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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 388 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro presso Controparte_1 C.F._1
lo studio degli Avv. Michele Mannironi e Irene Mereu che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellato -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione all'udienza 8 novembre 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello;
b) annullare e riformare parzialmente nelle parti di cui ai motivi di appello, la sentenza n. 398/2022 emessa dal
Tribunale di Nuoro, Dottoressa Federica Meloni, nell'ambito del giudizio contraddistinto all'R.G. n.
31545/2016, emessa e pubblicata in data 16/06/2022, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite e della CTU;
e per l'effetto c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 22011/2016 per la fattura n. B/20110348916 del 10/02/2011 emessa da dichiarandola definitivamente Pt_1
valida ed efficace;
d) condannare l'appellata al pagamento della somma ivi indicata, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il proposto appello, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la fornitura Parte_1
idrica di cui alla fattura contestata;
per l'effetto, f) condannare l'appellata al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“La Ecc.ma Corte d'Appello voglia: 1) rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata,
confermando, per l'effetto, integralmente l'impugnata sentenza;
2) Con vittoria di spese e onorari del secondo grado del giudizio e conferma della statuizione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ha convenuto in giudizio nanti il Controparte_1
Tribunale di Nuoro la società (infra esponendo che 1) con ingiunzione di Parte_1 Pt_1
pagamento n. 2201/2016, notificata il 02.11.2016, detta società gli aveva intimato di corrispondere la somma di € 6.028,38 a cagione del mancato pagamento della fattura di conguaglio n. 2011/110348916
2 del 10.02.2011, relativa al periodo 31.12.2005 - 31.12.2010; 2) egli, aveva contestato la fattura con due distinti reclami con cui aveva lamentato la violazione dell'art. B16 del RII (in considerazione dell'assenza delle letture periodiche e delle conseguenti fatturazioni precedenti la fattura di conguaglio oggetto di causa) e per aver fornito, per buona parte del periodo in disamina, acqua non potabile per uso domestico e alimentare (come documentato dalle plurime ordinanze emesse dal
Sindaco di San Teodoro); 3) entrambi i reclami erano stati respinti dal gestore;
4) ricevuta la diffida di pagamento e il preavviso di slaccio dell'utenza, aveva proposto ricorso ex art. 700 cpc, rigettato dal Tribunale di Nuoro.
Premesso di aver sempre corrisposto quanto dovuto e denunciato l'inadempimento di Pt_1
rispetto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di somministrazione idrica (per aver omesso di fornire acqua non potabile ovvero per aver mancato di procedere alla lettura bimestrale e conseguente fatturazione) e per violazione del canone della buona fede, ha chiesto annullarsi la fattura oggetto dell'ingiunzione di pagamento ovvero ridursi nella misura del 50% gli importi con la medesima richiesti, spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha in limine eccepito il difetto di giurisdizione del Pt_1
G.O. per essere la lite riservata alla cognizione del G.A. avendo il sostanzialmente invocato CP_1
l'annullamento e/o la modifica del provvedimento autoritativo di articolazione tariffaria
(“determinata dall' secondo i parametri di legge con atto avente natura amministrativa”), CP_2
tariffa che l'esponente aveva l'obbligo di applicare e relativamente alla quale alcun potere di correzione e/o di riduzione le era riservato.
Nel merito ha replicato che 1) aveva puntualmente erogato il servizio di potabilizzazione, depurazione e fognatura assolvendo al proprio onere contrattuale;
2) le richiamate ordinanze sindacali “non apparivano fornite di adeguato valore probatorio” e non consentivano di trarre l'esistenza di un reale e concreto pregiudizio in capo all'utente anche perché le stesse avevano “interessato zone specifiche del territorio del Comune di San Teodoro, ma non sempre anche quella di ubicazione dell'utenza dell'attore; 3) alcuna riduzione della tariffa (“determinata da atti amministrativi e quindi non rimessa alla libera contrattazione delle parti”) poteva essere riconosciuta sulla base dell'assunta non potabilità, per alcuni periodi, dell'acqua somministrata e ciò anche in considerazione del fatto che il c.d. “metodo normalizzato di determinazione della tariffa” era stato redatto senza inserire tra le
3 componenti di costo (determinanti la tariffa reale media) quella della qualità della risorsa idrica e/o del servizio fornito;
4) anche ove venisse appurato che ella, talvolta, non aveva rispettato le cadenze temporali nella lettura del contatore e quelle per la fatturazione, analoga omissione doveva addebitarsi al al quale competeva il dovere di verificare periodicamente il proprio contatore allo scopo CP_1
di tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore;
5) in ogni caso le doglianze dell'attore dovevano intendersi inammissibili stante l'intervenuto termine decadenziale e prescrizionale in materia di vizi ex artt. 1493 e ss c.c.
