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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STORTI MARCO elett. dom.to in Parte_1
Via Curiel n. 8 61100 Pesaro
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SOLAZZI Controparte_1
GIANFRANCO elett.te dom.to in VIA DELLA COSTITUZIONE, 10- SCALA B INT.3
61032 FANO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Parte_1
Pesaro n. 01/2025, datata 02.01.2025, pubblicata e notificata in pari data con la quale pagina 1 di 10 detto Tribunale ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore del ricorrente pari a 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Liquida le spese di lite come in parte motiva e le pone in capo alla resistente”.
Riteneva il predetto Tribunale che le condotte contestate al dipendente CP_1
il 28.07.2023, per come accertate in giudizio, non fossero di gravità tale da
[...]
giustificare il recesso in tronco dal rapporto di lavoro, tenuto conto che una tale valenza non era stata assegnata alla certamente più grave condotta sanzionata il 25.07.2023; che, dunque, il licenziamento fosse conseguenza sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato e che di conseguenza dovesse applicarsi l'art. 3, primo comma del d.lgs.
23/2015, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, quantificata, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (15 anni) e delle dimensioni dell'impresa resistente, in 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
L'appellante impugna la predetta decisione in quanto erronea ed illogica, nonché non coerente con le risultanze istruttorie, le quali, ove correttamente valutate avrebbero dovuto portare a ritenere dimostrato, sia per tabulas che per testi, che i fatti addebitati con la seconda contestazione, ossia gli spostamenti da e per le due sedi della
[...]
esulavano dalle mansioni proprie del non riguardavano le attività di CP_2 CP_1
manutenzione delle Isole ecologiche, non erano stati né autorizzati ma nemmeno comunicati ex post dal e comunque rappresentavano comportamenti identici a CP_1
quelli sanzionati con la prima contestazione. La sanzione del licenziamento doveva, pertanto, ritenersi conforme alla disposizione contrattuale e giustificata e proporzionata in quanto il comportamento del aveva in maniera irrimediabile compromesso la CP_1
prosecuzione del rapporto per il venir meno dell'elemento fiduciario.
pagina 2 di 10 Ritiene, inoltre, l'appellante l'erroneità della sentenza per vizio di extrapetizione nella quantificazione dell'indennità risarcitoria, avendo il primo giudice erroneamente applicato al assunto ante 2015, la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015, anziché CP_1
quella di cui all'art. 18 L. n. 300/70 che prevede l'indennità risarcitoria contenuta tra le
12 e le 24 mensilità.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente i motivi CP_1
d'appello proposti dalla controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, va premesso che non è oggetto di impugnativa la parte di sentenza che ha affermato la sostanziale veridicità dei fatti contestati al con la CP_1
contestazione disciplinare del 7.7.2023 e che, in relazione al licenziamento, rilevano ai fini della recidiva, ovvero della graduazione della gravità del comportamento.
Come affermato dal primo giudice tale “Sul piano sostanziale il fatto contestato il
07.07.2023 è dimostrato da una pluralità di emergenze istruttorie tra cui, oltre alle dichiarazioni del sig. (“L'11 marzo 2023 venni adibito all'attività Testimone_1
di lavagista che si svolge nella zona dove operano i manutentori, su indicazione del mio
CSO. Quella mattina il collega mi disse che dovevamo andare a raccogliere CP_1
dei rifiuti. Io ho preso il mezzo (si trattava di un camion dotato di una sponda idraulica
e con chiave di accensione costituita da un badge) e ci siamo recati presso la zona del porto. I rifiuti erano collocati in una zona nei pressi dello stabilimento della
[...]
