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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6405/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Lenza in Parte_1 C.F._1 virtu' di procura in calce al ricorso introduttivo, elett.te dom.to presso lo studio dello stesso in NO alla via R. De Martino 7
Ricorrente
E
(già CF/PI , in persona del sig. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
, in qualità di Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa come mandato allegato alla memoria difensiva dall' Avv. Giovanni Ambrosio, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO alla via Luigi Cacciatore n. 20;
(già ) CF/PI in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 persona dell'Arch. in qualità di Presidente del CDA, legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, rappresentata e difesa come mandato allegato alla memoria difensiva dall' Avv. Giovanni
Ambrosio, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO alla via Luigi Cacciatore n.
20;
(già ) CF/PI Controparte_7 Controparte_8
, in persona dell'Avv. in qualità di Presidente del CDA, legale P.IVA_3 Controparte_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come mandato allegato alla memoria difensiva dall' Avv. Giovanni Ambrosio, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO alla via
Luigi Cacciatore n. 20;
Resistenti
E
, P.I. , in Controparte_10 P.IVA_4
persona della dott.ssa nella sua qualità di funzionario procuratore, rappresentata Controparte_11
e difesa dall'avv.to Chiara Vedovati del Foro di Milano, giusta procura alle liti prodotta su foglio separato allegato alla memoria difensiva, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via G. Leopardi n. 1
Chiamato in causa
Avente ad oggetto: domanda di riconoscimento del danno differenziale .
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023 , il ricorrente in epigrafe esponeva che :
1.Dal 1985 al 1989 è stato apprendista tornitore ed operaio meccanico presso l'officina meccanica
“D'Auria e Maio”;
2.Dal 1989 al 2005 ha svolto mansioni di manutentore presso la fabbrica di controplaccati
“Compensati Sud srl” di Baronissi;
3.In data 03.10.2005 è stato assunto, come operatore di rete gas, presso la Controparte_5
di NO;
[...]
4.Dal 21.05.2007 al 30.06.2012, pur risultando alle dipendenze della , Controparte_5 veniva distaccato, nell'ambito dello stesso gruppo, presso CP_1 Controparte_12
, con mansioni di manutentore di impianti termici, condizionamento ed incendio;
[...]
5.A far data dal 01.06.2012 è stato, infine, assunto dalla (ora Controparte_13 [...]
del gruppo ), con mansioni di manutentore di impianti termici, Controparte_14 Controparte_7
condizionamento ed antincendio;
6.Dal 2019 al 2020, dopo missiva del precedente legale Avv. Giuseppe Vitolo che sottolineava la non compatibilità delle condizioni di salute del proprio assistito con il contatto con gas refrigerante, vapori, acido cloridrico e solforico e con utilizzo di DPI non idonei, il ricorrente venne distaccato al gruppo NO Sistemi – Servizi Idrici con le mansioni di addetto alla rete idrica;
7. Dal 2020 il ricorrente è effettivo presso NO Sistemi – Servizi idrici con mansioni di addetto alla rete idrica.
Affermava che nel mese di settembre 2018 iniziava ad accusare l'insorgenza di alcune macchie rossastre agli arti inferiori e superiori, con forti dolori infiammatori e sanguinamento. Nell'ottobre
2018 si sottoponeva a visita dermatologica presso il P.O. di Nocera Inferiore, in seguito alla quale gli veniva consigliato l'allontanamento dal posto di lavoro per evitare ulteriori aggravamenti della malattia (dermatite da contatto) a causa dei contatti con polveri, gas e sostanze chimiche di varia natura;
sicche' dal 10.10.2018 all'01.11.2019 , per disposizione del medico dell'azienda, veniva allontanato dal posto di lavoro. Dopo essere rientrato al lavoro, veniva sottoposto, in data 22.01.2019,
a nuova visita presso l'IDI (Istituto Dermopatico dell'Immacolata) in Roma, ove gli veniva diagnosticata una dermatite da contatto ed una para –psoriasi.
Il 19.04.2019, avendo accusato anche problemi respiratori, si sottoponeva ad una visita medica presso il P.O. di Mercato San Severino (AOU NO), con prescrizione di controllo bronco- Per_1
pneumologico da eseguirsi presso il P.O. G. Da Procida di NO (AOU NO).
In data 24.04.2019 veniva sottoposto alla prescritta visita bronco – pneumologica e il Dr. N. Per_2
(P.O. G. Da Procida) riscontrava una broncopatia cronica iperattiva bronchiale severa, causata dalla esposizione (asma professionale).
Il 12.12.2019, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, riportava degli episodi di dispnea ingravescente, con dolore toracico oppressivo ed episodio sincopale, ragion per cui veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso della AOU di NO, ove veniva ricoverato . Dopo dieci gg di ricovero, veniva resa la diagnosi di BPCO con iperreattività bronchiale severa e dermatite da contatto con para-psoriasi, e veniva prescritto di evitare esposizioni ai gas, polveri e vapori presenti nella attività di gestione impianti.
A questo punto l' per tali patologie, ovvero dermatite da contatto con para-psoriasi e Pt_2 iperreattività bronchiale severa, incompatibili con l'attività lavorativa svolta sino a quel momento dal ricorrente presso con nota del 14.02.2020, decideva di distaccarlo, a decorrere dal CP_2 17.02.2020 e fino al 31.12.2020, presso la società , facente parte del gruppo Controparte_4
, con mansioni di addetto al settore Esercizio Rete. Controparte_5
In data 27.02.2020 il ricorrente veniva sottoposto a visita neurologica presso la AOU di NO, con diagnosi di Vascolopatia cerebrale in paziente con BPCO, e il 15.06.2020, a visita psichiatrica (DSM) per una sindrome depressiva, a seguito della quale gli veniva prescritta terapia psico-farmacologica.
Alla luce di quanto sopra, il 13.09.2019 il ricorrente inoltrava all' due distinte domande per il CP_15
riconoscimento delle malattie professionali contratte e la liquidazione dei relativi indennizzi: la prima,
(n. 516067880 del 13.09.2019) inerente le problematiche di broncopatia cronica iperattiva bronchiale severa, la seconda (n. 516068062 del 13.09.2019) per la dermatite da contatto con para-psoriasi.
Esauritosi l'iter amministrativo senza risultati, con ricorso depositato in data 26.11.2020 presso il
Tribunale di NO, il ricorrente, sul presupposto di aver contratto nell'espletamento della predetta prestazione lavorativa sia la broncopatia cronica che la psoriasi, chiedeva il riconoscimento di dette malattie professionali con danno biologico permanente del 32 %,precisando di aver già completato per entrambe senza esito alcuno l'iter amministrativo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con prove documentali e ctu medico – legale nella persona del Dr. . Persona_3
Con Sentenza n° 838/2022 del 12.05.2022(RG 5337/2020),passata in giudicato, il GL del Tribunale di NO Dr. Giovanni Magro accoglieva parzialmente il ricorso, facendo sua l'espletata ctu che aveva riconosciuto che per l'attività di operaio polivalente manutentivo, il ricorrente utilizzava in maniera costante, quotidianamente, sostanze chimiche ed era esposto a gas, vapori, polveri ed agenti atmosferici, che, pertanto, per l'esposizione nel tempo a sostanze irritanti per le vie aeree, aveva contratto una particolare forma di asma bronchiale permanente – la Reactive Airways Dysfunction
Syndrome (RADS) – con danno biologico del 20 % sin dalla domanda amministrativa del 13.09.2019, escludendo, invece, che per la pur accertata para-psoriasi fosse riconducibile con certezza all'attività lavorativa svolta. Con la richiamata Sentenza, passata in giudicato, veniva costituita in favore del ricorrente una rendita nella misura del 20 % con decorrenza dal 13.09.2019, pari ad € 5.053,00 annui, calcolata ai sensi del Dlgs 38/2000 e del DM 12 luglio 2000(tabella danno biologico ). CP_15
Alla luce di ciò, il ricorrente, in data 4 ottobre e 29 novembre 2022 formulava una lettera di richiesta di risarcimento danni alle resistenti, nella quale invitava quest'ultime a risarcire il danno differenziale, ma senza riscontro. Da ultimo, con missiva del 25.10.2023,indirizzata ai vari datori di lavoro degli ultimi 15 anni, ovvero (già periodo 01.06.2012 –al Controparte_14 CP_2
31.12.2020), (già periodo Controparte_16 Controparte_5
03.10.2005 – 01.06.2012), (attuale datore di lavoro, per Controparte_17
conoscenza), (dove è stato distaccato per il periodo Controparte_18 21.05.2007 - 30.06.2012), sollecitava la corresponsione del danno differenziale, ovvero del danno biologico morale, esistenziale, patrimoniale, detratto quanto corrisposto dall , senza tuttavia CP_15
ottenere riscontro positivo .
Tanto premesso , il ricorrente adiva il tribunale di NO , dinanzi al quale conveniva la
[...]
( già ) , la ( già Controparte_19 Controparte_2 Controparte_16 [...]
) e la ( già Controparte_20 Controparte_21 Controparte_8
) , rassegnando le seguenti conclusioni :
[...]
