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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 12304/2024, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SCARONI ERIKA e BERTOLETTI DIEGO per l'adozione del maggiorenne nato a [...] il [...], Persona_1 con il patrocinio degli Avv.ti SCARONI ERIKA e BERTOLETTI DIEGO
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 313 c.c. )
1. Con ricorso depositato il 29/07/2024, ha esposto che: Parte_1
− contraeva matrimonio con precedentemente sposato con Controparte_1 Persona_2
(deceduta il 22.7.1986);
[...]
− egli aveva avuto tre figli da quell'unione: (26.7.1975), Persona_1 Persona_3
(22.11.1977) e Persona_4
− il marito decedeva il 12.8.2019;
− la ricorrente intende adottare per formalizzare il loro rapporto affettivo. Per_1
Il 26.8.2024 la stazione dei Carabinieri di Brescia ha fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante; il Collegio non vi ravvisa impedimenti all'adozione.
Con decreto del 3.9.2024 è stata fissata l'udienza per la comparizione di tutte le parti coinvolte.
Questo il contenuto del verbale del 18.2.2025: dichiara: «Sono vedova;
ero sposata con il signor che è mancato nel 2019. Parte_1 Per_1
Confermo la mia volontà di adottare ed ER, che considero già miei figli. Sono con me ormai da 33 anni, Per_1
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da quando ho sposato mio marito. Non ho figli naturali». ichiara: «Confermo la mia volontà di essere adottato. Non sono sposato e non ho Persona_1 figli. Vivo con . Desidererei essere chiamato solo o in subordine . Parte_1 Per_1 Controparte_2
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 27.2.25, non ha formulato osservazioni.
2. Il Collegio ritiene di poter procedere secondo il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c. (“Forme dell'adozione di persone di maggiore età”), in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 473-bis c.p.c. (che impone di applicare il c.d. rito unico famiglia «salvo che la legge disponga diversamente»).
2.1. Quanto ai consensi richiesti dal Codice Civile (artt. 296-297), sono stati manifestati direttamente al giudice quelli di (adottante) e di (adottato). Non vi sono Parte_1 Persona_1 altre persone che debbano prestare assenso.
2.2. Sussistono i requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante non ha discenti (art. 291 c.c.);
− l'adottante ha compiuto 35 anni di età e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
− l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri (art. 294 c.c.), come dichiarato con scrittura del 3.5.2024;
− sono stati prestati i consensi richiesti dalla legge (v. supra);
− l'adozione conviene all'adottando (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che lo unisce all'adottante.
2.3. Per quanto concerne il cognome, in udienza l'adottato ha chiesto di mantenere solo quello già posseduto ( e in subordine che il cognome dell'adottante ( sia aggiunto al proprio. Per_1 Pt_1
L'art. 299 c.c. prevede che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio»; nondimeno, Corte Cost. n. 135/23 ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non consente di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, se entrambi si sono espressi a favore (la signora non si è opposta nel corso dell'udienza). Pt_1
Il Collegio ritiene che non sia possibile conservare il solo cognome già posseduto, perché la legge impone di «dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale» (sent. ult. cit.).
Tale principio di segno contrario, ossia la tutela dell'identità personale, non può dunque prevalere su questa esigenza, anche in ragione del fatto che il Legislatore ha già eseguito il relativo bilanciamento con specifico riguardo all'adozione di maggiorenne, in cui per definizione tale identità si è già consolidata.
Va dunque accolta la richiesta subordinata.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di nato a [...] il [...], da parte di Persona_1 [...] nata a [...]-BS il 14.11.1948; Parte_1 dispone che l'adottato assuma il cognome e lo aggiunga al proprio, chiamandosi d'ora in poi Pt_1
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ALESSANDRO SECCAMANI GHIDINI;
ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato; nulla sulle spese.
Brescia, 10/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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