Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE RS EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) in persona di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in La Spezia Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Stefano Barnaba e Daniela Cellucci che li rappresentano e difendono per mandato in atti.
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 755/2021 resa nel procedimento 4798/2018 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
1
Con decreto 945/2018 il Tribunale di Velletri in accoglimento del ricorso depositato da
( cessionaria di a sua volta cessionaria di crediti di Parte_1 CP_4 [...]
, incorporante ) ingiungeva a Controparte_5 Controparte_6
ed di pagare in solido € 16.589,62 oltre interessi e spese. CP_2 CP_3
Gli ingiunti proponevano opposizione affermando la nullità del decreto, essendo i suddetti estranei al rapporto contrattuale posto a base della domanda.
L'opposta si costituiva e deduceva di aver depositato in sede monitoria, per mero errore materiale, un documento contrattuale estraneo alle parti;
affermava che il credito comunque sussisteva, nella misura di cui al decreto, in quanto relativo a un contratto di conto corrente affidato stipulato da il dieci ottobre 1988 con la CP_2 Controparte_6 ssistito dalla fideiussione di di cui produceva documentazione.
[...] CP_3
Il Tribunale con sentenza 755/2021 così statuiva : “Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 945/2018; Condanna l al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore degli opponenti, che liquida in € 163,48 per esborsi nonché € 3.200,00 per compensi professionali, oltre Iva e cap” proponeva appello e concludeva chiedendo : “In riforma della sentenza n. Parte_1
n. 755/2021 emessa dal Tribunale di Velletri… confermare il decreto ingiuntivo n. 945/2018 del 23/04/2018 RG n. 7582/2017 emesso dal Tribunale di Velletri o condannare, in ogni caso, la Sig.ra ed il sig. al pagamento in favore della società CP_2 CP_3 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Parte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso condannare la Sig.ra ed il CP_2 sig alla restituzione alla restituzione delle spese di lite corrisposte d CP_3 Parte_1
[... in ossequio alla sentenza n. n. 775/2021. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo : “rigettare l'appello proposto dalla
. poiché del tutto destituito di fondamento, tanto in fatto, quanto in diritto, Parte_2
2 confermandone la piena validità della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito dell'udienza del dieci febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo gli odierni appellati estranei rispetto alla domanda svolta nei loro confronti.
Si afferma che invero la riconducibilità della pretesa creditoria agli appellati, sulla base di un conto corrente affidato acceso da con la fideiussione di , CP_2 CP_3 risulterebbe chiaramente da tutta la documentazione depositata nel giudizio di opposizione.
Testualmente : “Questa difesa dà atto che in sede di ricorso monitorio veniva erroneamente depositato contratto di fido acceso con intestato a Controparte_5 Pt_3
(cfr. fascicolo di parte di primo grado, fascicolo monitorio doc. 04). Tuttavia, a
[...] seguito dell'opposizione svolta dai signor , in sede di costituzione in giudizio, CP_2 CP_3 produceva numerosa documentazione relativa al credito acquistato e vantato Parte_1 nei confronti dei signor ”. CP_2 Pt_4
Detta documentazione consisteva nel contratto di apertura di conto corrente con affidamento del dieci ottobre 1988, fideiussione, revoca del fido del ventinove dicembre
1993, riconoscimento di debito della correntista del tre giugno 1998.
Si afferma l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto “La documentazione versata nel fascicolo del monitorio riguarda, appunto, lapalissianamente una posizione debitoria di altro soggetto, diverso dagli odierni opponenti. Nulla nel corso della fase istruttoria del presente giudizio ha potuto addurre la Società opposta per ricondurre la pretesa sugli opponenti, al contrario risulta per tabulas, senza necessità di ulteriori indagini la assoluta estraneità alla vicenda dei Sigg.ri e . Quest'ultimo, per inciso anche indicato non CP_2 CP_3 correttamente nel decreto ingiuntivo in luogo d ”. Pt_4 CP_3
Si sostiene che al contrario il Tribunale avrebbe dovuto considerare tutta la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione e avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. in quanto detti documenti non erano stati specificamente contestati dagli ingiunti.
Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono.
3 L'opposto riveste pacificamente la veste sostanziale di attore e come tale deve essere identificata la possibilità di introdurre modificazioni della domanda originaria e il divieto di introdurre domande nuove alla luce delle difese degli opposti, convenuti in senso sostanziale.
Come indicato in motivazione da Cass. SS.UU. 22404/2018 “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta…nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori"
o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio……una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo”.
Atteso quanto detto non si tratta di domanda nuova avendo identico petitum ( la somma richiesta non è stata modificata ) e, in parte, identica causa petendi ( rapporto bancario acceso da con l'istituto di credito cedente e garantito da ). CP_2 Persona_1 poteva quindi produrre in sede di opposizione la documentazione corretta e Parte_1 così ha fatto.
Resta ferma peraltro la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, poiché richiesto nei confronti degli odierni appellati depositando nel fascicolo monitorio documenti non riconducibili a detti debitori.
4 Il Tribunale di conseguenza, in sede di opposizione, avrebbe dovuto esaminare le corrette produzioni per verificare la sussistenza del credito e non limitarsi a ritenere la nullità del decreto ingiuntivo;
i documenti devono pertanto essere esaminati nel presente grado.
Valgono a tale proposito i seguenti elementi.
Gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, nell'atto di opposizione avevano affermato la necessità, ai fini della prova, che la controparte producesse gli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto;
nel corso dell'udienza del diciotto gennaio 2019 il difensore degli opponenti ha poi contestato tutte le argomentazioni dell'opposta e così ha fatto in sede di precisazione delle conclusioni.
Non sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. poiché è stata ritenuta dal Tribunale fondata ictu oculi la dedotta nullità del decreto.
Costituendosi nel presente grado gli appellati hanno testualmente affermato, in via subordinata rispetto alla ribadita nullità del decreto ingiuntivo: “Ebbene, nel caso di specie l in fase monitoria ha prodotto documentazione non attinente agli appellati Parte_1
e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha comunque allegato documenti che non attestano in alcun modo la loro pretesa e non consentono, comunque, di apprestare una puntuale difesa in ragione della loro inconsistenza. In ragione di quanto evidenziato, neppure può ritenersi sufficiente ai fini della prova della sussistenza del ridetto credito preteso l'estratto “Libro Giornale Generale” (doc. n. 5 allegato al fascicolo monitorio), atto di parte, nel quale si riporta il nome di . Invero, se detto documento CP_2 può essere sufficiente, unitamente ad altra idonea documentazione (mancante nel caso di specie), a fondare la richiesta di ingiunzione di pagamento, nella successiva fase dell'opposizione, la convenuta opposta, per provare la propria pretesa creditoria, avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione relativa (estratti conto certificati) conformi alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. Privo di fondamento risulta essere, di conseguenza, l'assunto di controparte secondo il quale da parte degli odierni comparenti non vi sarebbe stata alcuna specifica contestazione della documentazione da essa versata in atti in sede di costituzione, giacché fin dal primo atto difensivo si è rilevata la nullità del decreto ingiuntivo e la illegittimità del deposito postumo di documentazione, comunque priva di qualsivoglia valenza probatoria”.
In realtà, osserva il Collegio, a fronte della produzione di una lettera raccomandata del ventisette dicembre 1993, non ritirata dai destinatari, con cui l'istituto di credito comunicava la chiusura del conto e chiedeva la corresponsione per saldo negativo dell'importo di
£13.562.021 ( € 7.004,20 ) oltre accessori e spese, non vi sono documenti attestanti contestazioni sull'an o sul quantum da parte degli odierni appellanti;
la correntista anzi con lettera del tre giugno 1998 a propria firma, parimenti prodotta, comunicava che, con riferimento specifico al conto corrente ( indicato nell'oggetto ), sarebbe stata in grado di
5 regolarizzare la posizione essendo prossima a riscuotere dei crediti verso terzi e si dichiarava
“… certa di una benevola accoglienza della presente”.
Non è poi contestato il fatto, documentato dall'appellante, dell'esistenza di un piano di rientro per il minor importo di € 6.000,00 a fronte di un credito di € 16.741,67 alla data del ventotto novembre 2006 da pagarsi con bollettini postali di € 200,00 ciascuno, versati solo in parte ( tanto che l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo è minore ) .
Come indicato anche di recente condivisibilmente da Cass. 2855/2022 “, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”
Nel caso di specie a fronte della ricognizione di debito e della produzione dei documenti contrattuali corretti, la correntista e il fideiussore nulla hanno eccepito in termini di nullità delle clausole, limitandosi a chiedere la produzione degli estratti conto a fini probatori mentre in realtà da detta produzione, in presenza della suddetta ricognizione, l'istituto è esonerato in quanto si tratta di documenti superflui.
Atteso quanto detto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi sopra evidenziati, gli appellati devono essere condannati in solido a pagare all'appellante €
16.598,62 oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre alla restituzione degli importi medio tempore versati dall'appellante a titolo di spese legali di primo grado ( come allegato e non contestato ).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate attesa la difficoltà ricostruttiva della fattispecie nonché l'intervento delle sezioni unite sopra richiamato, con cui sono stati composti contrasti giurisprudenziali riguardo al concetto di modifica della domanda e di domanda nuova solo nel corso del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 755/2021, revoca il decreto ingiuntivo 945/2018 opposto;
condanna ed in solido a pagare CP_2 Persona_1
a € 16.589,62 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna CP_4 CP_2 ed a restituire quanto da erogato a titolo di spese legali
[...] Persona_1 CP_4 liquidate nella sentenza riformata.
6 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, camera di consiglio del trentuno marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE RS EL de Courtelary
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