Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1985, n. 14
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1985
Art. 4.
Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalita' istituzionali, trasmetteranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una copia del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita' svolta.
Il Governo, entro il 31 marzo, dovra' presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.
I contributi per gli anni 1984 e 1985 potranno essere erogati solo dopo la presentazione del rendiconto del 1983 per i contributi del 1984 e del rendiconto del 1984 per i contributi del 1985, limitatamente alle associazioni che hanno gia' ricevuto il contributo dello Stato.
Il contributo per l'anno 1985 dovra' essere inoltre subordinato alla presentazione del programma delle attivita' che si intendono svolgere per il perseguimento dei fini di promozione sociale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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