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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2502.2023 (ivi riunito il proc. n. 1464.24)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano e dall' avv.
Agostino Di Feo , giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 dall'avv. Giuseppina Menafra, come in atti
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi del 19.04.23 e del 08.03.24, riuniti in corso di causa per identità delle questioni giuridiche trattate, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate ed ai relativi successivi avvisi di addebito e la conseguente irripetibilità delle stesse. Ha dedotto, nello specifico: di avere ricevuto il 17.10.2022 sei note dell' con la CP_1 richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per periodi degli anni dal 2005 al 2008; l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 77/2020. Con il successivo ricorso l'istante ha impugnato gli avvisi di addebito notificati in data 22.02.2024, per le medesime causali. Si è costituito l' in entrambi i giudizi ed ha resistito all'avverso ricorso CP_1 chiedendone il rigetto. Nel proc. n. 1464.23 si è altresì costituita l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L' ha allegato e documentato che, all'esito di accertamenti ispettivi, erano CP_1 disconosciuti i rapporti di lavoro agricolo intercorrenti tra la ricorrente e, per l'anno 2002, l'Azienda Comentale Domenico, mentre per quanto concerne gli anni 2003- 2009 l'Azienda Lindura Gaetano. Tali provvedimenti di disconoscimento venivano impugnati dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, con esito alla stessa sfavorevole, come da sentenza n. 720/2014 (all. n. 11), confermata in grado di appello e passata in giudicato. L' , quindi, chiedeva e sollecitava la restituzione CP_1 delle somme in questione, come da richieste elencate ed allegate.
Orbene, la documentazione prodotta prova il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e il venir meno della copertura assicurativa per gli anni in questione dal 2005 al 2008, da cui la non spettanza dell'indennità di malattia e malattia erogata nei vari periodi sopra indicati. Come correttamente eccepito dall' , essendosi formato il giudicato sull'an e sul CP_1 quantum della pretesa creditoria dell' in virtù delle menzionate sentenze del CP_1
Tribunale di Torre Annunziata e della Corte di Appello di Napoli, le eccezioni relative alla mancanza della prova del pagamento così come quelle relative alla misura del credito sono inammissibili in ragione del giudicato implicito che si è formato su tali eccezioni nei menzionati giudizi e che non possono essere oggetto di nuovo scrutinio. Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente, in cui sono stati analiticamente indicati i periodi e gli importi dovuti in restituzione per indennità di malattia/maternità e la causale dell'indebito. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità. Nello specifico, l chiedeva e sollecitava la restituzione delle somme in CP_1 questione, come da richieste di seguito elencate ed allegate in atti: 1) l'importo di €. 289,69, di cui al provvedimento n. 68983604333-0 notificato il 15.11.2022, è stato: richiesto con provvedimento del 13.03.2012, notificato il 23.03.2012 (all.ti nn. 12 e
13); - sollecitato con provvedimento del 22.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 24 e 25); 2) l'importo di €. 269,69, di cui al provvedimento n. 68983428204-0, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 14 e 15); - sollecitato con provvedimento del
21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 26 e 27); 3) l'importo di €. 5.712,20, di cui al provvedimento n. 68983428221-1, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 16 e 17); - sollecitato con provvedimento del 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 28 e 29); 4) l'importo di €. 1.713,27, di cui al provvedimento n. 68983428220-0, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 18 e 19); - sollecitato con provvedimento dd. 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 30 e 31); 5) l'importo di €. 259,00, di cui al provvedimento n. 68983428219-8, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 20 e 21); - sollecitato con provvedimento dd. 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 32 e 33); 6) l'importo di €. 483,55, di cui al provvedimento n. 68983428218-6, notificato il 15.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 22 e 23); sollecitato con provvedimento del 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 34 e 35). Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano regolarmente sottoscritti. Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. L' istante lamenta poi che nessuna missiva risulta ritirata dalla sig.ra e Parte_1 che “le predette raccomandate A/R sono indirizzate alla Via Nuova Aurano n. 37, mentre la ricorrente risulta coniugata dal 2002 e residente in [...], giusta certificato contestuale di matrimonio e residenza...”. L'assunto è privo di pregio. Si osserva innanzitutto che non è stato allegato un certificato di residenza storica;
ad ogni buon conto si ricorda che, trattandosi di notifica a mezzo posta, deve “presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” .(Cass. n. 4160 del 09/02/2022; nonché per analogo principio di diritto Cass. n. 32575 14/12/2024)
Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, le domande vanno rigettate. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente nei confronti dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Nei confronti dell' , a cui il ricorso è stato notificato Controparte_2 ai soli fini ella denuntiatio litis, le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Occorre evidenziare, invero, che non si rinviene in atti la dichiarazione della parte ai fini dell'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c., ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 1000,00 ; compensa le spese nei confronti dell
[...]
. Controparte_2
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.03.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2502.2023 (ivi riunito il proc. n. 1464.24)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano e dall' avv.