molto vicini ad un capannone in stato di apparente abbandono. Per accedere CP_2
all'area dalla strada pubblica non abbiamo avuto necessità di superare alcuna recinzione. Abbiamo raccolto circa una quaranta di bidoni, che erano impolverati e quindi presumo abbandonati da diverso tempo. Non potendoli aprire, non saprei dire il contenuto ma dall'esterno sembrava si trattasse di contenitori di vernici. Ci siamo
pagina 3 di 10 recati presso un capannone in stato di abbandono, tutto aperto, in zona Bellocchi, dove abbiamo scaricato i bidoni;
infine, siamo tornati in azienda. Non competeva a me segnalare l'intervento e non so se il ricorrente lo abbia fatto.), le dichiarazioni del ricorrente, rese all'udienza del 01.10.2024 (“Presso l'isola ecologica della Newcopro
c'erano dei bidoni abbandonati. Non ricordo chi lo ha segnalato. Abbiamo raccolto il materiale che non abbiamo portato al centro di raccolta perché non si poteva e quindi
l'abbiamo lasciato a Bellocchi presso un capannone. Non abbiamo segnalato
l'intervento.”). Che il trasporto fosse un'attività irregolare è reso evidente dalle modalità con le quali è avvenuto. In pratica il ricorrente ha raccolto dei rifiuti trasportandoli da un'area di pertinenza della ad altra area, in stato di CP_2
abbandono. Si è così realizzato uno smaltimento irregolare di rifiuti che, diversamente, avrebbero dovuto essere conferiti in un apposito centro di raccolta. La supposizione che tale attività fosse svolta per un interesse della New Copro al quale il ricorrente non era indifferente è logica, non essendo diversamente comprensibile tale condotta”.
Tali affermazioni, su cui è sostanzialmente sceso il giudicato, rilevano in quanto la contestazione che ha dato luogo all'irrogazione del licenziamento ha preso le mosse proprio da tale precedente comportamento del lavoratore, contestato a luglio ma risalente a marzo 2023, avendo, poi, la società datrice di lavoro provveduto a verificare, retrospettivamente, se si fossero verificati altri episodi simili.
Con la contestazione del 28.7.2023, venivano, infatti, contestati al i CP_1
seguenti ulteriori addebiti: -di aver reiteratamente eseguito, in orario di servizio e con mezzi aziendali, nei giorni del 3,7,8,13,19,21,27,28 aprile 2023, nei giorni 8,19,31 maggio, nei giorni del 6,9,16,23,28 giugno e nelle giornate del 1 e 4 luglio 2023,
“tragitti e/o spostamenti con relative soste da e/o verso i siti della prima contestazione
(zona Porto e zona industriale di Bellocchi)”, non autorizzati dall'azienda e riassunti in apposito specchietto contenente le giornate, l'orario di arrivo e di partenza sul sito non autorizzato;
-di aver svolto, in orario di servizio, per interessi propri e/o di soggetti terzi, attività di pertinenza dell'azienda e comunque contraria agli interessi aziendali;
-di aver pagina 4 di 10 svolto e/o di svolgere attività lavorativa presso ditta di Ancona.
L'azienda provvedeva, poi, a contestare anche la recidiva in relazione al fatto
“analogo a quelli plurimi qui contestati”, già sanzionato con provvedimento del
25.7.2023.
In relazione a tale ultima circostanza, corretta appare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto tecnicamente non configurabile la recidiva, essendo del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22162 del 20/10/2009) secondo cui “Ai fini disciplinari, la recidiva, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata (quanto meno) contestata formalmente al medesimo lavoratore;
ove tale contestazione per la precedente infrazione sia mancata, e non sia pertanto configurabile la recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del lavoratore e può, pertanto, essere comunque sanzionato in modo più grave”.
Nel caso in esame, infatti, i fatti oggetto della seconda contestazione sarebbero stati commessi in data antecedente alla prima contestazione, sicché del tutto corretta appare l'esclusione della recidiva, pur dovendo, naturalmente, valutarsi l'eventuale incidenza della reiterazione ai fini del giudizio di gravità dell'infrazione.