1) accertare l'ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell' art. 2087 c.c. per malattia professionale, integrata dalle resistenti nei confronti dell'odierno ricorrente, per aver violato la disposizione che impone l'obbligo di sicurezza, la quale integra ex art. 1374 c.c. il contenuto del contratto individuale di lavoro;
2) accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ai sensi dell' art. 2043 c.c. per malattia professionale, integrata dalle società resistenti nei confronti dell'odierno ricorrente, per aver violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
3) condannare le Società resistenti,in solido tra loro e ciascuno per le proprie responsabilita', al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali(biologico,morale,esistenziale) patiti dal ricorrente a causa del comportamento delle resistenti, che sin da ora si quantificano in Euro
1.189,428(unmionecentoottantanovequattrocentoventotto/00), salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal Giudice anche con criterio equitativo , ai quali andranno detratte le somme versate dall' a titolo di indennizzo,ovvero € 126.325,00,per cui abbiamo € 1.063,103 che rappresenta CP_15 il danno differenziale(€ unmilionesessantatrecentotre/00);
4) condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite,a distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituivano le società convenute contestando integralmente quanto rappresentato e dedotto dal ricorrente e , in particolare , che il sarebbe Pt_1
stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni , continuativamente , a polvere , fumi , vapori e sostanze chimiche . Le resistenti , dopo aver ricostruito la storia professionale del , Pt_1 illustravano le misure di sicurezza adottate al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica dei dipendenti . Inoltre le resistenti eccepivano la prescrizione decennale e quinquennale delle pretese vantate dal ricorrente , contestando l'opponibilità , nei loro confronti , della decisione del Tribunale di NO , ai fini dell'accertamento della riconducibilità della malattia sofferta dal ricorrente all'attività lavorativa espletata;
eccepivano quindi la insussistenza di una patologia riconducibile ad una causa di lavoro e , in ogni caso , l'assenza di una responsabilità datoriale nella causazione della malattia . Contestavano inoltre la quantificazione del danno operata dal ricorrente e concludevano per il rigetto dell'avversa domanda . In ogni caso chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa Con la compagnia di assicurazioni .
Autorizzata la chiamata in causa del terzo , si costituiva la compagnia di assicurazioni eccependo la infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal . Eccepiva la mancanza dei presupposti Pt_1 atti a fondare la responsabilità delle società ai sensi dell'art. 2087 c.c. e l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al preteso inadempimento delle società resistenti agli obblighi imposti al datore di lavoro e delle norme di sicurezza in ipotesi violate;
eccepiva ancora la insussistenza di alcun automatismo tra la pretesa responsabilità delle società e il riconoscimento del trattamento assistenziale , nonché l'assenza del nesso causale tra le violazioni contestate alle società e il CP_15
danno asseritamente sofferto . Eccepiva , inoltre ,la infondatezza anche della domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. , formulata in via subordinata e comunque la illogicità della quantificazione del danno operata in ricorso . Con riferimento alla chiamata in garanzia avanzata dalle Con società resistenti , la eccepiva la inoperatività temporale della garanzia e/o la decadenza delle società resistente dal diritto all'indennizzo ovvero la predita di quest'ultimo ..
Ritenuto di non dover procedere alla prova testimoniale articolata in atti , il giudice rinviava la causa per la decisione e all'udienza del 12 marzo 2025 e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
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Occorre preliminarmente chiarire che non si è ritenuto necessario procedere alla prova testimoniale articolata in ricorso in parte per la genericità delle circostanze di fatto dedotte , in parte perché volta a dimostrare circostanze già documentalmente provate .
In particolare , si è ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata al capo a) del ricorso introduttivo perché è documentalmente provato che il ricorrente fosse addetto alla manutenzione degli impianti termici ed antiincendio con mansioni di operaio polivalente per varie strutture pubbliche , mentre nulla viene dedotto nel capo di prova sulla tipologia degli interventi effettuati , sulle modalità e le tempistiche di tali interventi . Dal capo di prova , infatti , non è possibile argomentare che il fosse utilizzato in maniera costante e continuativamente a sostanze Pt_1
chimiche , esposto a gas , vapori e sostanze tossici;
non vengono nemmeno indicati specificamente quali sarebbero gli agenti inquinanti , tossici , gas e polveri cui sarebbe stato esposto e nulla viene allegato in ordine ai prodotti utilizzati , i luoghi e le modalità . Basti pensare che l'acido cloridrico e l'acido solforico menzionati nel capo di prova sono contenuti anche nei prodotti di pulizia di uso domestico , per il cui utilizzo è sufficiente seguire le istruzione del produttore come garantire una buona ventilazione dell'ambiente e l'uso di guanti . E' evidente , pertanto , che il capo di prova articolato dal ricorrente è carente delle allegazioni minime necessarie per accertare l'esposizione del ricorrente al rischio morbigeno . Né è possibile sostenere l'utilizzo costante e quotidiano di sostanze chimiche , o l'esposizione a gas , vapori , polveri e agenti atmosferici unicamente dall'esame del mansionario del ricorrente contenuto nel documento di valutazione dei rischi, atteso che tale conclusione non collima con gli ordini di servizio allegati alla produzione attorea , che evidenziano
, al contrario , come il ricorrente non svolgesse quotidianamente attività per le quali è possibile ipotizzare una esposizione ad inquinanti in forma di vapori , gas e polveri sottili;
di qui la irrilevanza della prova testimoniale per come articolata .