Agostino Di Feo , giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 dall'avv. Giuseppina Menafra, come in atti
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi del 19.04.23 e del 08.03.24, riuniti in corso di causa per identità delle questioni giuridiche trattate, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate ed ai relativi successivi avvisi di addebito e la conseguente irripetibilità delle stesse. Ha dedotto, nello specifico: di avere ricevuto il 17.10.2022 sei note dell' con la CP_1 richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per periodi degli anni dal 2005 al 2008; l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 77/2020. Con il successivo ricorso l'istante ha impugnato gli avvisi di addebito notificati in data 22.02.2024, per le medesime causali. Si è costituito l' in entrambi i giudizi ed ha resistito all'avverso ricorso CP_1 chiedendone il rigetto. Nel proc. n. 1464.23 si è altresì costituita l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L' ha allegato e documentato che, all'esito di accertamenti ispettivi, erano CP_1 disconosciuti i rapporti di lavoro agricolo intercorrenti tra la ricorrente e, per l'anno 2002, l'Azienda Comentale Domenico, mentre per quanto concerne gli anni 2003- 2009 l'Azienda Lindura Gaetano. Tali provvedimenti di disconoscimento venivano impugnati dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, con esito alla stessa sfavorevole, come da sentenza n. 720/2014 (all. n. 11), confermata in grado di appello e passata in giudicato. L' , quindi, chiedeva e sollecitava la restituzione CP_1 delle somme in questione, come da richieste elencate ed allegate.
Orbene, la documentazione prodotta prova il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e il venir meno della copertura assicurativa per gli anni in questione dal 2005 al 2008, da cui la non spettanza dell'indennità di malattia e malattia erogata nei vari periodi sopra indicati. Come correttamente eccepito dall' , essendosi formato il giudicato sull'an e sul CP_1 quantum della pretesa creditoria dell' in virtù delle menzionate sentenze del CP_1
Tribunale di Torre Annunziata e della Corte di Appello di Napoli, le eccezioni relative alla mancanza della prova del pagamento così come quelle relative alla misura del credito sono inammissibili in ragione del giudicato implicito che si è formato su tali eccezioni nei menzionati giudizi e che non possono essere oggetto di nuovo scrutinio. Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente, in cui sono stati analiticamente indicati i periodi e gli importi dovuti in restituzione per indennità di malattia/maternità e la causale dell'indebito. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità. Nello specifico, l chiedeva e sollecitava la restituzione delle somme in CP_1 questione, come da richieste di seguito elencate ed allegate in atti: 1) l'importo di €. 289,69, di cui al provvedimento n. 68983604333-0 notificato il 15.11.2022, è stato: richiesto con provvedimento del 13.03.2012, notificato il 23.03.2012 (all.ti nn. 12 e
13); - sollecitato con provvedimento del 22.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 24 e 25); 2) l'importo di €. 269,69, di cui al provvedimento n. 68983428204-0, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 14 e 15); - sollecitato con provvedimento del
21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 26 e 27); 3) l'importo di €. 5.712,20, di cui al provvedimento n. 68983428221-1, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 16 e 17); - sollecitato con provvedimento del 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 28 e 29); 4) l'importo di €. 1.713,27, di cui al provvedimento n. 68983428220-0, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 18 e 19); - sollecitato con provvedimento dd. 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 30 e 31); 5) l'importo di €. 259,00, di cui al provvedimento n. 68983428219-8, notificato il 04.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 20 e 21); - sollecitato con provvedimento dd. 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 32 e 33); 6) l'importo di €. 483,55, di cui al provvedimento n. 68983428218-6, notificato il 15.11.2022, è stato: - richiesto con provvedimento del 23.11.2011, notificato il 23.12.2011 (all.ti nn. 22 e 23); sollecitato con provvedimento del 21.10.2013, notificato il 11.11.2013 (all.ti nn. 34 e 35). Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano regolarmente sottoscritti. Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. L' istante lamenta poi che nessuna missiva risulta ritirata dalla sig.ra e Parte_1 che “le predette raccomandate A/R sono indirizzate alla Via Nuova Aurano n. 37, mentre la ricorrente risulta coniugata dal 2002 e residente in [...], giusta certificato contestuale di matrimonio e residenza...”. L'assunto è privo di pregio. Si osserva innanzitutto che non è stato allegato un certificato di residenza storica;
ad ogni buon conto si ricorda che, trattandosi di notifica a mezzo posta, deve “presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” .(Cass. n. 4160 del 09/02/2022; nonché per analogo principio di diritto Cass. n. 32575 14/12/2024)
Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, le domande vanno rigettate. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente nei confronti dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Nei confronti dell' , a cui il ricorso è stato notificato Controparte_2 ai soli fini ella denuntiatio litis, le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Occorre evidenziare, invero, che non si rinviene in atti la dichiarazione della parte ai fini dell'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c., ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 1000,00 ; compensa le spese nei confronti dell
[...]
. Controparte_2
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.03.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè