalizie. Il minore potrà, nel corso di tali periodi, anche raggiungere con il padre l'abitazione paterna in
Veneto, previo debito avviso alla madre.
Quanto agli aspetti economici, considerato che è stata formulata domanda per il mantenimento del minore e della resistente e che sono state dedotte questioni relative ad un contratto Findomestic che esulano dal presente giudizio e che pertanto non saranno prese in considerazione in questa sede,
è emerso che:
- la casa coniugale, assegnata alla resistente, è di proprietà dei genitori della resistente, che ella, per come dedotto dallo stesso ricorrente, è
pagi na 7 di 13 disoccupata, sebbene svolga lavori saltuari come lavoratrice domestica
(cfr. relazione SS di Afragola in atti),
- il ricorrente lavora, stando alle allegazioni, alle dipendenze della con entrata lorda di euro 1690 circa mensili, non Controparte_2
ha dedotto costi di alloggio.
Si evidenzia che nessuna delle due parti ha documentato le giacenze del conto cointestato sul quale sono confluiti i soldi del finanziamento acceso in costanza di matrimonio dal signor (cfr. documento allegato nel Pt_1
procedimento riunito), in ordine ai quali la resistente deduce di aver trattenuto quindicimila euro, a fronte di un analogo prelievo, da parte del ricorrente, comprensivo anche di risparmi accumulati da entrambi i coniugi, mentre il ricorrente deduce l'integrale appartenenza a sé. Al netto dell'inammissibilità di domande restitutorie in questa sede, la mancata prova in ordine alla capacità economica di accumulo rileva ai sensi dell'art. 116 cpv. c.p.c..
Sulla scorta di tali elementi, considerata l'età del minore e la scarsa frequenza prevista per gli incontri padre/figlio, si ritiene congruo stabilire a carico del ricorrente un contributo al mantenimento in favore del minore che si attesti, salva ogni diversa valutazione ulteriore nel prosieguo istruttorio, sugli euro 350 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili (di istruzione, sportive, ricreative, e sanitarie non coperte dal sistema nazionale) .
Quanto alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, si specifica altresì che sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di pagi na 8 di 13 cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
sono considerate spese straordinarie subordinate al previo consenso di entrambi i genitori e documentate, le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, non in ambito giornaliero;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura etc.), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini -car, macchina, motorino, moto etc.); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico - sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
sono infine considerate spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, purché documentate, quelle relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e pagi na 9 di 13 sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con l'ulteriore precisazione che anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ovvero concordato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si richiama, ad ogni modo, il Protocollo stipulato in data 25/10/2019 da questo Tribunale e dal locale COA.
Il Collegio non ritiene, invece, di confermare il mantenimento, seppur minimo, disposto in favore della resistente, stante la minima durata del matrimonio, la piena e generica capacità lavorativa della resistente alla quale non ostano le esigenze di cura del figlio minore, ormai scolarizzato, nonché la mancata produzione della documentazione fiscale e patrimoniale utile a provare il dedotto divario economico rispetto al ricorrente.
Ritenuto opportuno nell'interesse del minore, stante la denuncia in atti e l'avviso di conclusione indagini del Tribunale di Verona nei confronti della resistente per atti persecutori nei confronti del ricorrente, si ammonisce espressamente ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 333 cod. civ. ad astenersi da comportamenti ostativi che ostacolino il rapporto padre figlio e ad attenersi scrupolosamente al calendario di visite e incontri statuito in questa sede, agevolandone il sereno svolgimento.
pagi na 10 di 13 La domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata non essendo stata articolata prova ammissibile a tal riguardo.
In ultimo, in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre, la quale se ne farà carico quasi esclusivo nella gestione ordinaria, stante l'attività lavorativa e il domicilio stabile del padre nella Regione Veneto, si ritiene congruo autorizzare l' competente ad erogare il 100% CP_3
dell'AUU relativo al minore alla madre quale genitore Persona_2
collocatario.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 22/02/2025, n.
4672) che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente CP_3
ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché
pagi na 11 di 13 finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' CP_3
In ordine al regime delle spese, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (rigetto delle richieste della resistente in merito ad addebito, affido esclusivo e diritto al mantenimento per sé) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 cod. civ., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 36, P. I, S., anno 2021); dispone l'affidamento condiviso del minore con Persona_1
abitazione prevalente presso la madre, cui si assegna la casa familiare , e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva;
determina in euro 350,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato presso il domicilio della ricorrente o su CC bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i pagi na 12 di 13 figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 25/10/2019 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine; autorizza l' al pagamento dell'AUU spettante per il minore CP_3 [...]
nato il [...] in [...] Per_1
integralmente alla madre quale genitore collocatario;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente da che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 2/7/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 13 di 13