In merito ai fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare, secondo l'appellante, “contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prima istanza, esattamente come avvenuto per il fatto del 11.3.2023 ricostruito dal ed Tes_1
oggetto della prima contestazione disciplinare sopra richiamata (all.1,2), l'istruttoria aveva documentalmente provato (all.13) e confermato per testi che, anche nei periodi successivi di aprile, maggio, giugno e luglio 2023, il era solito quasi CP_1
giornalmente recarsi (senza alcuna autorizzazione) presso la sede della Newcopro in
pagina 5 di 10 zona Porto di NO (e non nelle Isole ecologiche), ivi stazionare qualche minuto,
(credibilmente per caricare bancali di rifiuti) per poi recarsi in zona Bellocchi, NO
SU (distante diversi chilometri dal porto, nella zona commerciale) ed ivi fermarsi sempre presso il capannone della stazionando per alcuni minuti CP_3
(credibilmente per scaricare i rifiuti indebitamente movimentati)”.
Nella tesi di parte datoriale, infatti, il licenziamento troverebbe giustificazione nell'avere il posto in essere, tra aprile a luglio 2023, delle condotte del tutto CP_1
similari a quella del marzo, già oggetto di sanzione disciplinare, ossia dei tragitti non autorizzati con uso di mezzo aziendale e durante l'orario di lavoro, al fine di movimentare dei rifiuti, compito a lui non comandato dall'azienda ed estraneo anche alle sue mansioni lavorative, essendo egli addetto a compiti di mera manutenzione
(riparazioni di cassonetti e contenitori stradali sia sul territorio che nelle officine aziendali;
assemblaggio di attrezzature e sostituzione di contenitori stradali ammalorati;
modifiche migliorative e/o sostituzione di parti su contenitori stradali per rifiuti etc..).
Ebbene, in questo quadro appare già di per sé contraddittoria e poco chiara la contestazione di addebito, in quanto, pur menzionandosi tragitti e spostamenti da zona
Porto a zona Bellocchi (ossia le zone ove insistono la grossista di pesce CP_2
a cui favore era stato eseguito il trasporto indebito di rifiuto commesso a marzo ed un presunto capannone ove tali rifiuti erano destinati), nello specchietto riepilogativo di tali spostamenti vengono elencati i tempi di permanenza, per ogni giornata contestata, solo in uno di tali siti (e non in entrambi in successione, il che avrebbe potuto dimostrare la necessità di caricare, prima e scaricare, poi, come avvenuto a marzo). In particolare, risultano estrapolati, per la maggioranza dei casi, dei periodi di sosta nei pressi dello stabilimento della variabili da circa 5 a 20 minuti, mentre solo pochi casi CP_2
riguardano soste nella zona c.d. Bellocchi.
A riprova di tali soste, o meglio dei tragitti contestati (come detto in maniera impropria), l'azienda ha, poi, provveduto a depositare in giudizio dei tabulati che riproducono i movimenti del camion condotto dal rilevati con il sistema GPS. CP_1
pagina 6 di 10 È vero che tali tabulati attestano, spesso, il compimento del tragitto tra la sede della
[...]
e la zona Bellocchi, tuttavia, non è sempre agevole estrapolare gli orari (v. CP_2
giornate del 1 luglio, 19 aprile, 19 maggio, 2 aprile); inoltre, non sempre si tratta di tragitto diretto tra i due luoghi ma vi sono pause o tragitti intermedi, anche di lunga durata (v. 3 aprile, 4 luglio, 5 giugno, 8 aprile, 13 aprile, 21 aprile). In ogni caso, tali tabulati non permettono di ricostruire i movimenti dell'intera durata del turno di lavoro del venendo estrapolato solo il percorso di interesse ai fini della contestazione. CP_1
Ebbene, come rilevato dal primo giudice e come emerso dall'istruttoria, il percorso in questione rientrava nella zona assegnata al lavoratore e nella zona della New
Copromo e Bellocchi, vi erano molteplici isole ecologiche la cui manutenzione era allo stesso assegnata.