Del resto , la stessa carenza di elementi atti a dimostrare l'esposizione al rischio morbigeno era stata registrata anche dall' allorquando rigettava in via amministrativa la richiesta di riconoscimento CP_15
della malattia professionale .
Lo specialista in Medicina del Lavoro dell' affermava infatti che “ la documentazione CP_15
disponibile agli atti non consentiva di individuare le modalità di espletamento dei compiti lavorativi e di esposizione ad eventuali agenti chimici e concludeva che in tali condizioni non era possibile ricondurre il quadro clinico ad esposizione ad agenti di rischio lavorativo “.
Evidentemente , tuttavia , tale carenza di documentazione veniva sanata in sede giudiziaria atteso che , a seguito del ricorso proposto nei confronti dell' , veniva accertato che il ricorrente è CP_15
affetto da Reazione irritativa da sostanze inalanti ( Reactive Airways Dysfunction Syndrome –
R.A.D.S.) a carico delle vie aree superiori e che tale patologia è qualificabile come malattia professionale .
E tale sentenza , passata in cosa giudicata , può senz'altro essere utilizzata nel presente giudizio, rendendo ulteriormente superflua l'istruttoria testimoniale per come articolata in atti .
E' vero , infatti , che la predetta sentenza non è opponibile alle società convenute , non avendo esse partecipato al giudizio in cui veniva accertata la natura professionale della malattia , ma , a fronte di detta pronuncia , le convenute avrebbero dovuto spiegare una apposita domanda di accertamento negativo della sussistenza della RADS o comunque della riconducibilità della RADS all'attività lavorativa svolta dal ricorrente , e una tale domanda non è stata specificamente formulata nelle conclusioni della memoria difensiva, atteso che viene richiesto unicamente il rigetto delle domande avverse .
Pertanto , a prescindere dalle perplessità sopra evidenziate in ordine alla formulazione del ricorso , stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 838/2022 , daremo per assodata la natura professionale della Reactive Airways Dysfunction Syndrome , nonché la percentuale del 20% del danno biologico causato dalla suddetta patologia , ma ciò non implica alcun riconoscimento di responsabilità in capo alle società convenute in ordine alla causazione della sopra detta patologia
. A questo punto , infatti , la questione che ci occupa attiene all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nella causazione della predetta malattia atteso che il ricorrente , sebbene ristorato dall' per la malattia RADS , agisce per ottenere il cd. danno differenziale;
domanda che è CP_15
sicuramente ammissibile.
La formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 , infatti, non definisce il danno globale alla persona, ma CP_1 introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzo- a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno esistenziale o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle del 2000 CP_15
rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente. CP_1 L'indennizzo erogato dall' pertanto , non esclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici .
Appare utile a tal fine rilevare altresì che la disciplina delineata all'art. 13 del citato decreto
CP_1 legislativo si ispira ai principi fondamentali dell'assicurazione e l'indennizzo assolve ad una funzione sociale, differenziandosi così dal “risarcimento” previsto in ambito civilistico a ristoro del danno biologico.
La stessa Corte costituzionale (sent. n° 87/1991) ha chiarito che il danno previdenziale è finalizzato a garantire la libertà dal bisogno, mentre il danno civile ha la funzione di sanzionare e prevenire l'illecito.
Inoltre, a favore della soluzione che ammette la risarcibilità del danno biologico differenziale, deve rilevarsi che il d. lgs. 23.2.2000 n. 38 è stato emanato in attuazione dell'art. 55 lett. a) legge 17.5.1999,
n. 144 che ha delegato il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia , CP_15 con previsione in particolare ...“nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi”.
Escludere la risarcibilità del danno biologico differenziale comporterebbe dunque un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione al CP_15
danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento).
Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 qualifica l'emolumento a carico dell' CP_15 come “indennizzo”, termine che, dal punto di vista della teoria generale del diritto, indica un concetto del tutto distinto da quello di “risarcimento”; l'utilizzo del termine indennizzo in luogo di risarcimento non può essere ritenuta una questione meramente nominalistica, rispondendo viceversa ad una differente ratio.
Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
invece, l'indennizzo previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo che il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute;
pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo CP_15 previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005. Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs, 209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle , con liquidazioni di CP_15
circa il 50% superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate con uno scarto che arriva quasi al 75% in più al crescere della percentuale di invalidità considerata.
