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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
PU 117-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 04 giugno 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 117-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 03 aprile 2025
DA in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1 Parte_2
( ), C.F. – P. IVA , con sede legale in (22072) Cermenate (CO) alla C.F._1 P.IVA_1
Via Scalabrini n. 63, rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dall'Avv. Elena Buzzetti del Foro di
Busto Arsizio, (C.F. – PEC , con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso lo Studio Legale di quest'ultima in (21013) Gallarate (VA) alla Via San Rocco n.
49. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla prefata pec
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., con sede in Monza (MB) Controparte_1 alla Via Italia n. 39, C.F. - P. IVA , indirizzo PEC P.IVA_2 Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 03 aprile 2025 ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
;
[...]
• fissata l'udienza al 06 maggio 2025, il contraddittorio si costituiva regolarmente, stante l'avvenuta notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza tramite posta elettronica certificata in data 04 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società si costituiva a pct in data 05/05/2025, provvedendo al Controparte_1 deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, e compariva all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale dichiarando: “… che sono in corso trattative per la vendita del magazzino e pertanto il credito della ricorrente potrà essere onorato verso fine giugno primi di luglio. L'Avv.
Della Berta si riporta a tutto quanto dedotto nella memoria di costituzione ed in particolare al documento 4 da cui si evince l'insussistenza dello stato di insolvenza, salva la contestazione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, che emerge dalle note integrative dei bilanci.”, mentre il procuratore della creditrice eccepiva la tardività della costituzione e del deposito dei documenti, insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale e chiedeva un rinvio per l'esame della memoria e dei documenti depositati solo in data 4/05/2025;
• il Giudice rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 20/05/2025 e successivamente stante l'impedimento giustificato dell'avvocato di parte ricorrente all'udienza del 03/06/2025 dove si riservava di riferire al collegio;
• venivano acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso VISURA STORICA della debitrice unitamente ai bilanci relativi agli esercizi 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023,
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_2 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_2 CP_3 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti per un totale di € 24.867,39 e dichiarazioni IVA del 2023 relative al periodo di imposta
2022;
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, CP_4 scorporati per interessi e sanzioni, per € 3.566,38;
• entro la data dell'udienza la società non depositava ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditore della somma complessiva di
€ 4.533,49 in forza di D.I. definitivamente esecutivo n. 1144/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Monza (MB) via Italia 39, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di all'ingrosso di abbigliamento ed accessori e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, il superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che dai bilanci sociali depositati dall'anno 2019 al 2023 emerge: un attivo nel 2022 di
€ 494.210,00 e nel 2023 di € 541.542,00 e ricavi nel 2022 per € 271.734,00; • ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il ricorrente creditore di € 4.533,49 e risultano debiti per cartelle esattoriali per € 24.867,39 e debiti previdenziali per € 3.566,38 il tutto per complessivi debiti di € 32.967,26;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza, c.d. statica, emergendo, infatti, dal bilancio 2023, ultimo depositato, un patrimonio netto negativo per € 30.046,00 non sufficienti a soddisfare le poste creditorie a fronte dei debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del liquidatore p.t., con sede in Monza (MB) alla Via Italia n. 39, C.F. - P. IVA P.IVA_2 indirizzo PEC Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Francesca Cassago (CF: ) con studio in Monza, Via Caronni n. 10, C.F._3 mail che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_3 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 04 giugno 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 04 giugno 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 117-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 03 aprile 2025
DA in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1 Parte_2
( ), C.F. – P. IVA , con sede legale in (22072) Cermenate (CO) alla C.F._1 P.IVA_1
Via Scalabrini n. 63, rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dall'Avv. Elena Buzzetti del Foro di
Busto Arsizio, (C.F. – PEC , con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso lo Studio Legale di quest'ultima in (21013) Gallarate (VA) alla Via San Rocco n.
49. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla prefata pec
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., con sede in Monza (MB) Controparte_1 alla Via Italia n. 39, C.F. - P. IVA , indirizzo PEC P.IVA_2 Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 03 aprile 2025 ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
;
[...]
• fissata l'udienza al 06 maggio 2025, il contraddittorio si costituiva regolarmente, stante l'avvenuta notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza tramite posta elettronica certificata in data 04 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società si costituiva a pct in data 05/05/2025, provvedendo al Controparte_1 deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, e compariva all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale dichiarando: “… che sono in corso trattative per la vendita del magazzino e pertanto il credito della ricorrente potrà essere onorato verso fine giugno primi di luglio. L'Avv.
Della Berta si riporta a tutto quanto dedotto nella memoria di costituzione ed in particolare al documento 4 da cui si evince l'insussistenza dello stato di insolvenza, salva la contestazione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, che emerge dalle note integrative dei bilanci.”, mentre il procuratore della creditrice eccepiva la tardività della costituzione e del deposito dei documenti, insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale e chiedeva un rinvio per l'esame della memoria e dei documenti depositati solo in data 4/05/2025;
• il Giudice rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 20/05/2025 e successivamente stante l'impedimento giustificato dell'avvocato di parte ricorrente all'udienza del 03/06/2025 dove si riservava di riferire al collegio;
• venivano acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso VISURA STORICA della debitrice unitamente ai bilanci relativi agli esercizi 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023,
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_2 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_2 CP_3 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti per un totale di € 24.867,39 e dichiarazioni IVA del 2023 relative al periodo di imposta
2022;
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, CP_4 scorporati per interessi e sanzioni, per € 3.566,38;
• entro la data dell'udienza la società non depositava ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditore della somma complessiva di
€ 4.533,49 in forza di D.I. definitivamente esecutivo n. 1144/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Monza (MB) via Italia 39, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di all'ingrosso di abbigliamento ed accessori e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, il superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che dai bilanci sociali depositati dall'anno 2019 al 2023 emerge: un attivo nel 2022 di
€ 494.210,00 e nel 2023 di € 541.542,00 e ricavi nel 2022 per € 271.734,00; • ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il ricorrente creditore di € 4.533,49 e risultano debiti per cartelle esattoriali per € 24.867,39 e debiti previdenziali per € 3.566,38 il tutto per complessivi debiti di € 32.967,26;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza, c.d. statica, emergendo, infatti, dal bilancio 2023, ultimo depositato, un patrimonio netto negativo per € 30.046,00 non sufficienti a soddisfare le poste creditorie a fronte dei debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del liquidatore p.t., con sede in Monza (MB) alla Via Italia n. 39, C.F. - P. IVA P.IVA_2 indirizzo PEC Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Francesca Cassago (CF: ) con studio in Monza, Via Caronni n. 10, C.F._3 mail che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_3 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 04 giugno 2025. Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti