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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12519 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 45055/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma (C.F. ) in P.IVA_3 persona del procuratore pro tempore, difesi ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato sede di Roma
RESISTENTI NONCHE'
c.f. CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario Visti gli artt. 128, 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa;
con note per la udienza del 16.5.25 la difesa delle parti ha concluso come in atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, disponendo la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 4.9.23, notificato in data 6.9.23, nel procedimento R.G.P.M. 57484/04 –
R.G. Dib. 10937/08. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia, dal 17.11.2004 al 6.4.22, dalla Guardia di Finanza, n. 13 colli per 2,6 mc di merce in sequestro, e di aver
1 richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 14.980,66, oltre Iva, compenso calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati emesse dall' , applicate dal custode, nonché Controparte_3 dalla , dalla Camera di Commercio e da vari Tribunali. CP_4
Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 7.359,00, oltre iva, tramite applicazione di una riduzione del 50% sulle tariffe della . Controparte_3
Nello specifico, la società ricorrente sostiene che la riduzione applicata non abbia alcun fondamento normativo. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il e la Controparte_1 [...]
, eccependo la mancanza dei presupposti per la trattazione della Controparte_5 causa con rito sommario, chiedendo il rinvio alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cpc, sostenendo l'infondatezza della domanda per la mancata prova della valenza come usi locali delle tabelle dell' contestando, in via incidentale, Controparte_6 il decreto impugnato per l'applicazione degli usi locali, nonché eccependo la prescrizione quinquennale del credito o, in subordine, quella decennale. In particolare, le resistenti deducono che la , con nota Prot. N. Controparte_3
2018/4062/DRCUD del 26.4.2018 e con nota Prot. N. 2018/4759/DRCUD del 16.5.2018, abbia chiarito che il prospetto riportante la dicitura “tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati”, identificato con il n. di protocollo 1233/02, era stato emesso solo per riscontrare una istanza della Prefettura – U.T.G. di Roma e precisamente quella di specificare le tariffe di custodia da applicare, per l'anno 2002, ai sequestri amministrativi aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli e che i valori della custodia per le merci, pure indicati nella tabella, facevano riferimento esclusivamente al caso, del tutto residuale, in cui all'interno dei veicoli oggetto di fermo o di confisca si rinvenissero delle merci;
inoltre, l' , nella Controparte_3 nota del 16.5.2018, precisava ulteriormente che ciò riguardava i soli veicoli pervenuti in proprietà allo Stato per effetto di provvedimenti di confisca assunti dalle Prefetture per infrazione al codice della strada.
Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo il l'unico legittimo contraddittore in CP_5 Controparte_1 materia di spese di giustizia (cfr. Cass. 21/02/2023, n. 5318; Cass. 29/01/2019, n. 2517).
Inoltre, va ricordato come il rito di opposizione al decreto di liquidazione sia necessariamente quello speciale previsto dall'art. 15 del d.lgs 150/11 e, dunque, non sia trasformabile in rito ordinario, come richiesto dalla Avvocatura.
Non si ritiene, poi, che vi siano le condizioni per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, in quanto la Suprema Corte si è espressa in materia, come di seguito si vedrà.
Infine, in ordine all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in base a cui: “il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività
2 svolta si correla ad una prestazione continuativa e, pertanto, è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salvo che nel provvedimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso…” nel qual caso la prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di una prestazione periodica” (cfr. Cass. Civ. n. 3070/17; 22362/18).
Dal verbale di affidamento in custodia giudiziale non emerge la periodicità della custodia, sicchè trova applicazione il termine decennale di prescrizione che, rispetto alla consegna in custodia dei beni sequestrati avvenuta in data 17.11.04, è stato interrotto con la nota del 20.2.19 della società (doc. 1 pag. 10), per cui non può tenersi conto del periodo anteriore al 20.2.09, coperto da prescrizione. Nel merito, va ricordato che l'art. 58, II comma del DPR 115/02 prevede che:
“L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”.
Le tabelle suddette sono state predisposte con decreto n. 265 del 2006, solamente avendo riguardo alla custodia dei veicoli e dei natanti, rinviando, per le altre categorie di beni, diverse da quest'ultime, agli usi locali. Auspicando un intervento normativo che definisca i criteri di liquidazione dei compensi nella materia de quo, stante la mole di contenzioso che negli anni si è instaurato sul punto, deve sottolinearsi come l'uso normativo richiede, ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”); con specifico riferimento alla materia in questione, però, la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario, ma il Controparte_3 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016).