Ha concluso per il rigetto della domanda e comunque per la condanna del al pagamento CP_1
dell'importo di € 6028,38 oltre interessi come previsti dal RII.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc e istruita la causa con produzioni documentali, il Giudice di Nuoro ha disposto C.T.U. formulando il quesito di cui in appresso “Il CTU [...], in relazione ai
periodi per i quali vi sia prova (attraverso le ordinanze sindacali tempestivamente prodotte dalle parti) della non potabilità dell'acqua erogata dalla nell'utenza di , riduca Pt_1 Controparte_1
del 50% gli importi dovuti a titolo di consumi idrici (e non anche quella titolo di servizio di
depurazione e servizio di fognatura), calcoli dunque i rapporti dare-avere tra le parti”.
Espletato l'incombente, con sentenza n.398/2022 del 16.06.2022 il Tribunale adito ha condannato il al pagamento della (minor) somma di € 4.089,59, oltre interessi come da domanda;
ha CP_1
condannato alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il Giudice di primo grado ha 1) ritenuto che la somministrazione di acqua non idonea al consumo umano (e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande e per altri usi domestici)
rappresentava un inadempimento e/o inesatto adempimento agli obblighi derivanti, in capo al gestore del SII, dal contratto individuale di somministrazione;
2) per l'effetto, disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. posto che veniva in considerazione “il diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente e, correlativamente, il diritto di questi a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento”; 3) affermato che la somministrazione di acqua non potabile costituiva consegna di aliud pro alio;
4) equitativamente determinato il danno subito dall'utente in misura pari alla riduzione del 50% della sola tariffa acquedotto (e quindi con esclusione di ogni riduzione per le tariffe depurazione e fognatura e della quota fissa di accesso al servizio siccome “non relative alla qualità dell'acqua erogata”; 5)
4 quantificato in € 4089,59 quanto dovuto dal e ciò in ossequio alle risultanze della disposta CP_1
CTU.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello con il Pt_1
quale ha lamentato:
I) l'errata interpretazione, valutazione ed applicazione, operata dal Giudice di primo grado, della normativa in tema di potabilità con conseguente errata riduzione della pretesa creditoria per la fattura n. 2011/0348916 del 10/02/2011.
A tal proposito ha denunziato che ella non poteva essere considerata responsabile per quanto atteneva ai riferiti problemi di potabilizzazione dell'acqua i quali dipendevano essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti (ancora di proprietà dei Comuni) ovvero, talvolta, da eventi naturali.
In ogni caso le ordinanze prodotte (che non costituivano dimostrazione certa della non potabilità della risorsa idrica) si riferivano genericamente al Comune e non espressamente alla Parte_2
frazione Lutturai ove era ubicato il contatore del;
le stesse, inoltre (poiché non oggetto di CP_1
tempestiva e formale revoca da parte di chi le aveva adottate) erano inidonee a dimostrare “quali erano gli esatti periodi (di non potabilità), circostanziati nella data di inizio e fine dall'ordinanza di divieto e correlata ordinanza di revoca”.
Neppure corretto poteva ritenersi il metodo di calcolo seguito dal CTU (e accolto dal Tribunale)
allorquando aveva applicato una riduzione del 50% del quantum debeatur, posto che anche l'eventuale non potabilità della risorsa non poteva generare alcuna riduzione della tariffa da parte del gestore.
Il CTU aveva altresì errato allorquando aveva sottratto dall'importo calcolato la somma di € 1121,51
“ritenuta” versata dall'appellato per il periodo in contestazione.
2) l'erronea statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e della CTU.
Ha concluso, in parziale riforma della sentenza appellata, per l'integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento, con dichiarazione di definitiva validità ed efficacia della stessa;
con condanna dell'appellato al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi di mora ex R.I.I.; in via subordinata per l'accertamento dell'ammontare del credito maturato per la fornitura idrica, con condanna del al relativo pagamento, vinte le spese del doppio grado di giudizio. CP_1
5 Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
8 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato (potendo qui richiamarsi le argomentazioni già rese da questa
Corte nella sentenza n.380/2024 a definizione di similare controversia;
negli stessi termini v. anche sentenza resa nel proc. n.421/2022 in data 10.1.2025).