D'altronde, il mero fatto che, in alcune giornate, il abbia compiuto con il CP_1
suo mezzo, il tragitto in contestazione con relative soste, non prova, di per sé, che egli abbia necessariamente svolto attività non autorizzata di scarico di rifiuti privati come avvenuto nella giornata dell'11 marzo, dovendosi osservare come, in tale ultima occasione, egli aveva chiesto aiuto ad un altro collega, addetto alla raccolta dei rifiuti ingombranti (v. dichiarazioni testimoniali) in modo da poter utilizzare il suo camion, dotato di una sponda idraulica e, dunque, più idoneo per tale operazione
(presumibilmente, pur in assenza di approfondimento sul punto, diverso da quello in uso al mero addetto alla manutenzione). CP_1
Il diverso contesto in cui è avvenuto l'episodio di marzo impedisce di ravvisare elementi di identità con i tragitti successivamente contestati e qui in esame.
Va, inoltre, rilevato come il contenuto delle dichiarazioni confessorie rese dal in sede di audizione disciplinare sia anche stato frainteso dal primo giudice. CP_1
La dichiarazione da lui resa secondo cui “è capitato che periodicamente andavo alla New Copromo di NO – Grossista di pesce in orario di lavoro con mezzi aziendali solo per fare piccoli favori ad amici e conoscenti per prendere modiche quantità di vongole” non può, infatti, essere intesa come ammissione di avere svolto favori alla pagina 7 di 10 in cambio di vongole, evincendosi, al contrario, come il medesimo abbia solo CP_2
ammesso di essersi qualche volta fermato, durante l'orario di lavoro, presso tale ditta per acquistare delle vongole, per fare un favore ad amici o conoscenti.
Simili dichiarazioni venivano, poi, rese dal medesimo anche nella successiva audizione allorquando affermava che “Ponendo in essere che nelle stesse vie sono presenti I.E. [isole ecologiche, n.d.r.] oggetto di manutenzione ne approfittavo per un gratuito caffè, è altresì vero che saltuariamente alcune persone in azienda mi chiedevano particolari favori che con leggerezza e ingenuità facevo più per compiacere che per altri fini”.
Dunque, pur dovendosi concordare con il primo giudice laddove ha ritenuto che il carattere abusivo dei tragitti e la loro finalizzazione ad interessi di terzi estranei potesse dimostrarsi solo dalle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente, tuttavia, ciò che emerge di indebito è la mera sosta non consentita presso la ditta per bere CP_2
un caffè o per prendere prodotti destinati a sé od amici.
In questo quadro, dunque, in assenza di indizi gravi e concordanti circa l'espletamento, nelle giornate in contestazione, di operazioni di smaltimento non autorizzato di rifiuti, rimane il fatto che le mere soste non autorizzate per fini privati, spesso, peraltro, di durata trascurabile (dai 3 ai 6 minuti) non appaiono di gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare (sull'insussistenza degli altri fatti contestati nella stessa lettera di addebito del 28.7.2023 è, invece, sceso il giudicato, non essendo stata posta alcuna censura sul punto alla sentenza impugnata).
La sentenza gravata va, di conseguenza, confermata laddove ha affermato che il licenziamento fosse una conseguenza sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato.
L'appello va, invece, accolto in relazione alla quantificazione dell'indennità risarcitoria.
È evidente, infatti, come il primo giudice abbia applicato una disciplina che, per espressa prescrizione legislativa, si applica unicamente ai lavoratori assunti dal marzo pagina 8 di 10 2015 in poi, laddove, invece, nel caso di specie, il vanta anzianità dal 2008. CP_1
Di conseguenza, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 18, comma 5,
St. Lav. il quale prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
Nel caso in esame, considerando la media anzianità vantata (15 anni) e le medio- grandi dimensioni occupazionali ed economiche della datrice di lavoro (300 dipendenti e capitale sociale di 10 milioni), si reputa congruo riconoscere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado per la metà, con condanna, per la restante parte secondo la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che, per il resto conferma, condanna la al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 15 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna la società appellante a rifondere all'appellato la metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi €
7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A.
pagina 9 di 10 Così deciso in Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STORTI MARCO elett. dom.to in Parte_1
Via Curiel n. 8 61100 Pesaro
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SOLAZZI Controparte_1
GIANFRANCO elett.te dom.to in VIA DELLA COSTITUZIONE, 10- SCALA B INT.3
61032 FANO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Parte_1
Pesaro n. 01/2025, datata 02.01.2025, pubblicata e notificata in pari data con la quale pagina 1 di 10 detto Tribunale ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore del ricorrente pari a 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Liquida le spese di lite come in parte motiva e le pone in capo alla resistente”.
