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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 2500/2022 R.G., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casarano n.
7/2022 (R.g.n. 1670/2021)”, promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Lezzi;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce;
APPELLATO
Nell'udienza del 17-04-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16-11-2021 nella qualità di proprietario Parte_1
dell'autovettura tg. DA144VF, proponeva opposizione ex art. 205 C.d.S., dinanzi al Giudice di Pace di Casarano, avverso l'ordinanza prot. M_IT
PR_LESPC 00102961 del 24/09/2021 Area III, resa dal Prefetto di per CP_1
la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S.; in particolare per avere omesso, senza documentato e giustificato motivo, di comunicare i dati personali e della patente di guida del conducente relativamente alla violazione di cui all'art. 142 co. 8 C.d.S., accertata con precedente verbale di accertamento n. 672/2020, notificatogli in data 13-11-2020.
Nello specifico il ricorrente deduceva “l'inesistenza e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione”, poiché notificata in copia semplice, in violazione dell'art. 18,
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (ossia senza attestazione di conformità),
nonché la sua “illegittimità per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, oltre che per “violazione dell'art. 204 C.d.S.”; eccepiva, al contempo, la sua “inesistenza/nullità per violazione dei termini di cui all'art. 204 C.d.S.” e, in ultimo, per “inesistenza della contestata violazione dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S.”, avendo l'opponente tempestivamente presentato,
in data 16.11.2020, il modulo contenente i dati del conducente (indicato nella persona di presso il Comando di Polizia Municipale di Persona_1
Taviano; di fatto adempiendo all'obbligo sancito dalla legge.
Si costituiva il Prefetto di Lecce, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 7/2022, dell'11.01.2021, il Giudice di Pace di Casarano
rigettava integralmente il ricorso, confermando la validità dell'impugnato verbale anche sul presupposto che non fosse stato assolto da parte dell'opponente l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente di cui all'art. 126bis, comma 2, C.d.S.
Con ricorso del 24-03-2022 proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza dolendosi che il Giudice di Pace di Casarano avesse ritenuto legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 126bis, comma 2, C.d.S.,
senza considerare la circostanza che già in data 16.11.2020 era stata depositata presso il Comando di Polizia Locale di Taviano il modulo compilato con i dati della conducente , corredato della copia Persona_1
del documento d'identità della stessa.
2 Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del verbale di contestazione.
Si costituiva il Prefetto di Lecce resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17-04-2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, merita condivisione la doglianza dell'appellante in merito alla illegittima applicazione della sanzione di cui all'art. 126bis, comma 2, C.d.S. dovendo considerarsi adempiuto l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente previsto dalla citata norma a fronte della consegna, eseguita dal in data 16.11.2020, del relativo modulo - allegato all'originario Pt_1
verbale di contestazione n. 672/2020 (elevato, si ripete, per la violazione dell'art. 148, comma 2, C.d.S.) – anche corredato della copia del documento d'identità della conducente presso il Comando di Polizia Persona_1
Municipale di Taviano;
tanto conformemente al dettato della Corte di cassazione secondo cui l'obbligo di cui all'art. 126bis C.d.S. deve ritenersi assolto anche se inviata ad autorità diversa da quella che ha elevato la contravvenzione e che a questa ha l'obbligo di trasmetterla (Cass. Civ., Sez.
II, ord. n. 25685/2018).
Ebbene, alla luce delle anzidette circostanze fattuali, deve ritenersi accertato che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione (i.e.
[...]
aveva tempestivamente consegnato il relativo modulo, corredato Pt_1
dalla copia del documento di identità di seppure ad altra Persona_1
autorità, affinché quest'ultima ne curasse la trasmissione a quella procedente;
tanto, per di più, senza che l'autorità consegnataria (i.e. Lgt. C.S. Massimo
3 ne avesse dichiarato la irricevibilità, così ingenerando nel l Per_2 Pt_1
legittimo affidamento della successiva trasmissione all'autorità procedente.
A ciò si aggiunga che, sul punto, alcuna eccezione era stata formulata dall'originario resistente, che, infatti, nel precedente giudizio nulla ha dedotto sul punto.
Orbene, alla stregua dei principi innanzi richiamati, detto verbale di accertamento non può che ritenersi illegittimo, poiché elevato in assenza della contestata infrazione.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante la novità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 2500/2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 7/2022, depositata l'11.01.2021 dal Giudice di Pace di
Casarano, annulla l'ordinanza prefettizia prot. M_IT PR_LESPC
00102961 del 24/09/2021 Area III, notificata il 20.10.2021;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 17-04-2025
Il Giudice Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
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