3 Inoltre, l'onere di fornire la prova dell'uso spetta a chi ne invoca l'applicazione, in quanto sussiste l'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi (v. Cass. 11553/2019, 5496/2021).
Nell'ambito del potere di rivalutazione del compenso di cui è investito il giudice della opposizione, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto nel presente procedimento, non essendo stato depositato alcun provvedimento della e CP_4 non essendo sufficiente la produzione di alcuni provvedimenti della Camera di Commercio, nonché di alcune decisioni giudiziarie che hanno applicato tale tariffa;
in primo luogo, perché non si prova la applicazione costante e reiterata, considerando che i provvedimenti della Camera di Commercio allegati sono solo 2 e che vi sono Part decisioni della anche difformi, come si evince dalle decisioni allegate dalle resistenti;
in secondo luogo, l'uso normativo presuppone un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo di tutti gli operatori del settore e tali non possono essere considerati la sola Camera di Commercio e alcuni appartenenti all'autorità giudiziaria, mentre è significativo che proprio la amministrazione che ha emanato le tariffe, nelle note sopra indicate, abbia specificato che la tariffa in questione era da applicare solo alle merci rinvenute nei veicoli;
peraltro, non sono stati neppure depositati dalla società ricorrente i successivi provvedimenti della Agenzia del Demanio richiamati dalla Camera di Commercio. Sul punto, inoltre, la Suprema Corte ha affermato: “In merito, infine, alla pretesa di ritenere che gli usi locali debbano coincidere con le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa concluso tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia escluso che sia possibile addivenire a tale conclusione, e che ciò trovi conferma nella formazione unilaterale dei pretesi usi da parte dei soggetti di norma chiamati a rispondere economicamente per l'attività prestata, mancando quindi quelle peculiari connotazioni (ed in particolare l'adesione da parte dei prestatori dell'attività di custodia) che, come sopra esposto consentono di riscontrare l'esistenza di un uso idoneo ad orientare il potere di liquidazione del giudice (…)” (Cass. ord. 8948/2021). Quindi, conferma che l'uso non può nascere dalla sola applicazione giurisprudenziale, ma da un comportamento costante degli operatori del settore che, nel caso di specie, non risulta provata. In relazione, poi, alle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno ammesso la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell' (cfr. Cass. 2789/23; 2507/22; 24933/20), deve Controparte_3 evidenziarsi come, dalle rispettive motivazioni, non possa desumersi in quale modo, nelle singole cause di merito, il custode abbia fornito la prova dell'uso, mentre deve escludersi, come detto, che nel presente procedimento l'onere sia stato adempiuto.
In assenza della prova della esistenza di un uso locale e dovendo, comunque, procedersi ad una liquidazione, questo giudice ritiene di poter applicare l'art. 12 delle
4 preleggi che, in assenza di una precisa disposizione normativa, prevede la applicazione analogica per casi simili o materie analoghe.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che anche le tabelle ministeriali di cui al citato D.M. n. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione, ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia (v. Cass. nn. 25536/2022; 21889/22; 18367/23; 35312/23; 19301/23). Inoltre, vanno segnalate alcune decisioni della Corte di Appello di Roma, che hanno ritenuto, nella materia in oggetto, applicabile analogicamente il principio espresso dall'art. 3 del DM 265/06 e dall'art. 59 del dpr 115/02, sulla riduzione percentuale dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (sent. nn. 2753/23;
2734/23; 2959/23); percentuali di riduzione che si applicano a prescindere dall'accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc).
Andando oltre in questo ragionamento, questo giudice ritiene che, pur in assenza di una effettiva similitudine fisica dei beni, per applicazione analogica, per ogni metro cubo di merce, possa tenersi conto della indennità prevista per i beni indicati nelle tabelle che abbiano, per fatto notorio, un ingombro simile, ossia i ciclomotori (calcolando le dimensioni medie di un ciclomotore pari a 1,80X0,70X0,90 cm, come evincibile dalle schede tecniche dei vari modelli sul mercato).