Riteneva il predetto Tribunale che le condotte contestate al dipendente CP_1
il 28.07.2023, per come accertate in giudizio, non fossero di gravità tale da
[...]
giustificare il recesso in tronco dal rapporto di lavoro, tenuto conto che una tale valenza non era stata assegnata alla certamente più grave condotta sanzionata il 25.07.2023; che, dunque, il licenziamento fosse conseguenza sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato e che di conseguenza dovesse applicarsi l'art. 3, primo comma del d.lgs.
23/2015, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, quantificata, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (15 anni) e delle dimensioni dell'impresa resistente, in 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
L'appellante impugna la predetta decisione in quanto erronea ed illogica, nonché non coerente con le risultanze istruttorie, le quali, ove correttamente valutate avrebbero dovuto portare a ritenere dimostrato, sia per tabulas che per testi, che i fatti addebitati con la seconda contestazione, ossia gli spostamenti da e per le due sedi della
[...]
esulavano dalle mansioni proprie del non riguardavano le attività di CP_2 CP_1
manutenzione delle Isole ecologiche, non erano stati né autorizzati ma nemmeno comunicati ex post dal e comunque rappresentavano comportamenti identici a CP_1
quelli sanzionati con la prima contestazione. La sanzione del licenziamento doveva, pertanto, ritenersi conforme alla disposizione contrattuale e giustificata e proporzionata in quanto il comportamento del aveva in maniera irrimediabile compromesso la CP_1
prosecuzione del rapporto per il venir meno dell'elemento fiduciario.
pagina 2 di 10 Ritiene, inoltre, l'appellante l'erroneità della sentenza per vizio di extrapetizione nella quantificazione dell'indennità risarcitoria, avendo il primo giudice erroneamente applicato al assunto ante 2015, la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015, anziché CP_1
quella di cui all'art. 18 L. n. 300/70 che prevede l'indennità risarcitoria contenuta tra le
12 e le 24 mensilità.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente i motivi CP_1
d'appello proposti dalla controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, va premesso che non è oggetto di impugnativa la parte di sentenza che ha affermato la sostanziale veridicità dei fatti contestati al con la CP_1
contestazione disciplinare del 7.7.2023 e che, in relazione al licenziamento, rilevano ai fini della recidiva, ovvero della graduazione della gravità del comportamento.
Come affermato dal primo giudice tale “Sul piano sostanziale il fatto contestato il
07.07.2023 è dimostrato da una pluralità di emergenze istruttorie tra cui, oltre alle dichiarazioni del sig. (“L'11 marzo 2023 venni adibito all'attività Testimone_1
di lavagista che si svolge nella zona dove operano i manutentori, su indicazione del mio
CSO. Quella mattina il collega mi disse che dovevamo andare a raccogliere CP_1
dei rifiuti. Io ho preso il mezzo (si trattava di un camion dotato di una sponda idraulica
e con chiave di accensione costituita da un badge) e ci siamo recati presso la zona del porto. I rifiuti erano collocati in una zona nei pressi dello stabilimento della
[...]