È pacifico (e non controverso) che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia Pt_1
tenuta a somministrare (ovvero a distribuire in rete) acqua destinata al consumo umano e, pertanto,
acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
In quanto tale ella è, altresì, tenuta a programmare e a eseguire interventi di riqualificazione della rete idrica esistente con la progressiva sostituzione delle condotte obsolete (v. art.
2.7 della Carta dei
Servizi in atti): conseguentemente la stessa è anche responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'argomentazione difensiva volta all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica (e su cui v. infra), alcuna responsabilità potrebbe esserle ascritta “in quanto i
problemi di potabilizzazione dipendono essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni” e ciò avuto riguardo agli obblighi di cui sopra si è detto (sui c.d.
eventi naturali nulla risulta comprovato in atti).
Quanto, poi, agli esposti criteri di definizione delle tariffe (“determinate dall' secondo i CP_2
parametri di legge con atto avente natura amministrativa”: situazione cui conseguirebbe, quale logico corollario, la riferita impossibilità di di “intervenire” sulle stesse in termini di Pt_1
eventuale riduzione) merita replicare che, in questa sede, il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente.
Non viene, quindi, in considerazione il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento
6 dell'inadempimento contrattuale certamente ascrivibile ad (per aver immesso in rete e Pt_1
distribuito acqua non potabile). ha poi, anche, dedotto che le ordinanze di divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili Pt_1
depositate in atti non costituirebbero dimostrazione certa della non potabilità della risorsa idrica.
Trattasi di argomentazione evidentemente infondata ove si ponga attenzione al fatto che dette ordinanze sono state adottate dal Sindaco del Comune di San Teodoro (solo) all'esito della trasmissione dei risultati degli esami chimici e batteriologici effettuati da parte delle Autorità a ciò
preposte (v., per es., ARPAS e P.M.P.) attestanti valori fuori norma della risorsa idrica (ordinanze avverso le quali – osserva questa Corte - non ha ritenuto di fare alcunché come pure avrebbe Pt_1
potuto e dovuto ove avesse ritenuto infondato l'espresso giudizio di non potabilità dell'acqua).
Pertanto, la condizione di non potabilità dell'acqua non può essere fondatamente contestata.
Allo stesso modo vale osservare che le singole ordinanze in disamina si riferiscono espressamente a tutto il territorio comunale e indicano le frazioni escluse: evidentemente le frazioni non menzionate non possono che apprezzarsi interessate dal divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili.
Infine, si osserva che le ordinanze sindacali, una volta adottate, debbono essere ritenute stabilmente
“in vigore” fino a loro revoca (e anche, in parte qua, non ha comprovato alcunché, neppure Pt_1
circa iniziative eventualmente promosse).
Fermo quanto precede, gli assunti dell'appellante non sono condivisibili neppure con riferimento al
quantum della riduzione operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso (e ribadito) che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'Autorità
d'Ambito, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto,
alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
7 Del pari, questa Corte (in sostanziale adesione alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo 152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità
della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può
(ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò,
segnatamente, tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione (v. sopra).
È, infine, infondato l'ulteriore motivo di doglianza con il quale si è doluta dell'erroneo Pt_1
ricalcolo del dovuto per avere l'Ausiliare sottratto, dall'importo stimato, la somma di € 1121,51 questa “ritenuta” versata dall'appellato per il periodo in contestazione.
Il CTU ha riferito che nell'individuazione di quanto dovuto “per ogni annualità sono state stornate le fatture già emesse per lo stesso periodo, posto che dall'esame del documento “estratto conto clienti” di tali fatture risultano correttamente pagate.”. Pt_1
Trattasi di valutazione corretta neppure potendo omettersi di evidenziare che dell'avvenuto pagamento di detti importi (rectius, di similari importi) vi è espressa menzione nell'ordinanza ex art.700 cpc resa dal Giudice di Nuoro e prodotta in atti.
Anche in parte qua, pertanto, gli assunti dell'appellante si rivelano insuscettibili di positiva valutazione.
Essendo rimaste disattese tutte le doglianze dell'appellante, all'evidenza, neppure può esservi spazio per un differente governo delle spese di lite del giudizio di primo grado.