L'impossibilità di applicare criteri equitativi, impedisce di considerare che, a differenza dei sequestri di veicoli e natanti, in questo caso, si tratti di merce contraffatta, di nessun valore commerciale e destinata alla distruzione, con conseguente minor aggravio, in relazione agli oneri di custodia;
tuttavia, appare evidente come l'utilizzo delle tariffe elaborate per i veicoli, secondo i criteri dell'art. 59 dpr 115/02, che contemperano la necessaria remunerazione dell'attività del custode con la natura pubblicistica dell'incarico e lo stato di conservazione del bene, rispondano maggiormente alla ratio di principi fondamentali quali il contenimento della spesa pubblica e il contrasto ad ipotesi di ingiustificato arricchimento, in relazione ad una attività che, nel caso di specie, si è concretizzata nella mera messa a disposizione di uno spazio fisico, più che in una reale attività di conservazione.
Appare, allora, irragionevole la applicazione, per la custodia di veicoli e natanti, di tariffe in proporzione nettamente più basse rispetto a quelle elaborate dalla
[...]
, che rimarrebbero applicabili solo alla custodia di merci di più scarso CP_3 valore e minor difficoltà di trasporto e conservazione.
Pertanto, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 265/06 per il suddetto periodo per la custodia in area coperta e chiusa (come si evince dal verbale di notifica e revoca giudiziale di custodia redatto dalla Guardia di Finanza, all. 1) di merce avente
5 ingombro di 2,6 mc, porta alla liquidazione di un compenso di euro 4.323,60, oltre IVA (compenso per 1 mc X 13 anni e 45 giorni X 2,6).
La riduzione del compenso rispetto a quanto liquidato dal primo giudice e anche in considerazione delle conclusioni della parte resistente, è pienamente legittima ricordando come: “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato nel regime introdotto dall'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, come già nella vigenza della legge n. 319/1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1470; Cass. 19.4.2000, n. 5112, con riferimento al ricorso ex art. 11, 5° co., della legge n. 319/1980).” (Cass. 16688/25).
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione della;
CP_5 Controparte_5
2) in riforma del decreto impugnato, liquida al custode ricorrente per l'attività di cui è causa, il compenso di euro 4.323,60, oltre Iva;
3) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte resistente che liquida ex DM 55/14 in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 12.09.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
6
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 45055/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma (C.F. ) in P.IVA_3 persona del procuratore pro tempore, difesi ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato sede di Roma
RESISTENTI NONCHE'
c.f. CP_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario Visti gli artt. 128, 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa;
con note per la udienza del 16.5.25 la difesa delle parti ha concluso come in atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, disponendo la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 4.9.23, notificato in data 6.9.23, nel procedimento R.G.P.M. 57484/04 –
R.G. Dib. 10937/08. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia, dal 17.11.2004 al 6.4.22, dalla Guardia di Finanza, n. 13 colli per 2,6 mc di merce in sequestro, e di aver
1 richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 14.980,66, oltre Iva, compenso calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati emesse dall' , applicate dal custode, nonché Controparte_3 dalla , dalla Camera di Commercio e da vari Tribunali. CP_4
Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 7.359,00, oltre iva, tramite applicazione di una riduzione del 50% sulle tariffe della . Controparte_3
Nello specifico, la società ricorrente sostiene che la riduzione applicata non abbia alcun fondamento normativo. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il e la Controparte_1 [...]
, eccependo la mancanza dei presupposti per la trattazione della Controparte_5 causa con rito sommario, chiedendo il rinvio alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cpc, sostenendo l'infondatezza della domanda per la mancata prova della valenza come usi locali delle tabelle dell' contestando, in via incidentale, Controparte_6 il decreto impugnato per l'applicazione degli usi locali, nonché eccependo la prescrizione quinquennale del credito o, in subordine, quella decennale. In particolare, le resistenti deducono che la , con nota Prot. N. Controparte_3
2018/4062/DRCUD del 26.4.2018 e con nota Prot. N. 2018/4759/DRCUD del 16.5.2018, abbia chiarito che il prospetto riportante la dicitura “tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati”, identificato con il n. di protocollo 1233/02, era stato emesso solo per riscontrare una istanza della Prefettura – U.T.G. di Roma e precisamente quella di specificare le tariffe di custodia da applicare, per l'anno 2002, ai sequestri amministrativi aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli e che i valori della custodia per le merci, pure indicati nella tabella, facevano riferimento esclusivamente al caso, del tutto residuale, in cui all'interno dei veicoli oggetto di fermo o di confisca si rinvenissero delle merci;
inoltre, l' , nella Controparte_3 nota del 16.5.2018, precisava ulteriormente che ciò riguardava i soli veicoli pervenuti in proprietà allo Stato per effetto di provvedimenti di confisca assunti dalle Prefetture per infrazione al codice della strada.
Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo il l'unico legittimo contraddittore in CP_5 Controparte_1 materia di spese di giustizia (cfr. Cass. 21/02/2023, n. 5318; Cass. 29/01/2019, n. 2517).
Inoltre, va ricordato come il rito di opposizione al decreto di liquidazione sia necessariamente quello speciale previsto dall'art. 15 del d.lgs 150/11 e, dunque, non sia trasformabile in rito ordinario, come richiesto dalla Avvocatura.
Non si ritiene, poi, che vi siano le condizioni per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, in quanto la Suprema Corte si è espressa in materia, come di seguito si vedrà.
Infine, in ordine all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in base a cui: “il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività
2 svolta si correla ad una prestazione continuativa e, pertanto, è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salvo che nel provvedimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso…” nel qual caso la prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di una prestazione periodica” (cfr. Cass. Civ. n. 3070/17; 22362/18).
Dal verbale di affidamento in custodia giudiziale non emerge la periodicità della custodia, sicchè trova applicazione il termine decennale di prescrizione che, rispetto alla consegna in custodia dei beni sequestrati avvenuta in data 17.11.04, è stato interrotto con la nota del 20.2.19 della società (doc. 1 pag. 10), per cui non può tenersi conto del periodo anteriore al 20.2.09, coperto da prescrizione. Nel merito, va ricordato che l'art. 58, II comma del DPR 115/02 prevede che:
“L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”.
Le tabelle suddette sono state predisposte con decreto n. 265 del 2006, solamente avendo riguardo alla custodia dei veicoli e dei natanti, rinviando, per le altre categorie di beni, diverse da quest'ultime, agli usi locali. Auspicando un intervento normativo che definisca i criteri di liquidazione dei compensi nella materia de quo, stante la mole di contenzioso che negli anni si è instaurato sul punto, deve sottolinearsi come l'uso normativo richiede, ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”); con specifico riferimento alla materia in questione, però, la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario, ma il Controparte_3 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016).
3 Inoltre, l'onere di fornire la prova dell'uso spetta a chi ne invoca l'applicazione, in quanto sussiste l'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi (v. Cass. 11553/2019, 5496/2021).
Nell'ambito del potere di rivalutazione del compenso di cui è investito il giudice della opposizione, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto nel presente procedimento, non essendo stato depositato alcun provvedimento della e CP_4 non essendo sufficiente la produzione di alcuni provvedimenti della Camera di Commercio, nonché di alcune decisioni giudiziarie che hanno applicato tale tariffa;
in primo luogo, perché non si prova la applicazione costante e reiterata, considerando che i provvedimenti della Camera di Commercio allegati sono solo 2 e che vi sono Part decisioni della anche difformi, come si evince dalle decisioni allegate dalle resistenti;
in secondo luogo, l'uso normativo presuppone un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo di tutti gli operatori del settore e tali non possono essere considerati la sola Camera di Commercio e alcuni appartenenti all'autorità giudiziaria, mentre è significativo che proprio la amministrazione che ha emanato le tariffe, nelle note sopra indicate, abbia specificato che la tariffa in questione era da applicare solo alle merci rinvenute nei veicoli;
peraltro, non sono stati neppure depositati dalla società ricorrente i successivi provvedimenti della Agenzia del Demanio richiamati dalla Camera di Commercio. Sul punto, inoltre, la Suprema Corte ha affermato: “In merito, infine, alla pretesa di ritenere che gli usi locali debbano coincidere con le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa concluso tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia escluso che sia possibile addivenire a tale conclusione, e che ciò trovi conferma nella formazione unilaterale dei pretesi usi da parte dei soggetti di norma chiamati a rispondere economicamente per l'attività prestata, mancando quindi quelle peculiari connotazioni (ed in particolare l'adesione da parte dei prestatori dell'attività di custodia) che, come sopra esposto consentono di riscontrare l'esistenza di un uso idoneo ad orientare il potere di liquidazione del giudice (…)” (Cass. ord. 8948/2021). Quindi, conferma che l'uso non può nascere dalla sola applicazione giurisprudenziale, ma da un comportamento costante degli operatori del settore che, nel caso di specie, non risulta provata. In relazione, poi, alle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno ammesso la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell' (cfr. Cass. 2789/23; 2507/22; 24933/20), deve Controparte_3 evidenziarsi come, dalle rispettive motivazioni, non possa desumersi in quale modo, nelle singole cause di merito, il custode abbia fornito la prova dell'uso, mentre deve escludersi, come detto, che nel presente procedimento l'onere sia stato adempiuto.
