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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 903 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO, con domicilio eletto in Parabiago alla via Sant' Ambrogio 4 presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MAUPOIL CESARE con domicilio eletto in via della Guastalla 15 MILANO, presso il difensore avv.
MAUPOIL CESARE;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto, in primo grado, opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 202/2020, emesso dal Giudice di Pace di Legnano in data 25.05.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore del la somma di € 3112,71 oltre interessi e spese della Parte_1 procedura, a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali.
A sostegno dell'opposizione, aveva dedotto di aver effettuato due versamenti di euro 600,00 Controparte_1 ciascuno indicando espressamente la causale ( pagamento spese condominiali 2019/2020) ma il Parte_1 non ha rispettato tale imputazione provvedendo a detrarre tale somma dall'importo dovuto per il conguaglio dovuto in relazione alle precedenti gestioni condominiali.
Aveva chiesto, pertanto, di accertare che i pagamenti effettuati avrebbero dovuto essere imputati come indicato e dunque ha chiesto di dichiarare l'infondatezza in parte del credito con revoca del decreto ingiuntivo e con condanna dell'opposto alla restituzione parziale alla opponente della somma corrisposta.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato in fatto e in diritto le doglianze di parte opponente e ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
- 1 - Con sentenza n. 1/2025, il giudice di Pace di Legnano aveva accolto l'opposizione e revocato parzialmente il decreto ingiuntivo n.202/2020 nei limiti della somma di euro 1200,00 per sorte capitale e spese legali liquidate con condanna del alla restituzione della somma corrisposta dall'opponente e con condanna al Parte_1 pagamento delle spese legali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il , deducendo: l'erronea Parte_1 applicazione dell'articolo 1193 c.c.; l'omissione di pronunzia in merito alla domanda formulata nel merito non avendo il giudice accertato la pretesa fatta valere in sede monitoria;
la sussistenza in ogni caso del debito della
Giudici nei confronti del;
l'omessa pronunzia sulla domanda ex articolo 96 c.p.c. Parte_1
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza di primo grado ha chiesto di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
in via subordinata ha chiesto comunque di accertare il debito della Giudici e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad euro 3112,71 dedotte le somme medio tempore corrisposte e con diritto di ripetizione di quelle medio tempore corrisposte.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di appello formulati dal e concludendo Controparte_1 Parte_1 con la richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante deduce innanzitutto una erronea applicazione dell'articolo 1193 c.c. da parte del giudice di primo grado in quanto l'imputazione dei due pagamenti di 600,00 euro effettuati in data 13.02.2020 e quello di pari importo effettuato in data 17.03.2020 non avrebbero potuto essere riferiti all'annualità indicata essendo alla data del primo pagamento scaduta solo la rata di importo pari ad euro 324,70 e al pagamento del secondo importo erano scadute solo le rate n.2,3 e 4 di importo totale pari ad euro 374,07 ( 324,69X 3 – 600,00 euro).
Dunque, in totale assenza di corrispondenza tra gli importi pagati e le rate scadute il senso dei pagamenti era quello di imputarli quale acconto sul maggior credito vantato dal . Parte_1
Ebbene tale motivo non può trovare accoglimento in quanto in materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo a singoli debiti e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati (Cassazione civile sez. II, 03/10/2013, n.22634).
Né può ritenersi che, nel caso di specie, non vengano in rilievo le norme in materia di imputazione essendo le stesse precluse quando si tratti di debito unico, con medesimi causa e titolo, mentre non può ritenersi esclusa quando i debiti riguardino, come nella specie, diverse gestioni.
La stessa Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5038 del 28/02/2013 ha riconosciuto la facoltà del condomino di imputare il pagamento che effettua anche “per singoli esercizi”, e di escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.
Ed invero a differenza di quanto sostiene parte appellante non corrisponde a diritto del creditore effettuare l'imputazione del pagamento ma, ai sensi dell'art. 1193 c.c., è il debitore che dichiara, quando paga, quale debito intende soddisfare. I criteri legali di imputazione di cui al comma II del medesimo articolo soccorrono solo in mancanza della dichiarazione di imputazione del debitore.
- 2 - Ed anche la circostanza che le rate non fossero scadute ancora al momento del pagamento, non impedisce al di voler saldare in anticipo la somma (comunque) dovuta. Parte_1
Dunque, il primo motivo di appello non può essere accolto essendo corretta la decisione di primo grado sul punto.
Il secondo motivo di appello che può essere esaminato insieme al terzo, sostanzialmente sovrapponibile, attiene alla circostanza che il debito della Giudici sostanzialmente non era contestato nel suo ammontare e che la sua esposizione debitoria era comunque pari all'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Ebbene tali motivi di appello non possono trovare accoglimento in quanto il aveva espressamente Parte_1 indicato in sede monitoria che il suo credito ammontava ad euro 1489,25 quale residuo della rata 1 dell'esercizio
2019/2020 e quale saldo delle precedenti gestioni e ad euro 1623,50 per le rate dalla 2 alla 6 dell'esercizio
2019/2020.
Come noto, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (ex plurimis: Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2007, n.
18725; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791, nella parte motiva).
Dunque, in caso di mancata opposizione sarebbe passata in giudicato la pronunzia sulla debenza di somme relativamente ad un esercizio che però erano state già pagate e quindi non dovute in relazione a quell'esercizio, non potendosi ritenere irrilevante, nel nostro sistema processuale per tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di ritardo nel pagamento e di interessi moratori, che il debito della Giudici fosse comunque quello indicato nel decreto ingiuntivo.
Dunque, neanche il secondo e il terzo motivo di appello possono essere accolti avendo il giudice di primo grado, seppure con un dispositivo non del tutto corretto dal punto di vista giuridico (non essendo possibile una revoca parziale del decreto ingiuntivo), dato atto che comunque la somma di euro 1200,00 dovesse essere imputata come indicato dalla Giudici e, quindi, non dovuta in relazione alla causa petendi indicata dal in sede Parte_1 monitoria.
Deve quindi ritenersi che la pronunzia del Giudice di Pace sia sostanzialmente corretta avendo lo stesso indicato le somme ritenute non dovute in base al decreto ingiuntivo ottenuto dal . Parte_1
L'ultimo motivo di appello attiene alla mancata pronunzia del primo giudice in merito alla domanda ex articolo 96
c.p.c.
Ebbene tale domanda era ovviamente assorbita dall'accoglimento parziale dell'opposizione.
Alla luce di tali motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
- 3 - Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, escludendo la fase istruttoria non espletatasi e tenendo conto dei parametri minimi della fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis, ed in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 1/2025 del Giudice di Pace di Legnano depositata il 7 gennaio 2025 proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna il al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 1.276,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come Controparte_1 per legge;
3. dà atto, atteso il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/10/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 903 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO, con domicilio eletto in Parabiago alla via Sant' Ambrogio 4 presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MAUPOIL CESARE con domicilio eletto in via della Guastalla 15 MILANO, presso il difensore avv.
MAUPOIL CESARE;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto, in primo grado, opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 202/2020, emesso dal Giudice di Pace di Legnano in data 25.05.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore del la somma di € 3112,71 oltre interessi e spese della Parte_1 procedura, a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali.
A sostegno dell'opposizione, aveva dedotto di aver effettuato due versamenti di euro 600,00 Controparte_1 ciascuno indicando espressamente la causale ( pagamento spese condominiali 2019/2020) ma il Parte_1 non ha rispettato tale imputazione provvedendo a detrarre tale somma dall'importo dovuto per il conguaglio dovuto in relazione alle precedenti gestioni condominiali.
Aveva chiesto, pertanto, di accertare che i pagamenti effettuati avrebbero dovuto essere imputati come indicato e dunque ha chiesto di dichiarare l'infondatezza in parte del credito con revoca del decreto ingiuntivo e con condanna dell'opposto alla restituzione parziale alla opponente della somma corrisposta.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato in fatto e in diritto le doglianze di parte opponente e ha Parte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
- 1 - Con sentenza n. 1/2025, il giudice di Pace di Legnano aveva accolto l'opposizione e revocato parzialmente il decreto ingiuntivo n.202/2020 nei limiti della somma di euro 1200,00 per sorte capitale e spese legali liquidate con condanna del alla restituzione della somma corrisposta dall'opponente e con condanna al Parte_1 pagamento delle spese legali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il , deducendo: l'erronea Parte_1 applicazione dell'articolo 1193 c.c.; l'omissione di pronunzia in merito alla domanda formulata nel merito non avendo il giudice accertato la pretesa fatta valere in sede monitoria;
la sussistenza in ogni caso del debito della
Giudici nei confronti del;
l'omessa pronunzia sulla domanda ex articolo 96 c.p.c. Parte_1
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza di primo grado ha chiesto di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
in via subordinata ha chiesto comunque di accertare il debito della Giudici e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad euro 3112,71 dedotte le somme medio tempore corrisposte e con diritto di ripetizione di quelle medio tempore corrisposte.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di appello formulati dal e concludendo Controparte_1 Parte_1 con la richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante deduce innanzitutto una erronea applicazione dell'articolo 1193 c.c. da parte del giudice di primo grado in quanto l'imputazione dei due pagamenti di 600,00 euro effettuati in data 13.02.2020 e quello di pari importo effettuato in data 17.03.2020 non avrebbero potuto essere riferiti all'annualità indicata essendo alla data del primo pagamento scaduta solo la rata di importo pari ad euro 324,70 e al pagamento del secondo importo erano scadute solo le rate n.2,3 e 4 di importo totale pari ad euro 374,07 ( 324,69X 3 – 600,00 euro).