All'esito di quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione – attesa la semplicità della lite - dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della infondatezza dell'appello dalla stessa proposto.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari il 9 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 388 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro presso Controparte_1 C.F._1
lo studio degli Avv. Michele Mannironi e Irene Mereu che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellato -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione all'udienza 8 novembre 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello;
b) annullare e riformare parzialmente nelle parti di cui ai motivi di appello, la sentenza n. 398/2022 emessa dal
Tribunale di Nuoro, Dottoressa Federica Meloni, nell'ambito del giudizio contraddistinto all'R.G. n.
31545/2016, emessa e pubblicata in data 16/06/2022, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite e della CTU;
e per l'effetto c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 22011/2016 per la fattura n. B/20110348916 del 10/02/2011 emessa da dichiarandola definitivamente Pt_1
valida ed efficace;
d) condannare l'appellata al pagamento della somma ivi indicata, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il proposto appello, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la fornitura Parte_1
idrica di cui alla fattura contestata;
per l'effetto, f) condannare l'appellata al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“La Ecc.ma Corte d'Appello voglia: 1) rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata,
confermando, per l'effetto, integralmente l'impugnata sentenza;
2) Con vittoria di spese e onorari del secondo grado del giudizio e conferma della statuizione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ha convenuto in giudizio nanti il Controparte_1
Tribunale di Nuoro la società (infra esponendo che 1) con ingiunzione di Parte_1 Pt_1
pagamento n. 2201/2016, notificata il 02.11.2016, detta società gli aveva intimato di corrispondere la somma di € 6.028,38 a cagione del mancato pagamento della fattura di conguaglio n. 2011/110348916
2 del 10.02.2011, relativa al periodo 31.12.2005 - 31.12.2010; 2) egli, aveva contestato la fattura con due distinti reclami con cui aveva lamentato la violazione dell'art. B16 del RII (in considerazione dell'assenza delle letture periodiche e delle conseguenti fatturazioni precedenti la fattura di conguaglio oggetto di causa) e per aver fornito, per buona parte del periodo in disamina, acqua non potabile per uso domestico e alimentare (come documentato dalle plurime ordinanze emesse dal
Sindaco di San Teodoro); 3) entrambi i reclami erano stati respinti dal gestore;
4) ricevuta la diffida di pagamento e il preavviso di slaccio dell'utenza, aveva proposto ricorso ex art. 700 cpc, rigettato dal Tribunale di Nuoro.
Premesso di aver sempre corrisposto quanto dovuto e denunciato l'inadempimento di Pt_1
rispetto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di somministrazione idrica (per aver omesso di fornire acqua non potabile ovvero per aver mancato di procedere alla lettura bimestrale e conseguente fatturazione) e per violazione del canone della buona fede, ha chiesto annullarsi la fattura oggetto dell'ingiunzione di pagamento ovvero ridursi nella misura del 50% gli importi con la medesima richiesti, spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha in limine eccepito il difetto di giurisdizione del Pt_1
G.O. per essere la lite riservata alla cognizione del G.A. avendo il sostanzialmente invocato CP_1
l'annullamento e/o la modifica del provvedimento autoritativo di articolazione tariffaria
(“determinata dall' secondo i parametri di legge con atto avente natura amministrativa”), CP_2
tariffa che l'esponente aveva l'obbligo di applicare e relativamente alla quale alcun potere di correzione e/o di riduzione le era riservato.
Nel merito ha replicato che 1) aveva puntualmente erogato il servizio di potabilizzazione, depurazione e fognatura assolvendo al proprio onere contrattuale;
2) le richiamate ordinanze sindacali “non apparivano fornite di adeguato valore probatorio” e non consentivano di trarre l'esistenza di un reale e concreto pregiudizio in capo all'utente anche perché le stesse avevano “interessato zone specifiche del territorio del Comune di San Teodoro, ma non sempre anche quella di ubicazione dell'utenza dell'attore; 3) alcuna riduzione della tariffa (“determinata da atti amministrativi e quindi non rimessa alla libera contrattazione delle parti”) poteva essere riconosciuta sulla base dell'assunta non potabilità, per alcuni periodi, dell'acqua somministrata e ciò anche in considerazione del fatto che il c.d. “metodo normalizzato di determinazione della tariffa” era stato redatto senza inserire tra le
3 componenti di costo (determinanti la tariffa reale media) quella della qualità della risorsa idrica e/o del servizio fornito;
4) anche ove venisse appurato che ella, talvolta, non aveva rispettato le cadenze temporali nella lettura del contatore e quelle per la fatturazione, analoga omissione doveva addebitarsi al al quale competeva il dovere di verificare periodicamente il proprio contatore allo scopo CP_1
di tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore;
5) in ogni caso le doglianze dell'attore dovevano intendersi inammissibili stante l'intervenuto termine decadenziale e prescrizionale in materia di vizi ex artt. 1493 e ss c.c.