In assenza della prova della esistenza di un uso locale e dovendo, comunque, procedersi ad una liquidazione, questo giudice ritiene di poter applicare l'art. 12 delle
4 preleggi che, in assenza di una precisa disposizione normativa, prevede la applicazione analogica per casi simili o materie analoghe.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che anche le tabelle ministeriali di cui al citato D.M. n. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione, ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia (v. Cass. nn. 25536/2022; 21889/22; 18367/23; 35312/23; 19301/23). Inoltre, vanno segnalate alcune decisioni della Corte di Appello di Roma, che hanno ritenuto, nella materia in oggetto, applicabile analogicamente il principio espresso dall'art. 3 del DM 265/06 e dall'art. 59 del dpr 115/02, sulla riduzione percentuale dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (sent. nn. 2753/23;
2734/23; 2959/23); percentuali di riduzione che si applicano a prescindere dall'accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc).
Andando oltre in questo ragionamento, questo giudice ritiene che, pur in assenza di una effettiva similitudine fisica dei beni, per applicazione analogica, per ogni metro cubo di merce, possa tenersi conto della indennità prevista per i beni indicati nelle tabelle che abbiano, per fatto notorio, un ingombro simile, ossia i ciclomotori (calcolando le dimensioni medie di un ciclomotore pari a 1,80X0,70X0,90 cm, come evincibile dalle schede tecniche dei vari modelli sul mercato).
L'impossibilità di applicare criteri equitativi, impedisce di considerare che, a differenza dei sequestri di veicoli e natanti, in questo caso, si tratti di merce contraffatta, di nessun valore commerciale e destinata alla distruzione, con conseguente minor aggravio, in relazione agli oneri di custodia;
tuttavia, appare evidente come l'utilizzo delle tariffe elaborate per i veicoli, secondo i criteri dell'art. 59 dpr 115/02, che contemperano la necessaria remunerazione dell'attività del custode con la natura pubblicistica dell'incarico e lo stato di conservazione del bene, rispondano maggiormente alla ratio di principi fondamentali quali il contenimento della spesa pubblica e il contrasto ad ipotesi di ingiustificato arricchimento, in relazione ad una attività che, nel caso di specie, si è concretizzata nella mera messa a disposizione di uno spazio fisico, più che in una reale attività di conservazione.
Appare, allora, irragionevole la applicazione, per la custodia di veicoli e natanti, di tariffe in proporzione nettamente più basse rispetto a quelle elaborate dalla
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, che rimarrebbero applicabili solo alla custodia di merci di più scarso CP_3 valore e minor difficoltà di trasporto e conservazione.
Pertanto, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 265/06 per il suddetto periodo per la custodia in area coperta e chiusa (come si evince dal verbale di notifica e revoca giudiziale di custodia redatto dalla Guardia di Finanza, all. 1) di merce avente
5 ingombro di 2,6 mc, porta alla liquidazione di un compenso di euro 4.323,60, oltre IVA (compenso per 1 mc X 13 anni e 45 giorni X 2,6).
La riduzione del compenso rispetto a quanto liquidato dal primo giudice e anche in considerazione delle conclusioni della parte resistente, è pienamente legittima ricordando come: “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato nel regime introdotto dall'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, come già nella vigenza della legge n. 319/1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1470; Cass. 19.4.2000, n. 5112, con riferimento al ricorso ex art. 11, 5° co., della legge n. 319/1980).” (Cass. 16688/25).
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione della;
CP_5 Controparte_5
2) in riforma del decreto impugnato, liquida al custode ricorrente per l'attività di cui è causa, il compenso di euro 4.323,60, oltre Iva;
3) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte resistente che liquida ex DM 55/14 in euro 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 12.09.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
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