Tale dato, quindi, fornisce riscontro anche quantitativo all'assunto che vi è ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo, posto che, a parità di fonte normativa e di definizione sostanziale, sono stati previsti valori di liquidazione sensibilmente diversi.
Pertanto, in base al sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall sono indipendenti CP_15 dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito), e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato, in quanto il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.
Da ultimo, si osserva che per postumi inferiori al 5% (e dunque non indennizzati dall' ) nessuno CP_15
dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici.
Del tutto irragionevole e ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo ) per CP_15
i danni alla salute di maggior incidenza.
Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall' (ovvero del CP_15
c.d. danno differenziale).
Tanto premesso, e ritenuta pertanto ammissibile la domanda proposta dal possiamo pertanto Pt_1
affrontare il merito della stessa , per concludere , tuttavia , nel senso della infondatezza del richiesto risarcimento dei danni .
Va ribadito che il danno biologico ed alla salute appartengono al più vasto capitolo del risarcimento del danno in sede civile .
I fondamenti della responsabilità civile sono :
a) la condotta umana ( azione od omissione ) illecita ( responsabilità extracontrattuale ), oppure l'inadempimento ( o il ritardo nell'assolvimento ) dell'obbligazione ( responsabilità contrattuale ) ;
b)il danno ingiusto , così definito in quanto consiste nel pregiudizio di un bene individuale giuridicamente protetto;
c) il rapporto di causalità materiale tra la condotta considerata e l'evento di danno;
d) il rapporto di causalità psichica ( dolo o colpa )fra la condotta stessa e l'evento di danno .
In sostanza chiunque leda o violi la sfera dei diritti altrui , sia che si tratti di diritti assoluti ( come ad e. la vita , la salute ) , sia che questi derivino da obblighi contrattuali , sarà chiamato a risarcirne le eventuali conseguenze dannose . Ciò significa che l'obbligo del risarcimento potrà riguardare qualsiasi danno si arrechi ad una persona , sia che esso riguardi la sfera degli interessi patrimoniali che quelli morali .
Il danno alla persona è quindi risarcibile senza alcuna limitazione , sempre che si tratti di danno ingiusto ed apprezzabile e purché sia dimostrato il nesso di causalità materiale col fatto illecito di volta in volta in discussione .
Orbene , nella specie il ricorrente individua a carico del datore di lavoro due distinte responsabilità : una contrattuale e una extracontrattuale .
Per quanto attiene alla prima , in particolare , egli ritiene di aver adempiuto all'unico onere posto a suo carico , vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro , l'evento e il nesso causale del danno con la prestazione lavorativa , mentre graverebbe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno .
Al fine del corretto inquadramento della questione è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533, in tema di oneri di allegazione del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento ha affermato che questi deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o anche dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risarcitoria (Cass.
04/01/2019, n. 98, Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 15/07/2011, n. 15659; Cass. 13/06/2006, n. 13674;
Cass. 08/10/2004, n. 20073; Cass. 09/02/2004, n. 2387; Cass. 11/10/2003, n. 15249; Cass.
21/02/2003, n. 2647; Cass. 11/12/2002, n. 17626; Cass. 28/01/2002, n. 982).
In base alla giurisprudenza richiamata, quindi, il contenuto dell'onere di allegazione del creditore è limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l'obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell'inadempimento. In relazione a tale ultimo profilo, l'unico rilevante nella fattispecie in esame, occorre tuttavia considerare che poiché l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, tanto comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo ed alla conseguente identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato violazione.
Tale esigenza non pone particolari problemi in presenza, come detto, di un obbligo il cui contenuto sia già nella relativa fonte chiaramente individuato sotto il profilo della specifica condotta del debitore
- commissiva o omissiva- che ne costituisce adempimento, mentre qualora la fonte non identifichi in maniera specifica tale condotta, il creditore della prestazione che agisce in giudizio per la risoluzione,
l'adempimento o anche, come nel caso di specie, per il risarcimento del danno, non può sottrarsi all'onere della puntuale identificazione del comportamento che la controparte avrebbe dovuto tenere.
E così, nel caso dell'art. 2087 cod. civ., che pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'allegazione dell'inadempimento datoriale richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato .
In questa ottica viene a collocarsi l'affermazione del giudice di legittimità secondo la quale in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione;
Cass.,
23/12/2014, n. 27364, in motivazione;
Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione;
Cass. 11/04/ 2013,
n. 8855; Cass. 07/11/2000 n. 14469; Cass. n. 29909 del 25.10.2021)
Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono , infatti, che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva ( Cass.n. 3162/2002; Cass. ord. n. 24742 del 8.10.2018 ).
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è infatti una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili ( Cas. N. 8911 del 29.3.2019) .
E dunque la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c. , richiede l'allegazione da parte del lavoratore , che agisce deducendo l'inadempimento , sia degli indici di nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto , da individuarsi nei concreti fattori di rischio , circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa , sia il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione e i danni subiti ( Cass. n. 28516 del 6.11.2019 ) .
Ebbene , nel caso che ci occupa , proprio in ossequio ai principi sopra richiamati , il ricorrente non manca di indicare in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento del datore di lavoro , ma individua un obbligo di sicurezza, che egli afferma violato, inesistente a parere del giudicante.
Sul punto , infatti , egli si limita ad affermare che la prova evidente dell'inadempimento datoriale scaturirebbe dal fatto che soltanto in data 6.2.2020 sarebbero state fornite ai lavoratori le maschere a pieno facciale , le uniche idonee a proteggerli dalla esposizione a sostanze chimiche , gas , vapori e polveri sottili , mentre in precedenza venivano fornite soltanto maschere FFP2 , tecnicamente inidonee allo scopo .
Sennonché , la documentazione in atti , se dimostra , senza ombra di dubbio che l'Azienda si attivava
, nel febbraio 2020 , per consegnare al ricorrente una maschera a pieno facciale , questo non significa che tale strumento di protezione fosse necessario per tutti gli operatori addetti alla manutenzione delle caldaie e che costituisse il DPI imposto dallo specifico rischio lavorativo .
Ed invero , a seguito delle vicende lavorative che avevano riguardato il ricorrente nell'ultimo anno ,
l'Azienda rappresentava al proprio medico competente, dopo che lo stesso aveva giudicato il ricorrente non idoneo alle mansioni di manutenzione , di voler dotare il , in quel particolare Pt_1
momento storico ed in relazione a quelle particolari condizioni di salute , di ulteriori e particolari DPI integrativi , in aggiunta a quelli già in dotazione , per consentire di svolgere le attività sulle caldaie e sui condizionatori . Con la missiva del 28.1.2020 , in definitiva , la società chiedeva al medico competente Controparte_2
se , dotando il , di una maschera a pieno facciale , questi potesse comunque essere Pt_1
proficuamente impiegato sugli impianti termici senza pregiudizio per le sue condizioni di salute . E dunque la fornitura di tale dispositivo “ aggiuntivo “ di protezione trova la sua giustificazione nelle particolari condizioni del ricorrente : il lungo periodo di malattia dal 14 novembre 2018 al 15 ottobre
2019 , il giudizio di idoneità alla mansione specifica del 15 ottobre 2019 con la prescrizione di evitare fumi e vapori irritanti con l'obbligo di utilizzare i DPI , la sua nota del 10.12.2019 con la quale comunicava che “ per motivi famigliari , non poteva svolgere le attività di conduzione per tutto l'anno
2020 , l'episodio di dispnea sofferto in data 12.12.2019 , non appena cominciato il turno di lavoro a
IL RA , per aver respirato della polvere , una nuova assenza per malattia dal 12 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020 , e la necessità di comprendere dove e come il ricorrente potesse essere utilizzato.
Ma da qui a sostenere che la fornitura delle maschere a pieno facciale fosse un atto dovuto per l' resistente , sì da configurare un inadempimento agli obblighi di sicurezza per il periodo Pt_2
precedente il febbraio 2020 , ce ne passa .
Nella specie , infatti , il ricorrente non ha dedotto che sarebbe stata omessa una misura di sicurezza espressamente prevista dalla legge o da altra fonte vincolante , la qualcosa avrebbe imposto al datore di lavoro una prova liberatoria consistente nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore .
Come abbiamo sopra anticipato , infatti , l'unico elemento addotto dal ricorrente a riprova del mancato adempimento , da parte del datore di lavoro , dell'obbligo di fornitura di idonei strumenti di sicurezza , è la sola circostanza della esistenza in commercio di maschere più protettive di quelle fino ad allora fornite dall'azienda . Ma la sola circostanza che esistano in commercio maschere a pieno facciale non implica che la società fosse tenuta ad adottare tale strumento di protezione .
Ove , infatti , le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall' art. 2087 c.c., cd. innominate, la responsabilità datoriale deve essere collegata alla mancata adozione delle misure di cautela suggerite dalle conoscenze tecniche del momento o dalla comune prudenza .
Ebbene , nella specie , è documentato in atti che il ricorrente ha sempre utilizzato le mascherine
FFP3, fornite in dotazione dall'Azienda ( e non le FFP2 come indicato dal ricorrente) , sicchè rimane da verificare unicamente se tale dispositivo di protezione possa considerarsi adeguato in relazione all'attività da lui espletata e poiché , come abbiamo sopra evidenziato , il ricorrente manca di allegare specifiche circostanze riguardo alla concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa,
e ai prodotti utilizzati , sì da rendere inammissibile l'istruttoria testimoniale richiesta , si è ritenuta sufficiente , allo scopo , la documentazione in atti .