Ha concluso per il rigetto della domanda e comunque per la condanna del al pagamento CP_1
dell'importo di € 6028,38 oltre interessi come previsti dal RII.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc e istruita la causa con produzioni documentali, il Giudice di Nuoro ha disposto C.T.U. formulando il quesito di cui in appresso “Il CTU [...], in relazione ai
periodi per i quali vi sia prova (attraverso le ordinanze sindacali tempestivamente prodotte dalle parti) della non potabilità dell'acqua erogata dalla nell'utenza di , riduca Pt_1 Controparte_1
del 50% gli importi dovuti a titolo di consumi idrici (e non anche quella titolo di servizio di
depurazione e servizio di fognatura), calcoli dunque i rapporti dare-avere tra le parti”.
Espletato l'incombente, con sentenza n.398/2022 del 16.06.2022 il Tribunale adito ha condannato il al pagamento della (minor) somma di € 4.089,59, oltre interessi come da domanda;
ha CP_1
condannato alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il Giudice di primo grado ha 1) ritenuto che la somministrazione di acqua non idonea al consumo umano (e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande e per altri usi domestici)
rappresentava un inadempimento e/o inesatto adempimento agli obblighi derivanti, in capo al gestore del SII, dal contratto individuale di somministrazione;
2) per l'effetto, disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. posto che veniva in considerazione “il diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente e, correlativamente, il diritto di questi a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento”; 3) affermato che la somministrazione di acqua non potabile costituiva consegna di aliud pro alio;
4) equitativamente determinato il danno subito dall'utente in misura pari alla riduzione del 50% della sola tariffa acquedotto (e quindi con esclusione di ogni riduzione per le tariffe depurazione e fognatura e della quota fissa di accesso al servizio siccome “non relative alla qualità dell'acqua erogata”; 5)
4 quantificato in € 4089,59 quanto dovuto dal e ciò in ossequio alle risultanze della disposta CP_1
CTU.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello con il Pt_1
quale ha lamentato:
I) l'errata interpretazione, valutazione ed applicazione, operata dal Giudice di primo grado, della normativa in tema di potabilità con conseguente errata riduzione della pretesa creditoria per la fattura n. 2011/0348916 del 10/02/2011.
A tal proposito ha denunziato che ella non poteva essere considerata responsabile per quanto atteneva ai riferiti problemi di potabilizzazione dell'acqua i quali dipendevano essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti (ancora di proprietà dei Comuni) ovvero, talvolta, da eventi naturali.
In ogni caso le ordinanze prodotte (che non costituivano dimostrazione certa della non potabilità della risorsa idrica) si riferivano genericamente al Comune e non espressamente alla Parte_2
frazione Lutturai ove era ubicato il contatore del;
le stesse, inoltre (poiché non oggetto di CP_1
tempestiva e formale revoca da parte di chi le aveva adottate) erano inidonee a dimostrare “quali erano gli esatti periodi (di non potabilità), circostanziati nella data di inizio e fine dall'ordinanza di divieto e correlata ordinanza di revoca”.
Neppure corretto poteva ritenersi il metodo di calcolo seguito dal CTU (e accolto dal Tribunale)
allorquando aveva applicato una riduzione del 50% del quantum debeatur, posto che anche l'eventuale non potabilità della risorsa non poteva generare alcuna riduzione della tariffa da parte del gestore.
Il CTU aveva altresì errato allorquando aveva sottratto dall'importo calcolato la somma di € 1121,51
“ritenuta” versata dall'appellato per il periodo in contestazione.
2) l'erronea statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e della CTU.
Ha concluso, in parziale riforma della sentenza appellata, per l'integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento, con dichiarazione di definitiva validità ed efficacia della stessa;
con condanna dell'appellato al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi di mora ex R.I.I.; in via subordinata per l'accertamento dell'ammontare del credito maturato per la fornitura idrica, con condanna del al relativo pagamento, vinte le spese del doppio grado di giudizio. CP_1
5 Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
8 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato (potendo qui richiamarsi le argomentazioni già rese da questa
Corte nella sentenza n.380/2024 a definizione di similare controversia;
negli stessi termini v. anche sentenza resa nel proc. n.421/2022 in data 10.1.2025).