molto vicini ad un capannone in stato di apparente abbandono. Per accedere CP_2
all'area dalla strada pubblica non abbiamo avuto necessità di superare alcuna recinzione. Abbiamo raccolto circa una quaranta di bidoni, che erano impolverati e quindi presumo abbandonati da diverso tempo. Non potendoli aprire, non saprei dire il contenuto ma dall'esterno sembrava si trattasse di contenitori di vernici. Ci siamo
pagina 3 di 10 recati presso un capannone in stato di abbandono, tutto aperto, in zona Bellocchi, dove abbiamo scaricato i bidoni;
infine, siamo tornati in azienda. Non competeva a me segnalare l'intervento e non so se il ricorrente lo abbia fatto.), le dichiarazioni del ricorrente, rese all'udienza del 01.10.2024 (“Presso l'isola ecologica della Newcopro
c'erano dei bidoni abbandonati. Non ricordo chi lo ha segnalato. Abbiamo raccolto il materiale che non abbiamo portato al centro di raccolta perché non si poteva e quindi
l'abbiamo lasciato a Bellocchi presso un capannone. Non abbiamo segnalato
l'intervento.”). Che il trasporto fosse un'attività irregolare è reso evidente dalle modalità con le quali è avvenuto. In pratica il ricorrente ha raccolto dei rifiuti trasportandoli da un'area di pertinenza della ad altra area, in stato di CP_2
abbandono. Si è così realizzato uno smaltimento irregolare di rifiuti che, diversamente, avrebbero dovuto essere conferiti in un apposito centro di raccolta. La supposizione che tale attività fosse svolta per un interesse della New Copro al quale il ricorrente non era indifferente è logica, non essendo diversamente comprensibile tale condotta”.
Tali affermazioni, su cui è sostanzialmente sceso il giudicato, rilevano in quanto la contestazione che ha dato luogo all'irrogazione del licenziamento ha preso le mosse proprio da tale precedente comportamento del lavoratore, contestato a luglio ma risalente a marzo 2023, avendo, poi, la società datrice di lavoro provveduto a verificare, retrospettivamente, se si fossero verificati altri episodi simili.
Con la contestazione del 28.7.2023, venivano, infatti, contestati al i CP_1
seguenti ulteriori addebiti: -di aver reiteratamente eseguito, in orario di servizio e con mezzi aziendali, nei giorni del 3,7,8,13,19,21,27,28 aprile 2023, nei giorni 8,19,31 maggio, nei giorni del 6,9,16,23,28 giugno e nelle giornate del 1 e 4 luglio 2023,
“tragitti e/o spostamenti con relative soste da e/o verso i siti della prima contestazione
(zona Porto e zona industriale di Bellocchi)”, non autorizzati dall'azienda e riassunti in apposito specchietto contenente le giornate, l'orario di arrivo e di partenza sul sito non autorizzato;
-di aver svolto, in orario di servizio, per interessi propri e/o di soggetti terzi, attività di pertinenza dell'azienda e comunque contraria agli interessi aziendali;
-di aver pagina 4 di 10 svolto e/o di svolgere attività lavorativa presso ditta di Ancona.
L'azienda provvedeva, poi, a contestare anche la recidiva in relazione al fatto
“analogo a quelli plurimi qui contestati”, già sanzionato con provvedimento del
25.7.2023.
In relazione a tale ultima circostanza, corretta appare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto tecnicamente non configurabile la recidiva, essendo del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22162 del 20/10/2009) secondo cui “Ai fini disciplinari, la recidiva, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata (quanto meno) contestata formalmente al medesimo lavoratore;
ove tale contestazione per la precedente infrazione sia mancata, e non sia pertanto configurabile la recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del lavoratore e può, pertanto, essere comunque sanzionato in modo più grave”.
Nel caso in esame, infatti, i fatti oggetto della seconda contestazione sarebbero stati commessi in data antecedente alla prima contestazione, sicché del tutto corretta appare l'esclusione della recidiva, pur dovendo, naturalmente, valutarsi l'eventuale incidenza della reiterazione ai fini del giudizio di gravità dell'infrazione.