Dagli ordini di servizio allegati dallo stesso ricorrente emerge che egli era un tecnico che si occupava della manutenzione delle caldaie e dei condizionatori .Gli ordini di servizio evidenziano inoltre la sporadicità dell'attività di pulizia dei filtri dei condizionatori e delle serpentine delle caldaie svolta dal ricorrente , mentre la datrice di lavoro ha allegato le schede tecniche dei prodotti utilizzati .
Ebbene , proprio dette schede tecniche evidenziano come i dispositivi di protezione forniti dalla datrice di lavoro ( mascherine FFP3, guanti , occhiali , etc. ) erano largamente rispettose delle regole di sicurezza suggerite dalle case produttrici .
Dobbiamo tener presente , infatti ,che le mascherine FFP3 sono un dispositivo di protezione facciale di terza categoria con potere filtrante del 98% e vengono utilizzate in settori in cui il rischio di contaminazione è elevato . Le mascherine FFP3 sono dei filtranti facciali caratterizzati da un filtro che protegge l'utilizzatore da agenti esterni , oltre che da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol . Le mascherine con filtro FFp3 sono certificate ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.475/1992
e regolate dalle norma tecnica UNI EN 139:2009 che ne specifica i requisiti minimi , al fine di garantirne efficienza , traspirabilità , stabilità della struttura mediante prove e test tecnici .
Questi DPI vengono impiegati per proteggere le vie aeree da polveri , fumi , nebbie e particelle particolarmente tossiche , come ad esempio quelle di uranio , amianto , platino , spore e virus .
E detto dispositivo di protezione è menzionato anche nelle schede tecniche dei gas refrigeranti , che il ricorrente riferisce genericamente di aver utilizzato .
E dunque , si può affermare che, con la fornitura delle mascherine FFp3 , la datrice di lavoro ha ampiamente adempiuto al proprio obbligo di sicurezza adottando le misure di cautela suggerite dalle conoscenze tecniche del momento con riferimento alla particolarità del lavoro .
Nella specie , pertanto , non risulta violata alcuna specifica normativa in materia di sicurezza , nè possiamo ritenere che l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. possa spingersi fino ad imporre allo stesso di verificare che ogni singolo operatore agisca nel rispetto delle normali regole di prudenza .
La diligenza esigibile , infatti , va correttamente misurata in relazione a quello che si può pretendere dal datore di lavoro nel caso concreto e ciò sia per l'uso di macchine perfettamente efficienti , sia per l'utilizzo di personale dotato di conoscenze e competenze connaturate alla qualifica rivestita .
Come non può accollarsi al datore di lavoro l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro a “ rischio zero” quando di per sè il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile , egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili . Diversamente vi sarebbe una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando la diligenza richiesta sia stata già soddisfatta ( al pari del caso in cui una prestazione sia ineseguibile o la diligenza richiesta non sia più esigibile ) .
"L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c., che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica;
tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro"( Cass. 17 aprile 2012 n. 6002 ) .
Nella specie è documentalmente provato che la società ha adottato tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti : ha redatto la relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
ha individuato le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
ha fornito ai propri dipendenti idonei dispositivi di protezione individuale;
ha programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
ha designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione , nonché gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
ha nominato il medico competente , sottoponendo i dipendenti a regolari e periodiche visite mediche .
Ne deriva che la malattia di cui trattasi , ancorchè indennizzata , non è tuttavia risarcibile .
Nella specie , inoltre , non è configurabile neppure il lamentato comportamento colpevole del datore di lavoro, che avrebbe disatteso le legittime richieste avanzate dal ricorrente di essere adibito ad altre mansioni , sì da causargli una grave forma di depressione .