È pacifico (e non controverso) che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia Pt_1
tenuta a somministrare (ovvero a distribuire in rete) acqua destinata al consumo umano e, pertanto,
acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
In quanto tale ella è, altresì, tenuta a programmare e a eseguire interventi di riqualificazione della rete idrica esistente con la progressiva sostituzione delle condotte obsolete (v. art.
2.7 della Carta dei
Servizi in atti): conseguentemente la stessa è anche responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'argomentazione difensiva volta all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica (e su cui v. infra), alcuna responsabilità potrebbe esserle ascritta “in quanto i
problemi di potabilizzazione dipendono essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni” e ciò avuto riguardo agli obblighi di cui sopra si è detto (sui c.d.
eventi naturali nulla risulta comprovato in atti).
Quanto, poi, agli esposti criteri di definizione delle tariffe (“determinate dall' secondo i CP_2
parametri di legge con atto avente natura amministrativa”: situazione cui conseguirebbe, quale logico corollario, la riferita impossibilità di di “intervenire” sulle stesse in termini di Pt_1
eventuale riduzione) merita replicare che, in questa sede, il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente.
Non viene, quindi, in considerazione il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento
6 dell'inadempimento contrattuale certamente ascrivibile ad (per aver immesso in rete e Pt_1
distribuito acqua non potabile). ha poi, anche, dedotto che le ordinanze di divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili Pt_1
depositate in atti non costituirebbero dimostrazione certa della non potabilità della risorsa idrica.
Trattasi di argomentazione evidentemente infondata ove si ponga attenzione al fatto che dette ordinanze sono state adottate dal Sindaco del Comune di San Teodoro (solo) all'esito della trasmissione dei risultati degli esami chimici e batteriologici effettuati da parte delle Autorità a ciò
preposte (v., per es., ARPAS e P.M.P.) attestanti valori fuori norma della risorsa idrica (ordinanze avverso le quali – osserva questa Corte - non ha ritenuto di fare alcunché come pure avrebbe Pt_1
potuto e dovuto ove avesse ritenuto infondato l'espresso giudizio di non potabilità dell'acqua).
Pertanto, la condizione di non potabilità dell'acqua non può essere fondatamente contestata.
Allo stesso modo vale osservare che le singole ordinanze in disamina si riferiscono espressamente a tutto il territorio comunale e indicano le frazioni escluse: evidentemente le frazioni non menzionate non possono che apprezzarsi interessate dal divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili.
Infine, si osserva che le ordinanze sindacali, una volta adottate, debbono essere ritenute stabilmente
“in vigore” fino a loro revoca (e anche, in parte qua, non ha comprovato alcunché, neppure Pt_1
circa iniziative eventualmente promosse).
Fermo quanto precede, gli assunti dell'appellante non sono condivisibili neppure con riferimento al
quantum della riduzione operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso (e ribadito) che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'Autorità
d'Ambito, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto,
alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
7 Del pari, questa Corte (in sostanziale adesione alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo 152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità
della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può
(ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò,
segnatamente, tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione (v. sopra).
È, infine, infondato l'ulteriore motivo di doglianza con il quale si è doluta dell'erroneo Pt_1
ricalcolo del dovuto per avere l'Ausiliare sottratto, dall'importo stimato, la somma di € 1121,51 questa “ritenuta” versata dall'appellato per il periodo in contestazione.
Il CTU ha riferito che nell'individuazione di quanto dovuto “per ogni annualità sono state stornate le fatture già emesse per lo stesso periodo, posto che dall'esame del documento “estratto conto clienti” di tali fatture risultano correttamente pagate.”. Pt_1
Trattasi di valutazione corretta neppure potendo omettersi di evidenziare che dell'avvenuto pagamento di detti importi (rectius, di similari importi) vi è espressa menzione nell'ordinanza ex art.700 cpc resa dal Giudice di Nuoro e prodotta in atti.
Anche in parte qua, pertanto, gli assunti dell'appellante si rivelano insuscettibili di positiva valutazione.
Essendo rimaste disattese tutte le doglianze dell'appellante, all'evidenza, neppure può esservi spazio per un differente governo delle spese di lite del giudizio di primo grado.
All'esito di quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione – attesa la semplicità della lite - dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della infondatezza dell'appello dalla stessa proposto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari il 9 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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