In merito ai fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare, secondo l'appellante, “contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prima istanza, esattamente come avvenuto per il fatto del 11.3.2023 ricostruito dal ed Tes_1
oggetto della prima contestazione disciplinare sopra richiamata (all.1,2), l'istruttoria aveva documentalmente provato (all.13) e confermato per testi che, anche nei periodi successivi di aprile, maggio, giugno e luglio 2023, il era solito quasi CP_1
giornalmente recarsi (senza alcuna autorizzazione) presso la sede della Newcopro in
pagina 5 di 10 zona Porto di NO (e non nelle Isole ecologiche), ivi stazionare qualche minuto,
(credibilmente per caricare bancali di rifiuti) per poi recarsi in zona Bellocchi, NO
SU (distante diversi chilometri dal porto, nella zona commerciale) ed ivi fermarsi sempre presso il capannone della stazionando per alcuni minuti CP_3
(credibilmente per scaricare i rifiuti indebitamente movimentati)”.
Nella tesi di parte datoriale, infatti, il licenziamento troverebbe giustificazione nell'avere il posto in essere, tra aprile a luglio 2023, delle condotte del tutto CP_1
similari a quella del marzo, già oggetto di sanzione disciplinare, ossia dei tragitti non autorizzati con uso di mezzo aziendale e durante l'orario di lavoro, al fine di movimentare dei rifiuti, compito a lui non comandato dall'azienda ed estraneo anche alle sue mansioni lavorative, essendo egli addetto a compiti di mera manutenzione
(riparazioni di cassonetti e contenitori stradali sia sul territorio che nelle officine aziendali;
assemblaggio di attrezzature e sostituzione di contenitori stradali ammalorati;
modifiche migliorative e/o sostituzione di parti su contenitori stradali per rifiuti etc..).
Ebbene, in questo quadro appare già di per sé contraddittoria e poco chiara la contestazione di addebito, in quanto, pur menzionandosi tragitti e spostamenti da zona
Porto a zona Bellocchi (ossia le zone ove insistono la grossista di pesce CP_2
a cui favore era stato eseguito il trasporto indebito di rifiuto commesso a marzo ed un presunto capannone ove tali rifiuti erano destinati), nello specchietto riepilogativo di tali spostamenti vengono elencati i tempi di permanenza, per ogni giornata contestata, solo in uno di tali siti (e non in entrambi in successione, il che avrebbe potuto dimostrare la necessità di caricare, prima e scaricare, poi, come avvenuto a marzo). In particolare, risultano estrapolati, per la maggioranza dei casi, dei periodi di sosta nei pressi dello stabilimento della variabili da circa 5 a 20 minuti, mentre solo pochi casi CP_2
riguardano soste nella zona c.d. Bellocchi.
A riprova di tali soste, o meglio dei tragitti contestati (come detto in maniera impropria), l'azienda ha, poi, provveduto a depositare in giudizio dei tabulati che riproducono i movimenti del camion condotto dal rilevati con il sistema GPS. CP_1
pagina 6 di 10 È vero che tali tabulati attestano, spesso, il compimento del tragitto tra la sede della
[...]
e la zona Bellocchi, tuttavia, non è sempre agevole estrapolare gli orari (v. CP_2
giornate del 1 luglio, 19 aprile, 19 maggio, 2 aprile); inoltre, non sempre si tratta di tragitto diretto tra i due luoghi ma vi sono pause o tragitti intermedi, anche di lunga durata (v. 3 aprile, 4 luglio, 5 giugno, 8 aprile, 13 aprile, 21 aprile). In ogni caso, tali tabulati non permettono di ricostruire i movimenti dell'intera durata del turno di lavoro del venendo estrapolato solo il percorso di interesse ai fini della contestazione. CP_1
Ebbene, come rilevato dal primo giudice e come emerso dall'istruttoria, il percorso in questione rientrava nella zona assegnata al lavoratore e nella zona della New
Copromo e Bellocchi, vi erano molteplici isole ecologiche la cui manutenzione era allo stesso assegnata.
D'altronde, il mero fatto che, in alcune giornate, il abbia compiuto con il CP_1
suo mezzo, il tragitto in contestazione con relative soste, non prova, di per sé, che egli abbia necessariamente svolto attività non autorizzata di scarico di rifiuti privati come avvenuto nella giornata dell'11 marzo, dovendosi osservare come, in tale ultima occasione, egli aveva chiesto aiuto ad un altro collega, addetto alla raccolta dei rifiuti ingombranti (v. dichiarazioni testimoniali) in modo da poter utilizzare il suo camion, dotato di una sponda idraulica e, dunque, più idoneo per tale operazione
(presumibilmente, pur in assenza di approfondimento sul punto, diverso da quello in uso al mero addetto alla manutenzione). CP_1
Il diverso contesto in cui è avvenuto l'episodio di marzo impedisce di ravvisare elementi di identità con i tragitti successivamente contestati e qui in esame.
Va, inoltre, rilevato come il contenuto delle dichiarazioni confessorie rese dal in sede di audizione disciplinare sia anche stato frainteso dal primo giudice. CP_1
La dichiarazione da lui resa secondo cui “è capitato che periodicamente andavo alla New Copromo di NO – Grossista di pesce in orario di lavoro con mezzi aziendali solo per fare piccoli favori ad amici e conoscenti per prendere modiche quantità di vongole” non può, infatti, essere intesa come ammissione di avere svolto favori alla pagina 7 di 10 in cambio di vongole, evincendosi, al contrario, come il medesimo abbia solo CP_2
ammesso di essersi qualche volta fermato, durante l'orario di lavoro, presso tale ditta per acquistare delle vongole, per fare un favore ad amici o conoscenti.
Simili dichiarazioni venivano, poi, rese dal medesimo anche nella successiva audizione allorquando affermava che “Ponendo in essere che nelle stesse vie sono presenti I.E. [isole ecologiche, n.d.r.] oggetto di manutenzione ne approfittavo per un gratuito caffè, è altresì vero che saltuariamente alcune persone in azienda mi chiedevano particolari favori che con leggerezza e ingenuità facevo più per compiacere che per altri fini”.
Dunque, pur dovendosi concordare con il primo giudice laddove ha ritenuto che il carattere abusivo dei tragitti e la loro finalizzazione ad interessi di terzi estranei potesse dimostrarsi solo dalle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente, tuttavia, ciò che emerge di indebito è la mera sosta non consentita presso la ditta per bere CP_2
un caffè o per prendere prodotti destinati a sé od amici.
In questo quadro, dunque, in assenza di indizi gravi e concordanti circa l'espletamento, nelle giornate in contestazione, di operazioni di smaltimento non autorizzato di rifiuti, rimane il fatto che le mere soste non autorizzate per fini privati, spesso, peraltro, di durata trascurabile (dai 3 ai 6 minuti) non appaiono di gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare (sull'insussistenza degli altri fatti contestati nella stessa lettera di addebito del 28.7.2023 è, invece, sceso il giudicato, non essendo stata posta alcuna censura sul punto alla sentenza impugnata).
La sentenza gravata va, di conseguenza, confermata laddove ha affermato che il licenziamento fosse una conseguenza sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato.
L'appello va, invece, accolto in relazione alla quantificazione dell'indennità risarcitoria.
È evidente, infatti, come il primo giudice abbia applicato una disciplina che, per espressa prescrizione legislativa, si applica unicamente ai lavoratori assunti dal marzo pagina 8 di 10 2015 in poi, laddove, invece, nel caso di specie, il vanta anzianità dal 2008. CP_1
Di conseguenza, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 18, comma 5,
St. Lav. il quale prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
Nel caso in esame, considerando la media anzianità vantata (15 anni) e le medio- grandi dimensioni occupazionali ed economiche della datrice di lavoro (300 dipendenti e capitale sociale di 10 milioni), si reputa congruo riconoscere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado per la metà, con condanna, per la restante parte secondo la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che, per il resto conferma, condanna la al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 15 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna la società appellante a rifondere all'appellato la metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi €
7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A.
pagina 9 di 10 Così deciso in Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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