La doglianza trova smentita nella ricostruzione della storia professionale del ricorrente documentata in atti e dalla quale si evince che prima del 2018 il non aveva manifestato alcuna patologia Pt_1
e , nel corso delle visite mediche periodiche, era sempre stato giudicato idoneo alle mansioni specifiche . Soltanto nel settembre del 2018 , egli si recava autonomamente dal dermatologo e nel mese di novembre 2018 si sottoponeva ad una visita pneumologica e le patologie riscontrate nel corso di queste visite venivano evidenziate al medico competente soltanto in occasione della visita periodica effettuata l'11 novembre 2018 e soltanto allora veniva giudicato temporaneamente non idoneo alle mansioni specifiche . E non risponde al vero che sia stato allontanato dal servizio o , peggio , che sia stato utilizzato in mansioni non compatibili . Il ricorrente , infatti , non prestava alcuna attività lavorativa dal 14 novembre 2018 al 15 ottobre 2019 perché assente per malattia . Rientrato in servizio
, veniva sottoposto a visita da parte del medico competente e giudicato idoneo alla mansioni specifica con la prescrizione di evitare “ fumi e vapori irritanti “ e con obbligo di utilizzare i DPI. In data 17 ottobre 2019 il ricorrente veniva quindi assegnato a prestare servizio presso il cimitero di NO al servizio lampade votive . Il giorno 10 dicembre 2019 gli veniva comunicato che per necessità organizzative avrebbe dovuto recarsi a IL RA per sovrintendere quale caposquadra alla rimozione di alcuni fancoil ovvero ventilconvettori e , nello stesso giorno , egli faceva pervenire all'azienda la comunicazione che per motivi famigliari non poteva svolgere le attività di conduzione per tutto l'anno 2020 . Non è vero , quindi , che il ricorrente abbia chiesto di essere assegnato a mansioni diverse per motivi di salute . Come detto , veniva giudicato idoneo alle mansioni specifiche con la sola prescrizione di evitare fumi e vapori irritanti . Il giorno 11 dicembre 2019 il ricorrente si assentava per malattia;
il giorno 12 dicembre 2019 , all'inizio della propria giornata lavorativa a
IL RA , lamentava dispnea per aver respirato della polvere e si faceva condurre in ambulanza all'Ospedale e si assentava poi per malattia fino al 20 gennaio 2020 . Rientrato in servizio , dal giorno 20 al giorno 204 gennaio il ricorrente rimaneva a lavorare presso la sede della Società a supporto delle attività dell'ufficio tecnico , in attesa di capire dove e come potesse essere utilizzato .
Il ricorrente rimaneva poi assente per ferie dal 27 al 31 gennaio 2020 e per malattia dal 3 al 8 febbraio
2020 .Veniva ancora utilizzato presso la sede della società a supporto delle attività dell'ufficio tecnico dal 10 al 14 febbraio e , infine , a partire dal 17 febbraio , veniva distaccato presso la società Sistemi
NO Servizi idrici , alle cui dipendenze è poi definitivamente passato senza soluzione di continuità.
Ed è in questo contesto lavorativo che l'Azienda proponeva di fornire al lavoratore la maschera intero facciale , vale a dire un dispositivo di protezione aggiuntivo rispetto alla maschera FFP3 già in dotazione al ricorrente;
dispositivo che , tutt'altro che obbligatorio per l'azienda , evidenzia soltanto la volontà del datore di lavoro di consentire al proprio dipendente di riprendere a svolgere nella massima sicurezza le proprie mansioni , per le quali veniva giudicato idoneo con limitazioni . E che la maschera intero facciale non sia divenuto il dispositivo di protezione ordinario per gli addetti alla manutenzione degli impianti termici ed antiincendio appare evidente dal DVR del 2023 , prodotto nel fascicolo di parte resistente , dal quale emerge che a tale personale continuano ad essere assegnate le mascherine FFP3 quale strumento di protezione contro il rischio di inalazioni pericolose .
Dalla ricostruzione della storia professionale del ricorrente sopra riportata appare evidente che l'Azienda non ha mai disatteso la richiesta del ricorrente di essere adibito a mansioni diverse per problemi di salute ,né lo ha tenuto in una condizione di prolungata inattività e certamente non ha , con il proprio comportamento , determinato l'insorgere della patologia depressiva che , come risulta dalla stessa CTP di parte ricorrente , era giù presente in epoca di gran lunga precedente i fatti di causa
. Il dott. afferma infatti nella propria relazione che il ha iniziato a sopporsi a cure Tes_1 Pt_1
psichiatriche dal 3.7.2015 per la sussistenza , tra le altre , di una nevrosi depressivo-ansiosa con note fobico-ossessive , conseguente ad una infondata diagnosi di carcinoma . Alla luce di tutto quanto sopra detto , pertanto , non si può che concludere per il rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale , mancando i presupposti atti a fondare una qualsivoglia responsabilità delle società convenute ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Ma , del pari , va rigettata anche la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. , formulata dal ricorrente in via subordinata .
Le deficienze sopra evidenziate circa la condotta , l'elemento soggettivo , il danno ingiusto e il nesso di causalità tra fatto e danno appare infatti ancora più evidente con riferimento alla pretesa responsabilità aquiliana delle società , fermo restando l'assoluto difetto di allegazioni in ordine alla imputabilità a ciascuna delle società convenute del preteso danno subito , non sussistendo nel caso di specie i presupposti per una responsabilità solidale .
Il ricorso , per come proposto , va interamente rigettato .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P. Q. M.
1)rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
12.923,00 , da ripartire in parti uguali tra le società , Controparte_14 [...]
e in € 5.942,00 in favore della Controparte_22 CP_1 Controparte_12
. oltre iva e Cap come per legge . Controparte_23
NO, 12 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio