Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia SI Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5195/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MAGISTRELLI MARINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita a RA TI in via
Padre Ferdinando Diottalevi n.10 verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Pt_1
unitamente ai figli.
Le rate del mutuo cointestato acceso presso e che ad oggi ammontano ad € 277 CP_1
circa verranno pagate da entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno.
3) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione presso l'abitazione materna.
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate dall'uscita di scuola del sabato (dalle ore 9 per la figlia ) fino alla domenica alle ore 21. Per_2
- 1 -
Il lunedì ed il mercoledì il sig. raggiungerà i figli a casa dei nonni paterni alle ore Pt_2
14 per poi tenerli con se fino alle ore 18 quando li riaccompagnerà a casa
Durante le vacanze natalizie, i figli staranno per 7 giorni con ciascun genitore alterando la vigilia di Natale, Natale, Capodanno e l'Epifania: saranno concordati tra i genitori, entro il
7 dicembre di ogni anno, i periodi di permanenza dei minori.
Ciascun genitore avrà con sé i figli per 2 giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Saranno alternati negli anni e tra i genitori anche le festività ricorrenti come - esempio non esaustivo - 25 aprile, Primo Maggio, Primo Novembre e 8 Dicembre di ogni anno;
Durante le vacanze estive, da intendersi dalla fine della scuola sino al nuovo inizio dell'anno scolastico, ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni non continuativi il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 3 giugno di ogni anno.
5) il sig. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili. Tale somma sarà rivalutata analmente in base agli indici ISTAT
6) le spese straordinarie per la prole, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona di seguito trascritto, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore
1) SPESE MEDICHE
In particolare si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (maschere, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.),
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- 2 - -acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre spese a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o pediatra.
2) SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria dio primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privarti), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università:
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
- 3 - -mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private,
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e sesami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informativa e spese per le relative certificazioni.
3) SPESE EXSTRASCOLASTICHE, PER ATIVITA' LUDICO–RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinarie per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
- 4 - -attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinarie dei mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea ecc.)
-attività sociali ( a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
-baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
7) gli assegni familiari (ovvero assegno unico) e le eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno suddivisi tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
8) nulla è dovuto a titolo di assegno quale contributo al mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
9) la sig.ra provvederà al mantenimento di entrambi i cani ad eccezione per le spese Pt_1
straordinarie per il cane RL (intestato al sig. ) che verranno suddivise Parte_2
al 50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a RA TI (AN) il 5/07/2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 5 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a RA TI (AN) il 5/07/2008, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di RA TI (AN) al n. 16, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA TI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia SI
- 6 -