Articolo 9 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 settembre 1967
Art. 9.
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell' articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.
I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967