Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2985/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2985/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELA RAGNI;
e
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._2
ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA SBROZZI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno;
in ogni modo, il cambiamento di residenza e/o domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge per ogni comunicazione inerente i figli minori, e il tutto ai sensi e Persona_1 Persona_2 per gli effetti di cui all'art. 337 co. 2 se i s , a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che i figli ripongono in ciascuno dei genitori, nonché gli stessi si obbligano a rispettare il diritto dei minori a conservare rapporti continuativi e significativi con gli altri ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.
2) Ciascun coniuge presta l'assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge, autorizzando sin d'ora la competente autorità a rilasciargli o rinnovargli il passaporto e/o carta d'identità o qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio.
- 1 -
4) La casa coniugale sita in Monte ER (AN), Fraz. Pianello Vallesina, Via del Colle n. 45, di proprietà esclusiva del SI. resta assegnata al medesimo. Si dà atto che la Parte_2
SI.ra si trasferirà presso altro immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Parte_1
Monte ER (AN), Fraz. Pianello Vallesina, Via Esino n. 16, presso cui trasferirà la propria residenza e vi abiterà insieme ai figli.
5) I figli minori e restano affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso).
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sui figli minori la piena responsabilità genitoriale come prima della separazione.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute nonché a viaggi e soggiorni – studi verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei minori;
mentre, per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni, per il tempo in cui i minori staranno presso ciascun genitore, ovviamente tenendo sempre in considerazione esigenze ed aspirazioni dei figli minori stessi.
6) I figli minori avranno la residenza anagrafica presso la madre in Monte ER (AN), Fraz. Pianello Vallesina, Via Esino n. 16, presso cui rimangono collocati;
i medesimi figli minori potranno vedere e stare con ciascun genitore ogni qualvolta lo desiderano. Fermo l'impegno dei genitori a rispettare la volontà dei minori circa i tempi che essi vorranno trascorrere con ognuno di essi, si stabilisce sin da ora che i minori si intratterranno presso ciascun genitore a settimane alterne, con la precisazione che, quando il SI. esplica la propria attività Parte_2 lavorativa secondo gli orari del turno mattutino no a casa della madre. Si specifica, altresì, che le predette modalità di frequentazione dei minori con i genitori sono agevolate, oltre che dall'età dei ragazzi, anche dalla immediata vicinanza che sussiste fra le abitazioni dei ricorrenti.
In occasione delle vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, una settimana, comprendente il giorno di Natale e TO AN (dal 24.12 al 30.12) con un genitore, e l'altra comprendente il Capodanno e l'IF (dal 31.12. al 06.01) con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Ogni anno, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale. Le festività ulteriori di calendario, i figli le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, secondo l'orario che verrà concordato fra i coniugi ed i figli stessi.
Per quanto riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con e Per_1 Per_2
15 giorni continuativi ciascuno, in periodi che verranno reciprocamente comunicati entro il 10 giugno di ogni anno.
Tutte le sopraindicate modalità di permanenza dei minori presso ciascun genitore potranno essere in concreto regolamentate diversamente e, conseguentemente, derogate di comune
- 2 - accordo fra i coniugi, in base alle necessità lavorative di ciascuno di essi, ed avuto riguardo alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute dei figli minori.
7) Il SI. il quale continuerà a percepire l'assegno unico, corrisponderà alla Parte_2
SI.ra titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dall'omologa della separazione, la somma mensile di € 400,00 - Euro quattrocento/00 -, da versarsi sul conto corrente della SI.ra (IBAN: Parte_1
[...]). Detta somma è soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT.
8) Il SI. e la SI.ra contribuiranno, per il 50% ciascuno, alle Parte_2 Parte_1 spese str enti per i lazione alle spese straordinarie, i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal Tribunale di Ancona nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16.09.2013, ovvero:
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- 3 - 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
Ciascuna delle parti che sosterrà i costi sopra indicati si impegna a fornire copia della relativa documentazione fiscale all'altra parte.
9) I coniugi rinunciano, stante la loro autosufficienza economica, al reciproco mantenimento (Docc. nn. 4,5,6,7,8, e 9).
10) L'autovettura SK AM targata FZ345GE, di proprietà esclusiva del SI. Pt_2
rimane a lui assegnata. L'autovettura Fiat Panda Cross targata GR517FY, di
[...] esclusiva della SI.ra , rimane a lei assegnata. Lo scooter Piaggio 50 cc targato Parte_1
X9DBW4, intestato al SI. rimane in uso al figlio e per le Parte_2 Persona_1 spese di assicurazione i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno.
11) Il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi presso Poste LI (conto numero 000079832648), attualmente alimentato soltanto con lo stipendio di rimane Parte_2 assegnato a quest'ultimo, che lo utilizzerà in modo esclusivo. Si dà at Parte_1 risulta intestataria di altro conto corrente (IBAN: [...]),
[...] ove confluisce il suo stipendio, nonché ove confluirà il contributo mensile al mantenimento dei figli minori, come indicato al punto 7).
12) L'assegno unico familiare per i minori, come detto sopra, continuerà ad essere percepito integralmente dal SI. i coniugi si impegnano sin da ora, reciprocamente, a Parte_2 sottoscrivere la docume lmente richiesta dalle strutture preposte all'erogazione dei suddetti assegni, se necessaria.
13) Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a LB (AN) l'1/10/2006, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ai sensi degli artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
- 4 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come appena detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale nonché sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (le parti hanno previsto un collocamento paritario che appare nelle concrete circostanze – attesa la distanza tra le abitazioni dei genitori e considerata l'età della prole – idoneo ad assicurare nel miglior modo le esigenze dei figli); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Le parti nel ricorso hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Ancona adottato nell'anno 2013.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso e perché in tal senso si è espressa la volontà di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a LB (AN) l'1/10/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune n. 13, parte II, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -