Art. 9.
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell' articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.
I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell' articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.
I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.