Dunque, in totale assenza di corrispondenza tra gli importi pagati e le rate scadute il senso dei pagamenti era quello di imputarli quale acconto sul maggior credito vantato dal . Parte_1
Ebbene tale motivo non può trovare accoglimento in quanto in materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo a singoli debiti e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati (Cassazione civile sez. II, 03/10/2013, n.22634).
Né può ritenersi che, nel caso di specie, non vengano in rilievo le norme in materia di imputazione essendo le stesse precluse quando si tratti di debito unico, con medesimi causa e titolo, mentre non può ritenersi esclusa quando i debiti riguardino, come nella specie, diverse gestioni.
La stessa Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5038 del 28/02/2013 ha riconosciuto la facoltà del condomino di imputare il pagamento che effettua anche “per singoli esercizi”, e di escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.
Ed invero a differenza di quanto sostiene parte appellante non corrisponde a diritto del creditore effettuare l'imputazione del pagamento ma, ai sensi dell'art. 1193 c.c., è il debitore che dichiara, quando paga, quale debito intende soddisfare. I criteri legali di imputazione di cui al comma II del medesimo articolo soccorrono solo in mancanza della dichiarazione di imputazione del debitore.
- 2 - Ed anche la circostanza che le rate non fossero scadute ancora al momento del pagamento, non impedisce al di voler saldare in anticipo la somma (comunque) dovuta. Parte_1
Dunque, il primo motivo di appello non può essere accolto essendo corretta la decisione di primo grado sul punto.
Il secondo motivo di appello che può essere esaminato insieme al terzo, sostanzialmente sovrapponibile, attiene alla circostanza che il debito della Giudici sostanzialmente non era contestato nel suo ammontare e che la sua esposizione debitoria era comunque pari all'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Ebbene tali motivi di appello non possono trovare accoglimento in quanto il aveva espressamente Parte_1 indicato in sede monitoria che il suo credito ammontava ad euro 1489,25 quale residuo della rata 1 dell'esercizio
2019/2020 e quale saldo delle precedenti gestioni e ad euro 1623,50 per le rate dalla 2 alla 6 dell'esercizio
2019/2020.
Come noto, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (ex plurimis: Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2007, n.
18725; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791, nella parte motiva).
Dunque, in caso di mancata opposizione sarebbe passata in giudicato la pronunzia sulla debenza di somme relativamente ad un esercizio che però erano state già pagate e quindi non dovute in relazione a quell'esercizio, non potendosi ritenere irrilevante, nel nostro sistema processuale per tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di ritardo nel pagamento e di interessi moratori, che il debito della Giudici fosse comunque quello indicato nel decreto ingiuntivo.
Dunque, neanche il secondo e il terzo motivo di appello possono essere accolti avendo il giudice di primo grado, seppure con un dispositivo non del tutto corretto dal punto di vista giuridico (non essendo possibile una revoca parziale del decreto ingiuntivo), dato atto che comunque la somma di euro 1200,00 dovesse essere imputata come indicato dalla Giudici e, quindi, non dovuta in relazione alla causa petendi indicata dal in sede Parte_1 monitoria.
Deve quindi ritenersi che la pronunzia del Giudice di Pace sia sostanzialmente corretta avendo lo stesso indicato le somme ritenute non dovute in base al decreto ingiuntivo ottenuto dal . Parte_1
L'ultimo motivo di appello attiene alla mancata pronunzia del primo giudice in merito alla domanda ex articolo 96
c.p.c.
Ebbene tale domanda era ovviamente assorbita dall'accoglimento parziale dell'opposizione.
Alla luce di tali motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
- 3 - Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, escludendo la fase istruttoria non espletatasi e tenendo conto dei parametri minimi della fase decisionale consistita nella sola discussione orale.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis, ed in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 1/2025 del Giudice di Pace di Legnano depositata il 7 gennaio 2025 proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna il al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 1.276,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come Controparte_1 per legge;
3. dà atto, atteso il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/10/2025
Il Giudice
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